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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 4649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4649 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
In persona della Dott.ssa Manuela Scoppetta, in funzione di giudice monocratico, nella causa iscritta al n.r.g. 36157/
2023 e vertente
TRA
in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, parte elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'Avv. BALESTRA
ALESSANDRO , che la rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE
E
parte elettivamente domiciliata in Controparte_1
Roma, Via Virgilio n. 8, presso lo studio dell' Avv. PARENTI
LUIGI , che la rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: intimazione di sfratto per finita locazione
All'udienza del giorno 18.03.2025, a seguito della discussione orale della causa, pronuncia ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione la ha Parte_1 intimato al Sig. lo sfratto per finita Controparte_1 locazione in relazione all'immobile sito in Roma, Via Alfonso
Splendore n.57/H, distinto con l'interno n. 4, realizzato dalla ricorrente in attuazione di un intervento di edilizia residenziale agevolata, eseguito in forza dell'art.18 del D.L.
n.152/1991, convertito con modificazioni in Legge
n.203/1991 e delle Convenzioni stipulate con il Ministero
[...]
[...] in data 21 settembre 1998 e con il Comune di Controparte_2
Roma – ora – in data 3.7.1998 e 21.1.2004. CP_3
Il contratto è destinato a “terminare inderogabilmente entro la data del 1.05.2023”, ai sensi dell'art.3, essendo infatti sottratto alla disciplina della L. n. 431 del 1998, in ragione della previsione dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della medesima legge.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito l'intimato contestando in fatto ed in diritto, opponendosi all'avversa domanda e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“NON CONVALIDARE l'intimato sfratto essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e sussistendo gravi motivi
e rilevantissimi interessi pubblicistici, che inducono al rigetto della richiesta di emissione della ordinanza di rilascio, anche in virtù della mancata dichiarazione, da parte della PA (Comune di Roma), della decadenza dell'opponente dall'assegnazione dell'alloggio ERP e, pertanto concedere la proroga ovvero il rinnovo del contratto di locazione alle stesse condizioni e termini di quello di cui al doc. 1bis;
- all'esito della presente opposizione, rinviare le parti in mediazione trattandosi di materia disciplinata dal D.lgs. n.
28/2010;
- ORDINARE EX ART 107 CPC l'intervento nel presente giudizio del Comune di Roma (c.f. ) in persona del P.IVA_1
Sindaco Pro Tempore, Piazza Del Campidoglio, 1 - 00186 Roma
(RM) pec protocollo.notifica. omune.roma.it Email_1
e/o della Regione Lazio (c.f./.iva , in persona del P.IVA_2
Presidente p.t. con sede legale in Roma, Via R. Raimondi
Garibaldi 7 essendo coinvolti interessi di natura pubblicistica, scaturenti dalla natura ERP degli immobili per cui v'è giudizio, al fine di consentire subentro del Comune di Roma nel contratto di locazione doc. 1 bis) ovvero consentire la stipulazione, con la
PA, di un nuovo contratto secondo normativa ERP ovvero
2 consentire l'alienazione dell'immobile con il placet della PA ed, in ogni caso, consentire alla PA di procedere/dichiarare ovvero preavvisare la decadenza delle Convenzioni del 1998 e 2004, in essere con la Parte_1
Nel Merito:
- dichiarare inammissibile/infondata la azione spiccata dalla
per insussistenza della titolarità del diritto sostanziale Pt_1 dedotto in giudizio, essendo titolari del diritto sostanziale solo il
Comune di Roma e la Regione Lazio e, quindi, anche per insussistenza dell'interesse ad agire ex art 100 cpc;
- in ogni caso, per tutte le motivazioni dedotte in narrativa, rigettare la domanda spiccata dalla attrice siccome totalmente infondata e, stante la manifestazione di interesse all'acquisto formulata dall'opponente, invitare la a procedere con le Pt_1 comunicazioni di rito al Comune di Roma ed alla Regione Lazio per l'avvio della procedura di alienazione dell'immobile ovvero per la stipulazione del contratto di locazione secondo normativa
ERP - accertare e dichiarare nulla la clausola ex art.
9.4 del contratto di locazione per le motivazioni espresse in precedenza;
- si contestano sin da ora tutte le pretese avversarie nel preannunciato giudizio avente ad oggetto “.. il recupero di tutte le differenze di canone che saranno dovute dal conduttore a seguito dell'annullamento o della modifica - in tutto od in parte - del Provvedimento in "autotutela" adottato da
in data 3 ottobre 2015 (nota Prot. n. 163420) e CP_3 della conseguente provvisoria applicazione, da parte della società locatrice, del canone in misura ridotta;
b) per il recupero di tutte le ulteriori differenze dovute a seguito della rivalutazione in base agli indici ISTAT dei canoni tutti dovuti dal conduttore, anche solo nella misura ridotta così come oggi provvisoriamente richiesta”, siccome infondate ed illegittime e contro di esse ci si riserva di prendere precisa posizione,
3 nell'instaurando giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Il giudice, chiusa la prima fase del procedimento sommario con l'emissione di motivata ordinanza provvisoria di rilascio, disponeva la trasformazione del rito ai sensi degli articoli 667
e 426 c.p.c., con assegnazione dei termini perentori per l'integrazione degli atti introduttivi mediante deposito in cancelleria di memorie e documenti. Parte attrice, in ossequio alla normativa vigente sull'obbligo di esperire il procedimento della media-conciliazione presso i competenti organismi, depositava agli atti di causa il verbale comprovante l'esito negativo del detto tentativo.
La causa, esaurientemente istruita senza l'ulteriore ammissione dei mezzi istruttori, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
Il Tribunale ha già avuto modo di esprimersi in merito a cause pressocchè identiche ed aventi i medesimi contenuti, per le motivazioni che di seguito vengono riportate.
La domanda principale è ammissibile, procedibile e fondata per quanto di ragione. Dagli atti di causa emerge che:
1) la sia proprietaria Parte_1 dell'immobile sito in Roma, Via Alfonso Splendore n.57/H, distinto con l'interno n. 4, destinato a civile abitazione, pervenutole in virtù di atto in data 9.3.2007 a rogito Notaio
Rep.28326 con il quale veniva costituita, mediante Per_1 scissione rispetto alla la società Controparte_4 la quale subentrava, tra Controparte_5
l'altro, nella proprietà del citato immobile;
2) detto immobile sia stato realizzato, unitamente ad altri 53, in attuazione di un intervento di edilizia residenziale agevolata, eseguito in forza dell'art.18 del D.L. n.152/1991, convertito con modificazioni in Legge n.203/1991 e delle
Convenzioni stipulate con il Ministero dei Lavori Pubblici in
4 data 21 settembre 1998 e con il Comune di Roma – ora
[...]
– in data 3.7.1998 e 21.1.2004; CP_3
3) le citate disposizioni di legge e le menzionate Convenzioni, prevedano l'obbligatoria destinazione degli alloggi di cui sopra alla locazione temporanea a terzi soggetti (dipendenti statali in possesso dei requisiti previsti dalla L.203/91, così come individuati al Prefetto), per un periodo di diciassette anni, a canone locativo non superiore “al 4,5% del prezzo di cessione stabilito dal Comune con apposita convenzione” (cfr. art.18, comma 13, della Convenzione 21.9.1998 con il Ministero), canone attualmente risultante, al netto degli aggiornamenti
ISTAT, dalla “Tabella” dei prezzi adottata dal Commissario ad acta con Determina del 18.5.2021;
4) con Provvedimento allegato in atti la Prefettura di Roma abbia disposto l'assegnazione in locazione dell'immobile di cui al punto 1) al Sig. Controparte_1
5) conseguentemente, con contratto di locazione in data
19.12.2011 registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma in data 10.01.2012, la – cui Controparte_4 subentrava la abbia Parte_1 concesso in locazione l'immobile di cui sopra all'odierna parte resistente, per l'intera durata del vincolo della locazione e, dunque, dal 19.12.2011 al 1.05.2023;
6) con lettera del 12.09.2022 sia stato disdettato il contratto ed in ogni caso, la locazione de qua è destinata a “terminare inderogabilmente entro la data del 1.05.2023”, ai sensi dell'art.3 del contratto, essendo infatti sottratta alla disciplina della L. n. 431 del 1998, in ragione della previsione dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della medesima legge;
7) ad oggi la società odierna ricorrente intende ottenere la libera disponibilità dell'immobile locato;
8) l'immobile sia ad oggi nella disponibilità di parte conduttrice, che si è opposta al rilascio. La presente azione di
5 finita locazione è basata tra le odierne parti sul contratto locativo, dal quale origina una pretesa di rilascio che ha natura personale e trova la sua lex nel contratto, sicché resta conferma la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass.
Sezioni Unite civili, Ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3886). Ne deriva che l'attrice abbia dimostrato in giudizio il titolo fondante la pretesa creditoria fatta valere. In particolare, la ha allegato (cfr. allegato 6 al Parte_1 ricorso) il contratto di locazione sottoscritto tra le parti il quale prevede una durata di anni 17.
Come noto, in materia di responsabilità contrattuale, il creditore che agisce per l'esatto adempimento ha solo l'onere di provare il fondamento del suo diritto mentre può semplicemente allegare l'altrui condotta inadempiente. In questo caso sarà onere della controparte dimostrare in giudizio l'esattezza e completezza dell'adempimento posto in essere. A tal riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte
è unanime nell'affermare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto
l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante
6 spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione”
(Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n.826 del 20.01.2015).
Inoltre, la dimostra che la Parte_1 scadenza del 1.05.2023 è inderogabile e, quindi, senza possibilità di rinnovo (cfr. art. 3 del contratto di locazione) e che, comunque, è stata inviata lettera di disdetta del
12.09.2022, (cfr. allegato all'atto di citazione). Avuto riguardo alla regolarità del contraddittorio, con ordinanza emessa nella fase sommaria è stato ritenuto di non doversi integrare il rapporto processuale con soggetti estranei al rapporto sostanziale locatizio quali il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, la Regione Lazio e i quali, CP_3 secondo la prospettazione attorea, sono chiamati ad intervenire quali soggetti preposti alla vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi convenzionali assunti dal concessionario. Invero, l'autorizzazione alla chiamata del terzo, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, ha natura discrezionale. Sul punto si legge: “Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione” (v. Corte di Cassazione, Sez. II, sent. n. 2331 del
26.01.2022). Nel caso di specie non è dedotta l'esistenza di un litisconsorzio necessario limitandosi a sostenere che la
[...] sarebbe inadempiente alla Parte_1
Convenzioni stipulate con le PP.AA. così che sarebbe opportuna la chiamata in causa del Comune di Roma e della
Regione Lazio. Inoltre, le PP.AA. avrebbero diritto a intervenire sulla base della supposta natura pubblicistica degli alloggi.
