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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12063 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 25/11/2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 5411/2025 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Napoli, Centro Direzionale Parte_1
Isola G8, presso lo studio dell'Avv. SABBATELLA GIUSEPPE che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro- Controparte_1
tempore
Convenuto
Conclusioni: come in atti, da intendersi in questa sede integralmente trascritte
Oggetto: Richiesta di accertamento del diritto della ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dalla legge n. 107 del 2015, art. 1, comma 121 (valore nominale € 500,00)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso ex art. 414 CPC, depositato in data 17.02.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha Parte_1
convenuto in giudizio il per sentir Controparte_1
accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dalla legge n. 107 del 2015, art. 1, comma 121 (valore nominale € 500,00), con conseguente condanna del convenuto all'adozione di ogni atto necessario per CP_1
conseguire il godimento, per gli anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024, dell'importo complessivo di € 1000,00, quale contributo alla formazione, in forza di contratti a tempo determinato.
Il ricorrente ha premesso:
-di avere prestato servizio come docente alle dipendenze del
[...]
, con contratto annuale a tempo determinato con decorrenza dal Controparte_1
12.09.2022 e cessazione al 30.06.2023 presso L.A. Enzo OS di Roma e dall'11.09.2023 al 30.06.2024 sempre presso L.A. Enzo OS di Roma;
-di non avere potuto usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati alo sviluppo delle competenze professionali, e ciò pur avendo lavorato con oneri e responsabilità per nulla inferiori a quelli dei colleghi di ruolo;
-che l'esclusione dal detto beneficio si poneva in contrasto:
-con la legge n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, per avere il convenuto ritenuto che il rivendicato beneficio non spettasse agli insegnanti a CP_1
tempo determinato, come essa ricorrente;
-con i principi di cui agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché con la normativa comunitaria e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
(ordinanza n. 450 del 18.05.2022) e quella del Consiglio di Stato italiano
(sentenza n. 1842 del 2022), che ha richiamato la disciplina della materia della formazione dei docenti, contenuta nella contrattazione collettiva di categoria
(artt. 63 e 64 del relativo contratto collettivo).
2. Non si è costituita la convenuta amministrazione, talché si è proceduto nella sua contumacia.
3. All'udienza del 29.10.2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con successivo deposito
2 di sentenza contestuale nel termine di giorni trenta. Il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta recanti la data del 20.10.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le argomentazioni di seguito espresse.
Le quaestiones iuris insorte in relazione alla vertenza in esame, oltre ad essere state già decise da questo Giudice in senso favorevole ai docenti a termine con recenti pronunce, alle quali ci si richiama integralmente ex art. 118 bis, comma
1, disp. Att. c.p.c., sono state esaminate in modo approfondito dalla S.C.
(sentenza n. 2296 del 27.10.2023) a seguito del rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza Rg n. 8514/2022 nel corso di giudizio analogo al presente.
Orbene la S.C. ha premesso che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del
2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 della direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita il riconoscimento della
Carta del docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, comma 2, della legge n. 124 del
1999). La S.C., esaminate quindi la disciplina comunitaria e la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, nonché della Corte Costituzionale, ha enunciato il seguente principio di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, legge 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999
o incarichi a termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06. o ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
; 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, CP_1
comma 121, legge 107/2015 non sia stato riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una
3 supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa o per un valore corrispondente a quello perduto, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. Tale principio ben si attaglia al caso di specie, in cui si verte di contratti di lavoro a tempo determinato, sicché in definitiva va riconosciuto il diritto del ricorrente all'assegnazione della carta del docente per il valore complessivo di € 1000,00.
A ciò aggiungasi che per l'annualità 2023/2024 il beneficio della carta è stato esteso ai docenti a tempo determinato dall'art. 15 del D.L. 69 del 2023.
Si precisa inoltre che il docente ha dedotto di essere stato destinatario di contratti a tempo determinato e ciò consente di ritenere integrato il requisito, peraltro non contestato, della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016 (vedasi contratto 2025/2026 in atti).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio, introduttiva e decisionale, valori minimi in considerazione della serialità del contenzioso). Con distrazione a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5411/2025 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in accoglimento del ricorso dichiara il diritto di ad usufruire Parte_1
del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma
121, della L. 107/2015 mediante accreditamento sulla carta elettronica del docente della somma di € 1000,00 per gli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024 e per l'effetto condanna il Controparte_1
all'immediata attivazione, in favore del ricorrente, della predetta carta elettronica con le provviste in precedenza indicate;
-condanna parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite del giudizio, che liquida in complessivi euro 258,00, oltre rimborso
4 forfettario in misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza.
Roma, 29.10.2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria De Renzis
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