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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 29/01/2024, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 862/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 862/2017 promossa da:
(con riassunzione da parte delle eredi e Parte_1 Per_1 [...]
Per_2 rappresentate e difese dall'Avv. Chiara ALBANI, come da procure in calce all'atto di citazione ed al ricorso in riassunzione, elettivamente domiciliate presso il suo studio in VIA XXIV MAGGIO 121 –
LA SPEZIA attrici
contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico ADORNI, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in PIAZZA DE GASPERI 43/M –
AULLA convenuta
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 18 luglio 2023:
per le attrici:
"Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- "in via principale: accertare e dichiarare che la SI.ra ha prelevato dal c/c n. Controparte_1
000004497283 di La Spezia Agenzia di Via L. Agretti, 34, intestato al padre sig. Org_1
1 la somma complessiva di € 77.803,42, ovvero quella diversa, maggiore o minore, Controparte_2 che verrà accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare che i prelievi effettuati dalla SI.ra dal c/c n. 000004497283 Controparte_1 di La Spezia Agenzia di Via L. Agretti, 34, intestato al padre sig. Org_1 Controparte_2 per la somma complessiva di € 77.803,42, ovvero quella diversa, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, sono indebiti e/o illegittimi per tutti i motivi, sia in fatto che in diritto, complessivamente richiamati e, conseguentemente, per l'effetto condannare la SI.ra Controparte_1 alla restituzione, in favore della SI.ra , delle somme indebitamente ed Parte_1 ingiustificatamente prelevate dal c/c del sig. n. 000004497283 di Controparte_2 Org_1
La Spezia Agenzia di Via L. Agretti, 34 nella misura di 1/3 pari ad € 25.934,47 spettante alla SI.ra
in qualità di erede, o nel diverso importo che sarà eventualmente accertato Parte_1 in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto e sino al saldo effettivo.
- in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità delle donazioni per tutti i motivi, sia in fatto che in diritto, richiamati in narrativa.
- in via di ulteriore subordine: nella denegatissima ipotesi in cui i prelievi eseguiti dalla SI.ra
venissero qualificati come donazioni di denaro, disporre la reintegrazione della Controparte_1 quota di legittima mediante riduzione delle donazioni medesime fino alla concorrenza della quota ereditaria spettante di diritto all'attrice.
Con vittoria di spese oltre IVA, CPA e Spese Generali come per legge."-
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, “contrariis reiectis”, per i motivi di cui agli atti di causa:
- preliminarmente e nel rito accertare e dichiarare ex art. 164 c.p.c. la nullità della citazione nonché degli atti ed adempimenti successivi, per violazione dell'art. 163 n.3 e 4. c.p.c., e conseguentemente
e per l'effetto dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande proposte
contro
; Controparte_1
- nel merito, respingere tutte le domande, istanze ed eccezioni avversarie, comunque proposte, poiché infondate in fatto e diritto e non provate;
- condannare controparte al pagamento di spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23 marzo 2017 Parte_1
erede del defunto marito esponeva - per il
[...] Controparte_2 tramite del proprio amministratore di sostegno - che la figlia e coerede
[...] dal giorno del primo ricovero del padre (25 luglio 2014) e sino alla data CP_1 del decesso (17 settembre 2015), aveva effettuato, in forza di delega ad operare sul conto corrente del de cuius, diverse operazioni di cassa ed un bonifico in proprio favore, prelevando dal predetto conto corrente la somma complessiva di euro
77.803,42, di cui euro 61.303,42 nel solo periodo dal 31 marzo al 30 giugno 2015. Stante la mancata giustificazione delle spese legittimanti i prelievi effettuati, l'attrice concludeva chiedendo accertarsi l'illegittimità degli stessi, con condanna della convenuta al pagamento in suo favore della quota (pari ad 1/3) degli importi
2 indebitamente prelevati a lei spettante quale erede del de cuius, quota pari ad euro 25.934,47.
