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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/09/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Calabria, I^ sezione Civile, nella persona del
G.O.T. avv. Giuseppe Maria Orlando, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 128/2020 R.G., proposta da
, Codice Fiscale , in proprio e Parte_1 C.F._1
n.q. di titolare della ditta “ , Partita IVA , Pt_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via Sbarre Centrali n.
532, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Nostro, dal quale è rappresentata e difesa per mandato in atti
- Attrice contro
, Codice Fiscale Controparte_1
e , Codice Fiscale C.F._2 _2
, elettivamente domiciliati in Gioia Tauro (RC), C.F._3
alla via F. Tripodi n. 267, rappresentati e difesi dalle avv. Marianna
Porcelli ed Emanuela Porcelli, per procura in atti
- Convenuti
Partita IVA , in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
Reggio Calabria, alla Via Torrione n.15, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Carbone
- Terza chiamata
1
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 19 giugno 2025, il cui verbale deve intendersi integralmente richiamato in questa sede, riportandosi ai propri atti ed ai precedenti verbali di causa.
All'esito, il Giudice Istruttore ha trattenuto la causa in decisione, senza concedere i termini di cui all'art. 190 del codice di rito, in quanto le parti vi hanno rinunciato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sentenza è motivata in modo conforme al principio della sinteticità degli atti, con la trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione (artt. 132 c.p.c. 118 disp.att. c.p.c.).
L'esplicazione dell'iter logico giuridico seguito prescinderà dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti, ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (tra le tante, Cassazione Civile, sentenze nn. 7014/24, 6759/19, 4931/14, 12123/13, 8667/11).
I. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la IG.ra in proprio e Parte_1
nella spiegata qualità, ha evocato in giudizio i IGg.ri e _2
, deducendo: Controparte_1
- di essere titolare della ditta “ e di aver dato in locazione al IG. Pt_2
un'autovettura Jeep Renegade dal 26 al 30 novembre Controparte_1
2019, con la condizione della guida esclusiva;
- che, in data 27 novembre 2019, l'autovettura era stata coinvolta in un sinistro stradale mentre era condotta dal IG. _2
- che, in conseguenza di ciò e senza che il locatario comunicasse il sinistro, il veicolo non era stato riconsegnato alla data prevista.
2 La IG.ra in proprio e nq, ha formulato le seguenti domande (come PT
chiarite nella memoria ex art. 183, c. VI n. 1 c.p.c.):
“1) Disporre, accertare e dichiarare che i danni subiti dall'autovettura
Jeep Renegade targata FM 183 HC, di proprietà della IG.ra PT
, in conseguenza del sinistro autonomo verificatosi il 29.11.2019,
[...]
sono conseguenza del comportamento colposo del convenuto IG.
e, per l'effetto, condannarlo al pagamento, per le _2
causali in premessa, della somma di € 10.945,14 oltre iva per i danni alla sopraindicata autovettura, oltre € 500,20 iva compresa per spese di Part trasporto della stessa dal luogo dell'incidente alla sede della Ditta “
in Reggio Calabria oltre € 10.500,00 per mancato guadagno a causa
[...]
dell'impossibilità di noleggiare il mezzo danneggiato e quindi complessivi
€ 24.353,27 a favore della ricorrente, con vincolo di solidarietà con il convenuto IG. o a quella diversa somma, Controparte_1
maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria;
… Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, da liquidarsi a favore del sottoscritto difensore, ex art. 93 c.p.c. procuratore antistatario”.
I convenuti si sono costituiti in giudizio con comparsa depositata telematicamente l'uno novembre 2020, contestando integralmente la ricostruzione in fatto ed in diritto operata dall'attrice, evidenziando che la vettura noleggiata aveva gli pneumatici eccessivamente consumati e che questa circostanza era stata l'unica causa del sinistro;
hanno concluso, quindi, nei seguenti termini: “
1. In via preliminare, disporre la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme della cognizione ordinaria;
2. Nel merito, rigettare tutte le domande formulate dall'odierna ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
3. In via riconvenzionale per il solo resistente accertare e declarare unico _2
3 responsabile del sinistro occorso la sig.ra per la Parte_1
negligenza e la trascuratezza nella manutenzione dei propri veicoli per i motivi ampiamente dedotti in parte motiva e per l'effetto, 4. Previa fissazione di altra udienza chiamare in causa il terzo CP_3 [...]
in persona del l.r.p.t. a garanzia di ogni credito vantato CP_3
contrattualmente sottoscritto;
5. Condannare la ricorrente e la
[...]
alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa Parte_3
oltre agli accessori di legge da distrarsi a favore del costituito procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.; 6. Condannare la ricorrente e la Parte_3
alla rifusione delle spese a titolo del risarcimento del danno
[...]
scaturente dal sinistro occorso al resistente nella misura _2
di giustizia previa quantificazione del ctu medico legale nominato.”.
Spostata la prima udienza ed autorizzata la chiamata in causa di
[...]
quest'ultima si è costituita in giudizio con comparsa Controparte_3
depositata telematicamente il 22 marzo 2021, eccependo la nullità della chiamata in causa, la carenza di legittimazione passiva e contestando le domande formulate nei suoi confronti.
