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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 4083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4083 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel.
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 15.11.24 la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 333/2024 r.g. sez. lav., vertente tra rappresentata e difesa come in atti dall'avv. MAURIZIO Parte_1
CARUSO;
appellante e in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore:
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso come da procura notarile in atti, dall'Avv.
MICHELE BRANCATO: appellati
MOTIVI FATTO E DIRITTO
L'appellante ha proposto gravame avverso la sentenza n. 334/2023 con la quale il Tribunale di NAPOLI ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, in ordine all'opposizione avverso intimazione di pagamento n. 071-2022-9024913826 del 20.12.2022, nonché avversa cartella esattoriale ad essa sottesa n. 071-2010-01490825-01 del 29.07.2010, limitatamente ai contributi IVS in essa contenuti relativi all'anno 2006, per un importo di € 9.852,87.
Il primo giudice, ritenendo che fosse intervenuto sgravio in corso di causa, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere disponendo, in dispositivo, la compensazione delle spese di lite. L'appellante ha censurato la sentenza per non aver tenuto conto del fatto che lo sgravio non era avvenuto in corso di causa ma in data 15/03/2020 ex DL 119/2018 e 41/2021, (come denunciato dagli enti convenuti stessi); e a detto sgravio aveva fatto comunque seguito la notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 20/12/2022, sicchè si era reso necessario impugnare l'atto impositivo emesso dall'ente riscossore il quale, pur dopo lo sgravio, aveva proseguito la procedura riscossiva. Ha, perciò, chiesto la riforma della sentenza in parte qua e la liquidazione delle spese del doppio grado di giudizio. Pur ritualmente citato non si è costituito l' di cui va in questa sede dichiarata la contumacia. CP_1
Si è costituita che ha chiesto il rigetto del gravame. CP_3 All'esito dell'udienza odierna, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo. L'appello va accolto. È del tutto pacifico ed emergente dagli atti che lo sgravio ex lege è avvenuto ben prima della notifica dell'intimazione di pagamento. Sicchè non avrebbe dovuto affatto porre in essere l'atto impositivo con riguardo alle somme CP_3 relative ai contributi IVS anno 2006 di cui alla cartella sottesa.
Dunque parte ricorrente in primo grado deve ritenersi pienamente vittoriosa, sia pur virtualmente, tenuto conto del fatto che con riguardo alla natura della pronuncia (cessazione della materia del contendere ) non vi è gravame i cui motivi sono, invece, diretti al solo governo delle spese. D'altro canto, il primo giudice non ha motivato in sentenza le ragioni della compensazione, disponendo la stessa nel solo dispositivo della sentenza. In motivazione ha, di contro, correttamente indicato il criterio da utilizzarsi, ovvero quello della soccombenza virtuale. Ebbene ritiene il collegio che non possano sussistere dubbi in ordine alla piena soccombenza degli enti convenuti essendo un dato di fatto la circostanza che lo sgravio ex lege sia avvenuto ben prima della notifica dell'intimazione di pagamento. Ed allora non sussistono valide ragioni a supporto della compensazione (al di là del fatto che il primo giudice non le abbia indicate). Le spese del primo grado di giudizio, dunque, devono essere imputate sulla scorta del principio della soccombenza e liquidate facendo riferimento al D.M. 55/2014 e ai parametri minimi dello scaglione tra €5.201,00 ed €26.000,00. Il valore della controversia era infatti di €9.852,87. E la controversia è di semplice definizione. L'art. 4 comma 5 del D.M. citato prevede che il compenso è liquidato per fasi che vengono specificamente individuate, chiarendo anche quali sono le attività che vi rientrano: a. per fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio. b. per fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente. c. per fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta. d. per fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso. Va, inoltre, rimarcato che il medesimo D.M. espressamente prevede che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”, e che: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”. Tuttavia, con DM 8 marzo 2018 n.37, all'art. 4 del DM n.55/2014, le parole “possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento” sono state sostituite dalle seguenti “possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. Ai sensi dell'art.6 del suindicato decreto ministeriale “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore” e l'entrata in vigore è fissata per il giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale (26/4/2018).
Pertanto, per le liquidazioni avvenute dal 27/4/2018, come quella in esame, deve ritenersi che i parametri previsti dal DM n. 55 del 2014 non possano essere diminuiti in misura eccedente il 50%.
Nel caso di specie la liquidazione per il primo grado di giudizio va effettuata secondo il valore, includendo la fase istruttoria e tenendo conto dei minimi edittali, tenuto conto della particolare semplicità della controversia.
I convenuti vanno quindi condannati in solido al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, nella misura complessiva di € 2540,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge, con attribuzione. In tal senso può essere accolto l'appello. Le spese di lite del presente grado seguono parimenti la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge (tenuto conto dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, del valore di euro 2540,00, e in considerazione dell'espletamento di attività difensive anche dopo l'entrata in vigore del predetto decreto e della necessità di liquidazione unitaria del compenso di questa fase di giudizio (Cfr. Cass. SS.UU. n. 33482 del 2022 cit., ord. n. 1989 del 2023), con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza limitatamente al solo governo delle spese del primo grado di giudizio, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'appellante della complessiva somma di € 2540,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione;
• Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 1458,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione
Così deciso in Napoli, il 15.11.24 Il Consigliere rel/ est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel.
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 15.11.24 la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 333/2024 r.g. sez. lav., vertente tra rappresentata e difesa come in atti dall'avv. MAURIZIO Parte_1
CARUSO;
appellante e in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore:
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso come da procura notarile in atti, dall'Avv.
MICHELE BRANCATO: appellati
MOTIVI FATTO E DIRITTO
L'appellante ha proposto gravame avverso la sentenza n. 334/2023 con la quale il Tribunale di NAPOLI ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, in ordine all'opposizione avverso intimazione di pagamento n. 071-2022-9024913826 del 20.12.2022, nonché avversa cartella esattoriale ad essa sottesa n. 071-2010-01490825-01 del 29.07.2010, limitatamente ai contributi IVS in essa contenuti relativi all'anno 2006, per un importo di € 9.852,87.
Il primo giudice, ritenendo che fosse intervenuto sgravio in corso di causa, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere disponendo, in dispositivo, la compensazione delle spese di lite. L'appellante ha censurato la sentenza per non aver tenuto conto del fatto che lo sgravio non era avvenuto in corso di causa ma in data 15/03/2020 ex DL 119/2018 e 41/2021, (come denunciato dagli enti convenuti stessi); e a detto sgravio aveva fatto comunque seguito la notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 20/12/2022, sicchè si era reso necessario impugnare l'atto impositivo emesso dall'ente riscossore il quale, pur dopo lo sgravio, aveva proseguito la procedura riscossiva. Ha, perciò, chiesto la riforma della sentenza in parte qua e la liquidazione delle spese del doppio grado di giudizio. Pur ritualmente citato non si è costituito l' di cui va in questa sede dichiarata la contumacia. CP_1
Si è costituita che ha chiesto il rigetto del gravame. CP_3 All'esito dell'udienza odierna, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo. L'appello va accolto. È del tutto pacifico ed emergente dagli atti che lo sgravio ex lege è avvenuto ben prima della notifica dell'intimazione di pagamento. Sicchè non avrebbe dovuto affatto porre in essere l'atto impositivo con riguardo alle somme CP_3 relative ai contributi IVS anno 2006 di cui alla cartella sottesa.
Dunque parte ricorrente in primo grado deve ritenersi pienamente vittoriosa, sia pur virtualmente, tenuto conto del fatto che con riguardo alla natura della pronuncia (cessazione della materia del contendere ) non vi è gravame i cui motivi sono, invece, diretti al solo governo delle spese. D'altro canto, il primo giudice non ha motivato in sentenza le ragioni della compensazione, disponendo la stessa nel solo dispositivo della sentenza. In motivazione ha, di contro, correttamente indicato il criterio da utilizzarsi, ovvero quello della soccombenza virtuale. Ebbene ritiene il collegio che non possano sussistere dubbi in ordine alla piena soccombenza degli enti convenuti essendo un dato di fatto la circostanza che lo sgravio ex lege sia avvenuto ben prima della notifica dell'intimazione di pagamento. Ed allora non sussistono valide ragioni a supporto della compensazione (al di là del fatto che il primo giudice non le abbia indicate). Le spese del primo grado di giudizio, dunque, devono essere imputate sulla scorta del principio della soccombenza e liquidate facendo riferimento al D.M. 55/2014 e ai parametri minimi dello scaglione tra €5.201,00 ed €26.000,00. Il valore della controversia era infatti di €9.852,87. E la controversia è di semplice definizione. L'art. 4 comma 5 del D.M. citato prevede che il compenso è liquidato per fasi che vengono specificamente individuate, chiarendo anche quali sono le attività che vi rientrano: a. per fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio. b. per fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente. c. per fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta. d. per fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso. Va, inoltre, rimarcato che il medesimo D.M. espressamente prevede che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”, e che: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”. Tuttavia, con DM 8 marzo 2018 n.37, all'art. 4 del DM n.55/2014, le parole “possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento” sono state sostituite dalle seguenti “possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. Ai sensi dell'art.6 del suindicato decreto ministeriale “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore” e l'entrata in vigore è fissata per il giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale (26/4/2018).
Pertanto, per le liquidazioni avvenute dal 27/4/2018, come quella in esame, deve ritenersi che i parametri previsti dal DM n. 55 del 2014 non possano essere diminuiti in misura eccedente il 50%.
Nel caso di specie la liquidazione per il primo grado di giudizio va effettuata secondo il valore, includendo la fase istruttoria e tenendo conto dei minimi edittali, tenuto conto della particolare semplicità della controversia.
I convenuti vanno quindi condannati in solido al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, nella misura complessiva di € 2540,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge, con attribuzione. In tal senso può essere accolto l'appello. Le spese di lite del presente grado seguono parimenti la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge (tenuto conto dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, del valore di euro 2540,00, e in considerazione dell'espletamento di attività difensive anche dopo l'entrata in vigore del predetto decreto e della necessità di liquidazione unitaria del compenso di questa fase di giudizio (Cfr. Cass. SS.UU. n. 33482 del 2022 cit., ord. n. 1989 del 2023), con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza limitatamente al solo governo delle spese del primo grado di giudizio, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'appellante della complessiva somma di € 2540,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione;
• Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 1458,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione
Così deciso in Napoli, il 15.11.24 Il Consigliere rel/ est. Il Presidente