Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/03/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 600/2024 R.A.C.L., promossa da
, codice fiscale , elettivamente domiciliata in Rivolta Parte_1 CodiceFiscale_1
D'Adda, presso lo studio dell'avv. Marzia Cuoco, che con l'avv. Michela Sauro la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
, Controparte_1
convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21 febbraio 2024, ha agito davanti al Parte_1
Tribunale di Cagliari esponendo di essere insegnante precaria della scuola e di avere precedentemente prestato servizio in forza di plurimi contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024.
Ha dedotto di non aver goduto integralmente delle ferie e del riposto in occasione delle festività soppresse per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, senza nemmeno ricevere, al termine di ogni rapporto, la relativa indennità sostitutiva, della quale qui ha invocato il pagamento.
Ha anche lamentato di non aver ricevuto, per l'a.s. 2023/2024, il beneficio, di cui pure ha chiesto il riconoscimento, della c.d. carta elettronica del docente (in seguito anche solo
Carta Docente), pari ad euro 500,00 annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Il non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso e CP_1
del decreto di fissazione di udienza, ed è stato, pertanto, dichiarato contumace.
pagina 1 di 19
2. Il Tribunale non autorizza la modifica della domanda che parte ricorrente ha effettuato con le note del 20 gennaio 2025, in quanto tardiva, risalendo ad una udienza
(sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) successiva alla prima, la quale segna il limite entro il quale la c.d. emendatio libelli sarebbe in astratto consentita in presenza di gravi motivi (art. 420, comma 1, c.p.c.).
3. Nei limiti in cui è stata formulata in ricorso, la domanda di pagamento di somme a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
3.1. Sulla questione della spettanza dell'indennità in questione in favore dei docenti assunti fino al 30 giugno si è pronunciata la Suprema Corte con distinte pronunce, tra cui l'ordinanza n. 16715 del 17 giugno 2024, il cui contenuto vale richiamare.
“Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n.
95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009
e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012. Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del Per_1 personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma pagina 2 di 19 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto». La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno
2012. L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n.
135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti pagina 3 di 19 secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile». La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre
2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da
54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma
8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica
«al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o pagina 4 di 19 docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL
2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-
684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il pagina 5 di 19 proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che il docente non di ruolo possa essere considerato automaticamente in ferie, in assenza di sua richiesta o di un provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
pagina 6 di 19 In realtà, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno
(data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del
1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro (principio ribadito anche da Cass. civ., Sez. L, n. 28587 del 6 novembre 2024).
3.2. Nel caso di specie, i giorni di ferie maturati dalla ricorrente nell'anno scolastico
2021/2022, articolatosi lungo 237 giorni, è pari a 19,75, partendo dal numero di giorni di ferie annuo riconosciuto (30), rapportato al numero di giorni di servizio prestato;
nell'anno
2022/2023, le ferie maturate, su 289 giorni di servizio, sono pari a 24,08.
La lavoratrice ha chiesto in ricorso di riconoscere l'indennità sostitutiva rapportata a
0,75 giorni di ferie residue per l'a.s. 2021/2022 e a 4,08 giorni di ferie residue per l'a.s.
2022/2023.
L'importo lordo giornaliero della retribuzione spettante alla docente indicato in ricorso
è coerente con i dati ricavabili dalle buste paga prodotte (euro 67,69 per l'anno scolastico
2021/2022 ed euro 67,61 per l'anno scolastico 2022/2023).
Si ottiene così l'importo dovuto per indennità sostitutiva delle ferie residue nella misura di euro 50,76 per l'a.s. 2021/2022 e di euro 275,84 per l'a.s. 2022/2023.
3.3. Il convenuto deve essere quindi condannato al pagamento della somma CP_1
complessiva di euro 326,61 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del credito fino al saldo.
4. La domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva corrispondente alle quattro giornate di festività soppresse previste dall'art. 1, comma 1, lett. b, della legge 23 dicembre
1977, n. 937, è invece infondata.
