Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3723 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 14768/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 14/04/2025, alle ore 11:30, nella 8 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Giovanni D'Istria, è chiamata la causa
TRA
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23/08/1931, residente in [...]alla Salita Scudillo n. 20;
[...]
, C.F. nato ad [...] Controparte_1 C.F._2
il 03/09/1960, residente in [...]; CP_2
C.F. , nata a [...] A CREMANO il
[...] C.F._3
13/02/1939, residente in [...]; , Parte_2
C.F. , nata a [...] il [...] e ivi residente C.F._4
alla Via E. Bossa n. 6, rappr. e dif., giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., tutti elett.te dom.ti alla SALITA SCUDILLO N. 20, in NAPOLI presso l'Avv. TERRACCIANO GIANCARLO (C.F. ). Il procu- C.F._5
ratore dichiara i seguenti recapiti per le comunicazioni di rito: PEC
[...]
FAX 0817433565; Email_1
RICORRENTI
E
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Reg. Imprese CCIAA Controparte_3
Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. , iscritta all'Albo P.IVA_1
degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n. 32, con sede legale in Milano,
Via Sile n. 18, in persona del suo l.r.p.t., dott.ssa , giusta procu- Controparte_4
ra rilasciata a rogito notaio Dott. di Milano in data 13.01.2021, Persona_1
Rep. n. 73536, Racc. n. 14860, rapp. e dif., congiuntamente e disgiuntamente, giu- sta delega allegata alla memoria di costituzione, dall'Avv. DE LUCIA ANDREA
1
) ed elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultima in VIA C.F._7
LUCA DA PENNE N. 3, in NAPOLI. I procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni ex artt. 136 e 137 c.p.c. relative al presente procedimento all'indirizzo PEC Email_2
ovvero al numero di fax: 02865480;
RESISTENTE
E
Controparte_5
P. IVA E C.F. con sede in SANT'MO (NA)
[...] P.IVA_2
in VIA G. DI VITTORIO N. 16, pec Email_3
RESISTENTE CONTUMACE
È presente, per i SInori , Parte_1 Controparte_1 Pt_3
e l'Avv. Terracciano Giancarlo, il quale si riporta a tutti i pro-
[...] Parte_2
pri atti e scritti di causa, insistendo per la condanna in via solidale, o in alternativa a chi di dovere in ipotesi di condanna, delle società resistenti agli importi specifi- camente indicati nel ricorso introduttivo e nelle note autorizzate da ultimo deposi- tate, con vittoria di spese e compensi di causa ed attribuzione.
È presente per l'Avv. Sonia Marchi, anche per delega CP_3 CP_3 dell'Avv. Andrea De Lucia, la quale si riporta integralmente agli atti depositati. In particolare, rileva che quale concedente in leasing non è affatto la CP_3 custode dell'immobile concesso in locazione finanziaria e che anzi nel contratto di leasing è stato espressamente indicato che custode sarebbe stata la società utilizza- trice di , rimasta contu- Controparte_5 Controparte_6
mace, e aggiunge che il leasing non è assimilabile alla locazione commerciale e quindi non è ad esso applicabile la giurisprudenza citata da controparte e relativa alla sola fattispecie della locazione commerciale. Insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.
2
Alle ore 11.35 terminata la discussione il Giudice autorizza le parti ad allontanarsi e si ritira in Camera di ConSIlio.
Alle ore 16,51 all'esito della Camera di ConSIlio il Giudice decide la causa dan- do lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della con- cisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presen- te verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
3
N. …….................sent. N………………….R.G. N………………….cron. N…………………...rep. OGGETTO……………....
………………………….
…………………………. NOTIF. SENTENZA
…………………………. NOTIF. APPELLO
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.M., Dott. Giovanni D'Istria, ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14768/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSA-
BILITÀ EX ARTT. 2049 – 2051 – 2052 C.C., pendente
TRA
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23/08/1931, residente in [...]alla Salita Scudillo n. 20;
[...]
, C.F. nato ad [...] Controparte_1 C.F._2
il 03/09/1960, residente in [...]; CP_2
C.F. , nata a [...] A CREMANO il
[...] C.F._3
13/02/1939, residente in [...]; , Parte_2
C.F. , nata a [...] il [...] e ivi residente C.F._4
alla Via E. Bossa n. 6, rappr. e dif., giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., tutti elett.te dom.ti alla SALITA SCUDILLO N. 20, in NAPOLI presso l'Avv. TERRACCIANO GIANCARLO (C.F. ). Il procu- C.F._5
ratore dichiara i seguenti recapiti per le comunicazioni di rito: PEC
[...]
