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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4824 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3469/2024
TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela NI, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 16.12.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 3469/2024
TRA
nata il [...]a [...], Parte_1 residente a [...]( ), C.F._1
Rappr. e dif. dall'Avv. Corrado de Cesare ) CodiceFiscale_2
e dall'Avv. Gianluca de Cesare ), CodiceFiscale_3
CONTRO
1
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. C. Servodio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 15/03/2024 il ricorrente in epigrafe indicato chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio CP_1
contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Espletata CTU medico-legale, in data odierna, la causa, trattata dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione, è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di affrontare il merito della domanda, è opportuno ricordare che, con il D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 è stata codificata in materia di assicurazioni sociali, con l'evidente finalità di rendere più concreta ed effettiva la tutela del lavoratore, la risarcibilità del danno biologico.
Tale danno, nell'art. 13 del D. Lgs. citato, viene definito come lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona, il cui ristoro deve essere determinato in misura indipendente dalla capacità di produrre reddito del danneggiato, riguardando il vulnus del bene salute in sé e per sé considerato.
La valutazione delle conseguenze delle lesioni dell'integrità psicofisica viene operata con una specifica "tabella delle menomazioni", che contiene un'ampia elencazione di casi di menomazione a seguito di lesioni e malattie che interessano il
2 lavoratore quale componente della società, ma con l'attenzione dovuta alle fattispecie di origine lavorativa o collegate direttamente all'attività professionale svolta dall'assistito.
La prestazione previdenziale prevista per il risarcimento del danno consiste in un indennizzo, che si sostituisce alla rendita di cui all'art. 66, comma 1, numero 2), del T.U. del 1965, e che è determinato in misura indipendente dalla capacità di produrre reddito del danneggiato, in conformità con la caratteristica specifica del danno biologico, che è svincolato dall'elemento reddito.
In particolare, l'indennizzo viene erogato, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico": in capitale, per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%; in rendita, per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%. La tabella si fonda sul sistema "a punto variabile" in funzione dell'età e del grado di invalidità; in particolare, il valore del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e funzione decrescente dell'età del soggetto. Per l'indennizzo in capitale, la tabella, suddivisa per fasce di età e per sesso, individua l'importo da erogare, corrispondente al grado di invalidità; per la rendita, definendo l'importo annuo rispetto al grado di invalidità.
La normativa fin qui richiamata è divenuta applicabile con l'entrata in vigore del D. M. 12/07/2000 (pubblicato in G.U. 25-07-
2000, n. 172) cosicché la malattia professionale in questione è pienamente indennizzabile ai sensi della stessa normativa.
Passando al merito della domanda, occorre tener presente che il
CTU, con relazione ampia e motivata, ha determinato il grado di menomazione fisica subito dall'istante, a seguito della malattia professionale in questione, in ragione del 13%.
La domanda è perciò fondata, nei limiti di cui al dispositivo, e l' deve essere condannato all'elevazione dell'indennizzo in CP_1
capitale in godimento, con conseguente condanna ad indennizzare i
3 postumi della malattia professionale de quo in relazione ad un grado di menomazione del 13%. Ne consegue che la presente controversia può essere decisa con la condanna dell'istituto convenuto alla riliquidazione dell'indennizzo in capitale nella misura del 13%, oltre accessori come per legge.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese processuali vanno poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Condanna l' alla riliquidazione, in favore del ricorrente, CP_1 dell'indennizzo in capitale nella misura del 13%, con la decorrenza di legge, oltre accessori come per legge;
2) condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese CP_1
del giudizio, che liquida in complessive € 1.800,00, oltre accessori di legge e di tariffa, e che distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela NI
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TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela NI, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 16.12.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 3469/2024
TRA
nata il [...]a [...], Parte_1 residente a [...]( ), C.F._1
Rappr. e dif. dall'Avv. Corrado de Cesare ) CodiceFiscale_2
e dall'Avv. Gianluca de Cesare ), CodiceFiscale_3
CONTRO
1
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. C. Servodio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 15/03/2024 il ricorrente in epigrafe indicato chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio CP_1
contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Espletata CTU medico-legale, in data odierna, la causa, trattata dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione, è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di affrontare il merito della domanda, è opportuno ricordare che, con il D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 è stata codificata in materia di assicurazioni sociali, con l'evidente finalità di rendere più concreta ed effettiva la tutela del lavoratore, la risarcibilità del danno biologico.
Tale danno, nell'art. 13 del D. Lgs. citato, viene definito come lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona, il cui ristoro deve essere determinato in misura indipendente dalla capacità di produrre reddito del danneggiato, riguardando il vulnus del bene salute in sé e per sé considerato.
La valutazione delle conseguenze delle lesioni dell'integrità psicofisica viene operata con una specifica "tabella delle menomazioni", che contiene un'ampia elencazione di casi di menomazione a seguito di lesioni e malattie che interessano il
2 lavoratore quale componente della società, ma con l'attenzione dovuta alle fattispecie di origine lavorativa o collegate direttamente all'attività professionale svolta dall'assistito.
La prestazione previdenziale prevista per il risarcimento del danno consiste in un indennizzo, che si sostituisce alla rendita di cui all'art. 66, comma 1, numero 2), del T.U. del 1965, e che è determinato in misura indipendente dalla capacità di produrre reddito del danneggiato, in conformità con la caratteristica specifica del danno biologico, che è svincolato dall'elemento reddito.
In particolare, l'indennizzo viene erogato, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico": in capitale, per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%; in rendita, per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%. La tabella si fonda sul sistema "a punto variabile" in funzione dell'età e del grado di invalidità; in particolare, il valore del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e funzione decrescente dell'età del soggetto. Per l'indennizzo in capitale, la tabella, suddivisa per fasce di età e per sesso, individua l'importo da erogare, corrispondente al grado di invalidità; per la rendita, definendo l'importo annuo rispetto al grado di invalidità.
La normativa fin qui richiamata è divenuta applicabile con l'entrata in vigore del D. M. 12/07/2000 (pubblicato in G.U. 25-07-
2000, n. 172) cosicché la malattia professionale in questione è pienamente indennizzabile ai sensi della stessa normativa.
Passando al merito della domanda, occorre tener presente che il
CTU, con relazione ampia e motivata, ha determinato il grado di menomazione fisica subito dall'istante, a seguito della malattia professionale in questione, in ragione del 13%.
La domanda è perciò fondata, nei limiti di cui al dispositivo, e l' deve essere condannato all'elevazione dell'indennizzo in CP_1
capitale in godimento, con conseguente condanna ad indennizzare i
3 postumi della malattia professionale de quo in relazione ad un grado di menomazione del 13%. Ne consegue che la presente controversia può essere decisa con la condanna dell'istituto convenuto alla riliquidazione dell'indennizzo in capitale nella misura del 13%, oltre accessori come per legge.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese processuali vanno poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Condanna l' alla riliquidazione, in favore del ricorrente, CP_1 dell'indennizzo in capitale nella misura del 13%, con la decorrenza di legge, oltre accessori come per legge;
2) condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese CP_1
del giudizio, che liquida in complessive € 1.800,00, oltre accessori di legge e di tariffa, e che distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela NI
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