Ordinanza cautelare 6 febbraio 2019
Sentenza 17 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00883/2026REG.PROV.COLL.
N. 00112/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 112 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuliano Gambardella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono ex lege domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 09858/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. RC PP e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 14029/2018 R.R. il Signor -OMISSIS-, già Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, impugnava dinanzi al Tar per il Lazio il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità « -OMISSIS- » (diagnosticata dalla C.M.O. - Commissione Medico Ospedaliera di Roma il 26 settembre 2014) disposto dall’amministrazione in conformità al parere espresso dal competente Comitato di Verifica all’adunanza del 6 dicembre 2016 « trattandosi di affezione frequentemente di natura primitiva, insorgente sovente in individui con familiarità ipertensiva per probabile errore genetico e conseguente alterazione della pompa del sodio a livello della membrana cellulare, favorita da fattori individuali spesso legati ad abitudini di vita del soggetto. Nel determinismo e nel successivo decorso dell’affezione di natura prevalentemente endogena. Nessun ruolo può· aver svolto il servizio prestato tenuto anche conto delle modalità di svolgimento e dei disagi descritti negli atti, i quali, considerati nel loro insieme, non risultano tali da assurgere al ruolo di causa, ovvero di concausa efficiente e determinante ».
Il Tar respingeva il ricorso con sentenza n. 9858 del 17 maggio 2024 ritenendo, in estrema sintesi, che dalla documentazione in atti non emergessero profili d’impiego del ricorrente particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, tali da determinare, anche solo quale concausa, l’infermità sofferta.
Il Signor -OMISSIS- impugnava la sentenza con appello depositato il 7 gennaio 2025 deducendone l’erroneità per:
« Error in procedendo del giudice di prime cure nella parte in cui non si è pronunciato sull’istanza istruttoria presentata dall’odierno appellante. Illegittimità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato »;
« Error in iudicando del giudice di prime cure nella parte in cui considera legittimo il decreto di mancato riconoscimento della malattia da causa di servizio motivando che trattasi di discrezionalità tecnica. Illegittimità della sentenza impugnata per eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento dei fatti e anche per difetto di motivazione ».
Il Ministero dell’Interno confutava le avverse censure chiedendo la reiezione del ricorso con memoria del 18 dicembre 2025.
L’appellante rassegnava le proprie conclusioni con memoria depositata il 22 dicembre 2025.
All’esito della pubblica udienza del 22 gennaio 2026, la causa veniva decisa.
Con il primo motivo l’appellante lamenta che il Tar non si sarebbe pronunziato in ordine alla richiesta istruttoria avanzata in primo grado, né sull’istanza di ammissione di una nota informativa depositata tardivamente poiché « pervenuta all’odierno appellante successivamente allo spirare del termine per il deposito dei documenti », incorrendo in una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato deducibile in appello.
Espone in particolare che il Tar, non acquisendo il proprio foglio matricolare, si sarebbe precluso la possibilità di riscontrare i « singoli episodi gravosi » sui quali si fondava la domanda di riconoscimento della malattia da causa di servizio che, si sostiene, se conosciuti avrebbero determinato l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
A tal fine l’appellante chiede che il Collegio proceda d’ufficio a detta integrazione ex art. 65, comma 3, c.p.a..
Il motivo è infondato.
Deve premettersi che l’istanza istruttoria richiamata dall’appellante veniva depositata nel giudizio di primo grado il 30 gennaio 2024.
In detta sede l’appellante rappresentava di aver avanzato in data 23 novembre 2018 una richiesta di accesso agli atti « volta al rilascio dei turni straordinari contenuti nel foglio matricolare ancora in possesso dell’amministrazione » rimasta senza esito e, sul rilievo che « il riscontro di tale istanza [fosse] necessario per completare lo svolgimento dell’istruttoria e quindi per dimostrare lo svolgimento dei turni straordinari illo tempore svolti dall’ odierno ricorrente e che lo hanno portato a contrarre la cardiopatia ipertensiva con iniziali segni di retinopatia ipertensiva per cui è causa », chiedeva di ordinare all’amministrazione di provvedere al deposito del « foglio matricolare del sig. -OMISSIS- dove si evince, come sopra detto, tutta l’attività da lui svolta nel corso degli anni nella Polizia di Stato fino alla data di presentazione dell’ istanza per il riconoscimento della malattia da causa di servizio ».
In data 20 febbraio 2024, in vista dell’udienza di merito fissata al 1° marzo successivo, l’appellante depositava tuttavia un « riscontro parziale dell’istanza di accesso agli atti presentata via pec dal sig. -OMISSIS- in data 23/11/2018 », consistente in una « SCHEDA INFORMATIVA » recante l’intestazione dell’Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali 6° Settore - Autoparco, della quale chiedeva l’ammissione.
In primis deve rilevarsi la singolarità della condotta dell’appellante che solo il 30 gennaio 2024 depositava in primo grado la citata istanza istruttoria lamentando il mancato accoglimento di un’istanza di accesso risalente al 23 novembre 2018 (a ricorso di primo grado già notificato il 5 novembre precedente) in assenza di pregresse sollecitazioni e senza documentare alcuna iniziativa intrapresa a fronte dell’inerzia dell’amministrazione.
Deve inoltre evidenziarsi che, per ammissione dello stesso ricorrente, l’amministrazione riscontrava, ancorché parzialmente, l’istanza di accesso mediante l’ostensione della citata Scheda informativa contenente gli elementi informativi, di natura qualitativa e quantitativa, che il ricorrente assumeva essere prova di quella straordinarietà della propria prestazione indicata quale causa della patologia insorta.
Tuttavia di tale riscontro non è documentata la data (non presente sulla scheda, peraltro priva anche di numero di protocollo), che veniva depositata agli atti del giudizio senza allegare la lettera di trasmissione o altro riferimento dal quale ricavarne il momento della ricezione da parte dell’appellante.
Ciò premesso, non può che rilevarsi come la dedotta omessa pronuncia del Tar in merito all’istanza istruttoria e alla richiesta di autorizzazione al deposito documentale sia destituita di fondamento.
La censura trova smentita in punto di fatto nella sentenza impugnata ove si afferma (capo 2.2.):
in esito all’istanza istruttoria che « dalle circostanze evidenziate nel ricorso introduttivo emerge che il ricorrente ha svolto, durante la sua carriera, servizio di vigilanza, pattugliamento, ordine pubblico e, dal 1995 al 2018, attività di conducente a disposizione delle Personalità del Ministero dell’Interno. Orbene, in mancanza dell’evidenziazione di episodi gravosi ed esorbitanti le normali condizioni di impiego, tali compiti non sembrano esulare dalle normali mansioni attinenti al profilo di impiego tipico del ricorrente medesimo. Al riguardo non basta l’affermazione del ricorrente contenuta nel ricorso che i turni a cui sarebbe stato sottoposto sarebbero stati straordinari e mai programmati dal Ministero, al fine di correlare la nascita dell’infermità alle modalità di svolgimento dei propri compiti. Come evidenziato, infatti, vanno allegati e documentati specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti, anche nella forma di un principio di prova, non potendo tale onere essere demandato, come nel caso di specie, ad un accesso documentale richiesto dal ricorrente medesimo all’Amministrazione »;
in merito all’autorizzazione al tardivo deposito che « non può essere accolta la richiesta istruttoria avanzata dal ricorrente nel ricorso, nemmeno nella sua restante parte (a seguito della parziale esibizione dei documenti richiesti), in quanto, per giurisprudenza pacifica tali richieste “non possono essere utilizzati per supplire a un onere probatorio non assolto dalla parte, atteso che, qualora gli elementi costitutivi della pretesa in ricorso rientrino nella disponibilità del privato, occorre che il ricorrente supporti la propria domanda, allegandoli e dimostrandoli in giudizio" (TAR. Lazio Roma, Sez. stralcio, 31 maggio 2021, n. 6428; TAR Campania, Napoli, 28 novembre 2018, n. 6901).” (T.A.R. Milano, sez. III, 07.04.2022, n.783) ».
Quanto al merito del rigetto dell’istanza istruttoria, deve condividersi il pacifico principio richiamato dal giudice di prime cure, e sopra esposto, di recente riaffermato da questo Consiglio di Stato precisando che « il Giudice non può acquisire d’ufficio nuove prove in appello, nel caso in cui la lacuna istruttoria sia interamente imputabile alla parte (Cons. Stato, n. 5560 del 2021; con riferimento al principio dispositivo cd. secco cfr. Cons. Stato, n. 284 del 2016) » (Cons. stato, Sez. V, 20 gennaio 2026, n. 444).
Quanto alla negata autorizzazione al deposito documentale tardivo, deve rilevarsi come, ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a. « le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza »: ne deriva che il deposito della scheda, intervenuto come anticipato il 20 febbraio 2024 in vista dell’udienza del 1° marzo successivo non possa che essere tardivo stante il pacifico carattere perentorio del termine in questione (fra le tante, Cons. Stato, sez. III, 8 giugno 2028, n. 3477).
Né era altrimenti comprovato dal ricorrente che la tardiva produzione, ammessa in via eccezionale dall’art. 54, comma 1, c.p.a., fosse « risultata estremamente difficile ».
Deve rilevarsi ulteriormente che il mancato ingresso in giudizio del foglio matricolare è irrilevante posto che detto documento illustra il profilo di impiego dell’interessato (nella specie, incarichi ricoperti e mansioni svolte) ma nulla documenta in ordine alla gravosità e straordinarietà dei compiti effettivamente assegnati e svolti nel concreto esercizio delle prerogative proprie delle mansioni svolte.
A ciò astrattamente sopperisce la Scheda informativa, indicata quale riscontro parziale dell’accesso esperito, dalla quale si ricavano:
la descrizione della « ATTIVITA’ » nel concreto svolta;
la descrizione delle « condizioni di lavoro, precisando durata e modalità » dei servizi svolti internamente ed esternamente;
il numero dei turni mensilmente svolti;
le ore annue di lavoro straordinario.
Tuttavia, come si esporrà in sede di scrutinio del successivo capo d’impugnaizone, detti elementi, non sono idonei a comprovare l’invocata dipendenza della patologia da cause di servizio.
Per quanto esposto deve disattendersi l’istanza istruttoria ex art. 65, comma 3, c.p.a. invocata in questa sede tesa all’acquisizione del foglio matricolare.
Con il secondo motivo l’appellante censura la sentenza nella parte in cui ritiene « non adeguatamente provata la malattia da causa di servizio ».
L’appellante richiama i contenuti della sopra citata Scheda informativa esponendo di aver svolto:
« turni diurni e notturni e attività di vigilanza sia interna che esterna all’Autoparco »;
« in deroga agli orari di lavoro … numerosi turni fuori sede »;
« numerosi servizi fuori sede a bordo di autovetture normali, specializzate, pullman e bisarche del Ministero dell’Interno »;
turni di lavoro straordinario per n. 660 ore medie annue;
su base mensile, n. 23 turni di servizio diurno e n. 80 di servizio notturno;
turni di servizio in giorni festivi e cc.dd. super festivi (Natale Pasqua, ecc.).
Ciò premesso, espone che sarebbe comprovato che la -OMISSIS-a (patologia della quale si discute) troverebbe causa anche in « concause di comune epidemiologia tra cui lo stress psico-fisico di particolare entità » e che, sulla base delle suesposte allegazioni, confermate nella più volte richiamata Scheda informativa , risulterebbe comprovato uno « stress lavorativo legato a condizioni di particolare rilievo, che superino il livello ordinario normalmente connesso alle mansioni, tali da costituire causa efficiente nel modificare i processi fisiologici alla base delle alterazioni pressorie » (come affermato anche dalla giurisprudenza: cita Cons. Stato, Sez. II, n. 3558/2022).
L’amministrazione avrebbe pertanto errato nel ritenere la malattia congenita e indipendente dal servizio prestato, escludendone anche il rilievo quale concausa.
In riforma della sentenza impugnata, l’appellante chiede quindi che vengano annullati gli atti impugnati in primo grado per difetto di motivazione e di istruttoria.
Il motivo è infondato.
L’appellante contesta il giudizio espresso in merito alla dipendenza da causa di servizio di una patologia accertata dalla competente C.M.O. in pendenza del rapporto di lavoro.
La materia è disciplinata dal d.P.R. n. 461/2001 « Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie » che definisce le diverse competenze della C.M.O. e del Comitato di Verifica per le cause di servizio prevedendo che sia riservato a quest’ultimo organo l’accertamento circa la « riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione » (art. 11, comma 1).
La distinzione fra le competenze dei due organi coinvolti nel procedimento di riconoscimento è ben scolpita dalla giurisprudenza laddove precisa che « il Comitato di verifica delle cause di servizio accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione, laddove alla Commissione medica compete solo la diagnosi dell’infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell’esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneità al servizio, ai sensi del precedente art. 6 comma 1 dello stesso decreto” (da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 12 luglio 2019, n. 4896) » (Cons. Stato, Sez. IV, 3 marzo 20202, n. 1557).
