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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/09/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.SS Elvira Maltese Presidente
Dott.SS Marcella Celesti Consigliere
Dott.SS Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 91/2024 r.g. promosso
DA
), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Massimo Vallone;
Reclamante
CONTRO
), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Morrico;
Reclamata
OGGETTO: reclamo ex art. 1, comma 58 della legge n. 92/2012 – licenziamento per giusta causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 176/2024 del 16.1.2024, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta da , Parte_1
ai sensi dell'art. 1, comma 51 e ss. della legge n. 92/2012, avverso l'ordinanza dell'1.10.2021, con cui era stata rigettata l'impugnazione del
1 licenziamento intimatogli, con nota del 23.1.2020, dall per CP_1
giusta causa ex art. 2119 c.c.
Il Tribunale disattendeva, anzitutto, la doglianza relativa al difetto di procura della Direttrice delle Risorse Umane ed Controparte_2
TT.SS , che, secondo l'assunto di parte opponente, avrebbe CP_3
comportato la nullità del recesso.
Premesso che nella fase sommaria del giudizio, aveva CP_1
proTTo la procura notarile rilasciata in favore della TT.SS , CP_3
precisava che la direttrice, tanto nella contestazione disciplinare, quanto nella lettera di licenziamento, aveva speso il nome della società per conto della quale aveva provveduto a contestare l'illecito disciplinare e a comminare la sanzione espulsiva. Escludeva che, ai fini della validità del licenziamento, rilevasse la necessità di specificare al terzo che il potere di rappresentanza derivava dalla procura e non dal rapporto organico.
Rigettava, poi, l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare per violazione del termine previsto dall'art. 73, comma 2 del CCNL CP_1
confermando le statuizioni, sul punto, del giudice della fase sommaria, il quale aveva ritenuto che “i tempi intercorsi tra il momento in cui il soggetto competente ad irrogare la sanzione ha avuto legale e formale conoscenza del fatto (18/11/2019) e quello in cui è stata effettuata la contestazione disciplinare appaiono del tutto congrui, considerate, da un lato, la complessità della struttura organizzativa di parte resistente, dall'altro la complessità e pluralità degli addebiti nonché la molteplicità dei dati da raccogliere e quindi da valutare” e che il termine di cui alla previsione contrattuale “si deve reputare, comunque, ordinatorio e non perentorio, sicché la sua inosservanza non comporta un vizio della sanzione finale. In un assetto disciplinare contrattualizzato gli effetti decadenziali non possono verificarsi in mancanza di un'espreSS previsione normativa o contrattuale che preveda detti effetti”.
2 Reputava dette conclusioni conformi al condiviso orientamento giurisprudenziale per cui il requisito dell'immediatezza della contestazione, da intendersi “in senso relativo”, doveva apprezzarsi tenuto conto della complessità dell'accertamento e della valutazione dei fatti, non potendosi ritorcere a danno del datore di lavoro l'affidamento riposto nella correttezza del dipendente, o equipararsi alla conoscenza effettiva la mera possibilità di conoscenza dell'illecito, ovvero supporsi una tolleranza dell'azienda a prescindere dalla conoscenza degli abusi del dipendente.
Osservava che “il soggetto competente ad irrogare la sanzione” ai sensi dell'art. 73, comma 2 del CCNL (la e CP_1 Parte_2
era venuto a conoscenza del fatto soltanto il 18.11.2019, CP_2
data in cui il Responsabile Legale Specialistico gli aveva trasmesso l'ordinanza cautelare del 14.10.2019, emeSS nell'ambito del procedimento penale denominato “Operazione Buche d'oro” per i reati di cui agli artt. 110,
319 e 321 c.p. (concorso in corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio), dalla quale si evinceva la complessità e la pluralità dei fatti di corruzione addebitati al , rispetto ai quali gli era stata applicata la misura della Pt_1
custodia cautelare in carcere.
Ribadiva, quindi, che il lasso temporale tra la predetta data e quella in cui era stata recapitata la comunicazione al lavoratore, 18.12.2019, pari a circa
24 giorni lavorativi, di appena quattro giorni superiore al termine ordinatorio previsto dall'art. 73, comma 2, del CCNL non consentiva di ritenere CP_1
che il datore di lavoro avesse mostrato “inequivocabilmente”, con la propria inerzia, la volontà di non sanzionare la conTTa disciplinarmente rilevante del dipendente, anche alla luce della complessità dei fatti del sistema corruttivo – ancora oggetto di indagine in sede penale – che aveva coinvolto non solo il , ma anche una pluralità di altri soggetti e per il quale, al Pt_1
fine di operare le opportune verifiche, l aveva istituito un team di fraud CP_1
audit.
3 Disattendeva la prospettazione attorea per cui l fosse, invero, a CP_1
conoscenza dei fatti disciplinarmente rilevanti prima del 18.11.2019, in quanto “in disparte l'inidoneità delle generiche e incomplete notizie divulgate a mezzo stampa o quelle contenute nel decreto di esibizione ex art.
256 c.p.p. (che pure hanno inTTo la società, con nota prot. n. 270 del
18.10.2019 a sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore) … il rispetto del requisito dell'immediatezza della contestazione disciplinare deve valutarsi dal momento in cui risulta che il soggetto competente ad irrogare la sanzione abbia una conoscenza non generica dei fatti di corruzione emersi, ma di quei fatti specificamente addebitabili al ricorrente.
Invero, solo un'adeguata conoscenza di questi ultimi poteva consentire il compiuto assolvimento dell'onere datoriale di specifica motivazione della contestazione disciplinare, ciò che è funzionale al correlativo esercizio del diritto di difesa dello stesso lavoratore, il quale, in sede di audizione o di presentazione di memorie difensive, non avrebbe altrimenti avuto la possibilità di contestare generici addebiti disciplinari”.
In definitiva, il giudicante escludeva che potesse ravvisarsi alcuna inerzia da parte del datore di lavoro contraria a correttezza e buona fede, giacché la complessità dell'organizzazione aziendale e degli accertamenti da svolgere in relazione alla specifica responsabilità disciplinare del ricorrente potevano certamente giustificare il lieve (quattro giorni) superamento del termine ordinatorio previsto dall'art. 73 del CCNL di settore per la contestazione dell'addebito.
Reputava irrilevante – ai fini dell'accertamento del requisito della tempestività della contestazione – la documentazione, di formazione precedente alla instaurazione del giudizio, ma tardivamente acquisita e depositata da parte opponente.
Quanto alla sussistenza della giusta causa di licenziamento, rilevava che il non aveva contestato i fatti di corruzione emersi e che lo stesso si Pt_1
4 era limitato a giustificare la propria conTTa per “essersi trovato, in condizioni di soggezione rispetto ai superiori gerarchici, in un sistema corruttivo compenetrato da interessi privati”. Riteneva che, tuttavia, tale stato di “soggezione” risultava sconfeSSto dalle dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore in sede di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini del 21.10.2019, dalle quali emergeva piuttosto la sua partecipazione al sistema corruttivo. Evidenziava, altresì, che con sentenza depositata il
20.5.2020, il GUP, attesa la mancanza di elementi a discolpa atti a giustificare il proscioglimento, ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.c., aveva applicato al la pena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di Pt_1
reclusione per i fatti illeciti accertati.
Concludeva, quindi, per la legittimità e la proporzionalità della sanzione espulsiva, avuto riguardo alla gravità e sistematicità degli illeciti posti in essere da dipendente con profilo di direttore operativo, che avevano determinato gravissime inadempienze, contrarie ai principi di correttezza, lealtà e buona fede, all'obbligo di diligenza imposto al lavoratore nei confronti del datore, ai doveri previsti dalla contrattazione collettiva e dal
Codice Etico, nonché dal Codice degli Appalti.
Avverso la citata sentenza proponeva reclamo ex art. 1, comma 58 della legge n. 92/2012 , con ricorso del 15.2.2024. Resisteva al Parte_1
gravame che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità CP_1
della documentazione proTTa in questo grado, già irritualmente e tardivamente proTTa da controparte nel giudizio di opposizione ex art. 1, comma 51 della legge n. 92/2012.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 18 settembre 2025, fiSSta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 1. Con il primo motivo di gravame il reclamante censura la sentenza per aver disatteso l'eccezione di nullità del recesso per difetto di procura del
Direttore Risorse Umane ed dell' in violazione delle CP_2 CP_1
previsioni dell'art. 73, comma 8 del CCNL ai sensi del quale “il CP_1
licenziamento è di competenza dell'Amministratore/Presidente o del Capo del personale laddove munito di apposita procura”.
Sostiene che, per effetto della succitata disposizione, nell'ipotesi in cui il capo del personale intimi il licenziamento disciplinare, la contemplatio domini deve essere esplicita al fine di consentire al terzo, e cioè al dipendente destinatario del provvedimento espulsivo, di comprendere che detta sanzione
è comminata dal capo del personale quale rappresentante dell'amministratore o del presidente della società.
Deduce che, dalla documentazione in atti, risulta che il contestato licenziamento è stato aTTato dalla TT.SS in qualità di CP_3
Direttore Risorse Umane ed Organizzazione della società odierna reclamata e non nella qualità di soggetto all'uopo munito di procura come previsto dall'art. 73 del CCNL di riferimento.
Assume che il fatto che la TT.SS riferisca il licenziamento alla CP_3
“scrivente società”, senza alcun cenno alla procura e, dunque, senza alcuna spendita del nome dell'organo sociale cui il CCNL conferisce il potere di irrogare il licenziamento disciplinare, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, dimostrerebbe che ella ha agito “in forza del rapporto organico”, e non in virtù di apposita procura, con conseguente nullità, o illegittimità, del recesso per violazione della contrattazione collettiva.
2. Con il secondo motivo il reclamante lamenta la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare.
Premette che la violazione, da parte di del termine di venti giorni CP_1
per la contestazione d'addebito ex art. 73, comma 2 del CCNL di riferimento
6 e del principio di immediatezza, è stata rilevata nella fase sommaria del giudizio di primo grado.
Richiamati i principi giurisprudenziali in tema di immediatezza, si duole della errata individuazione del momento in cui la società datrice di lavoro ha avuto conoscenza dei fatti successivamente contestati. Ribadisce quanto al riguardo sostenuto in primo grado, nello specifico con le note del 3.2.2019:
“… ha contestato l'addebito al ricorrente ben oltre il citato termine di CP_1
20 giorni lavorativi, atteso che solo in data 18.12.2019 (ben 26 giorni lavorativi dopo) il ricorrente riceveva la racc. n. (...) contenente la contestazione disciplinare, mentre in seno a quest'ultima afferma “in CP_1
data 18.11.2019 è stata trasmeSS alla scrivente l'ordinanza del Tribunale di Catania del 14-10-2019 - tramite la quale la società è venuta a conoscenza delle specifiche gravissime conTTe da Lei poste in essere”. Ma
v'è di più. Fermo quanto sopra, si evidenzia che la sopracitata data del 18-
11-2019 non corrisponde affatto alla data in cui ha conosciuto i fatti CP_1
oggetto di contestazione al ricorrente per le seguenti ragioni: a) in realtà come la steSS resistente ammette (...) la notifica nei confronti di della CP_1
citata ordinanza del 14-10-2019 è avvenuta il 18-10-2019 (All. 2), ben 52 giorni lavorativi prima rispetto alla data di notifica al ricorrente della contestazione disciplinare;
b) con relazione di servizio del 16-10-2019 il TTor dirigente tutela azienda afferma che la società odierna Per_1 CP_1
resistente era a conoscenza dei fatti addirittura in data 3-10-2019”)”.
