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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 06/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1536/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1536/2023 tra Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
Oggi 6 marzo 2025 alle ore 9.05 innanzi al dott. Giorgia Cecchini, sono comparsi: per l'Avv. ANGELINI CARLO dà atto di aver depositato le sentenza Parte_1 resa nel procedimento penale, si riporta alle memorie conclusionali confermate nei loro assunti nel predetto procedimento e si dichiara antistatario avendo anticipato le spese del procedimento;
per l'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO Controparte_1
DI ANCONA nessuno compare Dopo breve discussione orale,
Il Giudice All'esito della discussione, si riserva per la decisione. Successivamente, alle ore 16.00 viene riaperto il verbale e il Giudice, dato atto che nessuno è comparso, procede al deposito della sentenza. Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1536/2023 promossa da:
- (C.F. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Angelini e domiciliato presso il suo studio sito in Fermo in Via Prosperi al n.33/a;
APPELLANTE contro
- , in persona del Controparte_2
Prefetto p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Ancona - c.f. presso i cui uffici siti in Ancona, Corso Mazzini 55 è ope legis P.IVA_1 elettivamente domiciliato;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Alla odierna udienza il procuratori della parti appellante ha precisato le conclusioni come da atto di appello: “Accertata la illegittimità dell'ordinanza di sospensione n.0006941 del 18/02/2022 per mesi 3 e revisione elevata dalla di Fermo nei confronti del ricorrente (in CP_3 Parte_1
Contr all.n.3) della patente di guida Cat.B nr. rilasciata dalla in data 10/12/2019 e valida NumeroD_1 sino al 09/12/2022, intestata a nato a [...] il [...] e Parte_1 residente a [...], emessa in forza del rapporto n.3774 del
10/02/2022 della Questura di Fermo, notificata in data 22/02/2022, per i motivi sopra esposti e per tutti quelli rilevabili d'ufficio, disporsi l'annullamento, l'archiviazione o la inefficacia del provvedimento.; il difensore si è inoltre dichiarato antistatario; pagina 2 di 7 per parte appellata nessuno compariva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2023 impugnava la sentenza n n.15/2023 Parte_1
depositata in data 24/03/2023, con cui il G.d.P. di Fermo rigettava il ricorso avverso ordinanza prefettizia per violazione al C.D.S. n.0006941 del 18/02/2022 emessa dalla
Prefettura di Fermo nei confronti di e confermava la sanzione. Parte_1
In primo grado a fondamento della propria domanda deduceva, in sintesi e per Pt_1 quanto di interesse, che:
- il ricorrente in data 26.10.2022 alle ore 10.45 da oltre un'ora si trovava in sosta a bordo dell'autovettura Fiat 500 tg. FN243LZ di proprietà della sorella sig.ra in Parte_2 via Sicilia a Porto Sant'Elpidio (FM);
- egli, sofferente di Diabete tipo 1 immuno mediato, aveva avuto una crisi ipoglicemica e si era diligentemente fermato a bordo strada, spegnendo motore e luci;
- dopo circa un'ora di sosta e riposo veniva raggiunto da pattuglia della polizia unitamente all'autoambulanza della Croce Verde di Porta Sant'Elpidio ed automedica;
- gli agenti vistolo sonnacchioso e con la vista annebbiata e confuso, gli intimavano di sottoporsi all'alcoltest e di fronte al legittimo rifiuto del ricorrente, provvedevano al ritiro della patente e alla redazione del verbale;
- in data 22.02.2022 veniva notificato il provvedimento di sospensione della patente per mesi 3 con revisione della stessa per violazione dell'art 186 comma 7 cds “in quanto circolava alla guida di un veicolo rifiutando di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare le condizioni di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze alcoliche”;
- quale motivi di ricorso deduceva che il ricorrente non circolava ma era fermo in sosta da oltre un'ora e che gli era arbitrariamente richiesto di sottoporsi ad alcoltest quando era invece in evidente crisi ipoglicemica.
Pertanto il ricorrente domandava in via cautelare la sospensione dell'ordinanza impugnata e in via principale il suo annullamento in quanto illegittima.
In primo grado la deduceva l'infondatezza del ricorso stante l'assenza di Controparte_5
elementi volti a dimostrare la tesi del ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.
pagina 3 di 7 Con ordinanza 17.06.2022 il G.d.P. rigettava l'istanza cautelare ritenendo che “allo stato non sussistono i requisiti richiesti per la sospensione del provvedimento”.
L'istruttoria veniva eseguita tramite l'escussione del teste e con sentenza Testimone_1
n.15/2023 del 24/03/2023il Giudice di Pace rigettava il ricorso.
