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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 30/01/2026, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 895/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO CA, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2204/2023 depositato il 19/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 208/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 1
e pubblicata il 17/01/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200048654292 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi di appello e chiede la riforma della sentenza
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Resistente_1 impugnava cartella di pagamento 29320200048654292 relativa ad omesso/carente versamento dell'imposta sostitutiva sul regime forfetario, con relativi interessi e sanzioni, nonché ad omesso/carente versamento del saldo Irap, con relativi interessi e sanzioni, di importo complessivo pari ad € 17.927,59.
La ricorrente eccepiva che l'atto impugnato è illegittimo per seguenti motivi: Nullità per violazione ed errata applicazione degli artt 36 bis e 36 ter del DPR 600/73, quanto dell'art 6 c. 5 della Legge 212/2000 e dell'art
2 c 2 del DLgs 462/97; Nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione in violazione dell'art 7 c. 1 parte
2 della Legge 212/2000; Nullità della cartella impugnata per mancata o corretta sottoscrizione del ruolo
(difetto di sottoscrizione) ai sensi dell'art 12 c. 4 del DPR 602/73; Nullità dell'atto impugnato per inesistenza della debenza tributaria e per inconferenza con quanto indicato in sede dichiarativa.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva e contestava ogni rilievo formulato dalla ricorrente con controdeduzioni.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione 1 – accoglieva parzialmente il ricorso.
L'Agenzia delle Entrate propone appello per la riforma parziale della sentenza in relazione alle somme indebitamente compensate che sono state annullate per il secondo motivo di doglianza proposto dalla parte concerne la asserita nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione in violazione dell'art 7 c. 1 parte 2 della Legge 212/2000.
Non si costituisce l'appellato.
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il ruolo eseguito dall'Ufficio, dalla quale scaturisce la cartella di pagamento impugnata, si fonda sull'esito del controllo formale posto in essere dallo stesso, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, sulla dichiarazione presentata dalla contribuente. Il controllo automatizzato consiste nella correzione di errori materiali e di calcolo tenendo conto dei dati dichiarati dal contribuente e delle informazioni presenti nella banca dati dell'anagrafe tributaria.
L'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, infatti, prevede che l'Amministrazione Finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, proceda alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno d'imposta successivo.
Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'Anagrafe Tributaria, dunque, l'Amministrazione Finanziaria, in base a quanto disposto dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, procede: - alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
- alla correzione degli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- alla riduzione delle detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella spettante;
- alla riduzione delle deduzioni dal reddito indicate in misura superiore a quella spettante;
alla riduzione dei crediti d'imposta indicati in misura superiore a quella spettante;
- alla verifica della tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta e della loro rispondenza con la dichiarazione.
In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973, costituisce l'atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata. Tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonché qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima. Cass. Ordinanza n. 16983 del 4 agosto 2011
In conclusione, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia in riforma della sentenza appellata dichiara legittima la cartella in epigrafe.
Condanna la contribuente signora Res._1 al pagamento delle spese di primo grado a favore dell'appellante Agenzia delle Entrate che si liquidano in euro 500,00 oltre IVA, diritti e rimborso delle spese generali al 15%
e rimborso del contributo unificato, e al pagamento delle spese di secondo grado che si liquidano in euro
600,00 oltre IVA, diritti e rimborso delle spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 4 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
MA RD TA LU AR
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO CA, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2204/2023 depositato il 19/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 208/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 1
e pubblicata il 17/01/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200048654292 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi di appello e chiede la riforma della sentenza
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Resistente_1 impugnava cartella di pagamento 29320200048654292 relativa ad omesso/carente versamento dell'imposta sostitutiva sul regime forfetario, con relativi interessi e sanzioni, nonché ad omesso/carente versamento del saldo Irap, con relativi interessi e sanzioni, di importo complessivo pari ad € 17.927,59.
La ricorrente eccepiva che l'atto impugnato è illegittimo per seguenti motivi: Nullità per violazione ed errata applicazione degli artt 36 bis e 36 ter del DPR 600/73, quanto dell'art 6 c. 5 della Legge 212/2000 e dell'art
2 c 2 del DLgs 462/97; Nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione in violazione dell'art 7 c. 1 parte
2 della Legge 212/2000; Nullità della cartella impugnata per mancata o corretta sottoscrizione del ruolo
(difetto di sottoscrizione) ai sensi dell'art 12 c. 4 del DPR 602/73; Nullità dell'atto impugnato per inesistenza della debenza tributaria e per inconferenza con quanto indicato in sede dichiarativa.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva e contestava ogni rilievo formulato dalla ricorrente con controdeduzioni.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione 1 – accoglieva parzialmente il ricorso.
L'Agenzia delle Entrate propone appello per la riforma parziale della sentenza in relazione alle somme indebitamente compensate che sono state annullate per il secondo motivo di doglianza proposto dalla parte concerne la asserita nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione in violazione dell'art 7 c. 1 parte 2 della Legge 212/2000.
Non si costituisce l'appellato.
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il ruolo eseguito dall'Ufficio, dalla quale scaturisce la cartella di pagamento impugnata, si fonda sull'esito del controllo formale posto in essere dallo stesso, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, sulla dichiarazione presentata dalla contribuente. Il controllo automatizzato consiste nella correzione di errori materiali e di calcolo tenendo conto dei dati dichiarati dal contribuente e delle informazioni presenti nella banca dati dell'anagrafe tributaria.
L'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, infatti, prevede che l'Amministrazione Finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, proceda alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno d'imposta successivo.
Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'Anagrafe Tributaria, dunque, l'Amministrazione Finanziaria, in base a quanto disposto dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, procede: - alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
- alla correzione degli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- alla riduzione delle detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella spettante;
- alla riduzione delle deduzioni dal reddito indicate in misura superiore a quella spettante;
alla riduzione dei crediti d'imposta indicati in misura superiore a quella spettante;
- alla verifica della tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta e della loro rispondenza con la dichiarazione.
In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973, costituisce l'atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata. Tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonché qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima. Cass. Ordinanza n. 16983 del 4 agosto 2011
In conclusione, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia in riforma della sentenza appellata dichiara legittima la cartella in epigrafe.
Condanna la contribuente signora Res._1 al pagamento delle spese di primo grado a favore dell'appellante Agenzia delle Entrate che si liquidano in euro 500,00 oltre IVA, diritti e rimborso delle spese generali al 15%
e rimborso del contributo unificato, e al pagamento delle spese di secondo grado che si liquidano in euro
600,00 oltre IVA, diritti e rimborso delle spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 4 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
MA RD TA LU AR