ritualmente intimata, si costituiva in giudizio esponendo che Controparte_1
l'odierna attrice, prima dell'introduzione della presente causa, aveva dichiarato per iscritto di essere a conoscenza del fatto che il marito avesse elargito in vita donazioni in favore della figlia e di non avere alcun interesse a recuperare le stesse. CP_1
In presenza di detta rinuncia, la convenuta sosteneva che l'amministratore di sostegno non potesse sostituirsi alla volontà dell'amministrata, che era perfettamente capace di intendere e di volere. Contestava in ogni caso la pretesa illegittimità dei prelievi, stante la genericità delle doglianze avversarie (tale da determinare la nullità della citazione) e considerato che ella era stata delegata con ampi poteri ad operare sul conto corrente in questione, con conseguente legittimità delle disposizioni effettuate. In particolare, le operazioni erano state effettuate sia per affrontare spese quotidiane nell'interesse del de cuius, sia per occasionali donazioni di denaro disposte dal padre in favore della figlia. Concludeva quindi per la declaratoria di nullità della citazione, ovvero, nel merito, per il rigetto delle domande avversarie. A fronte delle difese svolte dalla convenuta, l'attrice, in prima memoria ex art. 183 c.p.c., contestava la sussistenza delle ex adverso allegate donazioni, eccependone comunque la nullità per difetto di forma e lamentando, in ipotesi di accertamento di liberalità validamente disposte, la lesione della propria quota di riserva, con conseguente necessità di riduzione delle stesse.
Le domande attoree sono fondate e meritevoli di accoglimento. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza, risultando sufficientemente delineati tanto il petitum, quanto la causa petendi della domanda (volta all'accertamento dell'indebita sottrazione di somme alla massa ereditaria di da parte della convenuta, con Controparte_2 condanna della stessa alla restituzione della quota spettante ex lege all'attrice). Nel merito, deve anzitutto escludersi che la mera delega ad operare sul conto bancario, ancorché senza obbligo di rendiconto, sia di per sé sufficiente a giustificare le operazioni contestate da parte attrice, non potendo il delegato vantare alcun diritto sulle somme depositate e considerato che “L'accordo tra il cliente e la banca in base al quale anche altro soggetto (cosiddetto delegato) è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente spiega unicamente l'effetto di vincolare la banca, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma del delegato, e non comporta anche il conferimento a quest'ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 28/06/2005). Pertanto, a fronte della contestazione attorea circa la natura indebita delle disposizioni oggetto di causa, grava sull'odierna convenuta l'onere di provare di avere ricevuto incarico dal delegante per l'effettuazione delle stesse, atteso che il soggetto munito di delega ad operare su un conto altrui deve rispondere della gestione delle somme secondo le regole del mandato, dovendosi quindi applicare il disposto dell'art. 1713, 3 comma 1, c.c. (ai sensi del quale il mandatario deve rendere conto del suo operato e quindi dimostrare che le somme fuoriuscite dai conti sono state utilizzate a vantaggio del mandante). Nella specie, la convenuta non ha contestato di avere effettuato i diversi prelievi ed il bonifico allegati dall'attrice (peraltro documentati dalla lista dei movimenti in atti), sostenendo piuttosto di avere in parte impiegato le predette somme su indicazione e per esigenze del de cuius e, in parte, di essere stata beneficiata di donazioni da parte del padre. Senonché, tali assunti sono rimasti a livello di mere allegazioni sfornite di prova, non essendosi la convenuta offerta di dimostrare, anzitutto, l'effettivo utilizzo dei denari ritirati per spese effettuate nell'interesse del de cuius. D'altronde, l'elevata consistenza degli importi ritirati dal conto corrente in un lasso di tempo piuttosto ristretto induce a ritenere inverosimile che i prelievi in questione fossero stati disposti per affrontare spese correnti (soprattutto in considerazione del fatto che, nel periodo oggetto di causa, il de cuius era pacificamente ricoverato in struttura, venendo quindi meno le necessità di spesa per vitto e alloggio, ciò che avrebbe reso necessarie da parte della convenuta allegazioni ben più precise e circostanziate circa la destinazione dei denari ritirati). Parimenti, non vi è prova del fatto che le disposizioni contestate avessero ad oggetto donazioni (la convenuta non specifica per quali importi) di cui il padre avrebbe inteso beneficiare la figlia. In particolare, alcun rilievo può essere riconosciuto alla dichiarazione prodotta dalla convenuta, con la quale l'odierna attrice avrebbe riconosciuto di essere a conoscenza delle donazioni disposte in vita dal marito in favore della figlia e di CP_1 non avere alcun interesse al recupero delle stesse [v. all. 2 conv.]. È infatti pacifico che l'attrice, nel momento in cui risulta sottoscritta la predetta dichiarazione, risultava già sottoposta alla misura dell'amministrazione di sostegno, peraltro richiesta e disposta proprio in considerazione di una situazione familiare altamente conflittuale, nonché della condotta della stessa odierna convenuta, che – secondo quanto si legge nella segnalazione inviata dai servizi sociali, v. all. 1A att. – avrebbe sempre cercato di gestire i redditi del padre, con prelievi frequenti ed ingiustificati.
