Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 883
TAR
Ordinanza cautelare 6 febbraio 2019
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TAR
Sentenza 17 maggio 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Error in procedendo per omessa pronuncia sull'istanza istruttoria

    Il TAR si è pronunciato sull'istanza istruttoria e sulla richiesta di deposito documentale, ritenendole infondate sia per la tardività della produzione sia perché non potevano supplire all'onere probatorio del ricorrente. L'acquisizione d'ufficio di nuove prove in appello è esclusa se la lacuna istruttoria è imputabile alla parte. Il deposito della scheda informativa è tardivo rispetto al termine perentorio di legge.

  • Rigettato
    Error in iudicando per illegittimità del decreto di mancato riconoscimento della malattia da causa di servizio

    Il giudizio del Comitato di Verifica, organo competente per l'accertamento della riconducibilità della patologia al servizio, è sindacabile solo per macroscopici vizi di irragionevolezza. Le mansioni svolte dall'appellante (vigilanza, pattugliamento, conducente) non eccedono l'ordinarietà dei compiti d'istituto della Polizia di Stato, non potendo deporre in senso contrario lo svolgimento di servizi fuori sede o il ragguardevole numero di chilometri percorsi. Lo svolgimento di servizi in orario notturno o festivo, o il protrarsi dell'impiego oltre il turno di servizio, rientra nella normalità per un appartenente alla Polizia di Stato. Non è stata fornita prova certa della correlazione causale o concausale tra la patologia e l'attività di servizio, non essendo sufficiente un generico stato di stress.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 883
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 883
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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