TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1064/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 1064/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Navarra, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Rapali, Controparte_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 06/11/2024, sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da accordo sottoscritto in data 04/11/2024 e depositato in data 05/11/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/05/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Martinsicuro in data 01/09/2019 con da cui non erano nati figli e che, con sentenza n. 344/2024 Controparte_1
emessa da questo Tribunale in data 26/03/2024, era stata dichiarata la separazione dei coniugi - ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che i coniugi erano rimasti ininterrottamente separati fin da epoca precedente l'instaurazione del giudizio di separazione, senza alcuna possibilità di riconciliazione ed era decorso il termine di legge per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa in data 04/11/2024 si è costituita in giudizio Controparte_1
aderendo integralmente alle richieste del ricorrente.
Alla prima udienza di comparizione in data 06/11/2024, sostituita dal deposito di
“note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi, ribadita la volontà di non volersi riconciliare e di essere rimasti ininterrottamente separati senza soluzione di continuità dal tempo della separazione, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da accordo sottoscritto in data 04/11/2024 e depositato in data 05/11/2024, senza ulteriori statuizioni. Il Presidente, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970.
Inoltre è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970
e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 01/09/2019, senza altra Parte_1 Controparte_1
statuizione, come da accordo sottoscritto dalle parti in data 04/11/224 e depositato in data 05/11/2024; 2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 1064/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Navarra, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Rapali, Controparte_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 06/11/2024, sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da accordo sottoscritto in data 04/11/2024 e depositato in data 05/11/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/05/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Martinsicuro in data 01/09/2019 con da cui non erano nati figli e che, con sentenza n. 344/2024 Controparte_1
emessa da questo Tribunale in data 26/03/2024, era stata dichiarata la separazione dei coniugi - ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che i coniugi erano rimasti ininterrottamente separati fin da epoca precedente l'instaurazione del giudizio di separazione, senza alcuna possibilità di riconciliazione ed era decorso il termine di legge per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa in data 04/11/2024 si è costituita in giudizio Controparte_1
aderendo integralmente alle richieste del ricorrente.
Alla prima udienza di comparizione in data 06/11/2024, sostituita dal deposito di
“note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi, ribadita la volontà di non volersi riconciliare e di essere rimasti ininterrottamente separati senza soluzione di continuità dal tempo della separazione, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da accordo sottoscritto in data 04/11/2024 e depositato in data 05/11/2024, senza ulteriori statuizioni. Il Presidente, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970.
Inoltre è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970
e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 01/09/2019, senza altra Parte_1 Controparte_1
statuizione, come da accordo sottoscritto dalle parti in data 04/11/224 e depositato in data 05/11/2024; 2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)