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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/05/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 314/2023 R.G. promossa da
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvestro Parte_1 P.IVA_1
Vitale e Alessandro Gullo;
Appellante contro
Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dell'avv. Giovanni Lotà; C.F._1
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1009/2023 del 14 marzo 2023 il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania, pronunciando sul ricorso proposto dall'odierno appellato nei confronti della dichiarava il diritto di Parte_1 Controparte_1
a essere inquadrato nel livello professionale 3 del CCNL FISE
[...]
Assoambiente (Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali) a decorrere dal 121° giorno successivo alla data di assunzione (1.11.2021) ordinando alla di riconoscere Pt_1 definitivamente il ricorrente le relative mansioni superiori con la medesima decorrenza. Condannava altresì la società resistente al pagamento delle spese di lite.
Il tribunale richiamava il CCNL del 6 dicembre 2016 (CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali) che con riguardo alla “Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari” livello professionale 3 menziona anche i “Lavoratori che svolgono attività esecutiva sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B”. Tra i profili esemplificativi vi
è quello dell' “addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici, innaffiatrici” e dell'“addetto alla conduzione di mezzi
d'opera…” e rilevava come fosse pacifica la circostanza che a , fin dalla CP_1
sua assunzione, era stato ordinato di condurre lo specifico mezzo indicato in ricorso, che entrambe le parti avevano descritto come appartenente alla categoria del cosiddetto “Gasolone” e, altresì, la circostanza che tale mezzo richiedeva il possesso della patente B.
Il giudice di primo grado nominava un consulente tecnico al fine di accertare se il veicolo rientrasse o meno tra i mezzi d'opera indicati nei profili esemplificativi del terzo livello professionale del CCNL del 6 dicembre 2016
(CCNL per i Dipendenti di Imprese e Società esercenti Servizi ambientali).
Richiamate le conclusioni del CTU secondo cui “che il mezzo oggetto del procedimento, c.d. “gasolone” targa EZ405YP, può essere considerato come un
“compattatore rifiuti” ed inquadrato nella categoria dei “mini compattatori”, in quanto installato su un mezzo di massa complessiva inferiore alle 3,5 ton” riteneva fondata la pretesa del ricorrente a essere inquadrato nel livello professionale 3 dal
121° giorno successivo alla data di assunzione e ordinava alla società di adibire definitivamente il ricorrente alle mansioni superiori svolte.
Con ricorso depositato in data 28 aprile 2023, impugnava la citata Parte_1
sentenza; resisteva al gravame . Controparte_1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per erronea attribuzione all'appellato del livello professionale 3B “Area Spazzamento,
Raccolta e Attività Ambientali” del CCNL FISE Assoambiente sulla scorta dell'elaborato peritale predisposto dal CTU.
Rileva che ha errato il CTU a classificare l'automezzo aziendale impiegato dall'appellato come “compattatore”, trattandosi - come definito nella premessa della relazione del consulente - di “autocarri di piccole dimensioni, di massa totale
a pieno carico inferiore a 35 quintali (ndr. equivalente a 3,5 ton.), quindi guidabili con patente “B” per autovetture”.
Ritiene l'appellante che il CTU abbia valorizzato oltre misura e soprattutto oltre la definizione del codice della strada, le apparecchiature di cui è dotato l'automezzo (ovvero una semplice apparecchiatura di costipazione dei rifiuti e non di compattazione, azionata da un pulsante o leva). Sostiene che il CTU abbia erroneamente inquadrato in un'unica tipologia tecnica le due differenti categorie di automezzi, denominandoli in modo generico ed indifferenziato “compattatori”, senza rilevare le macroscopiche differenziazioni che riguardano sia le dimensioni
(sagome di ingombro e portata) dei mezzi sia la diversa complessità delle apparecchiature di cui ogni categoria è dotata, contravvenendo così, anche al parere emesso in data 18.5.2022 dall'Ente Italiano di Normazione UNI - Organo tecnico competente – che distingue in modo inequivocabile gli automezzi denominati “costipatori” da quelli denominati “compattatori” e ascrivendo i veicoli aziendali in questione nella categoria dei “costipatori” con massa totale a terra (M.T.T.) non eccedente 3,5 t., conducibili con patente “B”, in ragione della
“minore complessità meccanica di tali mezzi rispetto ai compattatori”.
1.2 Con altro motivo censura la sentenza in merito alla condanna al pagamento delle spese di lite e dei compensi del CTU.
Sostiene che attesa l'assoluta novità della questione in oggetto, dibattuta a livello nazionale, il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare, ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio, l'art. 92 co.2° c.p.c. e, conseguentemente, disporre la compensazione delle spese di lite.
