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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg15741 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15741 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. GRIMALDI GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. GRIMALDI GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/08/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Controparte_1
Napoli il 25/07/1997 e che dalla loro unione nascevano due figli
1 maggiorenni non economicamente autosufficienti: il 06.11.1998 Per_1
e il 15.11.2001, rappresentavano la volontà di separarsi in Per_2
quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto
- I figli, entrambi maggiorenni, continueranno a vivere con la madre nell'immobile di proprietà di quest'ultima sito in Napoli alla Via Alessandro Manzoni n. 175
- Il Sig. provvederà al pagamento delle rate di mutuo gravante sull'immobile Pt_1
presso Banca Unicredit nella misura di euro 3.400,00 mensili.
- ll Sig. provvederà inoltre al pagamento degli oneri condominiali relativi Pt_1
all'immobile di Via Alessandro Manzoni n. 175 che allo stato ammontano ad euro
1.300,00 mensili, oltre ad eventuali aumenti che dovessero essere deliberati dall'assemblea condominiale riferiti sia alle spese ordinarie che straordinarie
-Il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1
della Sig.ra la somma di curo 2.600,00 entro il giorno quattro di ogni mese CP_1
e per dodici mensilità da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat.
- Il Sig. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1
dei figli, la somma di curo 500,00 mensili per ciascun figlio.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di
2 tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_2
(atto n.154, parte II, s. A, Sez. P, reg. Atti Matrimonio anno 1997);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni delle parti,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15741 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. GRIMALDI GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. GRIMALDI GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/08/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Controparte_1
Napoli il 25/07/1997 e che dalla loro unione nascevano due figli
1 maggiorenni non economicamente autosufficienti: il 06.11.1998 Per_1
e il 15.11.2001, rappresentavano la volontà di separarsi in Per_2
quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto
- I figli, entrambi maggiorenni, continueranno a vivere con la madre nell'immobile di proprietà di quest'ultima sito in Napoli alla Via Alessandro Manzoni n. 175
- Il Sig. provvederà al pagamento delle rate di mutuo gravante sull'immobile Pt_1
presso Banca Unicredit nella misura di euro 3.400,00 mensili.
- ll Sig. provvederà inoltre al pagamento degli oneri condominiali relativi Pt_1
all'immobile di Via Alessandro Manzoni n. 175 che allo stato ammontano ad euro
1.300,00 mensili, oltre ad eventuali aumenti che dovessero essere deliberati dall'assemblea condominiale riferiti sia alle spese ordinarie che straordinarie
-Il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1
della Sig.ra la somma di curo 2.600,00 entro il giorno quattro di ogni mese CP_1
e per dodici mensilità da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat.
- Il Sig. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1
dei figli, la somma di curo 500,00 mensili per ciascun figlio.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di
2 tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_2
(atto n.154, parte II, s. A, Sez. P, reg. Atti Matrimonio anno 1997);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni delle parti,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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