Avverso detta sentenza ha proposto appello adducendo i seguenti motivi di Parte_1
gravame:
- la documentata in atti attestava la condizione di diabetico del ricorrente e la presenza di grave crisi iperglicemica all'atto della contestazione del verbale;
- il rilevato valore di glicemia a 441 mg/dl da parte dei medici, significava, indubitabilmente, che fosse in corso una grave crisi iperglicemica, risolta autonomamente con la autosomministrazione di insulina da parte del ricorrente, come da verbale d'intervento a firma dei medici del 118 Dott. e Dott. ; Per_1 Per_2
- il Giudice di Pace si è basato sulle sole dichiarazioni del verbalizzante, smentite dal verbale dei sanitari intervenuti;
- i medici intervenuti con il 118 non ipotizzavano nemmeno una intossicazione da alcol pur avendo visitato da vicino il paziente, addirittura con prelievo di sangue;
- da parte loro nessun cenno ad “alito vinoso” o altre suggestive ipotesi, ma piena e documentata diagnosi di crisi iperglicemica in atto;
- se la pattuglia fosse stata in possesso del dispositivo di misurazione il ricorrente si sarebbe agevolmente sottoposto al test, consapevole, con assoluta certezza, che i sintomi fossero riconducibili a ben altra causa che l'assunzione di alcol.
Pertanto, l'appellante rassegnava le conclusioni chiedendo, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Fermo e domandava l'annullamento dell'ordinanza emessa dalla prefettura di Fermo in data 18.02.2022.
Si costituiva in appello la domandando Controparte_6 il rigetto dell'appello e ritenendo corretta la sentenza del Giudice di Pace nel punto in cui ha ritenuto che rientra nella nozione di conducente anche colui che abbia guidato fino a poco prima, a nulla rilevando la circostanza che la persona venga fermata in un momento in cui non era alla guida e che il mezzo sia in moto ovvero fermo al momento del controllo.
pagina 4 di 7 All'esito dell'udienza del 15.02.2024 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza di discussione assegnando alle parti termini sino a 10 giorni prima per memorie conclusive.
All'odierna udienza parte ricorrente dava atto del deposito della sentenza penale e precisava le conclusioni e il Giudice si riservava per la decisione.
***
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Correttamente il Giudice di pace ha ritenuto che il fosse alla “guida” del veicolo Pt_1 avendo fatta corretta applicazione del principio secondo cui “L'art. 186 C.d.S., comma 7, sanziona la condotta del "conducente" di un mezzo che rifiuta di sottoporsi all'esame alcolimetrico richiesto dagli agenti della polizia in caso di incidente stradale ovvero "quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool". È di tutta evidenza che il termine "conducente" si riferisca a colui che guida
o che ha guidato - fino a poco prima della richiesta degli agenti di polizia - un veicolo, come si desume, oltre che dal significato letterale della norma incriminatrice, anche dal divieto, fissato dal comma 1 dello stesso articolo, di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, che indica chiaramente come sia genericamente vietata qualsivoglia conduzione di veicoli nella fase in cui le capacità percettive e reattive possono essere negativamente condizionate da una precedente assunzione di quelle bevande” (Cassazione penale sez. VI, 12/09/2019, n.41457, e conforme Cass .Sez. 4 - ,
Sentenza n. 4931 del 23/01/2024)
Nel caso di specie infatti il teste ha dichiarato in udienza che “Il 26/01/2022 Testimone_1
alle ore 21.50 ricevevo una chiamata dalla sala Operativa che ci invitava a recarci a Porto Sant'Elpidio in Via Sicilia perché alcuni condomini avevano fatto presente che in strada c'era una persona di sesso maschile che appariva agitato e bussava ripetutamente ad una persona di una abitazione di Via Sicilia.
L'operatore ci diceva anche che il soggetto era stato visto sopraggiungere a bordo di una FIAT 500 nera.
Giunti in loco abbiamo riconosciuto l'autovettura di cui nel frattempo ci era stata fornita anche la targa, che aveva il motore acceso rivolta con la parte anteriore verso la SS16.”. Tali dichiarazioni confermano quanto già verbalizzato nel verbale di annotazione di polizia Giudiziaria del
27.01.2022.
pagina 5 di 7 Ebbene la circostanza che i verbalizzanti fossero stati chiamati alle ore 21.50 e che al momento del loro arrivo la macchina aveva ancora il motore accesso e con il conducente sul lato guida consente di ritenere verosimile che il veicolo fosse stato guidato fino a poco tempo prima.