7 Chiaramente si versa al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario e ragioni di celerità e speditezza dell'azione giudiziaria impediscono la chiamata del terzo. Questa, infatti, amplierebbe ingiustificatamente sia l'oggetto del contenzioso sia la platea delle parti determinando un ritardo immotivato nel processo. In virtù della disdetta il contratto si è dunque risolto per finita locazione, essendo peraltro la locazione de qua è destinata a “terminare inderogabilmente entro la data del 1.2.2023”, ai sensi dell'art.3 del contratto, essendo infatti sottratta alla disciplina della L. n. 431 del 1998, in ragione della previsione dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della medesima legge. Nel caso di specie è contestato contesta il diritto della a ottenere il Parte_1 rilascio poiché si verte in materia di edilizia residenziale pubblica in cui l'iniziativa di intimare la licenza per finita locazione non può essere rimessa alla mera iniziativa privata di colui che è titolare della sola concessione del diritto di superficie. A tal proposito giova rilevare come l'immobile per cui è causa è stato costruito in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 del D.L. 152/1991 convertito nella L. 203/1991, il quale al primo comma prevede che “Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio: per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di lire 50 miliardi a valere sul limite di impegno di lire 150 miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'articolo 22 della legge
11 marzo 1988, n. 67”. La norma prosegue, poi, prevedendo che il C.I.P.E. e le successive convenzioni debbano regolamentare le locazioni e le forme di concessione. Si tratta, allora, di una ipotesi speciale di edilizia agevolata come tale
8 destinata a derogare a quella che è la disciplina generale di cui alle Leggi 167/1962 e 179/1992 in conformità al principio lex specialis derogat generali. In relazione al caso di specie è stata adottata la Delibera C.I.P.E. del 20.12.1991 (cfr.v. allegato ricorso . Questa, al Parte_1 punto 5, prevede che “Gli alloggi realizzati con le risorse indicate al punto 1 sono destinati ad essere assegnati in godimento o in locazione ai dipendenti delle amministrazioni statali che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 152/91, convertito nella legge n. 203/91, per un periodo non inferiore a dodici anni a decorre dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma successivo.
All'assegnazione in godimento o in locazione provvede il prefetto competente per territorio, al quale il segretario generale Parte del comunica tempestivamente il numero e le caratteristiche degli alloggi progressivamente disponibili a seguito della realizzazione degli interventi di cui al programma straordinario”. Inoltre il punto 7 della Delibera C.I.P.E. prevede che “Per gli alloggi di edilizia agevolata di cui al programma straordinario si applicano, in quanto compatibili con la presente delibera, condizioni analoghe a quelle previste dalla normativa concernente la locazioni di immobili urbani ad uso abitativo”. In attuazione sono state concluse le convenzioni tra il Ministero dei Lavori Pubblici ed il Comune di Roma con cui è succeduta la Controparte_4
del 21.09.1998 (cfr. Parte_1 allegato 2 all'atto di citazione). La convenzione contiene l'impegno del soggetto affidatario alla realizzazione del programma integrato per la realizzazione di alloggi in edilizia residenziale sovvenzionata e, per quel che qui interessa, agevolata. Al punto 1.2 la convenzione prevede che gli alloggi
“saranno concessi in locazione per un ulteriore periodo di cinque anni oltre il dodicesimo anno, per le specifiche finalità di
9 cui all'art. 18 della L. 203/91”. Disposizione rispettata nel caso di specie visto che il contratto di locazione prevedeva una durata di anni 17. L'art. 18, comma 3, della predetta convenzione è chiaro nello statuire che “Gli alloggi di edilizia agevolata, e quelli di edilizia privata offerti in locazione, che restano di proprietà del soggetto affidatario, sono assegnati in locazione o in godimento ai dipendenti statali che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 203/91” Convenzione del
21.04.2004 con il Comune di Roma che prevede le opere da realizzare e le relative disposizioni urbanistiche (cfr. allegato in atti).
Alla luce di tali fonti regolatorie del rapporto, deve ritenersi che la ben possa agire per Parte_1 la finita locazione se siano rispettati i termini minimi come previsti dalle convenzioni (17 anni). Il D.M. 185/2014 e la
Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 301/2017 non possono trovare applicazione nel caso di specie. A esclusione dell'ipotesi in cui sia espressamente previsto le leggi non possono trovare applicazione retroattiva ex art. 11 disp. prel. al codice civile. Il D.M. 185/2014, nelle parti richiamate dal convenuto, si limiti a regolare la diversa ipotesi dell'edilizia sovvenzionata, per quanto riguarda il comma 4. Nel caso di specie, come visto, l'immobile è stato realizzato in regime di edilizia agevolata dunque tale disposizione non potrebbe trovare applicazione. Per quanto riguarda il comma 5, invece riferito anche all'edilizia agevolata, è proprio la norma a prevedere che, in caso di mancata nuova assegnazione da parte del Prefetto nell'ipotesi di finita locazione, l'alloggio rientra nella disponibilità del soggetto che ne ha la titolarità, in questo caso la Parte_1
Quest'ultimo dovrà utilizzarlo in conformità alla normativa vigente per l'edilizia agevolata. Nulla, però, si prevede su una presunta riassegnazione al precedente conduttore. Non
10 ricorre, poi, la dedotta nullità della clausola di cui all'art.