L'art. 1 della legge 937/1977 stabilisce:
“Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in pagina 7 di 19 aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di £ 8.500 giornaliere lorde”.
L'art. 2 della legge 937/1977 dispone a sua volta:
“Le giornate di cui al punto b) dell'art. 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende.
Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'art. 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio.
L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta”.
La disciplina contenuta nella legge 937/1977 prevede dunque che le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, si aggiungano al congedo ordinario, ma restino distinte da esso.
Non a caso l'art. 13 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 (relativo al personale del
Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-
2007) ha previsto che la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi “comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937”
(comma 2), salvo che per i neo assunti nella scuola, per i primi tre anni di servizio, i quali hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie “comprensivi delle due giornate previste dal comma 2” (comma 3).
L'art. 14 del C.C.N.L. dello stesso contratto collettivo ha poi previsto:
pagina 8 di 19 “1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
La lettura congiunta di tali previsioni relative allo specifico ambito del personale docente del porta a ricavare che - a differenza delle ferie, che Controparte_1
vengono fruite obbligatoriamente nei giorni di sospensione delle lezioni - i riposi in questione sono fruiti “a richiesta degli interessati” durante il periodo di sospensione delle lezioni o il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo e la loro monetizzazione, ove non fruiti nell'anno scolastico in cui sono maturati, è subordinata al fatto che siano stati richiesti e la richiesta sia stata respinta per esigenze organizzative.
Chi agisce per ottenere l'indennità sostitutiva delle giornate di riposo in questione, dunque, oltre ad allegare di non averne fruito, deve anche allegare e provare di averne fatto richiesta.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato né ha offerto di provare di aver chiesto di fruire di tali giornate di riposo, essendosi limitata ad affermare di non averne fruito e di non aver percepito la relativa indennità e ad argomentare, in diritto, che il medesimo ragionamento sviluppato in merito alle ferie maturate e non fruite sarebbe applicabile anche alle festività soppresse.
Tale ragionamento, tuttavia, non è idoneo fondare la pretesa di parte ricorrente in quanto vale soltanto per le ferie garantite al lavoratore dal diritto dell'Unione.
Valga sul punto richiamare le condivisibili argomentazioni di Trib. Torino, est. Daniela
Paliaga, nella sentenza resa nella causa r.g. n. 6944/2023, depositata il 22 luglio 2024:
“Ciò risulta chiaramente dalla direttiva n. 2003/88/CE: la lettura congiunta dell'art. 1
– il quale, intitolato “Oggetto e ambito di applicazione”, stabilisce al comma 2 che “La presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali …..” - e dell'art. 7 – il quale, intitolato “Ferie annuali”, stabilisce che “1.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie pagina 9 di 19 annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro” - non consente dubbi, infatti, sul fatto che tutto quanto sancito dalla direttiva, così come interpretata dalla CGUE, riguarda soltanto il periodo minimo di
4 settimane di ferie annuali.
44. Tale delimitazione di applicabilità dei principi richiamati al punto 16 è d'altronde esplicitata anche dalla stessa CGUE, laddove afferma che l'articolo 7 della direttiva
2003/88/CE e l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo cui, in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa del decesso del lavoratore, “il diritto alle ferie annuali retribuite maturate ai sensi di tali disposizioni” e non godute dal lavoratore prima del suo decesso si estingue, senza poter far sorgere un diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie che sia trasmissibile agli aventi causa del lavoratore in via successoria (così la sentenza nelle cause riunite 569/16 e C570/16).
45. Ciò è scritto chiaramente anche nella sentenza Cass. n. 14268/2022 già citata, laddove riferisce l'orientamento della CGUE in termini di incompatibilità tra l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ed una normativa nazionale che fa perdere automaticamente il diritto alle ferie annuali retribuite al lavoratore che non ha chiesto di poterlo esercitare prima della cessazione del rapporto di lavoro a “i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione”.
46. Orbene, il CCNL comparto scuola attribuisce ai docenti un numero di giorni di ferie (pari quanto meno a 30) che già esaurisce le ferie annuali garantite dall'art. 7 della direttiva e dunque, pur volendo assimilare pienamente alle ferie le giornate di riposo di cui alla legge n. n. 937/1977, le colloca al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto eurounitario relativo alle ferie e, in particolare, dell'ambito di operatività dell'obbligo datoriale di fonte eurounitaria di informare il personale in tempo utile della necessità di fruirne e che la mancata richiesta delle stesse ne determina la perdita senza possibilità di monetizzazione.
47. A fronte di quanto esposto – e della più completa assenza all'interno della causa petendi sia di argomentazioni in merito alla configurabilità in astratto di un analogo pagina 10 di 19 obbligo di fonte interna sia, in ogni caso, della allegazione in concreto di un suo inadempimento che ponga a carico del l'onere di allegare a sua volta e CP_1
dimostrare di aver invitato parte ricorrente a fruirne in tempo utile, contestualmente informandola che la mancata richiesta di fruirne ne avrebbe comportato la perdita - la domanda va dunque respinta”.
Aderendo a questo orientamento il Tribunale si pone in consapevole dissenso con altra sentenza di questo stesso ufficio giudiziario (del 5 dicembre 2024, in causa r.g. 3049/2023, est. dott. Andrea Bernardino) in cui è stato affermato che gli stessi principi affermati in materia di ferie non godute andrebbero estesi “anche in relazione ai giorni di festività soppresse, in ragione della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”.
Tuttavia questa affermazione, non condivisa da questo giudice, riposa sul richiamo di un precedente della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. L, 4 aprile 2024, n. 8926) che giunge a siffatta conclusione sulla base non solo della normativa di fonte legale che regola la materia ma anche di quella di contrattazione collettiva, che tuttavia è diversa da quella che interessa questo giudizio.
5. La domanda avente ad oggetto il riconoscimento della c.d. carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024 è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
5.1. Stabilisce l'art. 1, comma 121, cit.:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di pagina 11 di 19 formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Non si tratta dell'unica norma che si occupa del tema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto- dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente […] inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica” (comma 1);
“l'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo 287” (comma 2); “i circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione” (comma 3).
Coerentemente, secondo l'art. 63 del C.C.N.L. di comparto del 29 novembre 2007, per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane” e “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” anche “attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 del medesimo C.C.N.L. afferma poi che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Per completezza espositiva, si aggiunge che gli articoli 63 e 64 cit. sono stati infine
“abrogati” per effetto dell'art. 36 del C.C.N.L. del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2019/2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, in cui si legge:
pagina 12 di 19 “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Cont 2. Nell'ambito delle risorse disponibili nello stato di previsione del e previa contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 30, comma 4, lett. a3) (livelli, soggetti e materie delle relazioni sindacali), verrà promossa per il personale in servizio la formazione organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo ricoperto dal lavoratore.
3. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze, utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme impegnate per la formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.
4. La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.
[...].
15.Il presente articolo abroga gli articoli 63 e 64 del CCNL 29/11/2007”.
Tornando alla legge n. 107/2015, all'art. 1, comma 124, è stabilito che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”; si aggiunge che “le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
pagina 13 di 19 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Controparte_4
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
[...]
È nell'ambito di tale sistema di principi che la stessa legge n. 107/2015 introduce l'istituto della Carta Docente.
Secondo le previsioni del d.P.C.M. 28 novembre 2016, che detta le disposizioni generali per il suo riconoscimento, la Carta Docente è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, che prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi. Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo. In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, CP_1
meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione.
5.2. Sostiene la parte ricorrente che l'esclusione del personale docente reclutato a termine con contratti di supplenza dal beneficio della Carta Docente si porrebbe in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, realizzando una forma ingiustificata di disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato.
5.3. La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, nella causa C-450/21, ha avuto modo di sottoporre a verifica il sistema italiano relativo alla promozione della formazione continua dei docenti e alla valorizzarne le competenze professionali, attraverso l'istituto della Carta Docente, ed ha statuito nel senso che "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , Controparte_1
e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento pagina 14 di 19 professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".