Pertanto, a prescindere dalla valutazione della capacità di intendere e volere dell'attrice, la dichiarazione invocata da parte convenuta non può assumere alcun rilievo probatorio nel presente giudizio, trattandosi di atto di gestione del patrimonio della beneficiaria avente caratteristiche di straordinaria amministrazione (in considerazione dell'espressa volontà di rinunciare all'impugnazione delle pretese donazioni del coniuge) e che, quindi, avrebbe dovuto essere assunto dall'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare, a pena di annullabilità ex art. 412 c.c.. Ad ogni buon conto, quand'anche fosse stata provata la natura liberale delle operazioni in esame, la donazione sarebbe comunque da ritenere nulla per difetto di forma.
4 Il negozio giuridico che ha determinato l'arricchimento della convenuta non può essere individuato nel rilascio della delega ad operare sul conto corrente del de cuius. Non vi
è infatti alcuna prova del fatto che detta delega sarebbe stata rilasciata dal titolare del conto senza altro scopo che quello della liberalità (ossia, con condotta tale da non essere intesa altro che come manifestazione della volontà della delegante di donare quanto era presente sul conto a lui intestato: v. Cass., n. 468/2010). Piuttosto, essendo la convenuta delegata ad operare sul conto corrente per le più svariate finalità sottese alle disposizioni impartite dal de cuius (come da lei stessa sostenuto), ne consegue che, nel caso di specie, la pretesa donazione sarebbe avvenuta attraverso l'esecuzione di un ordine di bonifico, effettuato dalla stessa beneficiaria - quale delegata dal titolare - in proprio favore, nonché attraverso l'effettuazione di prelievi.
Ciò posto, si osserva che, a differenza della liberalità realizzata mediante rilascio di delega, il trasferimento mediante bonifico di somme di denaro dal conto corrente del disponente a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio (v. Cass., SS.UU., Sentenza n. 18725 del 27/07/2017). In ogni caso, l'incertezza probatoria relativa alle finalità ed alla gestione delle operazioni poste in essere da in forza della delega ad operare sul Controparte_1 conto corrente del de cuius gioca a sfavore della predetta, onerata di provare la causa giustificativa dei prelievi effettuati. L'importo complessivo di euro 77.803,42 deve quindi ritenersi indebitamente prelevato dalla convenuta, con conseguente obbligo di restituzione in favore della massa ereditaria di Controparte_2
Da tale obbligo discende poi il diritto dell'attrice – erede legittima di 1/3 del patrimonio del defunto coniuge ex art. 581 c.c. – di percepire la propria quota, come da domanda di petizione svolta, con conseguente condanna della convenuta al pagamento, in favore della massa ereditaria di (deceduta Parte_1 nelle more del giudizio), della somma di euro 25.934,47 oltre accessori, fatta salva l'applicazione degli artt. 724 e 725 c.c., con le relative operazioni di imputazione e prelevamento, in sede di divisione tra le coeredi dell'attrice. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022. Il pagamento dei compensi per la fase decisionale (pari ad euro 1.701,00 oltre spese generali ed accessori) è disposto in favore dell'Erario, ex art. 133 DPR n. 115/2002, essendo gli attori in riassunzione (intervenuti dopo la chiusura dell'istruttoria) ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Il pagamento degli esborsi e dei compensi per le precedenti fasi va invece distratto in favore dell'Avv. Chiara ALBANI, dichiaratasi anticipataria.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara tenuta a conferire alla massa ereditaria di Controparte_1 CP_2 la somma capitale complessiva pari ad euro 77.803,42 e, per l'effetto,
[...] accertata la qualità di erede dell'attrice per la quota ex lege di 1/3 dei beni del de cuius, dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento in favore della massa ereditaria di della somma di euro 25.934,47, oltre interessi legali Parte_1 dalle date degli indebiti prelievi e sino al saldo. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Dispone che il pagamento dei compensi per la fase decisionale sia eseguito in favore dello Stato, con distrazione a favore dell'Avv. Chiara ALBANI degli esborsi e dei compensi per le restanti fasi. La Spezia, 27 gennaio 2024
Il Giudice dott. Gabriele Romano
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 862/2017 promossa da:
(con riassunzione da parte delle eredi e Parte_1 Per_1 [...]
Per_2 rappresentate e difese dall'Avv. Chiara ALBANI, come da procure in calce all'atto di citazione ed al ricorso in riassunzione, elettivamente domiciliate presso il suo studio in VIA XXIV MAGGIO 121 –
LA SPEZIA attrici
contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico ADORNI, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in PIAZZA DE GASPERI 43/M –
AULLA convenuta
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 18 luglio 2023:
per le attrici:
"Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- "in via principale: accertare e dichiarare che la SI.ra ha prelevato dal c/c n. Controparte_1
000004497283 di La Spezia Agenzia di Via L. Agretti, 34, intestato al padre sig. Org_1
1 la somma complessiva di € 77.803,42, ovvero quella diversa, maggiore o minore, Controparte_2 che verrà accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare che i prelievi effettuati dalla SI.ra dal c/c n. 000004497283 Controparte_1 di La Spezia Agenzia di Via L. Agretti, 34, intestato al padre sig. Org_1 Controparte_2 per la somma complessiva di € 77.803,42, ovvero quella diversa, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, sono indebiti e/o illegittimi per tutti i motivi, sia in fatto che in diritto, complessivamente richiamati e, conseguentemente, per l'effetto condannare la SI.ra Controparte_1 alla restituzione, in favore della SI.ra , delle somme indebitamente ed Parte_1 ingiustificatamente prelevate dal c/c del sig. n. 000004497283 di Controparte_2 Org_1
La Spezia Agenzia di Via L. Agretti, 34 nella misura di 1/3 pari ad € 25.934,47 spettante alla SI.ra
in qualità di erede, o nel diverso importo che sarà eventualmente accertato Parte_1 in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto e sino al saldo effettivo.
- in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità delle donazioni per tutti i motivi, sia in fatto che in diritto, richiamati in narrativa.
- in via di ulteriore subordine: nella denegatissima ipotesi in cui i prelievi eseguiti dalla SI.ra
venissero qualificati come donazioni di denaro, disporre la reintegrazione della Controparte_1 quota di legittima mediante riduzione delle donazioni medesime fino alla concorrenza della quota ereditaria spettante di diritto all'attrice.
Con vittoria di spese oltre IVA, CPA e Spese Generali come per legge."-
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, “contrariis reiectis”, per i motivi di cui agli atti di causa:
- preliminarmente e nel rito accertare e dichiarare ex art. 164 c.p.c. la nullità della citazione nonché degli atti ed adempimenti successivi, per violazione dell'art. 163 n.3 e 4. c.p.c., e conseguentemente
e per l'effetto dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande proposte
contro
; Controparte_1
- nel merito, respingere tutte le domande, istanze ed eccezioni avversarie, comunque proposte, poiché infondate in fatto e diritto e non provate;
- condannare controparte al pagamento di spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23 marzo 2017 Parte_1
erede del defunto marito esponeva - per il
[...] Controparte_2 tramite del proprio amministratore di sostegno - che la figlia e coerede
[...] dal giorno del primo ricovero del padre (25 luglio 2014) e sino alla data CP_1 del decesso (17 settembre 2015), aveva effettuato, in forza di delega ad operare sul conto corrente del de cuius, diverse operazioni di cassa ed un bonifico in proprio favore, prelevando dal predetto conto corrente la somma complessiva di euro
77.803,42, di cui euro 61.303,42 nel solo periodo dal 31 marzo al 30 giugno 2015. Stante la mancata giustificazione delle spese legittimanti i prelievi effettuati, l'attrice concludeva chiedendo accertarsi l'illegittimità degli stessi, con condanna della convenuta al pagamento in suo favore della quota (pari ad 1/3) degli importi
2 indebitamente prelevati a lei spettante quale erede del de cuius, quota pari ad euro 25.934,47.
ritualmente intimata, si costituiva in giudizio esponendo che Controparte_1
l'odierna attrice, prima dell'introduzione della presente causa, aveva dichiarato per iscritto di essere a conoscenza del fatto che il marito avesse elargito in vita donazioni in favore della figlia e di non avere alcun interesse a recuperare le stesse. CP_1
In presenza di detta rinuncia, la convenuta sosteneva che l'amministratore di sostegno non potesse sostituirsi alla volontà dell'amministrata, che era perfettamente capace di intendere e di volere. Contestava in ogni caso la pretesa illegittimità dei prelievi, stante la genericità delle doglianze avversarie (tale da determinare la nullità della citazione) e considerato che ella era stata delegata con ampi poteri ad operare sul conto corrente in questione, con conseguente legittimità delle disposizioni effettuate. In particolare, le operazioni erano state effettuate sia per affrontare spese quotidiane nell'interesse del de cuius, sia per occasionali donazioni di denaro disposte dal padre in favore della figlia. Concludeva quindi per la declaratoria di nullità della citazione, ovvero, nel merito, per il rigetto delle domande avversarie. A fronte delle difese svolte dalla convenuta, l'attrice, in prima memoria ex art. 183 c.p.c., contestava la sussistenza delle ex adverso allegate donazioni, eccependone comunque la nullità per difetto di forma e lamentando, in ipotesi di accertamento di liberalità validamente disposte, la lesione della propria quota di riserva, con conseguente necessità di riduzione delle stesse.
Le domande attoree sono fondate e meritevoli di accoglimento. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza, risultando sufficientemente delineati tanto il petitum, quanto la causa petendi della domanda (volta all'accertamento dell'indebita sottrazione di somme alla massa ereditaria di da parte della convenuta, con Controparte_2 condanna della stessa alla restituzione della quota spettante ex lege all'attrice). Nel merito, deve anzitutto escludersi che la mera delega ad operare sul conto bancario, ancorché senza obbligo di rendiconto, sia di per sé sufficiente a giustificare le operazioni contestate da parte attrice, non potendo il delegato vantare alcun diritto sulle somme depositate e considerato che “L'accordo tra il cliente e la banca in base al quale anche altro soggetto (cosiddetto delegato) è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente spiega unicamente l'effetto di vincolare la banca, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma del delegato, e non comporta anche il conferimento a quest'ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 28/06/2005). Pertanto, a fronte della contestazione attorea circa la natura indebita delle disposizioni oggetto di causa, grava sull'odierna convenuta l'onere di provare di avere ricevuto incarico dal delegante per l'effettuazione delle stesse, atteso che il soggetto munito di delega ad operare su un conto altrui deve rispondere della gestione delle somme secondo le regole del mandato, dovendosi quindi applicare il disposto dell'art. 1713, 3 comma 1, c.c. (ai sensi del quale il mandatario deve rendere conto del suo operato e quindi dimostrare che le somme fuoriuscite dai conti sono state utilizzate a vantaggio del mandante). Nella specie, la convenuta non ha contestato di avere effettuato i diversi prelievi ed il bonifico allegati dall'attrice (peraltro documentati dalla lista dei movimenti in atti), sostenendo piuttosto di avere in parte impiegato le predette somme su indicazione e per esigenze del de cuius e, in parte, di essere stata beneficiata di donazioni da parte del padre. Senonché, tali assunti sono rimasti a livello di mere allegazioni sfornite di prova, non essendosi la convenuta offerta di dimostrare, anzitutto, l'effettivo utilizzo dei denari ritirati per spese effettuate nell'interesse del de cuius. D'altronde, l'elevata consistenza degli importi ritirati dal conto corrente in un lasso di tempo piuttosto ristretto induce a ritenere inverosimile che i prelievi in questione fossero stati disposti per affrontare spese correnti (soprattutto in considerazione del fatto che, nel periodo oggetto di causa, il de cuius era pacificamente ricoverato in struttura, venendo quindi meno le necessità di spesa per vitto e alloggio, ciò che avrebbe reso necessarie da parte della convenuta allegazioni ben più precise e circostanziate circa la destinazione dei denari ritirati). Parimenti, non vi è prova del fatto che le disposizioni contestate avessero ad oggetto donazioni (la convenuta non specifica per quali importi) di cui il padre avrebbe inteso beneficiare la figlia. In particolare, alcun rilievo può essere riconosciuto alla dichiarazione prodotta dalla convenuta, con la quale l'odierna attrice avrebbe riconosciuto di essere a conoscenza delle donazioni disposte in vita dal marito in favore della figlia e di CP_1 non avere alcun interesse al recupero delle stesse [v. all. 2 conv.]. È infatti pacifico che l'attrice, nel momento in cui risulta sottoscritta la predetta dichiarazione, risultava già sottoposta alla misura dell'amministrazione di sostegno, peraltro richiesta e disposta proprio in considerazione di una situazione familiare altamente conflittuale, nonché della condotta della stessa odierna convenuta, che – secondo quanto si legge nella segnalazione inviata dai servizi sociali, v. all. 1A att. – avrebbe sempre cercato di gestire i redditi del padre, con prelievi frequenti ed ingiustificati.