Aggiunge che, peraltro, dalla documentazione versata in atti il 5.9.2023, ripetutamente richiesta alla Procura della Repubblica, ma rilasciata solo il
23.6.2023, che dimostra l'avvenuta notifica ad della “Richiesta di CP_1
convalida di arresto ed applicazione di misure cautelari”, con i relativi allegati (Cnr della Guardia di Finanza di Catania del 18.09.2019), si evince che gli organi di vertice della società reclamata erano a conoscenza dei fatti oggetto del procedimento disciplinare almeno dal 20.9.2019.
7 Precisa che, dalla relazione del Nucleo di polizia economico finanziaria di
Catania della Guardia di Finanza del 26.9.2019, risulta che entrambi i soggetti “competenti all'irrogazione della sanzione espulsiva”, ossia l'Amministratore Delegato e il Presidente di erano a CP_1
conoscenza della “Richiesta di convalida di arresto ed applicazione di misure cautelari” del 18.9.2019, già il 24.9.2019.
Evidenzia che, con comunicazione organizzativa del 4.10.2019, la TT.SS
, colei che ha avviato e concluso il procedimento disciplinare, dichiara CP_3
espreSSmente di essere venuta a conoscenza dei “fatti di corruzione recentemente accertati dall'Autorità Giudiziaria di Catania”, almeno dal
27.9.2019.
Critica, dunque, la sentenza per aver ritenuto che “Il contenuto, la portata
e l'effettiva gravità delle conTTe tenute dal ricorrente sono emersi e sono stati appresi dal soggetto competente ad irrogare la sanzione disciplinare, nella loro completezza e specificità, a seguito dell'ordinanza applicativa della misura cautelare”, giacché tutti i fatti e le circostanze oggetto della contestazione disciplinare erano contenuti nella “Richiesta di convalida di arresto ed applicazione di misure cautelari”, nella CNR della Guardia di
Finanza del 18.9.2019 e nella successiva ordinanza di convalida del GIP.
Sostiene che, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, i fatti oggetto di contestazione sono stati tutti estratti dall'ordinanza del 14.10.2019
e non da presunte verifiche eseguite tramite fraud audit.
Censura la sentenza per aver adTTo come giustificazione del ritardo nella contestazione degli addebiti “lo svolgimento di tempestive ed accurate verifiche su comportamenti illeciti che possono essere posti in essere in fase di esecuzione dei lavori”, espressione generica e comunque non idoneamente motivata.
Deduce che, anche a voler considerare che il soggetto competente ad irrogare la sanzione avesse avuto conoscenza dell'ordinanza soltanto il
8 18.11.2019, ossia 31 giorni dopo l'avvenuta notifica dell'ordinanza del
14.10.2018, detto ingiustificabile ritardo nella comunicazione dell'ordinanza sarebbe imputabile esclusivamente a negligenza dell'apparato organizzativo di e non potrebbe, in alcun modo, giustificare la mancata tempestività CP_1
della contestazione d'addebito.
Ribadisce che la società reclamata, nel contestare tardivamente gli addebiti disciplinari, ha violato il disposto di cui all'art. 73, comma 2, del
CCNL Aggiunge che “ove si volesse escludere il carattere perentorio CP_1
del termine in questione, ciò non può certo consentire alla società resistente di ignorare, deliberatamente e senza alcuna valida ragione, la volontà delle parti, consacrata in seno alla predetta disposizione contrattuale, ossia di indicare un intervallo temporale prestabilito (di venti giorni lavorativi) entro il quale contestare l'addebito”.
Al fine di corroborare l'assunto relativo alla pregreSS conoscenza dei fatti di cui alla contestazione disciplinare, il reclamante reitera l'istanza di acquisizione documentale già proposta nel giudizio di opposizione il
5.9.2023.
3. Con il terzo e ultimo motivo di gravame il reclamante impugna la sentenza di primo grado per aver ritenuto sussistente la giusta causa di licenziamento esclusivamente in virtù degli esiti del procedimento penale conclusosi con la sentenza di patteggiamento.
Lamenta, in particolare, la mancata ammissione delle richieste istruttorie formulate al fine di dimostrare lo stato di soggezione che, come già deTTo in fase sommaria, ove provato avrebbe potuto condurre ad una valutazione diversa dei fatti e delle responsabilità posti a fondamento del licenziamento impugnato, anche in termini di proporzionalità dello stesso.
4. Il reclamo è infondato.
5. Quanto al primo motivo di gravame, osserva preliminarmente il collegio che parte reclamante non ha specificamente censurato il capo di
9 sentenza in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che “La doglianza secondo cui il difetto di procura del Direttore Risorse Umane ed
Organizzazione dell' inficerebbe la sanzione espulsiva risulta CP_1
infondata, considerato che il resistente, nella fase sommaria del giudizio, ha proTTo la procura notarile in favore della TT.SS , quale CP_3
dirigente del settore Risorse Umane e Organizzazione della Società opposta.
La TT.SS , quale dirigente del settore Risorse Umane e CP_3
Organizzazione, è il medesimo soggetto che ha aTTato il licenziamento per giusta causa del ricorrente ed è quindi munito di apposita procura a giustificazione dei poteri che ha esercitato per conto della società”.
Con la doglianza in esame, infatti, parte reclamante si limita a sostenere che il recesso sarebbe da ritenersi “inevitabilmente nullo” in quanto emesso da soggetto non competente e non legittimato, poiché, nell'intimare il licenziamento, la TT.SS non avrebbe fatto alcun cenno CP_3
espresso alla procura rilasciata dall'organo cui la contrattazione collettiva attribuisce il potere di irrogare il licenziamento e, pertanto, la steSS avrebbe agito nella sua qualità di Direttore Risorse Umane e Organizzazione e non di procuratore del soggetto competente di cui all'art. 73, comma 8 del CCNL
Anas.
Il motivo è infondato.
In tema, la Corte di CaSSzione ha più volte chiarito che
“il licenziamento intimato da organo privo del potere di rappresentanza, appartenente alla struttura organizzativa del datore di lavoro, non è né nullo, né annullabile, bensì temporaneamente privo di effetti nei confronti dell'ente irregolarmente rappresentato, che è l'unico soggetto dal quale, finché non intervenga la ratifica, tale temporanea inefficacia può essere fatta valere ”; che “la ratifica può avvenire anche per mezzo della costituzione in giudizio del datore, perché la manifestata volontà di resistere all'impugnazione del recesso implica l'accettazione degli effetti dell'atto
10 impugnato posto in essere dal falsus procurator” e che “l'efficacia retroattiva connaturata alla ratifica impedisce al lavoratore incolpato di opporre al datore preclusioni o decadenze verificatesi medio tempore in quanto il dipendente licenziato non può invocare l'art. 1399, comma 2, c.c., nella parte in cui fa salvi i diritti dei terzi, atteso che tali devono ritenersi solo i soggetti aventi causa dal dominus di diritti incompatibili con quello oggetto del negozio ratificato” (cfr. ex multis Cass. n. 22618/2024).
A ciò si aggiunga che, per la giurisprudenza di legittimità, “può considerarsi valido anche un licenziamento intimato con una lettera non sottoscritta, ma recante nell'intestazione e in calce la denominazione dell'impresa e il nome del titolare e sia così riferibile all'effettivo datore di lavoro” (cfr. Cass. n. Cass., n. 17999 del 2019).
Dai richiamati principi, condivisi da questa Corte, discende l'infondatezza delle censure formulate dal reclamante, giacché la costituzione in giudizio di ha, in ogni caso, ratificato il contestato licenziamento. CP_1
6. È parimenti infondato il secondo motivo di reclamo relativo alla violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare.