5.4. La Corte di Cassazione, in una causa in cui si trattava del diritto di un insegnante escluso dal beneficio della Carta Docente negli anni in cui aveva prestato servizio in forza di contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, ha ricostruito il quadro normativo nazionale alla luce dei principi di derivazione europea, con la sentenza n. 29961/2023, affermando che:
- anche alla luce della disciplina contenuta all'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 e agli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. di comparto, “è indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata”;
- “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto” ed è indirizzata “verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto”;
- “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
- “anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»”;
- “la destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine”;
- “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di pagina 15 di 19 escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”;
- “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”, perché “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”;
- tanto le supplenze su organico di diritto (fino al 31 agosto) quanto quelle su organico di fatto (fino al 30 giugno), previste dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999 sono destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica e, pertanto, “rispetto a queste tipologie di incarico [...] si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”;
- “l'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro” e deve essere disapplicato “nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999)
o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”;
- sulla natura dell'obbligazione, alla luce del d.P.C.M. 28 novembre 2016, la pur complessa struttura dell'operazione non porta a discostare la stessa da un'obbligazione di pagamento, finalizzata ad uno scopo, in quanto, “nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta [...] a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento”;
- “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo”;
- “in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della pagina 16 di 19 Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”;
- poiché il pagamento “di scopo” in cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato CP_1
meramente occasionale che per taluni di essi, ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito, da ciò consegue che l'obbligazione debba essere rapportata alla fattispecie di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.;
- la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, l. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al d.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
- per chi non sia più interno al sistema scolastico, condizione da valutarsi al momento della pronuncia, l'unica azione è quella risarcitoria;
- “il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”;
- la prescrizione della domanda risarcitoria non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale;
- il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità, con la precisazione che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
5.5. Nel caso di specie è stata documentata (cfr. stato matricolare prodotto il 20 gennaio
2025, su ordine del Tribunale) la dedotta supplenza su organico di fatto, per l'a.s.
pagina 17 di 19 2023/2024.
Poiché la parte attrice risultava, al tempo dell'introduzione del giudizio, ancora inserita nelle graduatorie per le supplenze e non è stato né allegato né dimostrato che sia uscita da quel sistema, deve dichiararsi il diritto vantato per l'anno scolastico indicato, così che il convenuto deve essere condannato a riconoscere la somma di euro 500,00, di cui CP_1 la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121,
l. 13 luglio 2015, n. 107.
Ciò mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, poiché, alla luce dei principi elaborati dalla Suprema
Corte nella pronuncia citata, si ritiene di dover accogliere l'azione di esatto adempimento.
Sulle predette somme è inoltre dovuto (con pronunciamento che può essere reso d'ufficio, anche in mancanza di una espressa richiesta della parte – cfr. Cass. civ., Sez. L,
24 luglio 1999, n. 8063) il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
6. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il CP_1
convenuto deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (causa di lavoro di valore fino ad euro 1.100,00).
Le spese della fase istruttoria si compensano integralmente, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in quanto superflue, giacché la produzione della prova documentale del rapporto di lavoro a termine dell'a.s. 2023/2024 avrebbe potuto essere effettuata unitamente al deposito del ricorso, senza attendere l'ordine del giudice ex art. 421 c.p.c., mentre la modifica della domanda contenuta nelle note del 20 gennaio 2025, anche in base ad una valutazione ex ante, non poteva non apparire inammissibile alla parte.
Le spese per le restanti fasi si liquidano in misura prossima ai valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- condanna il a pagare in favore dalla parte Controparte_1
pagina 18 di 19 ricorrente la somma di euro 326,61 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del credito fino al saldo
- condanna il a riconoscere in favore dalla parte Controparte_1
ricorrente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, la somma di euro 500,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione;
- condanna il in favore della parte ricorrente alla Controparte_1
rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 275,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Michela Sauro e dell'avv. Marzia Cuoco.
Cagliari, 26 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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