Ancora lo stesso teste ha confermato quanto già indicato nel verbale di servizio Testimone_1
ossia che “ scendendo dal veicolo manifestava forte alito vinoso, respirazione Parte_1
affannosa, disarmonia e difficoltà nei movimenti, linguaggio con fonemi non nitidi”.
Nel caso di specie tuttavia, il soggetto affetto da diabete di tipo 1, ha rifiutato di effettuare tali accertamenti in concomitanza ad una accertata situazione di grave crisi iperglicemica;
sul posto infatti gli operatori del 118 risultano aver misurato la glicemia risultata pari a
441mg/100 ml anche successivamente a somministrazione autonoma di insulina (v. scheda intervento 118 in atti).
Le ragioni per cui il sig. appariva in stato di agitazione, disarmonia di movimenti e Pt_1
alito vinoso dunque poteva verosimilmente essere ricondotto a tale situazione patologica e nel verbale di intervento non viene specificato quale esame di verifica alcolemica sarebbe stato effettuato al sig. (etilometro o esame del sangue) nei locali del comando di Porto Pt_1
San Giorgio, circostanza rilevante nel caso di specie per i riflessi che potrebbe avere l'iperglicemia sul test dell'etilometro. Né in sede di audizione del testimone Agente Tes_1
risulta specificato il test a cui avrebbero sottoposto il sig.
[...] Pt_1
Tali circostanze inducono a ritenere esclusa la sussistenza in capo al dell'elemento del Pt_1
dolo o colpa nell'aver rifiutato di sottoporsi agli accertamenti.
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, la sentenza n n.15/2023 del G.d.P. di Fermo depositata in data 24.03.2023, emessa dal
Giudice di Pace di Fermo deve essere riformata e deve essere annullata l'ordinanza di sospensione n.0006941 del 18/02/2022 per mesi 3 e revisione elevata dalla Prefettura di
Fermo nei confronti del ricorrente . Parte_1
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate in ragione del fatto che l'appello è stato accolto anche sulla base di argomentazioni che esulano dalle difese delle parti.
PQM
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 1536/2023 così provvede: pagina 6 di 7 • accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza Parte_1
n. 15/2023 del G.d.P. di Fermo depositata in data 24.03.2023;
• annulla l'ordinanza di sospensione n.0006941 del 18.02.2022 emessa dalla CP_5 nei confronti del ricorrente .
[...] Parte_1
• compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Fermo, 06.03.2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1536/2023 tra Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
Oggi 6 marzo 2025 alle ore 9.05 innanzi al dott. Giorgia Cecchini, sono comparsi: per l'Avv. ANGELINI CARLO dà atto di aver depositato le sentenza Parte_1 resa nel procedimento penale, si riporta alle memorie conclusionali confermate nei loro assunti nel predetto procedimento e si dichiara antistatario avendo anticipato le spese del procedimento;
per l'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO Controparte_1
DI ANCONA nessuno compare Dopo breve discussione orale,
Il Giudice All'esito della discussione, si riserva per la decisione. Successivamente, alle ore 16.00 viene riaperto il verbale e il Giudice, dato atto che nessuno è comparso, procede al deposito della sentenza. Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1536/2023 promossa da:
- (C.F. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Angelini e domiciliato presso il suo studio sito in Fermo in Via Prosperi al n.33/a;
APPELLANTE contro
- , in persona del Controparte_2
Prefetto p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Ancona - c.f. presso i cui uffici siti in Ancona, Corso Mazzini 55 è ope legis P.IVA_1 elettivamente domiciliato;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Alla odierna udienza il procuratori della parti appellante ha precisato le conclusioni come da atto di appello: “Accertata la illegittimità dell'ordinanza di sospensione n.0006941 del 18/02/2022 per mesi 3 e revisione elevata dalla di Fermo nei confronti del ricorrente (in CP_3 Parte_1
Contr all.n.3) della patente di guida Cat.B nr. rilasciata dalla in data 10/12/2019 e valida NumeroD_1 sino al 09/12/2022, intestata a nato a [...] il [...] e Parte_1 residente a [...], emessa in forza del rapporto n.3774 del
10/02/2022 della Questura di Fermo, notificata in data 22/02/2022, per i motivi sopra esposti e per tutti quelli rilevabili d'ufficio, disporsi l'annullamento, l'archiviazione o la inefficacia del provvedimento.; il difensore si è inoltre dichiarato antistatario; pagina 2 di 7 per parte appellata nessuno compariva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2023 impugnava la sentenza n n.15/2023 Parte_1
