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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/10/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 16.10.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. L. Parte_1
Guacci
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. R. CP_1
Caracuta
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi infortunio lavorativo e inabilità temporanea assoluta
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.5.2024, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver subìto, in data 08/03/2022, un infortunio sul lavoro a causa del quale aveva riportato “Esiti di trauma contusivo ginocchio destro con edema osseo emipiatto tibiale mediale in meniscectomia selettiva mediale, asportazione plica, lateral release e condroplastica in artroscopia”.
Rappresentava che aveva riconosciuto l'infortunio, liquidando l'indennità per CP_1 inabilità temporanea assoluta dal 12/03/2022 al 26/06/2022 e valutando la conseguente menomazione dell'integrità psicofisica nella misura dell'1%.
Ritenuta tuttavia l'erroneità di siffatte determinazioni, rassegnava le seguenti conclusioni: “Dichiarare che in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso in data
08/03/2022 la ricorrente ha subito un ulteriore inabilità temporanea assoluta per il periodo che risulterà in corso di causa ed una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura indennizzabile che risulterà in corso di causa”. Si costituiva in giudizio l' , che – nel richiamare gli accertamenti effettuati in via CP_1 amministrativa - contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Non essendo in contestazione la natura lavorativa dell'infortunio indicato in ricorso, è stata disposta ctu medico legale al fine di quantificare il periodo di inabilità temporanea assoluta riconducibile all'infortunio occorso in data 8.3.2022 e i relativi postumi.
Ebbene, il ctu- all'esito di una completa disamina della documentazione in atti e sulla scorta dell'esame obiettivo della ricorrente- ha diagnosticato a carico dell'istante “Esiti di trauma contusivo ginocchio destro con sfumato edema osseo emipiatto tibiale mediale e lieve diastasi capsulo-meniscale postero-mediale” e ha concluso che “Il danno complessivo per menomazione alla integrità psico-fisica oggi presente è da quantificarsi con il 3% (2% per la meniscectomia selettiva per lieve diastasi capsulo- meniscale + 1% per gli esiti della contusione del piatto tibiale mediale), a fronte di un periodo di inabilità temporanea assoluta di 138 (centotrentotto) giorni”.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale, supportata da compiute argomentazioni scientifiche, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni dell' e l'adesione a dette risultanze da parte della CP_1 ricorrente (cfr. note depositare in data 5.9.2025).
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, il ricorso può trovare accoglimento in relazione alla domanda tesa ad accertare un periodo di inabilità temporanea assoluta maggiore rispetto a quello riconosciuto in via amministrativa, laddove invece l'accertata esistenza di postumi in misura superiore (pari al 3% in luogo dell'1%) potrà rilevare nell'ambito del giudizio n. 1611/2025, nell'ambito del quale – come è pacifico tra le parti- la ricorrente ha chiesto l'unificazione dei postumi conseguenti alla malattia professionale denunciata con domanda n. 51901927 del
19/03/2024, con quelli derivati dall'infortunio per cui è causa.
La regolamentazione delle spese, liquidate in considerazione del valore della controversia (desumibile dall'entità del credito, tenuto conto del prospetto di liquidazione dell'1.7.2022, depositato da ) e dell'assenza di questioni giuridiche CP_1 complesse - segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: CP_1 in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che l'istante, a causa dell'infortunio dell'8.3.2022, ha subìto un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a 138 e per l'effetto condanna al pagamento del dovuto, oltre interessi o CP_1 rivalutazione, detratto quanto già corrisposto;
pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' ; CP_1 condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1312,00 oltre CP_1 rimborso forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 16.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 16.10.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. L. Parte_1
Guacci
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. R. CP_1
Caracuta
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi infortunio lavorativo e inabilità temporanea assoluta
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.5.2024, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver subìto, in data 08/03/2022, un infortunio sul lavoro a causa del quale aveva riportato “Esiti di trauma contusivo ginocchio destro con edema osseo emipiatto tibiale mediale in meniscectomia selettiva mediale, asportazione plica, lateral release e condroplastica in artroscopia”.
Rappresentava che aveva riconosciuto l'infortunio, liquidando l'indennità per CP_1 inabilità temporanea assoluta dal 12/03/2022 al 26/06/2022 e valutando la conseguente menomazione dell'integrità psicofisica nella misura dell'1%.
Ritenuta tuttavia l'erroneità di siffatte determinazioni, rassegnava le seguenti conclusioni: “Dichiarare che in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso in data
08/03/2022 la ricorrente ha subito un ulteriore inabilità temporanea assoluta per il periodo che risulterà in corso di causa ed una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura indennizzabile che risulterà in corso di causa”. Si costituiva in giudizio l' , che – nel richiamare gli accertamenti effettuati in via CP_1 amministrativa - contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Non essendo in contestazione la natura lavorativa dell'infortunio indicato in ricorso, è stata disposta ctu medico legale al fine di quantificare il periodo di inabilità temporanea assoluta riconducibile all'infortunio occorso in data 8.3.2022 e i relativi postumi.
Ebbene, il ctu- all'esito di una completa disamina della documentazione in atti e sulla scorta dell'esame obiettivo della ricorrente- ha diagnosticato a carico dell'istante “Esiti di trauma contusivo ginocchio destro con sfumato edema osseo emipiatto tibiale mediale e lieve diastasi capsulo-meniscale postero-mediale” e ha concluso che “Il danno complessivo per menomazione alla integrità psico-fisica oggi presente è da quantificarsi con il 3% (2% per la meniscectomia selettiva per lieve diastasi capsulo- meniscale + 1% per gli esiti della contusione del piatto tibiale mediale), a fronte di un periodo di inabilità temporanea assoluta di 138 (centotrentotto) giorni”.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale, supportata da compiute argomentazioni scientifiche, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni dell' e l'adesione a dette risultanze da parte della CP_1 ricorrente (cfr. note depositare in data 5.9.2025).
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, il ricorso può trovare accoglimento in relazione alla domanda tesa ad accertare un periodo di inabilità temporanea assoluta maggiore rispetto a quello riconosciuto in via amministrativa, laddove invece l'accertata esistenza di postumi in misura superiore (pari al 3% in luogo dell'1%) potrà rilevare nell'ambito del giudizio n. 1611/2025, nell'ambito del quale – come è pacifico tra le parti- la ricorrente ha chiesto l'unificazione dei postumi conseguenti alla malattia professionale denunciata con domanda n. 51901927 del
19/03/2024, con quelli derivati dall'infortunio per cui è causa.
La regolamentazione delle spese, liquidate in considerazione del valore della controversia (desumibile dall'entità del credito, tenuto conto del prospetto di liquidazione dell'1.7.2022, depositato da ) e dell'assenza di questioni giuridiche CP_1 complesse - segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: CP_1 in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che l'istante, a causa dell'infortunio dell'8.3.2022, ha subìto un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a 138 e per l'effetto condanna al pagamento del dovuto, oltre interessi o CP_1 rivalutazione, detratto quanto già corrisposto;
pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' ; CP_1 condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1312,00 oltre CP_1 rimborso forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 16.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere