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10 dicembre 2000
10 dicembre 2000
Art. 89. (Trattamento economico di talune categorie di personale del Ministero delle finanze) 1. Al comma 23 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 , introdotto dal comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il trattamento economico fondamentale del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, istituito dall' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 , in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza".
Note all'art. 89:
- Si riporta il testo dell' art. 45, comma 23, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 , recante "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell' art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1998, n. 82, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 45 1. - 22. (Omissis).
23. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall' art. 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 46, comma 5, del medesimo decreto. Il trattamento economico fondamentale del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, istituito dall' art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 , in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.
24. - 25. (Omissis).".
- Il D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 , recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1998, n. 261.
Note all'art. 89:
- Si riporta il testo dell' art. 45, comma 23, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 , recante "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell' art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1998, n. 82, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 45 1. - 22. (Omissis).
23. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall' art. 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 46, comma 5, del medesimo decreto. Il trattamento economico fondamentale del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, istituito dall' art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 , in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.
24. - 25. (Omissis).".
- Il D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 , recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1998, n. 261.
Commentario • 1
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