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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/05/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 22/11/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'08/04/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1976 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1
procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Federico Maggio e dall'avv. Maria
Santarsenio, elettivamente domiciliato in Padula (SA), alla Via Nazionale, n. 574, presso lo studio dei difensori;
PEC: Email_1 Email_2
Ricorrente
E
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Commissario Straordinario e legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv.
Francesco Bove, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, per Notar Persona_1
di Fiumicino, ed elettivamente domiciliato in ER, al C.so Garibaldi, n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
1 PEC: ; Email_3
Resistente
E
(C.F.: ), con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_2
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Lucia
Scognamiglio, elettivamente domiciliata in Torre Annunziata (NA), al Corso Umberto I, n.
283, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_5
Resistente
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione depositato il 05/04/2024,
[...]
agiva contro l e l , dinanzi al Parte_1 CP_1 Controparte_2
Tribunale di ER – Sez. Lavoro, impugnando l'intimazione di pagamento n.
10020249002981478/000, notificata in data 05/03/2024, con la quale l'Ente riscossore chiedeva il pagamento della somma di € 160.449,84, comprensiva di sanzioni e interessi,
per il mancato pagamento dei contributi previdenziali relativi alle cartelle di pagamento n.
10020020118445135000 e n. 10020030010016923000.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione dei crediti rivendicati per decorso del termine quinquennale dal momento della notifica delle cartelle di pagamento, avvenuta il 27/01/2004
senza il compimento di validi atti interruttivi.
2 Pertanto, formulava le seguenti conclusioni:
<A- IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO, accertare l'intervenuta prescrizione del
credito, e per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 10020249002981478/000;
B- IN SUBORDINE, salvo gravame, ridurre la pretese della Controparte_3
” e dell' ” nei limiti dell'equo e del giusto;
[...] CP_1
C- In ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di
causa da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.>>.
2. Con decreto del 10/04/2024 il Giudice del Lavoro, rilevato che, pur avendo la causa ad oggetto un'opposizione a precetto in materia di lavoro, era stata introdotta con atto di citazione, disponeva il passaggio dal rito ordinario a quello speciale ai sensi dell'art. 426
c.p.c.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17/10/2024, si costituiva in giudizio l , la quale evidenziava innanzitutto la violazione del Controparte_2
principio del ne bis in idem, essendosi formato il giudicato sulle cartelle di pagamento impugnate.
Infatti, la questione della prescrizione era stata già esaminata dal Tribunale e dalla Corte di
Appello di ER (che con la sentenza n. 384/2023 del 10/07/2023 aveva ritenuto dovute le somme indicate nelle cartelle), senza che fosse proposto ricorso per cassazione, con conseguente irretrattabilità dei crediti portati nella opposta intimazione di pagamento.
Inoltre, evidenziava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per il compimento di validi atti interruttivi.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale di:
<- Accertare e dichiarare l'avverso ricorso inammissibile, infondato in fatto e diritto per le
ragioni espresse nel presente atto e, per l'effetto, se ne chiede il rigetto;
- condannare il Sig. per lite temeraria, per i motivi innanzi indicati;
Parte_1
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali e cpa, come
3 per legge.>>.
4. Con memoria difensiva depositata telematicamente in data 02/09/2024, si costituiva l evidenziando che le cartelle esattoriali indicate nell'intimazione di pagamento CP_1
opposta erano afferenti alla gestione tributi previdenziali datori di lavoro agricoli,
comprendenti i contributi (IVS) dovuti per le assunzioni di operai agricoli a tempo determinato (OTD) per l'anno 2000 e che nessuna doglianza era stata sollevata rispetto al merito delle pretese creditorie, ovvero in ordine alla sussistenza effettiva delle obbligazioni contributive poste a carico del ricorrente in qualità di datore di lavoro agricolo
, inoltre, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione risultando compiuti validi Parte_2
atti interruttivi da parte del concessionario.
Chiedeva, quindi, al Tribunale di respingere l'opposizione, con vittoria di spese del giudizio.
5. Con ordinanza del 22/11/2024, il G.d.L. rinviava la causa per la discussione all'udienza dell'08/04/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi ai rispettivi atti di costituzione in giudizio.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va premesso, sotto il profilo della qualificazione giuridica del giudizio, che l'opposizione in esame integra esclusivamente un'opposizione ex art. 615 c.p.c., giacché viene contestata unicamente la sussistenza del credito esposto nei titoli esecutivi che sono a fondamento della minacciata azione esecutiva (le cartelle esattoriali n. 10020020118445135000 e n.
10020030010016923000), in considerazione della dell'asserita prescrizione dei crediti contributivi in parola;
prescrizione avvenuta, secondo la tesi attorea, tra il momento della
4 notifica delle cartelle esattoriali e la notificazione dell'ultimo atto interruttivo posto in essere dall' , costituito, segnatamente, dall'intimazione di pagamento Controparte_4
opposta (n. n. 10020249002981478000), notificata in data 5.3.2024.
Ne consegue che, alla luce di tale qualificazione della domanda l'opposizione è sicuramente ammissibile.
2. Occorre, nondimeno, immediatamente osservare che relativamente ad una parte consistente della domanda vi è un giudicato tra le stesse parti che preclude l'esame delle doglianze di parte ricorrente.
E, infatti, nella sentenza della Corte di Appello di ER n. 384/2023 del 10.7.2023 è stata specificamente e compiutamente esaminata la questione della dedotta prescrizione dei crediti azionati con le cartelle esattoriali n. 10020020118445135000 e n.
10020030010016923000 (cioè quelli oggetto anche dell'odierna opposizione), per decorso del termine quinquennale tra la notifica dei titoli esecutivi (che si è accertato essere avvenuta il 27.01.2004) e la notifica del successivo atto interruttivo, nonché tra la notifica di quest'ultimo ed i susseguenti atti interruttivi, con particolare riguardo all'ultimo della sequenza presa in considerazione dalla Corte di Appello di ER, cioè l'intimazione di pagamento n. 10020159024557950000 notificata il 20.11.2015.
Ebbene, come accennato, sulla questione la Corte si è espressamente pronunciata,
negando l'avvenuta estinzione dei crediti per prescrizione per non essere maturata la stessa, per le ragioni illustrate dalla Corte nella sentenza de qua, in ragion degli atti interruttivi notificati il 12.3.2009, il 9.7.2014 e, da ultimo, 20.11.2015.
Ne consegue che, risultando essere passata in giudicato la suddetta sentenza della Corte
d'Appello, non è consentita in questa sede una rivalutazione della questione per il principio del ne bis in idem.
3. L'unica parte del motivo di ricorso oggetto dell'odierna opposizione che risulta possibile esaminare (in quanto afferente ad un fatto successivo non oggetto del precedente giudizio)
5 è, quindi, quello della prescrizione che si sarebbe in thesi maturata successivamente alla sentenza della Corte d'Appello succitata, cioè tra la notifica dell'ultimo atto interruttivo esaminato dalla Corte (si ripete l'intimazione di pagamento n. 10020159024557950000
notificata il 20.11.2015) e l'intimazione di pagamento in questa sede opposta (n.
10020249002981478000, not. il 5.3.2024).
In proposito occorre segnalare in primo luogo che, per l'effetto sospensivo della prescrizione generato dalla pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione antecedentemente promosso, volto anch'esso all'accertamento della sussistenza del credito, cioè quello conclusosi con la citata sentenza n. 384/2023 della Corte di Appello di ER del
10.7.2023, il termine di prescrizione dei crediti azionati con le cartelle n.
10020020118445135000 e n. 10020030010016923000 è rimasto sospeso per tutta la durata di detto giudizio, cioè dal 17.2.2016 sino, appunto, al 10.7.2023.
E' del tutto palmare, pertanto, che tra quest'ultima data e la notifica dell'intimazione di pagamento n. 10020249002981478000, notificata il 5.3.2024, non è certamente decorso il quinquennio necessario per il maturarsi della causa estintiva.
L'opposizione, in definitiva, per le ragioni che precedono, va rigettata nella sua interezza.
4. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, sicché il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., alla rifusione in favore di ciascuno dei resistenti delle spese di giudizio, nella misura di cui in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come mod. dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di ER, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 1976 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da Parte_1
nei confronti di e , in persona dei rispettivi ll.rr.p.t., Controparte_2 CP_1
così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
6 2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei resistenti, delle spese di giudizio, che liquida, per ciascuna delle parti convenute, in € 1.865,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge.
ER, 8.5.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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