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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza del 9 dicembre 2025, svoltasi nella forma di cui all'art. 127-bis c.p.c., ha pronunciato in pari data la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al N.R.G. 2216/2025, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. BALDI JACOPO, ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con il funzionario MASTRONARDI PAOLA, convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/04/2025 la parte ricorrente
[...]
ha chiamato in giudizio la parte convenuta e – premessi i fatti Pt_1 CP_1 costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg.
2-3 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
CONDANNARE l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati e maturandi della CP_1 pensione di inabilità totale Ex Art. 12 L. 118/71, dal 01.12.2014 ad oggi, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge n. 508/88 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata delle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt. 24 e 38 primo comma della
Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
1 Si è costituita in giudizio la parte convenuta riconoscendo la spettanza, in CP_1 capo alla parte ricorrente, del diritto alla prestazione per cui vi è causa (pensione di inabilità civile ex art. 12 della L. n. 118/1971), rappresentando di aver provveduto, nelle more del giudizio, al pagamento degli arretrati e/o dei ratei correnti di tale prestazione in favore della parte ricorrente e chiedendo pertanto la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna la parte ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle medesime parti.
* * *
Essendo pacifico che l'interesse sotteso alle domande presentate dalla parte ricorrente è stato pienamente soddisfatto in sede stragiudiziale per opera della parte convenuta, tramite l'attribuzione del bene della vita agognato dalla prima, va dichiarata – come richiesto da entrambe le parti processuali – la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio.
Difatti la giurisprudenza ha chiarito che “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ne consegue l'assoluta inidoneità di detta pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo essa acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo” (Cassazione civile sez. lav. 25 marzo 2010
n. 7185; Cassazione civile sez. III 06 febbraio 2007 n. 2567).
Le spese di lite devono essere poste a carico della parte convenuta, giacché
l'effettivo pagamento della prestazione per cui vi è causa – avvenuto soltanto in data
8.09.2025 (dunque dopo il decorso del termine di 120 giorni previsti dall'art. 7 della L. n.
533/1973 e altresì dopo il deposito del ricorso giurisdizionale) – implica l'ammissione, per fatti concludenti, della fondatezza delle domande presentate dapprima in sede amministrativa e poi in sede giudiziale dalla parte ricorrente.
2 A tale proposito va precisato (1) che al fine della valutazione della tempestività dell'adempimento della parte convenuta rileva la data di effettiva esecuzione del pagamento e non la data di comunicazione della avvenuta liquidazione della prestazione, e
(2) che l'avvenuta liquidazione della prestazione prima del deposito del ricorso giurisdizionale non comporta di per sé sola – e in assenza dell'effettivo pagamento della medesima prestazione – l'inammissibilità o l'improcedibilità o l'infondatezza del ricorso giurisdizionale.
In punto di spese di lite va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il criterio adottato dalla giurisprudenza di questa Corte a proposito della determinazione dell'ammontare delle spese di lite nei giudizi che hanno ad oggetto prestazioni previdenziali e/o assistenziali, in base al quale ai fini della determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, nelle suddette controversie va applicato il criterio previsto dall'art. 13 c.p.c., comma
1 per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Sez. Un. 17405 del 2012); segnatamente, va data continuità alla soluzione applicativa indicata nella sentenza Cass. n. 4747 del 2018 (e successive), ove questa Corte ha stabilito che il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione”
(Cassazione civile sez. VI, 12/08/2022, n. 24809).
Le spese di lite sono pertanto liquidate nella misura di euro 1.863,50 tenendo conto
(1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, (2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, (3) delle condizioni soggettive del cliente, (4) dei risultati conseguiti, (5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché (6) delle previsioni di cui al D.M. n. 155/2014 emanato dal Ministero della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit., nella parte di esse relativa alle controversie in materia previdenza e assistenza obbligatorie, aventi valore indeterminato e nelle quali è assente la fase istruttoria, prendendo in considerazione i valori minimi ivi previsti.
P.Q.M.
- dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.863,50, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
3 Velletri, 9 dicembre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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