Pertanto, a prescindere dalla valutazione della capacità di intendere e volere dell'attrice, la dichiarazione invocata da parte convenuta non può assumere alcun rilievo probatorio nel presente giudizio, trattandosi di atto di gestione del patrimonio della beneficiaria avente caratteristiche di straordinaria amministrazione (in considerazione dell'espressa volontà di rinunciare all'impugnazione delle pretese donazioni del coniuge) e che, quindi, avrebbe dovuto essere assunto dall'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare, a pena di annullabilità ex art. 412 c.c.. Ad ogni buon conto, quand'anche fosse stata provata la natura liberale delle operazioni in esame, la donazione sarebbe comunque da ritenere nulla per difetto di forma.
4 Il negozio giuridico che ha determinato l'arricchimento della convenuta non può essere individuato nel rilascio della delega ad operare sul conto corrente del de cuius. Non vi
è infatti alcuna prova del fatto che detta delega sarebbe stata rilasciata dal titolare del conto senza altro scopo che quello della liberalità (ossia, con condotta tale da non essere intesa altro che come manifestazione della volontà della delegante di donare quanto era presente sul conto a lui intestato: v. Cass., n. 468/2010). Piuttosto, essendo la convenuta delegata ad operare sul conto corrente per le più svariate finalità sottese alle disposizioni impartite dal de cuius (come da lei stessa sostenuto), ne consegue che, nel caso di specie, la pretesa donazione sarebbe avvenuta attraverso l'esecuzione di un ordine di bonifico, effettuato dalla stessa beneficiaria - quale delegata dal titolare - in proprio favore, nonché attraverso l'effettuazione di prelievi.
Ciò posto, si osserva che, a differenza della liberalità realizzata mediante rilascio di delega, il trasferimento mediante bonifico di somme di denaro dal conto corrente del disponente a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio (v. Cass., SS.UU., Sentenza n. 18725 del 27/07/2017). In ogni caso, l'incertezza probatoria relativa alle finalità ed alla gestione delle operazioni poste in essere da in forza della delega ad operare sul Controparte_1 conto corrente del de cuius gioca a sfavore della predetta, onerata di provare la causa giustificativa dei prelievi effettuati. L'importo complessivo di euro 77.803,42 deve quindi ritenersi indebitamente prelevato dalla convenuta, con conseguente obbligo di restituzione in favore della massa ereditaria di Controparte_2
Da tale obbligo discende poi il diritto dell'attrice – erede legittima di 1/3 del patrimonio del defunto coniuge ex art. 581 c.c. – di percepire la propria quota, come da domanda di petizione svolta, con conseguente condanna della convenuta al pagamento, in favore della massa ereditaria di (deceduta Parte_1 nelle more del giudizio), della somma di euro 25.934,47 oltre accessori, fatta salva l'applicazione degli artt. 724 e 725 c.c., con le relative operazioni di imputazione e prelevamento, in sede di divisione tra le coeredi dell'attrice. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022. Il pagamento dei compensi per la fase decisionale (pari ad euro 1.701,00 oltre spese generali ed accessori) è disposto in favore dell'Erario, ex art. 133 DPR n. 115/2002, essendo gli attori in riassunzione (intervenuti dopo la chiusura dell'istruttoria) ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Il pagamento degli esborsi e dei compensi per le precedenti fasi va invece distratto in favore dell'Avv. Chiara ALBANI, dichiaratasi anticipataria.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara tenuta a conferire alla massa ereditaria di Controparte_1 CP_2 la somma capitale complessiva pari ad euro 77.803,42 e, per l'effetto,
[...] accertata la qualità di erede dell'attrice per la quota ex lege di 1/3 dei beni del de cuius, dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento in favore della massa ereditaria di della somma di euro 25.934,47, oltre interessi legali Parte_1 dalle date degli indebiti prelievi e sino al saldo. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Dispone che il pagamento dei compensi per la fase decisionale sia eseguito in favore dello Stato, con distrazione a favore dell'Avv. Chiara ALBANI degli esborsi e dei compensi per le restanti fasi. La Spezia, 27 gennaio 2024
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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