TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/12/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 973 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
(C.F. ) nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Messina e ivi residente in [...] int. 74, elettivamente domiciliata in Messina alla Via Maffei n. 4, presso e nello studio dell'Avv.
MA IS LE (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2
difende, giusta procura in atti e che ha dichiarato, ai sensi degli artt. 125 comma 1° e 136 comma 3 c.p.c., di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
PARTE RICORRENTE
E
nato il [...] a [...] e residente a CP_1
Bostanli – Izimir 1821-1 Street n. 15 Flat 16, (e-mail:
; tel. 905074933811); PARTE RESISTENTE Email_2
CONTUMACE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 13.03.2025, chiedeva la pronuncia della Parte_1
separazione personale dal coniuge con contestuale CP_1
domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 898/1970, deducendo l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'assenza di ogni prospettiva di riconciliazione. A sostegno delle domande evidenziava che le parti avevano contratto matrimonio civile in data 22 maggio 2023 a Messina e che dalla loro unione non erano nati figli. Riferiva che entrambi i coniugi svolgevano attività lavorativa come marittimi imbarcati su navi da crociera della compagnia MSC, ma su unità diverse e con itinerari internazionali e che dopo soli due giorni dalle nozze, il resistente aveva fatto ritorno in Turchia
e successivamente si era imbarcato sulla nave “Seaside”, mentre ella aveva continuato a prestare servizio sulla nave “Meraviglia”. Evidenziava che nel periodo immediatamente successivo al matrimonio, i rapporti tra i coniugi si erano limitati a contatti telefonici, fino a settembre 2023, quando entrambi si erano imbarcati sulla medesima nave per un periodo di vacanza, ma in tale occasione, il comportamento del resistente era radicalmente mutato, manifestando insofferenza verso la moglie e avanzando ripetute richieste di denaro. Affermava, quindi, che, dopo lo sbarco nell'ottobre 2023, ella aveva fatto ritorno a Messina, mentre il aveva deciso di rientrare in Turchia, interrompendo ogni forma di CP_1
comunicazione con la moglie e rendendosi irreperibile, salvo sporadici contatti finalizzati esclusivamente a richieste economiche. Rappresentava, infine, che ella aveva tentato, anche tramite familiari, di instaurare un dialogo con il coniuge al fine di addivenire ad una separazione
2 consensuale, ma ogni tentativo si era rivelato vano, essendo stata condizionata la disponibilità del resistente a un incontro personale in
Turchia, circostanza che ella aveva rifiutato per timore personale. Alla luce della cessazione della convivenza, dell'assenza di rapporti affettivi e della irreperibilità del resistente, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale, senza previsione di assegni di mantenimento in favore di alcuno dei coniugi, attesa la loro indipendenza economica, e che, una volta intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, fosse dichiarato lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 26.03/01.04.2025.
All'udienza del 27.11.2023 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente, il quale, benché fosse stato ritualmente citato, non si era costituito. Dichiarata, quindi, la contumacia del resistente, il Giudice delegato, provvedeva, ai sensi dell'art. 473 bis .22
c.p.c. autorizzando i coniugi a vivere separati e ritenuto che la causa potesse essere decisa con sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 473 bis
.22 comma 4 c.p.c., con riferimento alla domanda di separazione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa nel corso della medesima udienza, disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione meriti accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è,
3 piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendono intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nella fattispecie in esame, i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, può serenamente affermarsi l'esistenza, in entrambi i coniugi, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da parte di uno o dell'altro, la convivenza. Invero, è certa la volontà della ricorrente di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, mentre è evidente che il contenuto del rapporto coniugale è inidoneo a realizzare la personalità dell'una o dell'altro, tanto che già i coniugi vivono da tempo separati. Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente.
4 Questo Tribunale non può, viceversa, pronunciarsi sulla domanda di divorzio, in quanto occorre che decorrano i termini per la procedibilità di tale domanda.
Occorre, di conseguenza pronunciare sentenza non definitiva, rimettendo le parti davanti al Giudice delegato per l'ulteriore corso della causa, riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 13.03.2025, provvede come segue:
1)pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi CP_1
nato il [...] a [...] e nata il [...] Parte_1
a Messina uniti in matrimonio nel Comune di Messina il 22.05.2023, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 48 parte 1 anno 2023;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
3) rimette la causa davanti al Giudice delegato, dott. Corrado
BONANZINGA per l'ulteriore corso all'udienza del 14.01.2027 ORE
09,00; visto l'art. 127 ter c.p.c. sostituisce l'udienza del 14.01.2027 con il deposito di note scritte;
riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 02/12/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 973 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
(C.F. ) nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Messina e ivi residente in [...] int. 74, elettivamente domiciliata in Messina alla Via Maffei n. 4, presso e nello studio dell'Avv.
MA IS LE (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2
difende, giusta procura in atti e che ha dichiarato, ai sensi degli artt. 125 comma 1° e 136 comma 3 c.p.c., di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
PARTE RICORRENTE
E
nato il [...] a [...] e residente a CP_1
Bostanli – Izimir 1821-1 Street n. 15 Flat 16, (e-mail:
; tel. 905074933811); PARTE RESISTENTE Email_2
CONTUMACE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 13.03.2025, chiedeva la pronuncia della Parte_1
separazione personale dal coniuge con contestuale CP_1
domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 898/1970, deducendo l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'assenza di ogni prospettiva di riconciliazione. A sostegno delle domande evidenziava che le parti avevano contratto matrimonio civile in data 22 maggio 2023 a Messina e che dalla loro unione non erano nati figli. Riferiva che entrambi i coniugi svolgevano attività lavorativa come marittimi imbarcati su navi da crociera della compagnia MSC, ma su unità diverse e con itinerari internazionali e che dopo soli due giorni dalle nozze, il resistente aveva fatto ritorno in Turchia
e successivamente si era imbarcato sulla nave “Seaside”, mentre ella aveva continuato a prestare servizio sulla nave “Meraviglia”. Evidenziava che nel periodo immediatamente successivo al matrimonio, i rapporti tra i coniugi si erano limitati a contatti telefonici, fino a settembre 2023, quando entrambi si erano imbarcati sulla medesima nave per un periodo di vacanza, ma in tale occasione, il comportamento del resistente era radicalmente mutato, manifestando insofferenza verso la moglie e avanzando ripetute richieste di denaro. Affermava, quindi, che, dopo lo sbarco nell'ottobre 2023, ella aveva fatto ritorno a Messina, mentre il aveva deciso di rientrare in Turchia, interrompendo ogni forma di CP_1
comunicazione con la moglie e rendendosi irreperibile, salvo sporadici contatti finalizzati esclusivamente a richieste economiche. Rappresentava, infine, che ella aveva tentato, anche tramite familiari, di instaurare un dialogo con il coniuge al fine di addivenire ad una separazione
2 consensuale, ma ogni tentativo si era rivelato vano, essendo stata condizionata la disponibilità del resistente a un incontro personale in
Turchia, circostanza che ella aveva rifiutato per timore personale. Alla luce della cessazione della convivenza, dell'assenza di rapporti affettivi e della irreperibilità del resistente, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale, senza previsione di assegni di mantenimento in favore di alcuno dei coniugi, attesa la loro indipendenza economica, e che, una volta intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, fosse dichiarato lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 26.03/01.04.2025.
All'udienza del 27.11.2023 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente, il quale, benché fosse stato ritualmente citato, non si era costituito. Dichiarata, quindi, la contumacia del resistente, il Giudice delegato, provvedeva, ai sensi dell'art. 473 bis .22
c.p.c. autorizzando i coniugi a vivere separati e ritenuto che la causa potesse essere decisa con sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 473 bis
.22 comma 4 c.p.c., con riferimento alla domanda di separazione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa nel corso della medesima udienza, disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione meriti accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è,
3 piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendono intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nella fattispecie in esame, i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, può serenamente affermarsi l'esistenza, in entrambi i coniugi, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da parte di uno o dell'altro, la convivenza. Invero, è certa la volontà della ricorrente di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, mentre è evidente che il contenuto del rapporto coniugale è inidoneo a realizzare la personalità dell'una o dell'altro, tanto che già i coniugi vivono da tempo separati. Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente.
4 Questo Tribunale non può, viceversa, pronunciarsi sulla domanda di divorzio, in quanto occorre che decorrano i termini per la procedibilità di tale domanda.
Occorre, di conseguenza pronunciare sentenza non definitiva, rimettendo le parti davanti al Giudice delegato per l'ulteriore corso della causa, riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 13.03.2025, provvede come segue:
1)pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi CP_1
nato il [...] a [...] e nata il [...] Parte_1
a Messina uniti in matrimonio nel Comune di Messina il 22.05.2023, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 48 parte 1 anno 2023;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
3) rimette la causa davanti al Giudice delegato, dott. Corrado
BONANZINGA per l'ulteriore corso all'udienza del 14.01.2027 ORE
09,00; visto l'art. 127 ter c.p.c. sostituisce l'udienza del 14.01.2027 con il deposito di note scritte;
riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 02/12/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
5