Secondo univoca giurisprudenza di legittimità, il canone del rispetto dell'immediatezza della contestazione nel procedimento disciplinare ha carattere “relativo” ed impone una valutazione caso per caso. Ciò che rileva, ai fini della suddetta valutazione, è l'avvenuta conoscenza, da parte del datore di lavoro, della situazione contestata, non l'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi, né è sanzionabile un eventuale ritardo nell'acquisizione di elementi che conducano ad accertare la responsabilità disciplinare, in quanto il datore di lavoro ha il potere, non già l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti. Un siffatto obbligo, privo di fondamento normativo, e nemmeno desumibile dai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe il carattere fiduciario tipico del lavoro subordinato.
11 Pertanto, l'immediatezza della contestazione va valutata in base alla percezione circostanziata dell'illecito e un eventuale ritardo può costituire un vizio del procedimento solo ove lo stesso sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro (cfr. in questo senso da ultimo Cass. n.
109/2024).
Il giudice di primo grado, coerentemente con i principi sopra richiamati, ha escluso l'illegittimità dell'impugnato licenziamento per tardività della contestazione disciplinare, condividendo quanto già statuito al riguardo dal giudice della fase sommaria e precisando che “… Il momento a partire dal quale va valutata l'immediatezza della contestazione disciplinare coincide con la data (18.11.2019) in cui l'ordinanza cautelare, che esplicita i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, è pervenuta alla competente
Direzione Risorse Umane e Organizzazione dal Responsabile Legale
Specialistico, e cioè “da quando il soggetto competente ad irrogare la sanzione è venuto a conoscenza del fatto” (art. 73 comma 2 CCNL Anas) ed
è stato in condizioni, sulla base dei gravi indizi di colpevolezza esposti nell'ordinanza cautelare, di valutare compiutamente i fatti e formalizzare la contestazione disciplinare che, infatti, ne richiama ampiamente il contenuto.
Il ricorrente ha rilevato che la contestazione di addebito, ricevuta il
18.12.2019, è stata notificata 26 giorni lavorativi dopo il 18.11.2019. In primo luogo, va osservato che il lasso di tempo è pari a 24 giorni lavorativi, in quanto il computo va effettuato dal 18.11.2019 alla data di spedizione della comunicazione che, come risulta dal doc. 1 allegato alla memoria depositata il 3.2.2021 dal ricorrente nella prima fase, è avvenuta il
12 26.12.2019, non potendosi certamente ricondurre a mancanza di buona fede del datore di lavoro il tempo neceSSrio a recapitare al destinatario il plico spedito a mezzo posta. In secondo luogo, il periodo di 24 giorni, e cioè di soli quattro giorni superiore al termine ordinatorio indicato nel richiamato art. 73 comma 2 CCNL, non induce a ritenere che il datore di lavoro, rispetto alla conTTa di rilevanza disciplinare del ricorrente,“mostri inequivocabilmente con la propria inerzia la volontà di non sanzionarla
(Cass. n. 13455 del 1991; Cass. n. 12617 del 1991; Cass. n. 2762 del 1995;
Cass. n. 5947 del 2001; Cass. n. 19424 del 2005; Cass. n. 11100 del 2006)”
(Cass. civ. sez. lav., 4/2/2015, n.2021), anche tenuto conto della complessità dei fatti del sistema corruttivo, allora ancora oggetto di indagine in sede penale e che coinvolgono una pluralità di soggetti oltre al ricorrente, come si desume dal fatto che la società aveva ritenuto neceSSrio istituire un team di fraud audit al fine di effettuare le neceSSrie verifiche”.
A fronte di detta statuizione, il reclamante non ha contestato specificamente la natura “ordinatoria” dei termini previsti dal CCNL di riferimento, ma ha, anzitutto, ribadito la propria tesi secondo cui “il soggetto competente ad irrogare la sanzione” era a conoscenza dei comportamenti oggetto di giudizio in epoca precedente alla comunicazione (18.11.2019) dell'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali del GIP di
Catania datata 14.10.2019, producendo la documentazione già irritualmente e tardivamente proTTa nel giudizio di primo grado il 5.9.2023. In particolare, secondo l'assunto di parte reclamante, sarebbe stata a CP_1
conoscenza dei fatti già a far data dal 20.9.2019 e cioè dopo la notifica, da parte della Procura della Repubblica di Catania, della “Richiesta di convalida di arresto ed applicazione di misure cautelari” datata 18.9.2019, con i relativi Parte_ allegati, ossia la della G.d.F. di Catania del 18.9.2019, e della ordinanza di convalida dell'arresto e di applicazione di misure cautelari del 20.9.2019.
13 Ebbene, in disparte la questione della tardività della documentazione versata in atti, deve rilevarsi l'inidoneità della steSS a scalfire le argomentazioni sottese alla decisione impugnata.
Gran parte di detta documentazione, relativa al procedimento penale n.
8226/19 R.G.N.R., riguarda altri dipendenti (cfr. “Richiesta di CP_1
applicazione di misura cautelare personale e reale” della Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania del 18.09.2019 relativa ai dipendenti , e e non all'odierno reclamante Pt_4 Pt_5 Tes_1 Pt_1
, in ordine al quale vengono riportati solo alcuni stralci di
[...]
Parte_ intercettazioni telefoniche); la del Magg. e del Testimone_2
Cap. del 18.09.2019, indirizzata alla Procura della Persona_2
Repubblica presso il Tribunale di Catania, pur ricostruendo i fatti corruttivi, conserva la natura di atto di indagine da sottoporre al vaglio dell'autorità giudiziaria;
l'odierno reclamante è stato iscritto nel registro ex art. 335 c.p.p. per il reato di cui agli artt. 110-319 c.p., commesso a Catania nell'agosto del
2019, in data 11.09.2019 (cfr. “Aggiornamento” della iscrizione) e sottoposto a custodia cautelare in carcere soltanto con l'ordinanza del
14.10.2019; detta documentazione conferma la valutazione del giudice di primo grado sulla congruità del lasso temporale tra il momento in cui la società, o più propriamente, il soggetto competente ad irrogare la sanzione, ha avuto contezza dei fatti aventi rilievo non solo penale, ma anche disciplinare, e quello in cui ha provveduto a contestarli al lavoratore, tenuto conto della “complessità dei fatti del sistema corruttivo, allora ancora oggetto di indagine in sede penale”.
Detta “complessità” è comprovata dall'ordinanza del 14.10.2019, tempestivamente e ritualmente proTTa in giudizio da dalla CP_1
quale si evince che il suddetto sistema “diffuso capillarmente in diverse ramificazioni dell'ente” aveva coinvolto una pluralità di dipendenti che, negli anni 2018 e 2019, in concorso tra loro, aTTavano più atti contrari ai
14 doveri d'ufficio, consistenti nel “garantire controlli accomodati” nella fase esecutiva dei lavori affidati da ad imprese o imprenditori privati, CP_1
idonei a consentire alle varie ditte di eseguire lavori in difformità a quanto contrattualmente previsto e con modalità meno onerose, ricevendo per loro somme di denaro di vario importo.
Ciò chiarito, avuto riguardo alla incontestata “complessità della struttura” aziendale steSS, risulta privo di pregio l'assunto per cui il ritardo nella comunicazione alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione dell'ordinanza del 14.10.2018, notificata ad il 18.10.2018, sarebbe CP_1
dipeso da negligenza dell'ente stesso. La Suprema Corte, infatti, ha da tempo chiarito che “l'immediatezza della contestazione disciplinare e la tempestività dell'irrogazione della relativa sanzione può in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando
l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa poSS far ritardare il provvedimento” (ex multis Cass. n.
2021/2015).
In definitiva, la statuizione del primo giudice in ordine alla immediatezza della contestazione è immune da censure.
7. È, infine, infondato l'ultimo motivo di reclamo.
La sentenza gravata, in modo condivisibile, ha ritenuto sussistente la giusta causa di licenziamento e, quindi, proporzionale la sanzione espulsiva in riferimento agli addebiti contestati al . Pt_1
Anche in questo grado di giudizio, parte reclamante non contesta specificamente i fatti di corruzione per i quali è stato licenziato e condannato, ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p., alla pena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione. Ripropone, piuttosto, le medesime difese relative alla presunta “condizione di soggezione” già denunciata in fase sommaria.
15 Il primo giudice ha considerato indimostrata la suddetta condizione in quanto “dal verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini del
21.10.2019 emerge come il ricorrente abbia ammesso di aver incaSSto le somme ed abbia partecipato al sistema corruttivo che vedeva coinvolti colleghi ed imprenditori amici, ciò che denota un contrasto con il deTTo passivo coinvolgimento e la volontà di estraniarsi dal sistema illecito di cui era parte, condizione che avrebbe invece dovuto indurre il ricorrente a non incaSSre alcuna somma. Inoltre, non risulta che il ricorrente abbia sporto denunce in relazione ai predetti fatti di corruzione”.
A fronte di questa statuizione, il reclamante ha, di contro, genericamente deTTo che, dal medesimo verbale, sarebbe emerso lo stato di soggezione nei confronti del superiore (“il sottolineava che si Tes_1 Tes_1
aspettava da parte mia un atteggiamento ossequioso”), senza tuttavia chiaramente specificare e individuare le attività o le conTTe rispetto alle quali il superiore pretendeva detto atteggiamento ovvero le concrete modalità attraverso le quali i superiori esercitavano l'asserita pressione psicologica.
Quanto alla richiesta di prova testimoniale, reiterata in questo grado di giudizio, deve osservarsi che la steSS – comportando l'espressione di giudizi e valutazioni e tenuto conto della sua genericità (non specificando le circostanze integranti l'asserita pressione psicologica e il pericolo per la propria incolumità) – non appare ammissibile e, in ogni caso, risulta incoducente ai fini della prova dell'asserita soggezione nei confronti dei superiori.
Parimenti irrilevante, ai fini della deTTa condizione psicologica, appare la documentazione in atti. Contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, infatti, non è dato evincersi “la reiterata richiesta di essere assegnato ad altro incarico temendo per l'incolumità propria e della propria famiglia”, giacché con l'unica richiesta di assegnazione a incarico diverso proTTa (cfr.
16 doc. F) il ha motivato la relativa istanza alla luce “del fatto che allo Pt_1
scrivente gli sono stati affidati svariati compiti di Direttore Operativo nei lavori afferenti all'Area Manutenzione Programmata. Altresì, lo scrivente fa presente che pur mantenendo rapporti cordiali, subisce uno stato di sudditanza operato dai superiori gerarchici che non gli consente un sereno svolgimento delle proprie funzioni”.
Detta unica richiesta, tuttavia, non può ritenersi adeguata ai fini della prova dell'asserita pressione psicologica subìta dai superiori al fine di commettere gli illeciti penali contestati, non specificandosi le conTTe che avrebbero precluso l'ordinario svolgimento delle funzioni e apparendo pertanto l'istanza del tutto generica.
8. In conclusione, il reclamo deve essere rigettato, dovendo confermarsi la sentenza gravata, anche in punto di regolamentazione delle spese processuali.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del DM 55/2014 (aggiornati al DM
147/2022), tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012, per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo.
Condanna il reclamante al pagamento delle spese processuali del presente grado, liquidate in € 6.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e
IVA.
17 Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso introduttivo del reclamo.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente TT.SS Caterina Musumeci TT.SS Elvira Maltese
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