Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 19/01/2026, n. 595
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di legittimazione attiva dell'agente della riscossione

    La Corte ha rigettato l'eccezione, ritenendo che le proroghe fossero legittime in quanto giustificate da circostanze impreviste e imprevedibili come l'emergenza sanitaria e la sospensione dei termini di accertamento e riscossione disposta dalla legge 130/2018, e che la scadenza naturale del contratto fosse stata prorogata al 5.6.2023. Inoltre, ha ritenuto che l'eccezione di difetto di legittimazione fosse già stata sollevata in primo grado e che l'esposizione di ulteriori ragioni non costituisse un ampliamento del thema decidendum.

  • Rigettato
    Carenza di potere della So.g.e.t. ad emettere avviso di accertamento per anni precedenti il 2020

    La Corte ha ritenuto che questa eccezione non potesse essere sollevata in appello in quanto la notifica dell'avviso di accertamento del 18/10/2022 aveva consolidato la pretesa tributaria, rendendo inammissibili eccezioni relative alla legittimazione dell'agente della riscossione.

  • Rigettato
    Nullità assoluta dell'accertamento per omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse stato regolarmente notificato al contribuente, pertanto non sussisteva la nullità per omessa notifica degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha escluso il difetto di motivazione, ritenendo che l'avviso di accertamento richiamato nel sollecito contenesse gli elementi necessari (immobile, superficie, destinazione, tariffa applicata) e fosse stato regolarmente notificato.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 1, comma 692, legge 147/2013, carenza di potere

    La Corte ha ritenuto che questa eccezione non potesse essere sollevata in appello in quanto la notifica dell'avviso di accertamento aveva consolidato la pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata, dato che il periodo tra la notifica dell'accertamento (18.11.2022) e la notifica del sollecito (18.11.2024) non aveva ancora consentito il decorso del termine quinquennale.

  • Rigettato
    Decadenza ex art 25 dpr 603/72 e decadenza della pretesa tributaria IMU ex art. 25 DPR 602/1973

    La Corte ha ritenuto che la decadenza non potesse essere eccepita in appello, in quanto la notifica dell'avviso di accertamento aveva consolidato la pretesa.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'appello per mancanza di specifici motivi

    La Corte ha rigettato l'eccezione, affermando che nel processo tributario l'onere di specificità dei motivi è assolto anche quando le stesse ragioni del primo grado vengono riproposte, purché siano indicati i capi della sentenza da riformare e le argomentazioni per contrastarli.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 19/01/2026, n. 595
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 595
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo