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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 3080/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ANDRIZZI PASQUALE Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. GRANDIZIO VALERIA resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16.12.2016, la parte ricorrente esponeva, che con lettera del
25 ottobre 2016, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), sede di
[...]
, ha comunicato alla sig.ra “che per il periodo dal 01.01.1994 al CP_1 CP_2
31.12.2014, sono stati pagati 1.960,56 euro in più sulla pensione cat. INVICIV n.
07017169 per i seguenti motivi: doppia riscossione: in via amministrativa e con pignoramento partiva 5513/CV. La informiamo che il recupero sarà effettuato con una trattenuta di 50,00 euro mensili sulla pensione cat. VR n. 30831927 a partire dal mese di 01/2017”. Deduceva che la pretesa creditoria avanzata dall è infondata in fatto CP_1
ed indiritto, in quanto la comunicazione è estremamente generica ed indeterminata, mancando riferimenti precisi sia in ordine all'asserita riscossione in via amministrativa, sia in ordine al pignoramento in virtù del quale sarebbero state assegnate le somme di cui si pretende la restituzione;
1 2. Si costituiva l' eccependo che le somme richieste sarebbero state corrisposte nel CP_1
periodo da luglio al dicembre 2010 e che la ricorrente, in forza della sentenza n.
712/2012 avrebbe riscosso la stessa prestazione all'esito della procedura esecutiva della
Sentenza sopra detta.
3. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 4.2.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
4. Dall'analisi degli atti e delle difese delle parti, il presente giudizio verte sulla ripetizione di somme indebitamente percepite dalla signora nel periodo CP_2
compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014, per effetto di una presunta doppia riscossione, avvenuta sia per via amministrativa che mediante pignoramento
(partita 5513/CV).
5. La somma contestata è stata prima liquidata dall' , come risulta dalla CP_1
comunicazione di liquidazione del 21 gennaio 2011. Successivamente, la stessa somma
è stata pignorata e assegnata al creditore in forza dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 27 novembre 2013, emessa nell'ambito della procedura esecutiva.
6. L' , costituendosi in giudizio, ha dunque eccepito che la signora abbia CP_1 CP_2
percepito le somme in questione due volte: dapprima attraverso il pagamento amministrativo e poi mediante l'assegnazione derivante dalla procedura espropriativa.
7. Alla luce della documentazione versata in atti, che dimostra la duplicazione del pagamento, si deve ritenere legittima l'azione dell' volta al recupero dell'indebito CP_1 mediante trattenuta mensile di € 50 sulla pensione di categoria VR30831927, a partire dal gennaio 2017.
8. Per tali motivi, il ricorso deve essere rigettato, con conferma della legittimità della ripetizione dell'indebito da parte dell' . CP_1
9. La condotta delle parti e le questioni trattate, verifica l'opportunità di optare per la integrale compensazione delle spese
PQM
Il Giudice, il gop dott.ssa Susanna Cirianni, contrariis reiectis,
Rigetta il ricorso;
2 Compensa le spese di lite
Così deciso, 05/02/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 3080/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ANDRIZZI PASQUALE Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. GRANDIZIO VALERIA resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16.12.2016, la parte ricorrente esponeva, che con lettera del
25 ottobre 2016, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), sede di
[...]
, ha comunicato alla sig.ra “che per il periodo dal 01.01.1994 al CP_1 CP_2
31.12.2014, sono stati pagati 1.960,56 euro in più sulla pensione cat. INVICIV n.
07017169 per i seguenti motivi: doppia riscossione: in via amministrativa e con pignoramento partiva 5513/CV. La informiamo che il recupero sarà effettuato con una trattenuta di 50,00 euro mensili sulla pensione cat. VR n. 30831927 a partire dal mese di 01/2017”. Deduceva che la pretesa creditoria avanzata dall è infondata in fatto CP_1
ed indiritto, in quanto la comunicazione è estremamente generica ed indeterminata, mancando riferimenti precisi sia in ordine all'asserita riscossione in via amministrativa, sia in ordine al pignoramento in virtù del quale sarebbero state assegnate le somme di cui si pretende la restituzione;
1 2. Si costituiva l' eccependo che le somme richieste sarebbero state corrisposte nel CP_1
periodo da luglio al dicembre 2010 e che la ricorrente, in forza della sentenza n.
712/2012 avrebbe riscosso la stessa prestazione all'esito della procedura esecutiva della
Sentenza sopra detta.
3. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 4.2.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
4. Dall'analisi degli atti e delle difese delle parti, il presente giudizio verte sulla ripetizione di somme indebitamente percepite dalla signora nel periodo CP_2
compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014, per effetto di una presunta doppia riscossione, avvenuta sia per via amministrativa che mediante pignoramento
(partita 5513/CV).
5. La somma contestata è stata prima liquidata dall' , come risulta dalla CP_1
comunicazione di liquidazione del 21 gennaio 2011. Successivamente, la stessa somma
è stata pignorata e assegnata al creditore in forza dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 27 novembre 2013, emessa nell'ambito della procedura esecutiva.
6. L' , costituendosi in giudizio, ha dunque eccepito che la signora abbia CP_1 CP_2
percepito le somme in questione due volte: dapprima attraverso il pagamento amministrativo e poi mediante l'assegnazione derivante dalla procedura espropriativa.
7. Alla luce della documentazione versata in atti, che dimostra la duplicazione del pagamento, si deve ritenere legittima l'azione dell' volta al recupero dell'indebito CP_1 mediante trattenuta mensile di € 50 sulla pensione di categoria VR30831927, a partire dal gennaio 2017.
8. Per tali motivi, il ricorso deve essere rigettato, con conferma della legittimità della ripetizione dell'indebito da parte dell' . CP_1
9. La condotta delle parti e le questioni trattate, verifica l'opportunità di optare per la integrale compensazione delle spese
PQM
Il Giudice, il gop dott.ssa Susanna Cirianni, contrariis reiectis,
Rigetta il ricorso;
2 Compensa le spese di lite
Così deciso, 05/02/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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