FAX 0817433565; Email_1
RICORRENTI
E
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Reg. Imprese CCIAA Controparte_3
Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. , iscritta all'Albo P.IVA_1
degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n. 32, con sede legale in Milano,
Via Sile n. 18, in persona del suo l.r.p.t., dott.ssa , giusta procu- Controparte_4
4
ra rilasciata a rogito notaio Dott. di Milano in data 13.01.2021, Persona_1
Rep. n. 73536, Racc. n. 14860, rapp. e dif., congiuntamente e disgiuntamente, giu- sta delega allegata alla memoria di costituzione, dall'Avv. DE LUCIA ANDREA
(C.F. ) e dall'Avv. MARCHI SONIA (C.F. C.F._6
) ed elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultima in VIA C.F._7
LUCA DA PENNE N. 3, in NAPOLI. I procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni ex artt. 136 e 137 c.p.c. relative al presente procedimento all'indirizzo PEC Email_2
ovvero al numero di fax: 02865480;
RESISTENTE
E
Controparte_5
P. IVA E C.F. con sede in SANT'MO (NA)
[...] P.IVA_2
in VIA G. DI VITTORIO N. 16, pec Email_3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.04.2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto dispo- sto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato con il decreto di fissazio- ne dell'udienza, i SI.ri , Parte_1 Controparte_1 Pt_3
e convenivano dinanzi al Tribunale di Napoli
[...] Parte_2 CP_3
in persona del l.r.p.t.., e
[...] Controparte_7
in persona del l.r.p.t..
[...]
La parte ricorrente deduceva che:
5
i SIg.ri e erano, rispetti- Parte_1 Controparte_1
vamente, usufruttuaria e nudo proprietario degli immobili ubicati in Erco- lano (Na), alla Via E. Bossa n. 6, contraddistinti con gli intt. 4 e 5 ed iden- tificati con i seguenti dati catastali nel N.C.E.U. del Comune di RC: foglio 17, part. 67, sub 4, il primo e foglio 17, part. 67, sub 5, il secondo (a
i predetti immobili venivano locati, ad uso abitazione, rispettivamente, alla SI.ra (int. 4) ed alla SI.ra (int. 5), con contrat- Parte_3 Parte_2
ti regolarmente registrati;
durante la notte del 19/12/2020, si sviluppava un incendio nel locale ter- raneo (sottostante ai predetti appartamenti), ubicato in RC (Na), al- la Via E. Bossa n. 4, di proprietà della e concesso in Controparte_3
locazione finanziaria alla di Sarra- CP_5 Controparte_5
Co cino OR e
domato l'incendio dai Vigili del fuoco, il Comune di RC emetteva
l'ordinanza n. 192/2020, accertando “che alcune parti del solaio sovra- stante … risultavano gravemente compromesse con sfondellamento delle pignatte e in un punto con travetti con l'armatura di acciaio spezzata”;
in tale provvedimento si ravvisava la necessità di inibire la zona soggior- no dell'immobile locato alla SI.ra , nonché l'intero appar- Parte_3
tamento locato alla SI.ra , ordinando alle predette di non uti- Parte_2 lizzare e di non far utilizzare tali locali “sino a che non saranno effettuate,
a cura dei proprietari dei locali al piano inferiore, tutte le opere necessa- rie, utili ed opportune e comunque idonee ad eliminare ogni e qualsiasi pericolo per la pubblica e privata incolumità”;
il Comune di RC, infine, ordinava al SI. (nato Controparte_6
a Caivano il 06/02/1966, nella qualità di legale rapp.te della s.a.s. Autori- cambi Nazionali ed Esteri di OR Sarracino e C., nonché alla
[...]
“di provvedere ad horas ad effettuare tutti i lavori necessari CP_3 ad eliminare ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità”;
nonostante tale obbligo di eseguire tutte le opere necessarie ad eliminare il pericolo, le società resistenti, dal mese di dicembre del 2022 non aveva-
6
no fatto nulla, addebitandosi tra di loro, in maniera strumentale e dilato- ria, la responsabilità per tutte le omissioni;
in presenza del reiterato e gravissimo comportamento negligente ed omis- sivo delle società resistenti, il di RC in data 11/05/2021, CP_8
emetteva e notificava al , non- Parte_4
ché a tutti i condomini-proprietari (tra cui i SIg.ri e Parte_1 [...]
), il provvedimento n. 36/2021, con cui ordi- Parte_5 nava “di adottare ad horas ogni azione utile alla messa in sicurezza dello stabile per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, con
l'obbligo di esibire, a lavori ultimati, idonea certificazione redatta da un tecnico legalmente autorizzato attestante la perfetta esecuzione delle ope- re e l'avvenuta eliminazione di ogni pericolo”.
Tale illegittimo comportamento (omissivo) aveva cagionato ingenti danni di natura economica alle parti istanti;
nello specifico, la SI.ra , pur non utilizzando il vano sog- Parte_3 giorno, aveva continuato a corrispondere l'intero canone di locazione
(euro 350,00 mensile);
la SI.ra (di anni 81), non potendo utilizzare l'intero apparta- Parte_2
mento, era stata costretta a trovare un alloggio di fortuna presso una fi- glia: tale stato di cose, che si protraeva dal 18/12/2020, le cagionava, un danno economico ed un profondo disagio e stress psichico;
la SI.ra , d'altra parte, dal mese di gennaio 2021 non per- Parte_1 cepiva il canone di locazione dell'importo di euro 500,00 mensili, stabilito nel contratto di locazione con la SI.ra ed aveva dovuto corrispon- Pt_2
dere gli oneri condominiali pari ad euro 20,50 mensili relativi al predetto immobile;
il SI. era obbligato , in virtù Controparte_1 dell'ordinanza di cui sopra, a sopportare, pro quota, il relativo esborso per la messa in sicurezza del solaio di cui all'immobile incendiato, nonché per la perizia da parte ad un tecnico specializzato per verificare la sicu- rezza degli immobili locati.
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Tutto ciò premesso, gli attori chiedevano di accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c., in via solidale, della e della Controparte_3 [...]
e per l'effetto, accertare e di- Controparte_5
chiarare il diritto al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti per effetto e a causa dei comportamenti omissivi delle società resistenti, con loro condanna in via soli- dale, al pagamento dei danni causati.
Si costituiva l' in persona del l.r.p.t.., chiedendo al Giudice, in Controparte_3
via preliminare di rito di: ove non avesse ritenuto il ricorso inammissibile, preso atto che svolgeva domanda di garanzia/manleva nei confronti Controparte_3 dell'altra resistente/convenuta, l' Controparte_5
di disporre, ove lo avesse ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 702 bis, quin-
[...] to comma, cod. proc. civ., lo spostamento dell'udienza già fissata.
Nel merito, in via principale, chiedeva di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto ed inammissibile. In via subordinata chiedeva di dichiarare il diritto di a essere tenuta indenne e manlevata dalla Autori- Controparte_3
cambi Nazionali ed Esteri Sarracino S.a.s. & C.
Il Giudice, dott.ssa Rosaria Gatti, in data 16/01/2022, letta la comparsa di
[...]
e rilevata la tempestività della richiesta, visti gli artt. 702 bis e 269 CP_3
c.p.c., rinviava in prosieguo prima udienza al 26.5.2022, al fine di consentire la chiamata in causa di Controparte_7
[...]
In data 29/06/2022, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
26/05/2022, ritenuto che l'istruttoria richiesta era incompatibile con la sommarietà del rito prescelto, mutava il rito da sommario in ordinario, rinviando per l'udienza ex art.183 c.p.c alla data del 09/01/2023.
Concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, all'udienza del 16/12/2024 il Giudice, lette le richieste delle parti, visto l'art.281 sexies c.p.c., rinviava la causa per la di- scussione orale all'udienza del 14/04/2025.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della
[...]
la quale a fronte della regolarità delle noti- Controparte_7
fiche non si costituiva in giudizio.
Qualche breve considerazione di carattere generale si impone avuto riguardo
8
alla responsabilità invocata dall'attrice.
Invero, tale responsabilità rinviene la propria fonte, com'è agevole intuire, nel disposto di cui all'art. 2051 del Codice Civile, atteso che gli attori hanno convenu- to in giudizio il soggetto ritenuto custode della cosa che si assume fonte dei la- mentati danni, il quale è non solo il proprietario, ma chiunque eserciti un potere di fatto sulla cosa stessa.
