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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 417/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROSSI EUGENIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4136/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2. DE OL - 80004250611
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202510138001141061 CONTRIBUTI CONS 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4562188963 CONTR BONIFICA 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 15/10/2025 Ricorrente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 202510138001141061, notificata il 24/08/2025, emessa dalla Resistente_1 spa a seguito del mancato versamento di euro 405,95 quale contributi consortili dovuti per gli anni 2018 e 2023 al Resistente_2
di Bonifica del Bacino Inferiore del OL.
Il ricorrente, assistito dal dott. Difensore_1, eccepiva:
1) la mancanza degli atti prodromici;
2) intervenuta prescrizione e/o decadenza;
3) carenza dei presupposti impositivi;
4) il difetto di motivazione;
5) inesistenza dei benefici.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese.
Si costituivano la Resistente_1 spa e il Resistente_2 di Bonifica del Bacino Inferiore del OL che chiedevano dichiararsi preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto l'ingiunzione era stata preceduta dal prodromico avviso di notifica, ritualmente notificato e non impugnato e, nel merito, il suo rigetto essendo legittima l'imposizione del contributo de quo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il giudice rileva che il Resistente_2 di Bonifica del Bacino Inferiore del OL ha prodotto il prodromico avviso di notifica n. 4562188963, ritualmente notificato – per rifiuto a riceverlo - in data 4/11/2024 e non impugnato.
Quanto al primo motivo di ricorso - omessa notifica degli atti presupposti – si rileva che dalla documentazione prodotta dal Consorzio risulta che il prodromico avviso è stato ritualmente notificato.
Quanto all'intervenuta prescrizione e/o decadenza, il giudice rileva che l'avvenuta rituale notifica del predetto prodromico atto rende infondato il secondo motivo di ricorso in quanto – tenuto conto della data della notifica del prodromico avviso n. 4562188963 (4.11.2024) e dell'impugnata a intimazione (24.08.2025) - non è decorso il termine quinquennale affinché la stessa possa considerarsi compiuta.
Quanto al quarto motivo - carenza di motivazione - il giudice rileva che l'atto impugnato è sufficientemente motivato perché vi è il richiamo per relationem ad atti già in possesso della contribuente. Infatti, l'articolo 42, comma 3, del DPR 600/1973 e l'articolo 56 del DPR 633/1972 specificano che l'obbligo di allegazione vige solo “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente”. Nel caso de quo, essendo la prodromica documentazione – richiamata nell'ingiunzione di pagamento - posseduta dalla ricorrente, non si verifica alcuna lesione del suo diritto di difesa (cfr, in particolare, Cassazione
18073/2008, Cassazione 15625/2015, Cassazione 407/2015, Cassazione 15327/2014). Infatti, l'atto impugnato indica anche gli atti immediatamente presupposti, il numero e la data di notifica.
Si deve ritenere, pertanto, che l'impugnata ingiunzione di pagamento non difetta della motivazione prescritta dall'art. 7 della legge 212/2000 che richiama l'art. 3 della legge 241/90, il cui comma 3 prevede la c.d. motivazione per relationem. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, la c.d. motivazione per relationem si concretizza in un mero richiamo ad un altro atto. Nel caso di specie l'impugnata ingiunzione contiene tutti i dati essenziali per poter adeguatamente esercitare il diritto alla difesa, costituzionalmente garantito.
In particolare, essendo gli atti prodromici ritualmente notificati, non necessita l'ulteriore allegazione in quanto il dettaglio dei tributi dovuti è già conosciuto. Invero, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, pur non esistendo alcun obbligo di legge che sancisce la necessità di riprodurre nell'avviso de quo il contenuto analitico dei prodromici avvisi a cui si riferisce la pretesa erariale posta in esecuzione, l'agente della riscossione ha riportato nell'intimazione il dettaglio dei debiti in cui sono riassuntivamente indicati il numero degli avvisi sottesi, la data di notifica degli stessi, l'ente creditore, l'anno di riferimento dei debiti, il carico affidato, il carico scaduto, gli interessi di mora, i compendi della riscossione a favore dell'esattore, la descrizione dei tributi, il codice fiscale della contribuente e il codice dell'ente creditore. D'altra parte la stessa giurisprudenza di merito ha ritenuto necessaria soltanto l'elencazione degli atti prodromici precedentemente notificati senza tuttavia richiedere la riproduzione degli stessi.
In ordine, infine, agli ulteriori motivi si rileva che, attenendo gli stessi al contenuto del prodromico avviso di notifica, potevano essere fatti valere nei confronti di quest'ultimo, il quale, però, non è stato impugnato. Tali eccezioni non possono, invece, essere sollevate nei confronti dell'impugnata ingiunzione di pagamento
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il giudice rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROSSI EUGENIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4136/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2. DE OL - 80004250611
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202510138001141061 CONTRIBUTI CONS 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4562188963 CONTR BONIFICA 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 15/10/2025 Ricorrente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 202510138001141061, notificata il 24/08/2025, emessa dalla Resistente_1 spa a seguito del mancato versamento di euro 405,95 quale contributi consortili dovuti per gli anni 2018 e 2023 al Resistente_2
di Bonifica del Bacino Inferiore del OL.
Il ricorrente, assistito dal dott. Difensore_1, eccepiva:
1) la mancanza degli atti prodromici;
2) intervenuta prescrizione e/o decadenza;
3) carenza dei presupposti impositivi;
4) il difetto di motivazione;
5) inesistenza dei benefici.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese.
Si costituivano la Resistente_1 spa e il Resistente_2 di Bonifica del Bacino Inferiore del OL che chiedevano dichiararsi preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto l'ingiunzione era stata preceduta dal prodromico avviso di notifica, ritualmente notificato e non impugnato e, nel merito, il suo rigetto essendo legittima l'imposizione del contributo de quo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il giudice rileva che il Resistente_2 di Bonifica del Bacino Inferiore del OL ha prodotto il prodromico avviso di notifica n. 4562188963, ritualmente notificato – per rifiuto a riceverlo - in data 4/11/2024 e non impugnato.
Quanto al primo motivo di ricorso - omessa notifica degli atti presupposti – si rileva che dalla documentazione prodotta dal Consorzio risulta che il prodromico avviso è stato ritualmente notificato.
Quanto all'intervenuta prescrizione e/o decadenza, il giudice rileva che l'avvenuta rituale notifica del predetto prodromico atto rende infondato il secondo motivo di ricorso in quanto – tenuto conto della data della notifica del prodromico avviso n. 4562188963 (4.11.2024) e dell'impugnata a intimazione (24.08.2025) - non è decorso il termine quinquennale affinché la stessa possa considerarsi compiuta.
Quanto al quarto motivo - carenza di motivazione - il giudice rileva che l'atto impugnato è sufficientemente motivato perché vi è il richiamo per relationem ad atti già in possesso della contribuente. Infatti, l'articolo 42, comma 3, del DPR 600/1973 e l'articolo 56 del DPR 633/1972 specificano che l'obbligo di allegazione vige solo “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente”. Nel caso de quo, essendo la prodromica documentazione – richiamata nell'ingiunzione di pagamento - posseduta dalla ricorrente, non si verifica alcuna lesione del suo diritto di difesa (cfr, in particolare, Cassazione
18073/2008, Cassazione 15625/2015, Cassazione 407/2015, Cassazione 15327/2014). Infatti, l'atto impugnato indica anche gli atti immediatamente presupposti, il numero e la data di notifica.
Si deve ritenere, pertanto, che l'impugnata ingiunzione di pagamento non difetta della motivazione prescritta dall'art. 7 della legge 212/2000 che richiama l'art. 3 della legge 241/90, il cui comma 3 prevede la c.d. motivazione per relationem. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, la c.d. motivazione per relationem si concretizza in un mero richiamo ad un altro atto. Nel caso di specie l'impugnata ingiunzione contiene tutti i dati essenziali per poter adeguatamente esercitare il diritto alla difesa, costituzionalmente garantito.
In particolare, essendo gli atti prodromici ritualmente notificati, non necessita l'ulteriore allegazione in quanto il dettaglio dei tributi dovuti è già conosciuto. Invero, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, pur non esistendo alcun obbligo di legge che sancisce la necessità di riprodurre nell'avviso de quo il contenuto analitico dei prodromici avvisi a cui si riferisce la pretesa erariale posta in esecuzione, l'agente della riscossione ha riportato nell'intimazione il dettaglio dei debiti in cui sono riassuntivamente indicati il numero degli avvisi sottesi, la data di notifica degli stessi, l'ente creditore, l'anno di riferimento dei debiti, il carico affidato, il carico scaduto, gli interessi di mora, i compendi della riscossione a favore dell'esattore, la descrizione dei tributi, il codice fiscale della contribuente e il codice dell'ente creditore. D'altra parte la stessa giurisprudenza di merito ha ritenuto necessaria soltanto l'elencazione degli atti prodromici precedentemente notificati senza tuttavia richiedere la riproduzione degli stessi.
In ordine, infine, agli ulteriori motivi si rileva che, attenendo gli stessi al contenuto del prodromico avviso di notifica, potevano essere fatti valere nei confronti di quest'ultimo, il quale, però, non è stato impugnato. Tali eccezioni non possono, invece, essere sollevate nei confronti dell'impugnata ingiunzione di pagamento
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il giudice rigetta il ricorso. Compensa le spese.