Sentenza 12 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/03/2004, n. 5123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5123 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - rel. Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON PP, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato FABIO CARUSELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NO TT, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell'avvocato IGOR TURCO, difesa dall'avvocato GIUSEPPE DI FEDE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 47 5/99 del Tribunale di AGRIGENTO, Sezione per le controversie di lavoro, emessa il 27/05/99 e depositata il 29/06/99 (R.G. 776/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/03 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AC CO ,proprietaria-locatrice di due vani terranei condotti in locazione non abitativa da TO FI intimò al conduttore licenza per finita locazione e lo convenne dinanzi al Pretore di Agrigento per la convalida. Il TO propose opposizione ed il Pretore, con sentenza del 13/11/1997, rigettò la domanda della locatrice. Su appello principale della AC e su appello incidentale del TO il Tribunale di Agrigento ha confermato la decisione del Pretore. Ricorre il TO. Resiste la AC con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non contiene la esposizione, prevista a pena di inammissibilità dell'art. 366 co. 1^ n. 3 Cod. Proc. Civ., dei fatti della causa ,che non sono desumibili dai motivi della impugnazione. Questa va, conseguentemente, dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle, spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in euro 1.100,00, di cui euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2004