Ciò premesso, com'è noto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte ai fini dell'applicazione dell'ipotesi speciale di responsabilità prevista dalla richia- mata norma:
a) il danno può essere stato causato dal dinamismo intrinseco della cosa (ad esempio scala mobile) ovvero anche da un agente esterno che abbia determinato o accentuato la pericolosità della stessa - ad esempio sapone liquido su una scala –
(cfr. Cass. 28 marzo 2001, n. 4480);
b) l'attore deve provare il nesso di causalità tra il danno e la cosa con la preci- sazione che se è intervenuto un agente esterno dannoso, questo elemento concorre a formare la fattispecie costitutiva (cfr. Cass. 16 febbraio 2001, n. 2331);
c) non occorre alcuna indagine sulla condotta del custode (e l'eventuale colpa) posto che la stessa è estranea alla fattispecie;
d) il convenuto può esonerarsi da responsabilità provando il fortuito ravvisa- bile non solo in un accadimento esterno del tutto imprevedibile ed inevitabile, ma anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato. Risulta, inoltre, evi- dente che quanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa, tanto più intensa de- ve essere l'indagine diretta a verificare se la condotta del danneggiato abbia inter- rotto il nesso di causalità (cfr. Cass. 17 gennaio 2001, n. 584).
Dalla documentazione allegata dalla parte attrice, nell'Ordinanza n. 192/2020 del
20.12.2020 (allegati n. 5 e n. 6) emessa dal Comune di RC era emerso che in data 19.12.2020, in via E. Bossa n. 4 e n. 6, era stato domato un incendio in un fabbricato ove il piano seminterrato era adibito a negozio di autoricambi. Era stato accertato, altresì, che “alcune parti del solaio sovrastante l'attività commerciale di autoricambi risultavano gravemente compromesse con sfondellamento delle pi- gnatte e in un punto con travetti con l'armatura di acciaio spezzata. Questi danni
9
sono da considerarsi tali da rendere impraticabili il solaio sovrastante, per la parte ove sono stati accertati sfondellamento e danneggiamenti dei travetti”.
I Carabinieri di RC, pertanto, avevano posto sotto sequestro i locali al piano interrato adibito ad autoricambi che aveva accesso da via E. Bossa n. 4.
Nell'Ordinanza si ravvisava la necessità della messa in sicurezza “ad del Pt_6
locale al piano interrato adibito ad autoricambi, con dichiarazione di inagibilità dello stesso e dello sgombero “ad delle due unità immobiliari poste imme- Pt_6
diatamente sopra i locali incendiati (piano rialzato, interni n. 3 e n. 5, in uso que- sto alla SI.ra , con inibizione dell'utilizzo della zona soggiorno di Parte_2
una terza unità immobiliare (interno n. 4, in uso alla SI.ra , sempre Parte_3
posta al piano rialzato. Con la medesima ordinanza 192/21 il Comune intimava al SI. rappresentante della società Controparte_6 Controparte_5
CP_
e ad di provvedere “ad horas
[...] Controparte_6 CP_3
ad effettuare tutti i lavori necessari ad eliminare ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, nei locali ubicati in RC alla via E. Bossa n. 4, censiti in
CEU al foglio 17 p.lla 67 sub 25, con l'obbligo di esibire, a lavori ultimati idonea certificazione redatta da un tecnico legalmente autorizzato attestante la perfetta esecuzione delle opere e l'avvenuta eliminazione di ogni pericolo”.
In seguito al sopralluogo effettuato dall'Ing. in data 25.02.2021 su Persona_2 incarico dell' veniva redatta una relazione preliminare, nella Controparte_3 quale veniva rilevato che l'accesso al locale posto al piano seminterrato, oggetto dell'incendio, era inibito per la presenza dei SIilli apposti dai Carabinieri della
Tenenza di RC in seguito al sequestro penale disposto ai sensi dell'art. 354
c.p.p.. Poiché il sopralluogo dei locali interni era indispensabile per dare avvio al- la progettazione delle opere provvisionali per tali motivi, l'Ing. provvedeva Per_2
a riprogrammare ogni progetto di messa in sicurezza dell'immobile non appena fosse avvenuto il dissequestro dello stesso da parte dell'autorità competente.
Successivamente, il Comune di RC in data 11/05/2021, con Ordinanza n.
36/2021 ordinava all'Amministratore del , Parte_7 nonché a tutti i proprietari delle unità immobiliari dello stabile “di adottare ad ho- ras ogni azione utile alla messa in sicurezza dello stabile per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, con l'obbligo di esibire, a lavori ultimati, idonea
10
certificazione redatta da un tecnico legalmente autorizzato attestante la perfetta esecuzione delle opere e l'avvenuta eliminazione di ogni pericolo”.
Ordinava, altresì, al SI. e alla società di Controparte_6 Controparte_3 permettere l'accesso all'Amministratore del Condominio, ovvero a tecnico a lui delegato, all'immobile sito in RC , non appena il medesimo Parte_7 fosse stato dissequestrato dall'Autorità Giudiziaria, per accertare l'esistenza di eventuali compromissioni dell'assetto statico del fabbricato a seguito dell'incendio verificatosi in data 19.12.2020.
In data 06.12.2021 con nota prot. n. 68589 era pervenuta una relazione a firma dell'Ing. in cui veniva attestata la perfetta esecuzione delle opere Persona_2
e l'avvenuta eliminazione di ogni pericolo relativa all'Ordinanza Sindacale n.
192/2020.
Pertanto, il Comune di RC, on ordinanza n. 97/2021 del 09.12.2021 re- vocava l'ordinanza sindacale n. 192/2020. In conseguenza di ciò, i ricorrenti
[...]
e avevano potuto otte- Parte_8 Controparte_1 Parte_3
nere il libero accesso agli immobili ritornando nella disponibilità giuridica degli immobili oggetto di causa.
Nel procedimento R.G. n. 551066/2020, mod. 44 il Sostituto Procuratore della
Repubblica, Dott.ssa Giuliana Giuliano, visto l'art. 415 c.p.p., in data 31.10.2022 chiedeva di disporsi l'archiviazione del procedimento.
In ordine al reato di cui all'art. 423 c.p.; 677 co. 3 c.p. veniva osservato che:
“Ritiene la scrivente dover avanzate richiesta di archiviazione del presente pro- cedimento in ordine ai reati indicati in premessa per i motivi di seguito esposti.
Quanto al reato di cui all'art. 423 c.p. non vi sono elementi in base ai quali iden- tificare i responsabili dell'azione delittuosa. In particolare, in data 20.12.2020 la
Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Torre del Greco in- viava personale in servizio presso la Tenenza CC di RC in via Emilio Bossa
n. 4 in quanto era stata segnalata una grande quantità di fumo proveniente dai locali posti al piano seminterrato dello stabile, di pertinenza dell'attività commer- ciale denominata " . Poco dopo, interveniva la Controparte_5
Squadra dei Vigili del Fuoco di Napoli che, mediante l'ausilio di idranti, riusciva
a domare l'incendio sprigionatosi nei suddetti locali, che venivano posti in seque-
11
stro. Le dichiarazioni rese in data 19.12.2020 dala p.o. , tito- Controparte_6
lare della suddetta attività, non hanno fornito elementi utili a risalire all'autore della condotta delittuosa verificatasi il 20.12.2020. Né tantomeno hanno fornito elementi utili alle indagini , residente nel suddetto stabile, e Persona_3
, dipendente della "Autoricambi Saracino s.a.s.”. Persona_4
In sede di sopralluogo non sono state trovate immagini registrate da sistemi di vi- deosorveglianza utili a ricostruire la dinamica dei fatti (si veda informativa della
Tenenza CC di RC del 19 marzo 2021 in atti). Dal rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco di Napoli emerge che non è stato possibile risalire alle cause di innesco dell'incendio, che si era sviluppato soprattutto nella parte superiore dei locali interessati. Veniva disposto nell'immediatezza lo sgombero di due ap- partamenti sovrastanti il negozio di autoricambi interessato dall'incendio, posti al primo piano dell'edificio e la non praticabilità del vano soggiorno di un terzo ap- partamento.
Veniva emessa ordinanza sindacale del Comune di RC n. 192/2020 nei con- fronti del conduttore dell'immobile in questione e, successivamente, ordinanza sindacale n. 36/2021 prot. 29022 del 11.5.2021, a seguito di sopralluogo presso il suddetto immobile eseguito in data 5.5.2021, nei confronti dell'amministratore del condominio di e nei confronti di proprietari delle unità Parte_7
immobiliari nonché della , società proprietaria dei locali concessi in CP_3
locazione al per adottare ogni azione utile alla messa in sicurezza dello CP_6
stabile.
