Sentenza 9 aprile 1999
Massime • 1
Poiché il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni lavorative, stabilito dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, si applica anche agli enti pubblici non economici e comporta che il rapporto di lavoro si costituisca "ex lege" con l'ente interponente ed assuma la natura propria di tutti gli altri rapporti originariamente e direttamente posti in essere con il medesimo per le stesse attività, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alla domanda con cui la dipendente di ditta appaltatrice di un'Azienda per il diritto allo studio universitario (A.DI.S.U.), istituita a norma delle leggi della Regione Lazio 31 ottobre 1994 n. 51 e 16 maggio 1996 n. 14 e costituente, date le sue funzioni e il suo ordinamento, un ente pubblico non economico, chieda di essere considerata dipendente dell'ente pubblico a norma della legge n. 1369/1960 in relazione allo svolgimento di mansioni strettamente correlate alla realizzazione dei fini istituzionali dell'ente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/04/1999, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
A.DI.S.U. - AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO ELL'UNIVERSITÀ DI CASSINO, (GIÀ I.DI.SU. - ISTITUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO ELL'UNIVERSITÀ DI CASSINO), in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato GIULIO PROSPERETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE PENNISI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
EL FO RA;
- intimata -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 894/94 del Pretore di CASSINO;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/98 dal Consigliere Dott. Ettore GIANNANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per la giurisdizione del giudice amministrativo.
SVOLGIMENTO EL PROCESSO
Con ricorso notificato il 7 settembre 1994, la signora RA DE CO conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Cassino, quale giudice del lavoro, la società cooperativa Alga e l'Azienda per il diritto allo studio Universitario dell'Università di Cassino, A.DI.SU. in persona dei loro rappresentanti legali. Esponeva di essere stata assunta dalla cooperativa con un contratto di formazione lavoro, quale impiegata amministrativa, il primo giugno 1990 e che, successivamente, le era stata fatta sottoscrivere una domanda di ammissione alla cooperativa come socia;
che di fatto aveva espletato le sue mansioni per l'azienda nei locali di essa e sotto il diretto controllo dei funzionari dell'SU; che in data 27 febbraio 1993 l'ispettorato del Lavoro di Frosinone aveva accertato che l'SU aveva affidato alla cooperativa Alga l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro con l'impiego di manodopera assunta e retribuita dalla Cooperativa stessa.
Ciò esposto, chiedeva che fosse dichiarata la simulazione del rapporto societario con la cooperativa;
che fosse dichiarato a tempo indeterminato e senza interruzioni il rapporto di lavoro con la cooperativa a decorrere dal primo giugno 1990; che fosso dichiarato che vi era stato un affidamento illecito di mere prestazioni di lavoro in appalto dall'SU alla cooperativa Alga;
che, in base alla legge 23 ottobre 1960 n. 1369, l'istante fosse considerata dipendente dell'SU dal 1^ giugno 1990 come impiegata;
che, in base all'art. 3 della predetta legge n. 1369/1960, fosse dichiarato il diritto dell'istante ad ottenere la retribuzione in misura pari a quella che la stessa Azienda riconosce ai suoi dipendenti aventi eguale qualifica in ragione delle mansioni espletate. Costituitasi in giudizio, l'SU si oppone alla domanda e propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione illustrato con memoria. Assume che la controversia riguarda l'accertamento di un rapporto di lavoro di pubblico impiego e rientra, pertanto, nella giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria amministrativa.
MOTIVI ELLA DECISIONE
La legge della Regione Lazio 31 ottobre 1994 n. 51, intitolata norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari, e la successiva legge di modifica del 16 maggio 1996 n. 14, prevedono l'istituzione di apposite aziende regionali per il diritto agli studi universitari. Le aziende sono dotate di personalità giuridica, autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale;
sono denominate A.DI.SU. "Azienda per il diritto allo studio universitario " e hanno sede amministrativa nel Comune sede di Università (art. 2 della legge n. 51/1994; art. 3 della legge n. 14/1996).
