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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/12/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1248/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in via R.DE CARO - Parte_1
PALAZZO DI GIUSTIZIA 82100 BENEVENTO, presso lo studio dell'avv.
NO OR, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Benevento alla via Foschini, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. CONROTTO EMILIA giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 19/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 27.3.25 parte ricorrente ha convenuto in giudizio esponendo: CP_1
- di essere titolare di pensione cat. IO n. 15038110;
1 - che, con nota del 29 gennaio 2025, notificata in data 19 febbraio 2025,
l' contestava la presenza di un presunto indebito dell'importo di euro CP_1
9.952,61 derivante da pagamenti di somme sulla pensione cat. IO n. 15038110, nel periodo dal 01.04.2007 al 30.04.2010. (Doc. n. 1) ;
- che l'ente non poteva procedere al recupero stante la prescrizione e comunque l'irripetibilità delle somme.
Ha concluso chiedendo di “In Via Preliminare Accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione - di 1 anno dall'indebito- dei crediti richiesti dall' con provvedimento di recupero del 29.01.2025, notificato in data CP_1
19.02.2025, in applicazione della normativa speciale prevista in materia di indebito pensionistico secondo il combinato disposto degli artt. 52, l.
09/03/1989, e art. 13, l. 30/12/1991, n. 412. In subordine accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione decennale dei crediti richiesti dall' con CP_1 provvedimento di recupero del 29.01.2025, notificato in data 19.02.2025 per il periodo dal 01.04.2007 al 01.04.2010; Sempre in via preliminare: Accertare e dichiarare che il provvedimento amministrativo impugnato è illegittimo per difetto di motivazione ovvero per genericità e per mancata indicazione dei redditi utilizzati per il ricalcolo 2. Nel merito - Riconoscere e dichiarare che in relazione alle circostanze articolate nel ricorso trovi applicazione la disciplina dell'irrepetibilità delle somme indebitamente percepite per tutte le motivazioni esposte in narrativa e previo accertamento e dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza disporre l'annullamento del provvedimento di recupero del 29.01.2025, emesso dall' di Benevento e CP_1
notificato in data 19.02.2025, in quanto infondato in fatto e in diritto nonché illegittimo e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo e per l'effetto dichiarare la non debenza delle somme pretese dall' per il periodo dal 01.04.2007 al CP_1
01.04.2010; - Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente all' CP_1
2 a titolo di indebito pensionistico e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a trattenere la somma di euro 9.952,61, percepita nel periodo dal 01.04.2007 al 01.04.2010; - Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Regolarmente costituito l' ha evidenziato che a seguito di ulteriori verifiche, CP_1
è emerso che l'indebito notificato non è dovuto dal ricorrente.
Pertanto, ha specificato che “la posta debitoria a carico del ricorrente sarà chiusa ed annullata;
che il piano di recupero attivato sulla pensione dal mese di aprile
2025 è stato sospeso e che saranno restituite le 4 rate finora recuperate per un totale di euro 864,49”.
La causa, di natura documentale, veniva decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.
Ciò premesso, dalla documentazione versata in atti risulta che il credito del 2 aprile 2010, originariamente di euro 7.260,70, derivante dalla trasformazione della pensione cat. IO 15038110 (assegno ordinario di invalidità dec. 01/04/2007, eliminata da maggio/2010) a pensione di inabilità cat. IO 15038764 (dec.
01/10/2009 tuttora in pagamento) per cessazione dell'attività lavorativa, si riferisce al periodo 2009-2010 durante il quale il ricorrente ha già riscosso la precedente pensione cat. IO 15038110 (v. estratti pagamenti in atti).
Pertanto, l' ha correttamente ritenuto il credito non è spettante (appunto CP_1 perché riferito a quote di pensione già riscosse) per questo motivo l'ufficio competente non lo ha mai corrisposto a . Parte_1
In fase di gestione dell'indebito RI 1014707 l'operazione contabile di compensazione (credito - debito) è stata effettuata al solo fine di chiudere le 2 partite, debitoria e creditoria, entrambe non dovute.
3 Il credito effettivamente scalato dalla posta debitoria RI 1014707 è di euro
5.583,31 perché calcolato al netto della trattenuta IRPEF di € 1.677,39 e relativo come si evince dagli atti alla trasformazione della suddetta pensione. Il debito residuo di euro € 3.504,81 è stato, poi, chiuso per abbandono (v. verbale di abbandono) ,mentre sono state restituite le rate trattenute pari a d euro 864,49 (v estratto pagamenti) - circostanza ammessa dallo stesso ricorrente .
L' pertanto ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, una CP_1
volta verificato che nulla della somma oggetto dell'indebito impugnato è dovuto.
In definitiva dalla documentazione versata in atti emerge che il credito di euro
5583,31 rivendicato da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta non è effettivo (in quanto già corrisposto), mentre il debito residuo di euro 3.504,81 è stato, poi, chiuso per abbandono.
Ne consegue che l'indebito impugnato va annullato e null'altro risulta dovuto per le ragioni suesposte, non residuando alcuna somma da restituire a parte ricorrente.
3.
Per il principio della soccombenza virtuale l' dev'essere condannato al CP_1
pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima, attesa la minima attività processuale, ridotta del 50% tenuto conto del comportamento operoso dell' intervenuto successivamente alla notifica del CP_1 ricorso (29.7.25).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente all' a titolo di indebito pensionistico;
CP_1
4 condanna al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese CP_1 processuali che liquida in complessivi € 1347,50 oltre c.u. oltre rimb.forf. 15%,
IVA e CPA, con distrazione
Così deciso in Benevento, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
5
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1248/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in via R.DE CARO - Parte_1
PALAZZO DI GIUSTIZIA 82100 BENEVENTO, presso lo studio dell'avv.
NO OR, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Benevento alla via Foschini, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. CONROTTO EMILIA giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 19/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 27.3.25 parte ricorrente ha convenuto in giudizio esponendo: CP_1
- di essere titolare di pensione cat. IO n. 15038110;
1 - che, con nota del 29 gennaio 2025, notificata in data 19 febbraio 2025,
l' contestava la presenza di un presunto indebito dell'importo di euro CP_1
9.952,61 derivante da pagamenti di somme sulla pensione cat. IO n. 15038110, nel periodo dal 01.04.2007 al 30.04.2010. (Doc. n. 1) ;
- che l'ente non poteva procedere al recupero stante la prescrizione e comunque l'irripetibilità delle somme.
Ha concluso chiedendo di “In Via Preliminare Accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione - di 1 anno dall'indebito- dei crediti richiesti dall' con provvedimento di recupero del 29.01.2025, notificato in data CP_1
19.02.2025, in applicazione della normativa speciale prevista in materia di indebito pensionistico secondo il combinato disposto degli artt. 52, l.
09/03/1989, e art. 13, l. 30/12/1991, n. 412. In subordine accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione decennale dei crediti richiesti dall' con CP_1 provvedimento di recupero del 29.01.2025, notificato in data 19.02.2025 per il periodo dal 01.04.2007 al 01.04.2010; Sempre in via preliminare: Accertare e dichiarare che il provvedimento amministrativo impugnato è illegittimo per difetto di motivazione ovvero per genericità e per mancata indicazione dei redditi utilizzati per il ricalcolo 2. Nel merito - Riconoscere e dichiarare che in relazione alle circostanze articolate nel ricorso trovi applicazione la disciplina dell'irrepetibilità delle somme indebitamente percepite per tutte le motivazioni esposte in narrativa e previo accertamento e dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza disporre l'annullamento del provvedimento di recupero del 29.01.2025, emesso dall' di Benevento e CP_1
notificato in data 19.02.2025, in quanto infondato in fatto e in diritto nonché illegittimo e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo e per l'effetto dichiarare la non debenza delle somme pretese dall' per il periodo dal 01.04.2007 al CP_1
01.04.2010; - Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente all' CP_1
2 a titolo di indebito pensionistico e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a trattenere la somma di euro 9.952,61, percepita nel periodo dal 01.04.2007 al 01.04.2010; - Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Regolarmente costituito l' ha evidenziato che a seguito di ulteriori verifiche, CP_1
è emerso che l'indebito notificato non è dovuto dal ricorrente.
Pertanto, ha specificato che “la posta debitoria a carico del ricorrente sarà chiusa ed annullata;
che il piano di recupero attivato sulla pensione dal mese di aprile
2025 è stato sospeso e che saranno restituite le 4 rate finora recuperate per un totale di euro 864,49”.
La causa, di natura documentale, veniva decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.
Ciò premesso, dalla documentazione versata in atti risulta che il credito del 2 aprile 2010, originariamente di euro 7.260,70, derivante dalla trasformazione della pensione cat. IO 15038110 (assegno ordinario di invalidità dec. 01/04/2007, eliminata da maggio/2010) a pensione di inabilità cat. IO 15038764 (dec.
01/10/2009 tuttora in pagamento) per cessazione dell'attività lavorativa, si riferisce al periodo 2009-2010 durante il quale il ricorrente ha già riscosso la precedente pensione cat. IO 15038110 (v. estratti pagamenti in atti).
Pertanto, l' ha correttamente ritenuto il credito non è spettante (appunto CP_1 perché riferito a quote di pensione già riscosse) per questo motivo l'ufficio competente non lo ha mai corrisposto a . Parte_1
In fase di gestione dell'indebito RI 1014707 l'operazione contabile di compensazione (credito - debito) è stata effettuata al solo fine di chiudere le 2 partite, debitoria e creditoria, entrambe non dovute.
3 Il credito effettivamente scalato dalla posta debitoria RI 1014707 è di euro
5.583,31 perché calcolato al netto della trattenuta IRPEF di € 1.677,39 e relativo come si evince dagli atti alla trasformazione della suddetta pensione. Il debito residuo di euro € 3.504,81 è stato, poi, chiuso per abbandono (v. verbale di abbandono) ,mentre sono state restituite le rate trattenute pari a d euro 864,49 (v estratto pagamenti) - circostanza ammessa dallo stesso ricorrente .
L' pertanto ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, una CP_1
volta verificato che nulla della somma oggetto dell'indebito impugnato è dovuto.
In definitiva dalla documentazione versata in atti emerge che il credito di euro
5583,31 rivendicato da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta non è effettivo (in quanto già corrisposto), mentre il debito residuo di euro 3.504,81 è stato, poi, chiuso per abbandono.
Ne consegue che l'indebito impugnato va annullato e null'altro risulta dovuto per le ragioni suesposte, non residuando alcuna somma da restituire a parte ricorrente.
3.
Per il principio della soccombenza virtuale l' dev'essere condannato al CP_1
pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima, attesa la minima attività processuale, ridotta del 50% tenuto conto del comportamento operoso dell' intervenuto successivamente alla notifica del CP_1 ricorso (29.7.25).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente all' a titolo di indebito pensionistico;
CP_1
4 condanna al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese CP_1 processuali che liquida in complessivi € 1347,50 oltre c.u. oltre rimb.forf. 15%,
IVA e CPA, con distrazione
Così deciso in Benevento, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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