Conclude chiedendo la riforma della sentenza. In subordine chiede comunque darsi atto che il rapporto dell'appellato con l'appellante è cessato in data
20.6.2022.
2. L'allegazione dell'avvenuta cessazione del rapporto dell'appellato non integra un motivo di appello ma è una mera allegazione di un fatto sopravvenuto, non contestato dall'appellato, che non incide in modo diretto sulla decisione della presente causa.
3.1. Il primo motivo di appello è infondato.
Il CCNL applicato del 6 dicembre 2016 (CCNL per i Dipendenti di Imprese e
Società esercenti Servizi ambientali, cfr. il CCNL allegato al ricorso) riconduce al secondo livello dell'“Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari” i “Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3”.
Profili esemplificativi: - addetto all' attività di spazzamento e/o raccolta anche con l'ausilio di veicoli…
Il CCNL riconduce al terzo livello della medesima area i “Lavoratori che svolgono attività esecutiva sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B”
Profili esemplificativi: addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici, innaffiatrici;
addetto alla conduzione di mezzi
d'opera…”. Il giudice di primo grado, in conformità a quanto accertato dal consulente tecnico nominato, ha accertato che il veicolo condotto dall'odierno appellato, denominato volgarmente “gasolone”, rientra tra i compattatori in quanto
è dotato “Vasca ribaltabile posteriore con dispositivo di compattazione per la raccolta il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani”.
Il motivo di appello fondato sulla distinzione tra “compattatori” e “costipatori” non trova riscontro nel CCNL applicato.
Ed invero, per entrambi i profili il mezzo utilizzato richiede il possesso della patente B. Il consulente nominato in primo grado ha descritto il veicolo pacificamente guidato dall'odierno appellante c.d. “gasolone” quale autocarro di piccole dimensioni, di massa totale a pieno carico inferiore a 35 quintali, quindi guidabile con la patente “B” per autovetture. La tipologia di mezzi prevede usualmente la modifica di un mezzo prodotto in serie, mediante l'installazione di apparecchiature ed attrezzature aggiuntive, in base all'utilizzo futuro del mezzo.
Sostanzialmente, sul telaio dell'autoveicolo/autocarro di serie, viene quindi installato l'impianto aggiuntivo …si tratta di un mezzo prodotto dalla IVECO mod.
35/E4, immatricolato quale “Autoveicolo per trasporto specifico – Uso di terzi”, con cassone ribaltabile e massa complessiva a pieno carico pari a 35 quintali.
Dalla carta di circolazione risulta inoltre dotato di “Vasca ribaltabile posteriore con dispositivo di compattazione per la raccolta il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani
I rilievi di parte appellante fondati sulla distinzione tra piccoli veicoli aziendali oggetto di causa dotati di semplici meccanismi di costipazione del rifiuto per ridurne il volume e i grandi automezzi (di portata di carico superiore a 3,5 ton) che sarebbero i veri compattatori la cui conduzione richiede la patente C e una maggiore preparazione tecnica dell'autista per azionare i più complessi meccanismi, non trova riscontro nel CCNL che non richiede, al fine dell'inquadramento nel terzo livello, che il mezzo guidato sia di grandi dimensioni tali da richiedere il possesso della patente C e una maggiore preparazione tecnica dell'autista per azionare i più complessi meccanismi.
Il CCNL fa riferimento per entrambi i livelli ad automezzi per la cui guida occorre la patente B e assegna al terzo livello il lavoratore addetto all'attività di spazzamento e raccolta con utilizzo di compattatori…
Ritiene conseguentemente il collegio che debba condividersi la conclusione del
CTU di primo grado secondo cui il mezzo utilizzato dall'odierno appellato, c.d.
“gasolone”, è un compattatore per la cui conduzione è sufficiente la patente B.
3.2. Anche il secondo motivo di appello non può trovare accoglimento.
L'esistenza di un diffuso contenzioso di merito e l'assenza di pronunce della
Suprema Corte non costituiscono ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese processuali. La “assoluta novità” della questione trattata richiamata dall'art. 92 c.p.c. deve interpretarsi in senso restrittivo, non comprendente la questione oggetto del presente giudizio relativa alla interpretazione di un CCNL, atteso che una diversa interpretazione che consentisse la compensazione per la semplice assenza di un orientamento della Suprema Corte contrasterebbe con la ratio della norma.
3.3. L'appello deve essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo che segue, ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in € 4996,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato, avv. Giovanni Lotà.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, all'esito dell'udienza del 24.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 314/2023 R.G. promossa da
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvestro Parte_1 P.IVA_1
Vitale e Alessandro Gullo;
Appellante contro
Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dell'avv. Giovanni Lotà; C.F._1
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1009/2023 del 14 marzo 2023 il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania, pronunciando sul ricorso proposto dall'odierno appellato nei confronti della dichiarava il diritto di Parte_1 Controparte_1
a essere inquadrato nel livello professionale 3 del CCNL FISE
[...]
Assoambiente (Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali) a decorrere dal 121° giorno successivo alla data di assunzione (1.11.2021) ordinando alla di riconoscere Pt_1 definitivamente il ricorrente le relative mansioni superiori con la medesima decorrenza. Condannava altresì la società resistente al pagamento delle spese di lite.
Il tribunale richiamava il CCNL del 6 dicembre 2016 (CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali) che con riguardo alla “Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari” livello professionale 3 menziona anche i “Lavoratori che svolgono attività esecutiva sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B”. Tra i profili esemplificativi vi
è quello dell' “addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici, innaffiatrici” e dell'“addetto alla conduzione di mezzi
d'opera…” e rilevava come fosse pacifica la circostanza che a , fin dalla CP_1
sua assunzione, era stato ordinato di condurre lo specifico mezzo indicato in ricorso, che entrambe le parti avevano descritto come appartenente alla categoria del cosiddetto “Gasolone” e, altresì, la circostanza che tale mezzo richiedeva il possesso della patente B.
Il giudice di primo grado nominava un consulente tecnico al fine di accertare se il veicolo rientrasse o meno tra i mezzi d'opera indicati nei profili esemplificativi del terzo livello professionale del CCNL del 6 dicembre 2016
(CCNL per i Dipendenti di Imprese e Società esercenti Servizi ambientali).
Richiamate le conclusioni del CTU secondo cui “che il mezzo oggetto del procedimento, c.d. “gasolone” targa EZ405YP, può essere considerato come un
“compattatore rifiuti” ed inquadrato nella categoria dei “mini compattatori”, in quanto installato su un mezzo di massa complessiva inferiore alle 3,5 ton” riteneva fondata la pretesa del ricorrente a essere inquadrato nel livello professionale 3 dal
121° giorno successivo alla data di assunzione e ordinava alla società di adibire definitivamente il ricorrente alle mansioni superiori svolte.
Con ricorso depositato in data 28 aprile 2023, impugnava la citata Parte_1
sentenza; resisteva al gravame . Controparte_1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per erronea attribuzione all'appellato del livello professionale 3B “Area Spazzamento,
Raccolta e Attività Ambientali” del CCNL FISE Assoambiente sulla scorta dell'elaborato peritale predisposto dal CTU.
Rileva che ha errato il CTU a classificare l'automezzo aziendale impiegato dall'appellato come “compattatore”, trattandosi - come definito nella premessa della relazione del consulente - di “autocarri di piccole dimensioni, di massa totale
a pieno carico inferiore a 35 quintali (ndr. equivalente a 3,5 ton.), quindi guidabili con patente “B” per autovetture”.
Ritiene l'appellante che il CTU abbia valorizzato oltre misura e soprattutto oltre la definizione del codice della strada, le apparecchiature di cui è dotato l'automezzo (ovvero una semplice apparecchiatura di costipazione dei rifiuti e non di compattazione, azionata da un pulsante o leva). Sostiene che il CTU abbia erroneamente inquadrato in un'unica tipologia tecnica le due differenti categorie di automezzi, denominandoli in modo generico ed indifferenziato “compattatori”, senza rilevare le macroscopiche differenziazioni che riguardano sia le dimensioni
(sagome di ingombro e portata) dei mezzi sia la diversa complessità delle apparecchiature di cui ogni categoria è dotata, contravvenendo così, anche al parere emesso in data 18.5.2022 dall'Ente Italiano di Normazione UNI - Organo tecnico competente – che distingue in modo inequivocabile gli automezzi denominati “costipatori” da quelli denominati “compattatori” e ascrivendo i veicoli aziendali in questione nella categoria dei “costipatori” con massa totale a terra (M.T.T.) non eccedente 3,5 t., conducibili con patente “B”, in ragione della
“minore complessità meccanica di tali mezzi rispetto ai compattatori”.
1.2 Con altro motivo censura la sentenza in merito alla condanna al pagamento delle spese di lite e dei compensi del CTU.
Sostiene che attesa l'assoluta novità della questione in oggetto, dibattuta a livello nazionale, il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare, ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio, l'art. 92 co.2° c.p.c. e, conseguentemente, disporre la compensazione delle spese di lite.
Conclude chiedendo la riforma della sentenza. In subordine chiede comunque darsi atto che il rapporto dell'appellato con l'appellante è cessato in data
20.6.2022.
2. L'allegazione dell'avvenuta cessazione del rapporto dell'appellato non integra un motivo di appello ma è una mera allegazione di un fatto sopravvenuto, non contestato dall'appellato, che non incide in modo diretto sulla decisione della presente causa.
3.1. Il primo motivo di appello è infondato.
Il CCNL applicato del 6 dicembre 2016 (CCNL per i Dipendenti di Imprese e
Società esercenti Servizi ambientali, cfr. il CCNL allegato al ricorso) riconduce al secondo livello dell'“Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari” i “Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3”.
Profili esemplificativi: - addetto all' attività di spazzamento e/o raccolta anche con l'ausilio di veicoli…
Il CCNL riconduce al terzo livello della medesima area i “Lavoratori che svolgono attività esecutiva sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B”
Profili esemplificativi: addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici, innaffiatrici;
addetto alla conduzione di mezzi
d'opera…”. Il giudice di primo grado, in conformità a quanto accertato dal consulente tecnico nominato, ha accertato che il veicolo condotto dall'odierno appellato, denominato volgarmente “gasolone”, rientra tra i compattatori in quanto
è dotato “Vasca ribaltabile posteriore con dispositivo di compattazione per la raccolta il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani”.
Il motivo di appello fondato sulla distinzione tra “compattatori” e “costipatori” non trova riscontro nel CCNL applicato.
Ed invero, per entrambi i profili il mezzo utilizzato richiede il possesso della patente B. Il consulente nominato in primo grado ha descritto il veicolo pacificamente guidato dall'odierno appellante c.d. “gasolone” quale autocarro di piccole dimensioni, di massa totale a pieno carico inferiore a 35 quintali, quindi guidabile con la patente “B” per autovetture. La tipologia di mezzi prevede usualmente la modifica di un mezzo prodotto in serie, mediante l'installazione di apparecchiature ed attrezzature aggiuntive, in base all'utilizzo futuro del mezzo.
Sostanzialmente, sul telaio dell'autoveicolo/autocarro di serie, viene quindi installato l'impianto aggiuntivo …si tratta di un mezzo prodotto dalla IVECO mod.
35/E4, immatricolato quale “Autoveicolo per trasporto specifico – Uso di terzi”, con cassone ribaltabile e massa complessiva a pieno carico pari a 35 quintali.
Dalla carta di circolazione risulta inoltre dotato di “Vasca ribaltabile posteriore con dispositivo di compattazione per la raccolta il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani
I rilievi di parte appellante fondati sulla distinzione tra piccoli veicoli aziendali oggetto di causa dotati di semplici meccanismi di costipazione del rifiuto per ridurne il volume e i grandi automezzi (di portata di carico superiore a 3,5 ton) che sarebbero i veri compattatori la cui conduzione richiede la patente C e una maggiore preparazione tecnica dell'autista per azionare i più complessi meccanismi, non trova riscontro nel CCNL che non richiede, al fine dell'inquadramento nel terzo livello, che il mezzo guidato sia di grandi dimensioni tali da richiedere il possesso della patente C e una maggiore preparazione tecnica dell'autista per azionare i più complessi meccanismi.
Il CCNL fa riferimento per entrambi i livelli ad automezzi per la cui guida occorre la patente B e assegna al terzo livello il lavoratore addetto all'attività di spazzamento e raccolta con utilizzo di compattatori…
Ritiene conseguentemente il collegio che debba condividersi la conclusione del
CTU di primo grado secondo cui il mezzo utilizzato dall'odierno appellato, c.d.
“gasolone”, è un compattatore per la cui conduzione è sufficiente la patente B.
3.2. Anche il secondo motivo di appello non può trovare accoglimento.
L'esistenza di un diffuso contenzioso di merito e l'assenza di pronunce della
Suprema Corte non costituiscono ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese processuali. La “assoluta novità” della questione trattata richiamata dall'art. 92 c.p.c. deve interpretarsi in senso restrittivo, non comprendente la questione oggetto del presente giudizio relativa alla interpretazione di un CCNL, atteso che una diversa interpretazione che consentisse la compensazione per la semplice assenza di un orientamento della Suprema Corte contrasterebbe con la ratio della norma.
3.3. L'appello deve essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo che segue, ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in € 4996,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato, avv. Giovanni Lotà.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, all'esito dell'udienza del 24.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi