Decreto cautelare 5 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Sentenza breve 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 17/04/2025, n. 7665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7665 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07665/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01765/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1765 del 2025, proposto dai Sigg. ri
-OMISSIS- , rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Parlanti , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento
-previa tutela cautelare -
1) del provvedimento n. 85515 del 4/12/2024 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul -notificato il 6/12/2024 - recante il “ diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998 modificato da L 189/2002 ed ex art. 6 bis DPR 334/2004”;
2) di tutti gli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cpa.
Ritenuto che
- con il gravame in esame, è stato impugnato il provvedimento di diniego - sostanzialmente motivato dal cd. rischio migratorio - del visto d’ingresso per motivi di studio
emesso il 4/12/2024 dalla competente Rappresentanza Consolare a Istanbul ;
- in esito al riesame disposto da questa Sezione con Ordinanza cautelare n. 1482 del 7/3/2025, l’amministrazione convenuta ha rilasciato allo studente il visto precedentemente negato, consentendogli di soggiornare in Italia dal l’11/4 al 22/10/2025 per frequentare il Corso di studi scelto.
Considerato
-come - con il rilascio del visto – l’interessato abbia conseguito il bene della vita cui aspirava, che coincide integralmente con il petitum del gravame e che, quindi, ricorrano i presupposti necessari per applicare l’art. 34, comma 5 cpa;
-infine, di condannare l’amministrazione al pagamento delle spese di lite - che si liquidano nella misura indicata in dispositivo - in ragione del principio della soccombenza virtuale, atteso che la richiesta di visto d’ingresso per motivi di studio dell’istante è stata accolta solo dopo la proposizione del gravame - Cfr. Tar Lazio - Sez. V - Quater , n. 3945/2025 – e in esito al remand disposto ex art. 55 cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il MAECI al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida nella somma di € 1.000 (mille), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.