9.4 del contratto di locazione la quale recita che: “In caso di mancata puntuale riconsegna dei locali alla scadenza, la parte conduttrice sarà tenuta a corrispondere, inscindibilmente sino all'effettivo rilascio di tutte le porzioni immobiliari, una indennità mensile pari all'ultimo canone corrisposto maggiorato del 50% (cinquanta per cento) ed aggiornato secondo le variazioni ISTAT, salvo ed impregiudicato il diritto della parte locatrice al risarcimento del maggior danno. La parte conduttrice è obbligata ad effettuare la riconsegna nel contraddittorio con la parte locatrice, previa - se richiesta - la rimessione in pristino dei locali. Delle operazioni di riconsegna sarà redatto verbale. In difetto e sino alla sottoscrizione del verbale di riconsegna, la parte conduttrice sarà comunque tenuta alla corresponsione della indennità di occupazione, come dinnanzi determinata”. Si tratterebbe di nullità per causa illecita o in frode alla legge, in particolare per il presunto contrasto con la normativa regionale e nazionale in materia di ERP. Ora a parte che non si apprezza la dedotta inosservanza, a parere del Tribunale di Roma, si tratta invero di una clausola penale, lecita ai sensi dell'art. 1382 c.c., con cui è disciplinato il risarcimento del danno in caso di inadempimento del conduttore all'obbligo di restituzione dell'immobile. Sotto altro profilo va rilevato che la Delibera
301 del 06.06.2017 della Giunta Regionale della Regione
Lazio (cfr. allegato 3 alla comparsa di costituzione) si riferisce all'art. 8 del D.L. 47/2014 il quale recita che “Le convenzioni che disciplinano le modalita' di locazione degli alloggi sociali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio
2007 n. 9, possono contenere la clausola di riscatto dell'unità immobiliare e le relative condizioni economiche”. Si tratta di una norma entrata in vigore dopo la stipula delle Convenzioni
11 e del contratto riferiti all'immobile oggetto del presente giudizio e che, peraltro, prevede la possibilità che le convenzioni contengano la clausola di riscatto dell'unità immobiliare. Nel caso in cui le convenzioni non la prevedano, come nel caso di specie, nulla quaestio. Quanto all'eventuale sussistenza di un diritto di prelazione esercitabile da parte dei conduttori, la deduzione, al momento della domanda nel presente giudizio, appariva peregrina posto che la prelazione consiste nel diritto del conduttore di essere preferito a un terzo nel caso in cui, in pendenza della locazione, il locatore si decidesse ad alienare l'immobile e tale possibilità è eventuale, futura ed incerta, per cui non è idonea a fondare una tutela giurisdizionale che presuppone l'esistenza di un interesse concreto e attuale. In conclusione, l'opposizione deve giudicarsi infondata non sussistendo alcun diritto dello stesso all'acquisto dell'immobile o alla stipula di un nuovo contratto di locazione, se non nei limiti del diritto di prelazione riconosciuto dal comma 3, art. 1 bis della L. 170/2023 e solo nel caso in cui la proprietaria decida di porre in vendita l'immobile. Pertanto, il contratto di locazione, in cui il figura come conduttore, avente a oggetto gli CP_1 immobili siti in Roma, Via Alfonso Splendore n.57/H, int. 41, destinato a civile abitazione, pervenutole in virtù di atto in data 9.3.2007 a rogito Notaio Rep.28326 con il Per_1 quale è stata costituita, mediante scissione rispetto alla la società Controparte_4 [...] con subentro nella proprietà del citato Controparte_5 immobile, deve ritenersi cessato alla data del 1.05.2023.
Nondimeno nelle more del giudizio è entrato in vigore dapprima il comma 4 dell'art. 1 bis della L. 170/2023 in cui è espressamente previsto che: “Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino al 31 dicembre 2024, ai medesimi
12 termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile”.
Successivamente è stato emanato l'art.7 del D.L. 27.12.2024
n.202, con il quale è stato nuovamente prorogato, dal
31.12.2024 al 31.12.2025, il termine originariamente previsto dall'art.1bis della Legge n.170/2023.
I contratti di cui al comma 3 sono quelli rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 che sono scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge. La normativa è applicabile al caso in esame per cui deve ritenersi che il contratto di locazione si sia rinnovato ex lege fino alla data del
31.12.2025. A tal proposito la Suprema Corte chiarisce che:
“In tema di locazione, il giudice, ove accerti che, per erronea indicazione ovvero per avvenuta rinnovazione del contratto,
l'effettiva data di scadenza dello stesso sia posteriore a quella indicata nell'atto di intimazione di licenza per finita locazione o di sfratto, può dichiarare la cessazione del contratto per una data successiva, senza, per questo, incorrere nel vizio di extra
o ultra petizione” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 684 del
19.01.2010). Sul punto non colgono nel segno le contestazioni della In primo luogo, non si Parte_1 tratta di applicare retroattivamente l'art. 1 bis della L.
170/2023 visto che la disposizione espressamente si riferisce ai contratti scaduti che, per manifesta indicazione, devono intendersi rinnovati ope legis. A tal proposito deve prendersi atto che il diritto alla prelazione è solo la finalità per la quale la legge dispone direttamente il rinnovo, fino al 31.12.2025, del contratto scaduto. Il fatto che tale finalità non possa essere realizzata è constatazione estranea alla portata precettiva della norma che impone direttamente il rinnovo del contratto. Peraltro, si evidenzia come appaia impossibile, allo
13 stato attuale, prevedere per il futuro la mancata realizzazione della prelazione. E', infatti, possibile che la locatrice si determini a vendere l'immobile nei prossimi mesi tornando sui suoi passi e cambiando valutazione e intendimento.
D'altra parte, è possibile che il conduttore si allinei nei pagamenti realizzando i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del diritto di prelazione. In conclusione, allora, il contratto cesserà alla data del 31.12.2025. In conseguenza deve essere condannato al rilascio, in Controparte_1 favore della dell' immobile Parte_1 siti in Roma, Via Alfonso Splendore n.57/H, distinto con l'interno n. 4, destinato a civile abitazione, tenuto conto della condizione delle parti il termine per l'esecuzione è fissato al
31.01.2026.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 in relazione ai procedimenti ordinari tenuti innanzi al Tribunale di valore tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Giudice Unico definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara che il contratto di locazione concluso tra
[...]
e avente a Parte_1 Controparte_1 oggetto gli immobili siti in Roma, Via Alfonso Splendore
n.57/H, distinto con l'interno n. 4, destinato a civile abitazione, cesserà ex lege, i suoi effetti al 31.12.2025; revoca l'ordinanza di rilascio emessa in corso di causa e condanna il convenuto conduttore al rilascio in favore della degli immobili indicati al Parte_1 capo che precede, liberi da persone e sgombero da cose, fissando per l'esecuzione la data del 31.01.2026;
14 condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della che si liquidano Parte_1 in €. 2.500,00 per compensi, € 250,00 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
Roma, 18.03.2025
Il Giudice dott.ssa Manuela Scoppetta
15
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
In persona della Dott.ssa Manuela Scoppetta, in funzione di giudice monocratico, nella causa iscritta al n.r.g. 36157/
2023 e vertente
TRA
in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, parte elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'Avv. BALESTRA
ALESSANDRO , che la rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE
E
parte elettivamente domiciliata in Controparte_1
Roma, Via Virgilio n. 8, presso lo studio dell' Avv. PARENTI
LUIGI , che la rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: intimazione di sfratto per finita locazione
All'udienza del giorno 18.03.2025, a seguito della discussione orale della causa, pronuncia ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione la ha Parte_1 intimato al Sig. lo sfratto per finita Controparte_1 locazione in relazione all'immobile sito in Roma, Via Alfonso
Splendore n.57/H, distinto con l'interno n. 4, realizzato dalla ricorrente in attuazione di un intervento di edilizia residenziale agevolata, eseguito in forza dell'art.18 del D.L.
n.152/1991, convertito con modificazioni in Legge
n.203/1991 e delle Convenzioni stipulate con il Ministero
[...]
[...] in data 21 settembre 1998 e con il Comune di Controparte_2
Roma – ora – in data 3.7.1998 e 21.1.2004. CP_3
Il contratto è destinato a “terminare inderogabilmente entro la data del 1.05.2023”, ai sensi dell'art.3, essendo infatti sottratto alla disciplina della L. n. 431 del 1998, in ragione della previsione dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della medesima legge.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito l'intimato contestando in fatto ed in diritto, opponendosi all'avversa domanda e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“NON CONVALIDARE l'intimato sfratto essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e sussistendo gravi motivi
e rilevantissimi interessi pubblicistici, che inducono al rigetto della richiesta di emissione della ordinanza di rilascio, anche in virtù della mancata dichiarazione, da parte della PA (Comune di Roma), della decadenza dell'opponente dall'assegnazione dell'alloggio ERP e, pertanto concedere la proroga ovvero il rinnovo del contratto di locazione alle stesse condizioni e termini di quello di cui al doc. 1bis;
- all'esito della presente opposizione, rinviare le parti in mediazione trattandosi di materia disciplinata dal D.lgs. n.
28/2010;
- ORDINARE EX ART 107 CPC l'intervento nel presente giudizio del Comune di Roma (c.f. ) in persona del P.IVA_1
Sindaco Pro Tempore, Piazza Del Campidoglio, 1 - 00186 Roma
(RM) pec protocollo.notifica. omune.roma.it Email_1
e/o della Regione Lazio (c.f./.iva , in persona del P.IVA_2
Presidente p.t. con sede legale in Roma, Via R. Raimondi
Garibaldi 7 essendo coinvolti interessi di natura pubblicistica, scaturenti dalla natura ERP degli immobili per cui v'è giudizio, al fine di consentire subentro del Comune di Roma nel contratto di locazione doc. 1 bis) ovvero consentire la stipulazione, con la
PA, di un nuovo contratto secondo normativa ERP ovvero
2 consentire l'alienazione dell'immobile con il placet della PA ed, in ogni caso, consentire alla PA di procedere/dichiarare ovvero preavvisare la decadenza delle Convenzioni del 1998 e 2004, in essere con la Parte_1
Nel Merito:
- dichiarare inammissibile/infondata la azione spiccata dalla
per insussistenza della titolarità del diritto sostanziale Pt_1 dedotto in giudizio, essendo titolari del diritto sostanziale solo il
Comune di Roma e la Regione Lazio e, quindi, anche per insussistenza dell'interesse ad agire ex art 100 cpc;
- in ogni caso, per tutte le motivazioni dedotte in narrativa, rigettare la domanda spiccata dalla attrice siccome totalmente infondata e, stante la manifestazione di interesse all'acquisto formulata dall'opponente, invitare la a procedere con le Pt_1 comunicazioni di rito al Comune di Roma ed alla Regione Lazio per l'avvio della procedura di alienazione dell'immobile ovvero per la stipulazione del contratto di locazione secondo normativa
ERP - accertare e dichiarare nulla la clausola ex art.
9.4 del contratto di locazione per le motivazioni espresse in precedenza;
- si contestano sin da ora tutte le pretese avversarie nel preannunciato giudizio avente ad oggetto “.. il recupero di tutte le differenze di canone che saranno dovute dal conduttore a seguito dell'annullamento o della modifica - in tutto od in parte - del Provvedimento in "autotutela" adottato da
in data 3 ottobre 2015 (nota Prot. n. 163420) e CP_3 della conseguente provvisoria applicazione, da parte della società locatrice, del canone in misura ridotta;
b) per il recupero di tutte le ulteriori differenze dovute a seguito della rivalutazione in base agli indici ISTAT dei canoni tutti dovuti dal conduttore, anche solo nella misura ridotta così come oggi provvisoriamente richiesta”, siccome infondate ed illegittime e contro di esse ci si riserva di prendere precisa posizione,
3 nell'instaurando giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Il giudice, chiusa la prima fase del procedimento sommario con l'emissione di motivata ordinanza provvisoria di rilascio, disponeva la trasformazione del rito ai sensi degli articoli 667
e 426 c.p.c., con assegnazione dei termini perentori per l'integrazione degli atti introduttivi mediante deposito in cancelleria di memorie e documenti. Parte attrice, in ossequio alla normativa vigente sull'obbligo di esperire il procedimento della media-conciliazione presso i competenti organismi, depositava agli atti di causa il verbale comprovante l'esito negativo del detto tentativo.
La causa, esaurientemente istruita senza l'ulteriore ammissione dei mezzi istruttori, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
Il Tribunale ha già avuto modo di esprimersi in merito a cause pressocchè identiche ed aventi i medesimi contenuti, per le motivazioni che di seguito vengono riportate.