Quanto al reato di cui all'art. 677 co. 3 c.p. emerge dagli atti che le parti si sono attivate por la messa in sicurezza dell'immobile (tanto da avere la CP_3
nominato un ctp -ing. Votta-) ed essere stati i locali, previa istanza di disseque- stro temporaneo, sgomberati dei materiali/rifiuti della società “Autoricambi Sar- racino s.a.s.” ancora presenti nel seminterrato predetto per consentire l'esecuzio- ne di lavori di messa in sicurezza.
È stato, altresì, disposto altro dissequestro temporaneo al fine di consentire "la realizzazione di sistema di sostegno provvisionale definitivo dei solai esistenti che presentavano uno sfondellamento delle pignatte e danneggiamento dei travetti portanti” di cui all'elaborato tecnico del consulente di parte ing. , Persona_2
12
Si ritiene, pertanto, in ordine al delitto di cui all'art. 677 co. 3 c.p. che le parti si siano attivate per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza tanto da aver otte- nuto il dissequestro definitivo dell'immobile al fine di poter procedere ad una ri- strutturazione dello stesso”.
In data 12.01.2023 veniva disposta dal Giudice per le indagini preliminari, dott. Marco Carbone, l'archiviazione del procedimento penale contro ignoti R.G.
n. 551066/2020, R.G. G.I.P. n. 23690/2021, Tribunale di Napoli, Sezione Giudice per le Indagini Preliminari, il quale osservava che “La richiesta di archiviazione può essere accolta per i motivi indicati dal pubblico ministero, che devono inten- dersi integralmente richiamati nel presente decreto, essendo pienamente condivisi dal giudicante sulla base delle risultanze del procedimento ed apparendo la ri- chiesta ampiamente motivata e puntuale, ed assolutamente congrua e precisa.
Deve pertanto ritenersi, concordemente alla richiesta, l'assenza di elementi utili a identificare gli autori del reato per il reato di cui all'art. 423 c.p. e che, in ordine al reato di cui all'art. 677, co. 3 c.p. le parti si sono attivate per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza”.
Ciò precisato, va rilevato che in base alle difese della parte convenuta e agli esiti dell'istruttoria è emerso che l'evento dannoso si verificò esclusivamente per caso fortuito ovvero a causa di un fattore esterno del tutto eccezionale e impreve- dibile dotato di assorbente efficacia causale., rispetto al quale la cosa sia stata me- ra occasione di del danno, il c,d. fortuito incidentale , ancorcchè dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima(Cfr. Cass. Civ. Sez.III N.
2563/2007).
Inoltre la valutazione sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa deve essere parametrata alla natura della cosa stessa ed alla sua pericolosità-
Ne consegue che quanto più la cosa sia intrinsecamente pericolosa di per e la situazione di possibile pericolo sia tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tan- to meno incidente e fortuito può considersi il fattore esterno, così da non potere escludersi la responsabilità del custode ai sensi dell'art, 2051 c.c.. (cfr. Cass.Civ.
Sentenza N. 584/2001).
13
Nel caso in esame si ritiene che l'incendio avvenuto in ora notturna, nonostan- te la sorveglianza del locale attraverso videocamere, costituisce un fattore esterno alla sfera del custode di per se ' idoneo a dare impulso causale autonomo , con ca- rattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, all'incendio sviluppatosi nell'immobile destinato ad autoricambi , tale da interrompere il nesso causale tra la combustione dei materiali presenti nel locale commerciale ed i danni provati all'immobile.
Per tali motivi la domanda attore va dunque rigettata.
Sussistono giusti motivi, in deroga al principio della soccombenza per la compen- sazione delle spese di lite tra l'attore ed i convenuti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 14768/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ EX ARTT. 2049 – 2051 – 2052 C.C., pen- dente tra , , Parte_1 Controparte_1
, e in persona del Parte_3 Parte_2 Controparte_3
l.r.p.t. e Controparte_7
in persona del l.r.p.t., ogni contraria istanza disattesa così
[...]
provvede:
1. Dichiara la contumacia
[...]
in persona del l.r.p.t., Controparte_7
2. Rigetta la domanda del , Parte_1 Parte_9
, , nei confronti di
[...] Parte_3 Parte_2
in persona del l.r.p.t E Controparte_3 [...]
in per- Controparte_9
sona del l.r.p.t..
3. Compensa tra le parti le spese di lite.
4. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Napoli, il 14/04/2025 alle ore 16,51
Il Giudice
Dott. Giovanni D'Istria
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L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd.
“firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e de- positato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209
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