Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/04/1999, n. 225
CASS
Sentenza 9 aprile 1999

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Poiché il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni lavorative, stabilito dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, si applica anche agli enti pubblici non economici e comporta che il rapporto di lavoro si costituisca "ex lege" con l'ente interponente ed assuma la natura propria di tutti gli altri rapporti originariamente e direttamente posti in essere con il medesimo per le stesse attività, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alla domanda con cui la dipendente di ditta appaltatrice di un'Azienda per il diritto allo studio universitario (A.DI.S.U.), istituita a norma delle leggi della Regione Lazio 31 ottobre 1994 n. 51 e 16 maggio 1996 n. 14 e costituente, date le sue funzioni e il suo ordinamento, un ente pubblico non economico, chieda di essere considerata dipendente dell'ente pubblico a norma della legge n. 1369/1960 in relazione allo svolgimento di mansioni strettamente correlate alla realizzazione dei fini istituzionali dell'ente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/04/1999, n. 225
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 225
    Data del deposito : 9 aprile 1999

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