Art. 2.
Sono autorizzati:
a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge;
b) il pagamento delle spese ordinari e straordinarie, del fondo predetto relative all'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Per gli effetti di cui all' articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.
Sono autorizzati:
a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge;
b) il pagamento delle spese ordinari e straordinarie, del fondo predetto relative all'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Per gli effetti di cui all' articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.