depositata in data 24/03/2023, con cui il G.d.P. di Fermo rigettava il ricorso avverso ordinanza prefettizia per violazione al C.D.S. n.0006941 del 18/02/2022 emessa dalla
Prefettura di Fermo nei confronti di e confermava la sanzione. Parte_1
In primo grado a fondamento della propria domanda deduceva, in sintesi e per Pt_1 quanto di interesse, che:
- il ricorrente in data 26.10.2022 alle ore 10.45 da oltre un'ora si trovava in sosta a bordo dell'autovettura Fiat 500 tg. FN243LZ di proprietà della sorella sig.ra in Parte_2 via Sicilia a Porto Sant'Elpidio (FM);
- egli, sofferente di Diabete tipo 1 immuno mediato, aveva avuto una crisi ipoglicemica e si era diligentemente fermato a bordo strada, spegnendo motore e luci;
- dopo circa un'ora di sosta e riposo veniva raggiunto da pattuglia della polizia unitamente all'autoambulanza della Croce Verde di Porta Sant'Elpidio ed automedica;
- gli agenti vistolo sonnacchioso e con la vista annebbiata e confuso, gli intimavano di sottoporsi all'alcoltest e di fronte al legittimo rifiuto del ricorrente, provvedevano al ritiro della patente e alla redazione del verbale;
- in data 22.02.2022 veniva notificato il provvedimento di sospensione della patente per mesi 3 con revisione della stessa per violazione dell'art 186 comma 7 cds “in quanto circolava alla guida di un veicolo rifiutando di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare le condizioni di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze alcoliche”;
- quale motivi di ricorso deduceva che il ricorrente non circolava ma era fermo in sosta da oltre un'ora e che gli era arbitrariamente richiesto di sottoporsi ad alcoltest quando era invece in evidente crisi ipoglicemica.
Pertanto il ricorrente domandava in via cautelare la sospensione dell'ordinanza impugnata e in via principale il suo annullamento in quanto illegittima.
In primo grado la deduceva l'infondatezza del ricorso stante l'assenza di Controparte_5
elementi volti a dimostrare la tesi del ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.
pagina 3 di 7 Con ordinanza 17.06.2022 il G.d.P. rigettava l'istanza cautelare ritenendo che “allo stato non sussistono i requisiti richiesti per la sospensione del provvedimento”.
L'istruttoria veniva eseguita tramite l'escussione del teste e con sentenza Testimone_1
n.15/2023 del 24/03/2023il Giudice di Pace rigettava il ricorso.
Avverso detta sentenza ha proposto appello adducendo i seguenti motivi di Parte_1
gravame:
- la documentata in atti attestava la condizione di diabetico del ricorrente e la presenza di grave crisi iperglicemica all'atto della contestazione del verbale;
- il rilevato valore di glicemia a 441 mg/dl da parte dei medici, significava, indubitabilmente, che fosse in corso una grave crisi iperglicemica, risolta autonomamente con la autosomministrazione di insulina da parte del ricorrente, come da verbale d'intervento a firma dei medici del 118 Dott. e Dott. ; Per_1 Per_2
- il Giudice di Pace si è basato sulle sole dichiarazioni del verbalizzante, smentite dal verbale dei sanitari intervenuti;
- i medici intervenuti con il 118 non ipotizzavano nemmeno una intossicazione da alcol pur avendo visitato da vicino il paziente, addirittura con prelievo di sangue;
- da parte loro nessun cenno ad “alito vinoso” o altre suggestive ipotesi, ma piena e documentata diagnosi di crisi iperglicemica in atto;
- se la pattuglia fosse stata in possesso del dispositivo di misurazione il ricorrente si sarebbe agevolmente sottoposto al test, consapevole, con assoluta certezza, che i sintomi fossero riconducibili a ben altra causa che l'assunzione di alcol.
Pertanto, l'appellante rassegnava le conclusioni chiedendo, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Fermo e domandava l'annullamento dell'ordinanza emessa dalla prefettura di Fermo in data 18.02.2022.
Si costituiva in appello la domandando Controparte_6 il rigetto dell'appello e ritenendo corretta la sentenza del Giudice di Pace nel punto in cui ha ritenuto che rientra nella nozione di conducente anche colui che abbia guidato fino a poco prima, a nulla rilevando la circostanza che la persona venga fermata in un momento in cui non era alla guida e che il mezzo sia in moto ovvero fermo al momento del controllo.
pagina 4 di 7 All'esito dell'udienza del 15.02.2024 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza di discussione assegnando alle parti termini sino a 10 giorni prima per memorie conclusive.
All'odierna udienza parte ricorrente dava atto del deposito della sentenza penale e precisava le conclusioni e il Giudice si riservava per la decisione.