Disposto il mutamento del rito, sono stati concessi i termini di cui al c. VI dell'art. 183 c.p.c. e la causa è stata istruita a mezzo della produzione documentale delle parti, di prova orale e di una CTU.
II. In termini generali, va rammentato che - sulla scorta di granitica giurisprudenza di legittimità, consolidatasi dopo la nota pronunzia delle
Sezioni Unite n. 13533/2001 - quando il creditore agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento può limitarsi a provare la fonte - negoziale o legale - del diritto ed il relativo termine di scadenza e ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo o impeditivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
4 adempimento (tra le tante, Cassazione civile, 28/06/2024 n. 17915 o
27/01/2023 n. 2554).
Il contratto intercorso il 26 novembre 2019 tra la ditta “ , di cui Pt_2
l'attrice è titolare ed il IG. è stato prodotto in Controparte_1
copia sia dall'attrice (allegato n. 1 del fascicolo cartaceo) che da parte convenuta.
Si tratta di una copia fotostatica la cui parte sinistra risulta in parte illeggibile, ma gli stessi convenuti hanno provveduto a versare in atti una copia “in bianco” priva della sottoscrizione delle parti, ma molto più chiara
(produzione telematica dell'uno novembre 2020).
È opportuno muovere dal richiamo delle condizioni generali di contratto intercorso tra le parti, precisando che il IG. ha apposto la Controparte_1
doppia sottoscrizione in calce per espressa accettazione delle stesse.
L'art. 1 del recita: “… il cliente, prendendo in consegna il veicolo mediante la sottoscrizione della presente scheda di noleggio e la specifica approvazione delle presenti condizioni generali, dichiara di aver verificato che il medesimo è in buono stato di manutenzione ed idoneo all'uso pattuito … il veicolo è affidato al cliente che ha l'obbligo di condurlo personalmente. Il Cliente si assume ogni rischio e responsabilità in caso di affidamento della guida del veicolo a terzi ed anche agli effetti dell'art.
116 comma 12 del codice della strada … il Cliente non potrà far condurre il veicolo ad altre persone se non quelli stabiliti nella scheda di noleggio;
eventuali altri conducenti dovranno essere comunicati per iscritto”.
L'art. 3 dopo aver elencato le franchigie a carico del cliente relative alle coperture assicurative, spiega che “sono esclusi i danni provocati sul proprio veicolo per quanto non indicato precedentemente, il cui costo è a totale carico del Cliente”.
L'art. 11, poi, elenca gli obblighi del cliente (tra cui quello di custodia e di condurlo nel rispetto di tutte le norme vigenti) e l'art. 13, lett. g) stabilisce
5 l'obbligo di riconsegnare il veicolo nelle medesime condizioni in cui era stato preso in noleggio.
III. La dinamica del sinistro occorso all'autoveicolo di proprietà dell'attrice e la responsabilità dello stesso in capo al suo conducente
[...]
emergono chiaramente dalla documentazione in atti, in CP_2
particolare dal verbale della sezione della Polizia Stradale di Eboli.
Il luogo dell'incidente va identificato sull'autostrada A2, poco prima dell'uscita di Fratte in prossimità della rampa per Fisciano: i convenuti viaggiavano a bordo dell'autovettura noleggiata nella corsia centrale delle tre di cui era composto quel tratto, con direzione di marcia verso nord
(Salerno) quando - stando alle sue stesse dichiarazioni, assunte in ospedale poco dopo l'evento - il IG. , che era alla guida, tentava di CP_2
immettersi nella corsia di destra per prendere la rampa per Fisciano, perdendo il controllo del mezzo.
La Polizia Stradale di Eboli, che ha elevato un verbale per violazione dell'art. 141, c. 2, del codice sella strada, ha attestato che il manto stradale era asciutto, che la visibilità era buona, che le condizioni del traffico erano normali e che il limite di velocità era di 80 Km/h.
Parte convenuta riconduce la causa del sinistro allo stato degli pneumatici, che sarebbero stati lisci.
Il CTU rispondendo al quesito specifico, non ha dato una Persona_1
risposta conclusiva nelle prima relazione, mentre nell'integrazione sollecitata dal GI ha affermato che la “foto presente nel fascicolo di causa dove si evince un elevata usura dello pneumatico, a parere dello scrivente non risulta essere del veicolo oggetto di causa, in quanto da una attenta visione emerge che vi è una diversa tonalità di colore tra il parafango riprodotto nella foto fornita dalla convenuta e la tonalità del veicolo oggetto di causa, inoltre la foto scattata nel particolare, ovvero che
6 evidenza solo lo stato d'uso del pneumatico, purtroppo non identifica il veicolo riportando la targa o il numero identificativo del telaio”.
In effetti, il colore dell'auto ritratta nella foto (asseritamente scattata all'autogrill poco prima di ripartire) sembrerebbe proprio di una tonalità di bianco totalmente diversa da quella della vettura noleggiata.
Dalla foto dell'auto scattata subito dopo l'incidente (allegata al fascicolo telematico dei convenuti e riportata nella relazione integrativa del CTU), inoltre, i tre pneumatici visibili non mostrano affatto gli allarmanti segni di usura di cui racconta la teste (udienza 7 luglio Testimone_1
2022) ed il perito del Tribunale, infatti, riferisce del tutto condivisibilmente di “medio stato di usura tale da non pregiudicare la stabilità del veicolo”.
Soprattutto tenendo conto del fatto che il fondo stradale era in buone condizioni e completamente asciutto.
D'altro canto, né il nella propria dichiarazione, né la Polstrada CP_2
nel proprio rapporto fanno riferimento alcuno allo stato degli pneumatici
(nella parte relativa al veicolo, nona pagina dell'allegato 11 del fascicolo non è stata inserita alcuna annotazione nell'apposito spazio in PT
calce).
Particolare rilievo va data alla dichiarazione del , raffrontandola CP_2
alla deposizione della figlia: se fosse vero che i tre soggetti che viaggiavano sulla Jeep Renegade erano rimasti colpiti dalle pessime condizioni dei quattro pneumatici, tanto da scattare una foto, soltanto pochi minuti prima dell'incidente (la sosta all'autogrill è stata collocata alle
13:15, il ribaltamento è avvenuto circa alle 13:35), il lo avrebbe CP_2
indubitabilmente evidenziato alla Polizia Stradale intervenuta.
IV. Ritiene il Tribunale, inoltre, che la fattispecie costituisca un caso di responsabilità ex recepto (in tal senso, Tribunale di Torino, 19/01/2021 n.
329), avendo il IG. noleggiato il veicolo presso la ditta Controparte_1
7 dell'attrice “ ed essendo contrattualmente obbligato a custodirlo Pt_2
(art. 11) e a restituirlo nello stato di fatto in cui lo stesso si trovava al momento dell'inizio del rapporto negoziale (art. 13).
Trattasi, come noto, di responsabilità contrattuale oggettiva fondata sull'art. 1218 c.c. (“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”).
I convenuti, di conseguenza, vanno ritenuti solidalmente responsabili per il danno subito da parte attrice, ai sensi dell'art. 2055 c.c. (che opera laddove il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate, Cassazione civile, 16/04/2025 n. 9969).
VI. Il C.T.U. ha quantificato i danni in maniera precisa ed in maniera sovrapponibile a quelli indicati nel preventivo depositato dall'attrice
(allegato n. 9 della sua produzione cartacea) ed anzi, riguardo al valore dei ricambi necessari, si terrà conto di quello indicato in quest'ultimo, poiché è ragionevolmente presumibile che essi siano stati acquistati proprio a quel prezzo, mentre riguardo ai materiali di consumo e al costo della manodopera si farà riferimento alla relazione peritale.
Inoltre, se al momento dell'instaurazione del presente giudizio l'auto ancora non era stata riparata, lo era stata certamente al momento della scadenza del termine per il deposito delle memorie ex art. 183, c. VI n. 2), visto che parte attrice indica (ma non prova) un fermo tecnico di 5 mesi: la mancata produzione in giudizio della relativa fattura lascia presumere che
8 la riparazione sia stata effettuata in economia, sicché non può essere ammesso il rimborso dell'IVA.
Tenuto conto di tutte le circostanze, quindi, può essere riconosciuto all'attrice un risarcimento complessivo di € 12.000,00 comprensivo dell'importo pagato per il traino della vettura da Salerno a Reggio Calabria
e del mancato guadagno, equitativamente determinato ai sensi dell'art. 1226 c.c..
Sulla predetta somma sono dovuti gli interessi, al saggio legale, dalla messa in mora e sino all'effettivo soddisfo.
VII. La domanda riconvenzionale formulata dal IG. _2
dev'essere rigettata.
In disparte le considerazioni precedentemente svolte in ordine alla sua responsabilità nella causazione del sinistro, vale la pena osservare che nessun danno è stato allegato o dimostrato (e la richiesta di una CTU medico legale, in mancanza di una seppur minima documentazione medica a sostegno appare decisamente inammissibile, perché esplorativa).
VIII. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, nella persona del GOT avv. Giuseppe
Maria Orlando, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N.
128/2020, disattesa ogni contraria istanza:
1) In parziale accoglimento delle domande formulate dall'attrice, per le causali di cui in parte motiva, condanna i IGg.ri Controparte_1
9 e in solido tra loro, al pagamento in favore CP_1 _2
della IG.ra in proprio e nella spiegata qualità, della Parte_1
complessiva somma di € 12.000,00, oltre interessi al saggio legale dalla messa in mora all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale;
3) Condanna i IGg.ri e in Controparte_1 _2
solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in €
220,00 per spese vive (solo in favore dell'attrice) ed € 5.077,00 per compensi (valori medi dello scaglione di valore di riferimento), oltre spese generali (15%) CPA ed IVA (se dovuta) in favore di ciascuna delle controparti;
dispone la distrazione delle spese in favore dell'avv. Alfredo
Nostro.
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 3 settembre 2025
IL G.O.T. (avv. Giuseppe Maria Orlando)
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