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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/09/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 148 /2022
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 148 /2022
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, 24 settembre 2025 ore 11:12, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Locanto;
- per parte convenuta l'avv. Tartaglione e l'avv. Orlandini.
L'avv. Locanto si riporta alle note depositate.
L'avv. Tartaglione in punto di inquadramento del livello della lavoratrice, evidenzia l'assenza della formulazione della domanda in senso di graduale di riconoscimento di livello diverso, anche inferiore, rispetto a quello vantato. Pertanto, ritiene che il giudice possa pronunciarsi esclusivamente sul riconoscimento o meno del quinto livello. Sottolinea, pertanto, in generale, il sistema di preclusioni delle domande al fine di garantire il rispetto del contraddittorio, alla luce dell'assenza di qualsivoglia riferimento al terzo livello nel ricorso, pena altrimenti la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, riservando il deposito delle motivazioni in sessanta giorni.
Camera di consiglio conclusa alle ore 17.40
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 148 / 2022 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Francesco Locanto;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Luca CP_1
Tartaglione;
Parte resistente
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad essere inquadrata al 3° livello CCNL applicato Parte_1 dall'azienda a partire dall'8.7.2013 e, per l'effetto, condanna al pagamento delle differenze CP_1 retributive relative, quantificate in €. 17.452,87 oltre interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) pone le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della parte resistente.
Pag. 2 di 3 Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 24 settembre 2025
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Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 148 /2022
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, 24 settembre 2025 ore 11:12, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Locanto;
- per parte convenuta l'avv. Tartaglione e l'avv. Orlandini.
L'avv. Locanto si riporta alle note depositate.
L'avv. Tartaglione in punto di inquadramento del livello della lavoratrice, evidenzia l'assenza della formulazione della domanda in senso di graduale di riconoscimento di livello diverso, anche inferiore, rispetto a quello vantato. Pertanto, ritiene che il giudice possa pronunciarsi esclusivamente sul riconoscimento o meno del quinto livello. Sottolinea, pertanto, in generale, il sistema di preclusioni delle domande al fine di garantire il rispetto del contraddittorio, alla luce dell'assenza di qualsivoglia riferimento al terzo livello nel ricorso, pena altrimenti la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, riservando il deposito delle motivazioni in sessanta giorni.
Camera di consiglio conclusa alle ore 17.40
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 148 / 2022 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Francesco Locanto;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Luca CP_1
Tartaglione;
Parte resistente
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad essere inquadrata al 3° livello CCNL applicato Parte_1 dall'azienda a partire dall'8.7.2013 e, per l'effetto, condanna al pagamento delle differenze CP_1 retributive relative, quantificate in €. 17.452,87 oltre interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) pone le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della parte resistente.
Pag. 2 di 3 Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 24 settembre 2025
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Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini