Art. 2.
Agli oneri finanziari previsti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti del capitolo 1501 (stipendi ed assegni fissi) e degli altri competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.
Agli oneri finanziari previsti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti del capitolo 1501 (stipendi ed assegni fissi) e degli altri competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.