***
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Correttamente il Giudice di pace ha ritenuto che il fosse alla “guida” del veicolo Pt_1 avendo fatta corretta applicazione del principio secondo cui “L'art. 186 C.d.S., comma 7, sanziona la condotta del "conducente" di un mezzo che rifiuta di sottoporsi all'esame alcolimetrico richiesto dagli agenti della polizia in caso di incidente stradale ovvero "quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool". È di tutta evidenza che il termine "conducente" si riferisca a colui che guida
o che ha guidato - fino a poco prima della richiesta degli agenti di polizia - un veicolo, come si desume, oltre che dal significato letterale della norma incriminatrice, anche dal divieto, fissato dal comma 1 dello stesso articolo, di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, che indica chiaramente come sia genericamente vietata qualsivoglia conduzione di veicoli nella fase in cui le capacità percettive e reattive possono essere negativamente condizionate da una precedente assunzione di quelle bevande” (Cassazione penale sez. VI, 12/09/2019, n.41457, e conforme Cass .Sez. 4 - ,
Sentenza n. 4931 del 23/01/2024)
Nel caso di specie infatti il teste ha dichiarato in udienza che “Il 26/01/2022 Testimone_1
alle ore 21.50 ricevevo una chiamata dalla sala Operativa che ci invitava a recarci a Porto Sant'Elpidio in Via Sicilia perché alcuni condomini avevano fatto presente che in strada c'era una persona di sesso maschile che appariva agitato e bussava ripetutamente ad una persona di una abitazione di Via Sicilia.
L'operatore ci diceva anche che il soggetto era stato visto sopraggiungere a bordo di una FIAT 500 nera.
Giunti in loco abbiamo riconosciuto l'autovettura di cui nel frattempo ci era stata fornita anche la targa, che aveva il motore acceso rivolta con la parte anteriore verso la SS16.”. Tali dichiarazioni confermano quanto già verbalizzato nel verbale di annotazione di polizia Giudiziaria del
27.01.2022.
pagina 5 di 7 Ebbene la circostanza che i verbalizzanti fossero stati chiamati alle ore 21.50 e che al momento del loro arrivo la macchina aveva ancora il motore accesso e con il conducente sul lato guida consente di ritenere verosimile che il veicolo fosse stato guidato fino a poco tempo prima.
Ancora lo stesso teste ha confermato quanto già indicato nel verbale di servizio Testimone_1
ossia che “ scendendo dal veicolo manifestava forte alito vinoso, respirazione Parte_1
affannosa, disarmonia e difficoltà nei movimenti, linguaggio con fonemi non nitidi”.
Nel caso di specie tuttavia, il soggetto affetto da diabete di tipo 1, ha rifiutato di effettuare tali accertamenti in concomitanza ad una accertata situazione di grave crisi iperglicemica;
sul posto infatti gli operatori del 118 risultano aver misurato la glicemia risultata pari a
441mg/100 ml anche successivamente a somministrazione autonoma di insulina (v. scheda intervento 118 in atti).
Le ragioni per cui il sig. appariva in stato di agitazione, disarmonia di movimenti e Pt_1
alito vinoso dunque poteva verosimilmente essere ricondotto a tale situazione patologica e nel verbale di intervento non viene specificato quale esame di verifica alcolemica sarebbe stato effettuato al sig. (etilometro o esame del sangue) nei locali del comando di Porto Pt_1
San Giorgio, circostanza rilevante nel caso di specie per i riflessi che potrebbe avere l'iperglicemia sul test dell'etilometro. Né in sede di audizione del testimone Agente Tes_1
risulta specificato il test a cui avrebbero sottoposto il sig.
[...] Pt_1
Tali circostanze inducono a ritenere esclusa la sussistenza in capo al dell'elemento del Pt_1
dolo o colpa nell'aver rifiutato di sottoporsi agli accertamenti.
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, la sentenza n n.15/2023 del G.d.P. di Fermo depositata in data 24.03.2023, emessa dal
Giudice di Pace di Fermo deve essere riformata e deve essere annullata l'ordinanza di sospensione n.0006941 del 18/02/2022 per mesi 3 e revisione elevata dalla Prefettura di
Fermo nei confronti del ricorrente . Parte_1
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate in ragione del fatto che l'appello è stato accolto anche sulla base di argomentazioni che esulano dalle difese delle parti.
PQM
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 1536/2023 così provvede: pagina 6 di 7 • accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza Parte_1
n. 15/2023 del G.d.P. di Fermo depositata in data 24.03.2023;
• annulla l'ordinanza di sospensione n.0006941 del 18.02.2022 emessa dalla CP_5 nei confronti del ricorrente .
[...] Parte_1
• compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Fermo, 06.03.2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 7 di 7