La domanda principale è ammissibile, procedibile e fondata per quanto di ragione. Dagli atti di causa emerge che:
1) la sia proprietaria Parte_1 dell'immobile sito in Roma, Via Alfonso Splendore n.57/H, distinto con l'interno n. 4, destinato a civile abitazione, pervenutole in virtù di atto in data 9.3.2007 a rogito Notaio
Rep.28326 con il quale veniva costituita, mediante Per_1 scissione rispetto alla la società Controparte_4 la quale subentrava, tra Controparte_5
l'altro, nella proprietà del citato immobile;
2) detto immobile sia stato realizzato, unitamente ad altri 53, in attuazione di un intervento di edilizia residenziale agevolata, eseguito in forza dell'art.18 del D.L. n.152/1991, convertito con modificazioni in Legge n.203/1991 e delle
Convenzioni stipulate con il Ministero dei Lavori Pubblici in
4 data 21 settembre 1998 e con il Comune di Roma – ora
[...]
– in data 3.7.1998 e 21.1.2004; CP_3
3) le citate disposizioni di legge e le menzionate Convenzioni, prevedano l'obbligatoria destinazione degli alloggi di cui sopra alla locazione temporanea a terzi soggetti (dipendenti statali in possesso dei requisiti previsti dalla L.203/91, così come individuati al Prefetto), per un periodo di diciassette anni, a canone locativo non superiore “al 4,5% del prezzo di cessione stabilito dal Comune con apposita convenzione” (cfr. art.18, comma 13, della Convenzione 21.9.1998 con il Ministero), canone attualmente risultante, al netto degli aggiornamenti
ISTAT, dalla “Tabella” dei prezzi adottata dal Commissario ad acta con Determina del 18.5.2021;
4) con Provvedimento allegato in atti la Prefettura di Roma abbia disposto l'assegnazione in locazione dell'immobile di cui al punto 1) al Sig. Controparte_1
5) conseguentemente, con contratto di locazione in data
19.12.2011 registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma in data 10.01.2012, la – cui Controparte_4 subentrava la abbia Parte_1 concesso in locazione l'immobile di cui sopra all'odierna parte resistente, per l'intera durata del vincolo della locazione e, dunque, dal 19.12.2011 al 1.05.2023;
6) con lettera del 12.09.2022 sia stato disdettato il contratto ed in ogni caso, la locazione de qua è destinata a “terminare inderogabilmente entro la data del 1.05.2023”, ai sensi dell'art.3 del contratto, essendo infatti sottratta alla disciplina della L. n. 431 del 1998, in ragione della previsione dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della medesima legge;
7) ad oggi la società odierna ricorrente intende ottenere la libera disponibilità dell'immobile locato;
8) l'immobile sia ad oggi nella disponibilità di parte conduttrice, che si è opposta al rilascio. La presente azione di
5 finita locazione è basata tra le odierne parti sul contratto locativo, dal quale origina una pretesa di rilascio che ha natura personale e trova la sua lex nel contratto, sicché resta conferma la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass.
Sezioni Unite civili, Ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3886). Ne deriva che l'attrice abbia dimostrato in giudizio il titolo fondante la pretesa creditoria fatta valere. In particolare, la ha allegato (cfr. allegato 6 al Parte_1 ricorso) il contratto di locazione sottoscritto tra le parti il quale prevede una durata di anni 17.
Come noto, in materia di responsabilità contrattuale, il creditore che agisce per l'esatto adempimento ha solo l'onere di provare il fondamento del suo diritto mentre può semplicemente allegare l'altrui condotta inadempiente. In questo caso sarà onere della controparte dimostrare in giudizio l'esattezza e completezza dell'adempimento posto in essere. A tal riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte
è unanime nell'affermare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto
l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante
6 spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione”
(Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n.826 del 20.01.2015).
Inoltre, la dimostra che la Parte_1 scadenza del 1.05.2023 è inderogabile e, quindi, senza possibilità di rinnovo (cfr. art. 3 del contratto di locazione) e che, comunque, è stata inviata lettera di disdetta del
12.09.2022, (cfr. allegato all'atto di citazione). Avuto riguardo alla regolarità del contraddittorio, con ordinanza emessa nella fase sommaria è stato ritenuto di non doversi integrare il rapporto processuale con soggetti estranei al rapporto sostanziale locatizio quali il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, la Regione Lazio e i quali, CP_3 secondo la prospettazione attorea, sono chiamati ad intervenire quali soggetti preposti alla vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi convenzionali assunti dal concessionario. Invero, l'autorizzazione alla chiamata del terzo, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, ha natura discrezionale. Sul punto si legge: “Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione” (v. Corte di Cassazione, Sez. II, sent. n. 2331 del
26.01.2022). Nel caso di specie non è dedotta l'esistenza di un litisconsorzio necessario limitandosi a sostenere che la
[...] sarebbe inadempiente alla Parte_1
Convenzioni stipulate con le PP.AA. così che sarebbe opportuna la chiamata in causa del Comune di Roma e della
Regione Lazio. Inoltre, le PP.AA. avrebbero diritto a intervenire sulla base della supposta natura pubblicistica degli alloggi.
