Art. 11.
In attesa che il regime di zona franca sia attuato e' concessa l'immissione in consumo nel territorio, di cui al precedente art. 1, in esenzione dal dazio, dal diritto di licenza, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dei prodotti e delle materie prime per l'industria, indicati nelle annesse tabelle A e B, nei limiti dei contingenti annui fissati nelle tabelle stesse.
In attesa che il regime di zona franca sia attuato e' concessa l'immissione in consumo nel territorio, di cui al precedente art. 1, in esenzione dal dazio, dal diritto di licenza, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dei prodotti e delle materie prime per l'industria, indicati nelle annesse tabelle A e B, nei limiti dei contingenti annui fissati nelle tabelle stesse.