Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. procedimento unitario 38-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 38-1/2025 promosso da , (C.F. Parte_1
), nata a [...], il [...], ivi residente al corso Umberto I 526, C.F._1
elettivamente domiciliata in Marigliano (NA), al C.so Umberto I, 381 presso lo studio dell'Avv.
Claudio Liguori che la rappresenta e difende anche disgiuntamente all'Avv. Ferdinando Quagliata giusta procura in calce al ricorso e con l'assistenza dell'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi dott. Domenico Bellobuono ha pronunciato la seguente
SENTENZA
L'istante ha depositato in data 13.02.2025 una proposta di concordato minore ai sensi degli artt. 74
e segg. CCII.
Con decreto depositato in data 02.04.2025 è stata dichiarata aperta la procedura di concordato minore presentata, disponendo la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto di apertura e la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di Nola a cura della cancelleria, assegnando ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per far pervenire all'OCC,
a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.
Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.
Si osservi in diritto.
Come è noto, ai sensi dell'art. 74 CCII “ I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei
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Orbene, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica del concordato minore depositato, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 74 e segg. CCII, posto che:
1) non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII , in quanto la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
non è stata già esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
2) è stata allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII, nonché la relazione dell'O.C.C., cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;
3) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, atteso che la ricorrente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 51.992,15, non dispone di risorse patrimoniali immobiliari e produce attualmente un reddito annuale derivante dalla libera professione di euro 20.719,00 lordi presumibile, come dichiarato dall'OCC;
4) in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, si rileva quanto evidenziato dall'OCC nella relazione particolareggiata in atti: “La SI.ra , nell'anno 2006, ha rilevato l'attività di famiglia Pt_1
precedentemente svolta dalla madre, consistente in attività di vendita al dettaglio di alimentari denominato “supermercato alimentari Iovine”. Nel 2009 ha avviato una trattativa per acquistare un esercizio di Tabacchi. Concluso l'accordo preliminare e dopo aver versato
60.000 euro per acconto, l'istante, non è riuscita a concludere l'affare in quanto la madre, contrariamente a quanto precedentemente concordato, decideva di non prestare più la garanzia volta all'ottenimento del finanziamento per la conclusione dell'acquisto. Nello stesso periodo la madre ha revocato la garanzia del fido, determinando così la richiesta della banca di rientro di 40.000 euro. L'improvvisa mancanza di liquidità ha determinato la condizione della ricorrente di impossibilità di far fronte ai propri debiti. Con la nuova attività di formazione e docenza la ricorrente è riuscita a produrre un reddito adeguato tale da
2 riuscire a provvedere al proprio sostentamento e a soddisfare, almeno in parte, i propri creditori”;
5) sono state esposte nella relazione dell'OCC le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, le quali confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi;
6) l'occ ha compiutamente evidenziato l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
7) l'occ, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria con riguardo al patrimonio mobiliare evidenziando la ragionevole fattibilità del concordato minore.
In relazione al contenuto della proposta, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, la proposta risulta articolata nei seguenti termini:
- attivo destinabile alla procedura : la proposta prevede il versamento da parte della ricorrente di €. 11.000,00 alla data dell'omologa della proposta di concordato e 6 rate successive di €. 2.500,00 da corrispondere nel mese di Luglio 2025; - €. 2.500,00 da corrispondere nel mese di Gennaio 2026;
- €. 2.500,00 da corrispondere nel mese di Luglio 2026; - €. 2.500,00 da corrispondere nel mese di
Gennaio 2027; - €. 2.500,00 da corrispondere nel mese di Luglio 2027; - €. 2.500,00 da corrispondere nel mese di Gennaio 2029 per un totale di €. 26.000,00;
- non è prevista la suddivisione dei creditori in classi;
- è prevista la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati;
- è prevista la soddisfazione nella misura del 42,93 % dei crediti chirografari;
- risultano esclusi dal piano i crediti oggetto di definizione agevolata e in regolare ammortamento
Tanto premesso, va rilevato che, come da documentazione depositata in atti, l'O.C.C. ha provveduto alla comunicazione della proposta e del decreto di apertura della procedura di concordato minore a tutti i creditori e nella relazione sull'esito dei voti dell'OCC dott. Bellobuono depositata in data
19.05.2025 risulta che tutti i creditori nulla hanno comunicato e, pertanto, deve intendersi che abbiano prestato il loro consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ex art. art. 79
c.3 CCI.
Pertanto, come richiesto dall'art. 79 CCII , il concordato minore deve ritenersi approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e , in mancanza di contestazioni, omologabile.
Sulla scorta di tutto quanto sopra evidenziato, letto l'art. 80 CCII sussistono i presupposti per omologare il concordato minore proposto
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P.Q.M.
- omologa il concordato minore presentato il 13.02.2025 da , (C.F. Parte_1
), nata a [...], il [...], ivi residente al corso Umberto I 526, C.F._1
- dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni)
a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;
b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni Email_1
15 fissato per la pubblicazione della sentenza;
- dispone che l'O.C.C. provveda a dare immediata comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori e curarne la trascrizione presso gli uffici competenti;
- prescrive che l'O.C.C. vigili sull'esatto adempimento del concordato minore e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- stabilisce che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice così come la cancellazione delle formalità secondo quanto previsto dall'art. 81 CCII;
- dispone che, terminata l'esecuzione, l'occ presenti al giudice una relazione finale;
- rammenta che la ricorrente è tenuta a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al concordato omologato;
- dichiara chiusa la procedura.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito anche all'Ufficio del Registro delle Imprese e al
P.M. in sede nonchè per gli adempimenti di competenza.
Nola, 03.06.2025
Il Giudice delegato
Dott.ssa Rosa Paduano
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