7 Chiaramente si versa al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario e ragioni di celerità e speditezza dell'azione giudiziaria impediscono la chiamata del terzo. Questa, infatti, amplierebbe ingiustificatamente sia l'oggetto del contenzioso sia la platea delle parti determinando un ritardo immotivato nel processo. In virtù della disdetta il contratto si è dunque risolto per finita locazione, essendo peraltro la locazione de qua è destinata a “terminare inderogabilmente entro la data del 1.2.2023”, ai sensi dell'art.3 del contratto, essendo infatti sottratta alla disciplina della L. n. 431 del 1998, in ragione della previsione dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della medesima legge. Nel caso di specie è contestato contesta il diritto della a ottenere il Parte_1 rilascio poiché si verte in materia di edilizia residenziale pubblica in cui l'iniziativa di intimare la licenza per finita locazione non può essere rimessa alla mera iniziativa privata di colui che è titolare della sola concessione del diritto di superficie. A tal proposito giova rilevare come l'immobile per cui è causa è stato costruito in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 del D.L. 152/1991 convertito nella L. 203/1991, il quale al primo comma prevede che “Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio: per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di lire 50 miliardi a valere sul limite di impegno di lire 150 miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'articolo 22 della legge
11 marzo 1988, n. 67”. La norma prosegue, poi, prevedendo che il C.I.P.E. e le successive convenzioni debbano regolamentare le locazioni e le forme di concessione. Si tratta, allora, di una ipotesi speciale di edilizia agevolata come tale
8 destinata a derogare a quella che è la disciplina generale di cui alle Leggi 167/1962 e 179/1992 in conformità al principio lex specialis derogat generali. In relazione al caso di specie è stata adottata la Delibera C.I.P.E. del 20.12.1991 (cfr.v. allegato ricorso . Questa, al Parte_1 punto 5, prevede che “Gli alloggi realizzati con le risorse indicate al punto 1 sono destinati ad essere assegnati in godimento o in locazione ai dipendenti delle amministrazioni statali che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 152/91, convertito nella legge n. 203/91, per un periodo non inferiore a dodici anni a decorre dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma successivo.
All'assegnazione in godimento o in locazione provvede il prefetto competente per territorio, al quale il segretario generale Parte del comunica tempestivamente il numero e le caratteristiche degli alloggi progressivamente disponibili a seguito della realizzazione degli interventi di cui al programma straordinario”. Inoltre il punto 7 della Delibera C.I.P.E. prevede che “Per gli alloggi di edilizia agevolata di cui al programma straordinario si applicano, in quanto compatibili con la presente delibera, condizioni analoghe a quelle previste dalla normativa concernente la locazioni di immobili urbani ad uso abitativo”. In attuazione sono state concluse le convenzioni tra il Ministero dei Lavori Pubblici ed il Comune di Roma con cui è succeduta la Controparte_4
del 21.09.1998 (cfr. Parte_1 allegato 2 all'atto di citazione). La convenzione contiene l'impegno del soggetto affidatario alla realizzazione del programma integrato per la realizzazione di alloggi in edilizia residenziale sovvenzionata e, per quel che qui interessa, agevolata. Al punto 1.2 la convenzione prevede che gli alloggi
“saranno concessi in locazione per un ulteriore periodo di cinque anni oltre il dodicesimo anno, per le specifiche finalità di
9 cui all'art. 18 della L. 203/91”. Disposizione rispettata nel caso di specie visto che il contratto di locazione prevedeva una durata di anni 17. L'art. 18, comma 3, della predetta convenzione è chiaro nello statuire che “Gli alloggi di edilizia agevolata, e quelli di edilizia privata offerti in locazione, che restano di proprietà del soggetto affidatario, sono assegnati in locazione o in godimento ai dipendenti statali che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 203/91” Convenzione del
21.04.2004 con il Comune di Roma che prevede le opere da realizzare e le relative disposizioni urbanistiche (cfr. allegato in atti).
Alla luce di tali fonti regolatorie del rapporto, deve ritenersi che la ben possa agire per Parte_1 la finita locazione se siano rispettati i termini minimi come previsti dalle convenzioni (17 anni). Il D.M. 185/2014 e la
Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 301/2017 non possono trovare applicazione nel caso di specie. A esclusione dell'ipotesi in cui sia espressamente previsto le leggi non possono trovare applicazione retroattiva ex art. 11 disp. prel. al codice civile. Il D.M. 185/2014, nelle parti richiamate dal convenuto, si limiti a regolare la diversa ipotesi dell'edilizia sovvenzionata, per quanto riguarda il comma 4. Nel caso di specie, come visto, l'immobile è stato realizzato in regime di edilizia agevolata dunque tale disposizione non potrebbe trovare applicazione. Per quanto riguarda il comma 5, invece riferito anche all'edilizia agevolata, è proprio la norma a prevedere che, in caso di mancata nuova assegnazione da parte del Prefetto nell'ipotesi di finita locazione, l'alloggio rientra nella disponibilità del soggetto che ne ha la titolarità, in questo caso la Parte_1
Quest'ultimo dovrà utilizzarlo in conformità alla normativa vigente per l'edilizia agevolata. Nulla, però, si prevede su una presunta riassegnazione al precedente conduttore. Non
10 ricorre, poi, la dedotta nullità della clausola di cui all'art.
9.4 del contratto di locazione la quale recita che: “In caso di mancata puntuale riconsegna dei locali alla scadenza, la parte conduttrice sarà tenuta a corrispondere, inscindibilmente sino all'effettivo rilascio di tutte le porzioni immobiliari, una indennità mensile pari all'ultimo canone corrisposto maggiorato del 50% (cinquanta per cento) ed aggiornato secondo le variazioni ISTAT, salvo ed impregiudicato il diritto della parte locatrice al risarcimento del maggior danno. La parte conduttrice è obbligata ad effettuare la riconsegna nel contraddittorio con la parte locatrice, previa - se richiesta - la rimessione in pristino dei locali. Delle operazioni di riconsegna sarà redatto verbale. In difetto e sino alla sottoscrizione del verbale di riconsegna, la parte conduttrice sarà comunque tenuta alla corresponsione della indennità di occupazione, come dinnanzi determinata”. Si tratterebbe di nullità per causa illecita o in frode alla legge, in particolare per il presunto contrasto con la normativa regionale e nazionale in materia di ERP. Ora a parte che non si apprezza la dedotta inosservanza, a parere del Tribunale di Roma, si tratta invero di una clausola penale, lecita ai sensi dell'art. 1382 c.c., con cui è disciplinato il risarcimento del danno in caso di inadempimento del conduttore all'obbligo di restituzione dell'immobile. Sotto altro profilo va rilevato che la Delibera
301 del 06.06.2017 della Giunta Regionale della Regione
Lazio (cfr. allegato 3 alla comparsa di costituzione) si riferisce all'art. 8 del D.L. 47/2014 il quale recita che “Le convenzioni che disciplinano le modalita' di locazione degli alloggi sociali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio
2007 n. 9, possono contenere la clausola di riscatto dell'unità immobiliare e le relative condizioni economiche”. Si tratta di una norma entrata in vigore dopo la stipula delle Convenzioni
11 e del contratto riferiti all'immobile oggetto del presente giudizio e che, peraltro, prevede la possibilità che le convenzioni contengano la clausola di riscatto dell'unità immobiliare. Nel caso in cui le convenzioni non la prevedano, come nel caso di specie, nulla quaestio. Quanto all'eventuale sussistenza di un diritto di prelazione esercitabile da parte dei conduttori, la deduzione, al momento della domanda nel presente giudizio, appariva peregrina posto che la prelazione consiste nel diritto del conduttore di essere preferito a un terzo nel caso in cui, in pendenza della locazione, il locatore si decidesse ad alienare l'immobile e tale possibilità è eventuale, futura ed incerta, per cui non è idonea a fondare una tutela giurisdizionale che presuppone l'esistenza di un interesse concreto e attuale. In conclusione, l'opposizione deve giudicarsi infondata non sussistendo alcun diritto dello stesso all'acquisto dell'immobile o alla stipula di un nuovo contratto di locazione, se non nei limiti del diritto di prelazione riconosciuto dal comma 3, art. 1 bis della L. 170/2023 e solo nel caso in cui la proprietaria decida di porre in vendita l'immobile. Pertanto, il contratto di locazione, in cui il figura come conduttore, avente a oggetto gli CP_1 immobili siti in Roma, Via Alfonso Splendore n.57/H, int. 41, destinato a civile abitazione, pervenutole in virtù di atto in data 9.3.2007 a rogito Notaio Rep.28326 con il Per_1 quale è stata costituita, mediante scissione rispetto alla la società Controparte_4 [...] con subentro nella proprietà del citato Controparte_5 immobile, deve ritenersi cessato alla data del 1.05.2023.
Nondimeno nelle more del giudizio è entrato in vigore dapprima il comma 4 dell'art. 1 bis della L. 170/2023 in cui è espressamente previsto che: “Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino al 31 dicembre 2024, ai medesimi
12 termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile”.
Successivamente è stato emanato l'art.7 del D.L. 27.12.2024
n.202, con il quale è stato nuovamente prorogato, dal
31.12.2024 al 31.12.2025, il termine originariamente previsto dall'art.1bis della Legge n.170/2023.
I contratti di cui al comma 3 sono quelli rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 che sono scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge. La normativa è applicabile al caso in esame per cui deve ritenersi che il contratto di locazione si sia rinnovato ex lege fino alla data del
31.12.2025. A tal proposito la Suprema Corte chiarisce che:
“In tema di locazione, il giudice, ove accerti che, per erronea indicazione ovvero per avvenuta rinnovazione del contratto,
l'effettiva data di scadenza dello stesso sia posteriore a quella indicata nell'atto di intimazione di licenza per finita locazione o di sfratto, può dichiarare la cessazione del contratto per una data successiva, senza, per questo, incorrere nel vizio di extra
o ultra petizione” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 684 del
19.01.2010). Sul punto non colgono nel segno le contestazioni della In primo luogo, non si Parte_1 tratta di applicare retroattivamente l'art. 1 bis della L.
170/2023 visto che la disposizione espressamente si riferisce ai contratti scaduti che, per manifesta indicazione, devono intendersi rinnovati ope legis. A tal proposito deve prendersi atto che il diritto alla prelazione è solo la finalità per la quale la legge dispone direttamente il rinnovo, fino al 31.12.2025, del contratto scaduto. Il fatto che tale finalità non possa essere realizzata è constatazione estranea alla portata precettiva della norma che impone direttamente il rinnovo del contratto. Peraltro, si evidenzia come appaia impossibile, allo
13 stato attuale, prevedere per il futuro la mancata realizzazione della prelazione. E', infatti, possibile che la locatrice si determini a vendere l'immobile nei prossimi mesi tornando sui suoi passi e cambiando valutazione e intendimento.
D'altra parte, è possibile che il conduttore si allinei nei pagamenti realizzando i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del diritto di prelazione. In conclusione, allora, il contratto cesserà alla data del 31.12.2025. In conseguenza deve essere condannato al rilascio, in Controparte_1 favore della dell' immobile Parte_1 siti in Roma, Via Alfonso Splendore n.57/H, distinto con l'interno n. 4, destinato a civile abitazione, tenuto conto della condizione delle parti il termine per l'esecuzione è fissato al
31.01.2026.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 in relazione ai procedimenti ordinari tenuti innanzi al Tribunale di valore tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Giudice Unico definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara che il contratto di locazione concluso tra
[...]
e avente a Parte_1 Controparte_1 oggetto gli immobili siti in Roma, Via Alfonso Splendore
n.57/H, distinto con l'interno n. 4, destinato a civile abitazione, cesserà ex lege, i suoi effetti al 31.12.2025; revoca l'ordinanza di rilascio emessa in corso di causa e condanna il convenuto conduttore al rilascio in favore della degli immobili indicati al Parte_1 capo che precede, liberi da persone e sgombero da cose, fissando per l'esecuzione la data del 31.01.2026;
14 condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della che si liquidano Parte_1 in €. 2.500,00 per compensi, € 250,00 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
Roma, 18.03.2025
Il Giudice dott.ssa Manuela Scoppetta
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