La giurisprudenza ha altresì affermato che « il giudizio di detto Comitato rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e costituisce un parere di carattere più articolato e complesso sia per la composizione di detto organismo, nel quale sono presenti professionalità non solo sanitarie, ma anche giuridiche ed amministrative, sia per la maggior completezza dell'istruttoria esperita in tale sede, che non si limita ai soli aspetti medico-legali » (Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 2023, n. 9553)
Deve ulteriormente premettersi che la giurisprudenza è altresì granitica nel riconoscere l’insindacabilità dei pareri espressi dal Comitato di Verifica e ciò in quanto si tratta di posizioni fondate su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica soggetti a sindacato debole, ovvero ab externo , per errore di fatto o violazione dei canoni di logica formale, cristallizzati nei principi di non contraddizione, ragionevolezza, consequenzialità logico-argomentativa (fra le tante, Cons. stato, Sez. II, 24 marzo 2025, n. 2432)
Ne deriva che il giudizio in questione può essere sindacato unicamente in presenza di macroscopici vizi di irragionevolezza suscettibili di comprovare, ancorché sotto il solo profilo sintomatico, un distorto esercizio del potere attribuito all’organo.
Dai suesposti limiti cui soggiace il sindacato giurisdizionale in materia discende, come anche in questo caso affermato in giurisprudenza, che « ai fini del positivo apprezzamento della dipendenza di una patologia da causa di servizio, non è sufficiente, peraltro, la mera ‘possibile’ valenza patogenetica del servizio prestato, richiedendosi la puntuale verifica, connotata da certezza o da elevato grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale fattore eziologicamente assorbente o concausale nella genesi della patologia » (Cons. Stato, Sez. II, 27 dicembre 2024, n. 10398).
Da ciò discende che ai fini della comprova del nesso eziologico fra la patologia e lo svolgimento del servizio occorra fornire prova certa che la prima sia in stretta correlazione causale o concausale con l’attività di servizio non essendo a tal fine sufficiente un generico stato di stress e disagio della condizione lavorativa che, peraltro, costituisce un aspetto caratterizzante (quindi, non anomalo) dell’attività di polizia.
Sulla base delle suesposte coordinate ermeneutiche devono ritenersi non significative le allegazioni di parte ricorrente circa la straordinarietà delle proprie condizioni di impiego, anche alla luce delle richiamate tardive produzioni documentali di primo grado.
Dalle stesse emerge infatti che l’appellante prestava servizio presso l’Autoparco svolgendo attività di vigilanza della struttura e di conducente di automezzi: impiego che, avuto riguardo a quelli che sono gli ordinari compiti d’istituto della Polizia di Stato, non si presta ad essere definito di straordinaria esposizione a fattori di estremo disagio e stress , non potendo deporre in senso contrario lo svolgimento di servizi anche fuori sede o il ragguardevole numero di chilometri di percorrenza alla guida trattandosi di profili che ordinariamente caratterizzano le mansioni di autista.
Allo stesso modo, non può che rientrare nella norma, per un appartenente alla Polizia di Stato, lo svolgimento di servizi in orario anche notturno (sul punto deve rilevarsi l’assolta inattendibilità della Scheda informativa ove menziona lo svolgimento di 80 servizi notturni mensili), o in giornate festive così come il protrarsi dell’impiego oltre il turno di servizio dando luogo a prestazione di lavoro straordinario.
L’ordinarietà del profilo di impiego (in senso relativo avuto riguardo allo status dell’appellante) e l’assolvimento di compiti per nulla eccedenti gli ordinari compiti di istituto della Polizia di Stato, non consente quindi di rinvenire nelle suesposte generiche allegazioni dell’appellante la prova dell’inattendibilità del giudizio espresso dal Comitato di Verifica che viene dall’appellante affermata sulla base di personali valutazioni, frutto di una soggettiva percezione, che si offrono come alternative al giudizio tecnico-discrezionale espresso da un organo, istituzionalmente a ciò preposto, e composto da membri « scelti fra gli esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall’Avvocatura dello Stato e dal ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonché tra gli ufficiali superiori medici delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato preferibilmente specialisti in medicina legale e delle assicurazioni » (art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 461/2001).
Per quanto precede l’appello deve essere respinto.
Sussistono, tuttavia, in ragione della specificità della controversia, giuste ragioni per procedere alla compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità dell’appellante nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelarne lo stato di salute.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO De EL, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
RC PP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC PP | IO De EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.