Organi dell'Adisu sono il Presidente, eletto dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentita l'Università di riferimento (artt. 15 e 16 della legge n, 51/994; art. 16 della legge n. 14/1996); il Consiglio di amministrazione, nominato dal
Presidente della Giunta regionale (art. 17 della legge n. 5/1994 e art. 17 della legge n. 14/1996); il Collegio dei revisori dei Conti, nominato dal Presidente della Giunta Regionale (art. 21 della legge n. 5/1994). Per quanto riguarda il personale la legge dispone che si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di attività, previdenza e quiescenza previsti per il personale regionale, nonché le leggi vigenti o future riguardanti tale personale da recepire, adeguandole ove occorra, nell'ordinamento del personale dell'azienda, con deliberazione del consiglio di amministrazione, sottoposta al controllo regionale ai sensi dell'art. 30 (art. 24 della legge n.5/1994). La stessa norma aggiunge che l'SU può avvalersi, nei limiti numerici e funzionali delle proprie piante organiche e per i fini indicati dalla legge, di personale della Università di riferimento, qualora sia posto a disposizione dei competenti organi secondo le norme vigenti in materia, provvedendo al rimborso alla Università stessa degli onori relativi al personale messo a disposizione (art. 24, terzo comma, L.R. n. 5/1994).
Per la copertura delle vacanze di organico, comunque determinatesi, l'SU, sentite le organizzazioni sindacali, esperisce prioritariamente le necessarie procedure per utilizzare personale regionale che, con provvedimento della Giunta regionale, viene assegnato all'SU stessa (art. 22, secondo comma L.R. n. 14/1996).
Inoltre, attraverso idonee intese, possono essere avviato procedure di mobilità del personale fra le aziende, gli enti locali, gli enti dipendenti della regione e la regione stessa, nel rispetto della qualifica di provenienza e della posizione economica in godimento, nonché del consenso del personale sottoposto alle procedure di mobilità, ove il trasferimento interessi una destinazione in ambito provinciale (art. 22, terzo comma L.R. n. 14/1996).
In base alla legge non è dubbio che per i compiti perseguiti, la nomina e la composizione degli organi costitutivi e i controlli previsti, l'SU costituisca un ente regionale non economico;
e che i rapporto di lavoro conclusi tra l'SU e i propri dipendenti siano rapporti di pubblico impiego soggetti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa.
Nè vale opporre che i rapporti di lavoro della ricorrente sono stati conclusi non già con l'SU, ma con la Cooperativa Alga di cui la ricorrente era socia e alla quale l'SU aveva appaltato il servizio di assistenza degli studenti.
Dispone, infatti, l'art. 1, quinto comma della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, intitolata "Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina della mano d'opera negli appalti di opere e di servizi", che i prestatori di lavoro occupati in violazione dei divieti posti dalla legge, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni. La norma si applica, in base al quarto comma dello stesso articolo, non solo agli imprenditori privati, ma anche alle aziende dello Stato e agli enti pubblici, sia economici, sia non economici, in relazione alle attività di contenuto imprenditoriale dai medesimi svolte.
La giurisprudenza di questa Corte, abbandonato un primo indirizzo, del quale costituiscono espressione le sentenze 5 agosto 1974 n. 2230, 3 febbraio 1976 n. 355 e 25 maggio 1976 n. 1883, è ormai costante nel ritenere che la violazione del divieto di intermediazione e di interpretazione nelle prestazioni lavorative, stabilito dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, comporta che il rapporto di lavoro si costituisce ex lege con l'ente interponente ed assume la natura propria di tutti gli altri rapporti originariamente e direttamente da esso posti in essere per lo svolgimento delle dette attività (Cass. 1^ ottobre 1979 n. 5019;
Cass. 22 ottobre 1980 n. 5684; Cass. 25 maggio 1981 n. 3404; Cass. 28 giugno 1982 n. 3897). Nel caso in esame la signora DE CO sostiene, che in base anche agli accertamenti compiuti il 27 febbraio 1993 dall'ispettorato del lavoro di Frosinone, il servizio di assistenza, di documentazione e di orientamento universitario degli studenti era stato appaltato dall'A.DI.SU. alla cooperativa Alga in violazione del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro stabilito dalla legge 23 ottobre 1960 n. 1369; che il lavoro da lei svolto nell'ambito della
Cooperativa Alga era strettamente . correlato alla realizzazione dei fini istituzionalì dell'SU; che in base alla legge 1960 n. 1369 il rapporto di lavoro doveva considerarsi intercorrente tra lei e l'SU.
La domanda riguarda di conseguenza un rapporto di impiego pubblico e la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria amministrativa.
Si ritiene equo dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese dell'intero processo.
P. Q. M.
la Corte dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Dichiara integralmente compensate le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1999