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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/04/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5161 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: ripetizione di indebito,
TRA
in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta delibera di G.C. n. Parte_1
95 del 13/09/2023, determina del responsabile del settore amministrativo n. 137/2023 e procura in calce al ricorso, dall'avv. Oreste Di Giacomo, presso il cui studio in Benevento, viale Mellusi 168, e indirizzo di pec elettivamente domicilia, Email_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, Controparte_1 dagli avv. Alessandro Cefalo e Lucia Caruso, presso il cui studio in Benevento, via Umberto I 4, elettivamente domicilia,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 14/12/2023 il ha convenuto in Parte_1 giudizio l'avv. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare Controparte_1
e dichiarare, per le ragioni sopra illustrate, parzialmente indebito e comunque non dovuto, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., dell'art. 11 del CCNL 22.01.2004 del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali e dell'art. 4 del CCNL del 14.9.2000 sempre del medesimo personale, il pagamento mensile percepito dall'avv. della voce stipendiale riferita alla retribuzione di CP_1 posizione -periodo ottobre 2016/settembre 2018-, in quanto calcolata ed erogata erroneamente dall'Ente datore con riferimento ad un rapporto di lavoro full-time di 36 ore rispetto alle 18 ore settimanali espletate dalla lavoratrice come da contratto individuale di lavoro;
b) per l'effetto di quanto precede dichiarare il diritto del in persona legale rapp.te p.t., a Pt_1 Parte_2 riottenere/recuperare integralmente l'importo indebitamente corrisposto alla lavoratrice come in atti quantificato e documentalmente provato, pari complessivamente ad €. 12.094,46 ovvero alla minore o maggiore somma che risulterà di Giustizia, e, conseguentemente, ordinare e condannare l'avv. Parte alla restituzione in favore del in persona del legale Controparte_1 Parte_1 rapp.te, dell'importo complessivo di €. 12.094,46 ovvero di quello che risulterà dovuto anche a seguito di istruttoria, a titolo di maggiori somme indebitamente percepite per ratei mensili afferenti
1 alla retribuzione di posizione in godimento in relazione alla posizione organizzativa di Responsabile dell'Area Economica – Finanziaria, ex artt. 8 e segg. del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali del 31.03.1999, conferita dalla P.A. datrice con decreto sindacale n°3 del 10.10.2016, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
c) con vittoria di onorari di giudizio, rimborso forfettario al 15%, oltre C.p.a. al 4% ed I.v.a. al 22% per legge se dovuta, oltre alla refusione del Contributo Unificato versato all'Erario”.
A sostegno della domanda ha esposto che la ricorrente era stata impiegata alle sue dipendenze con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) da settembre 2016 a settembre
2018, con mansioni di vicesegretario e inquadramento nella cat. D, posizione economica D3, del
CCNL per il personale del comparto regioni e autonomie locali. Dal 10/10/2016 le era stato, altresì, conferito l'incarico di posizione organizzativa di responsabile dell'area economico-finanziaria. Per tale incarico le era stato riconosciuto – ed erogato – un importo mensile, a titolo di retribuzione di posizione, pari a € 993,00 lordi, erroneamente calcolato con riferimento a un rapporto di lavoro a tempo pieno, in contrasto con le previsioni contrattualcollettive che prevedono il riproporzionamento, in virtù del minor orario di lavoro, del trattamento economico, compresa la retribuzione di posizione.
Si è ritualmente costituita la resistente, chiedendo in via principale rigettarsi ricorso perché infondato in fatto e in diritto, nonché in virtù della irripetibilità di un emolumento avente carattere retributivo non occasionale, secondo quanto statuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo; in subordine, ha chiesto accertarsi e dichiararsi che il recupero deve avvenire al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali;
con vittoria di spese e competenze del giudizio, da attribuirsi ai difensori.
La causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
Le circostanze di fatto sono pacifiche e documentali.
Dal 16/09/2016 al 13/09/2018 la resistente è stata dipendente del con mansioni Parte_1 di vicesegretario ed è stata inquadrata nella cat. D3 del CCNL regioni e autonomie locali.
Giusta decreto sindacale n. 3/2016 del 10/10/2016 le è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di responsabile dell'area economica finanziaria, con attribuzione di un compenso mensile lordo di € 993,00.
La resistente non contesta né di aver percepito, per il periodo da ottobre 2016 alla cessazione del rapporto, l'importo mensile di € 993,00 lordi a titolo di retribuzione di posizione, né l'esigenza di commisurare l'importo della retribuzione di posizione al minor orario di lavoro svolto, pari a 18 ore settimanali (part time al 50%).
Ciò che contesta è, invece, che tale importo non sia già stato quantificato in misura ridotta rispetto a quello previsto per un rapporto full time, pari a € 1.986,00, come riportato nelle buste paga.
Giova a questo punto delineare il quadro normativo di riferimento.
L'area delle posizioni organizzative è stata introdotta dagli artt. 8 e ss. del CCNL di revisione del sistema di classificazione professionale del 31/03/1999.
2 Specificamente, l'art. 10 prevede, per quanto qui interessa, che “1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. […] 2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 (€ 5.164,57) ad un massimo di L. 25.000.000 (€
12.911,42) annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate”.
Ai sensi dell'art. 9 del CCNL del 14/09/2000, “1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.
[…] Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale”.
La regola del riproporzionamento del trattamento economico in rapporto alla durata ridotta della prestazione lavorativa prevista da tale disposizione ha carattere rigido e generale, riguardando indistintamente tutte le voci aventi carattere fisso e periodico del trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15540 del 01/06/2023), e tale è la retribuzione di posizione organizzativa, che costituisce “un trattamento accessorio collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19192 del
14/06/2022).
In ogni caso, l'art. 11 del CCNL del 22/01/2004 (CCNL normativo 2002 – 2005 economico 2002 – 2003) ha introdotto all'art. 4 del CCNL del 14/09/2000 un comma 2 bis, a mente del quale “I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall'ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al
50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione”.
Il CCNL del comparto funzioni locali 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018 – ribadito il principio generale del riproporzionamento del trattamento economico in caso di contratto a tempo parziale (art. 55, co. 10) – ha dettato una nuova disciplina delle posizioni organizzative. In particolare, ai sensi dell'art. 15, “1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.
[…] 2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di €
16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa”.
Ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 13, co. 3, tuttavia, “Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art. 10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL”.
3 All'incarico per cui è causa trova, dunque, applicazione la disciplina dettata dai CCCCNNL del
14/09/2000, 31/03/1999 e 22/01/2004, che prevedevano un importo della retribuzione di posizione variabile da un minimo di € 5.164,57 a un massimo di € 12.911,42 annui lordi per tredici mensilità, da riproporzionare in considerazione dell'orario di lavoro a tempo parziale.
Il decreto sindacale n. 3/2016 non contiene alcun accenno al riproporzionamento, ma si limita a stabilire (punto 5) che alla dipendente sarebbe stato attribuito per l'esercizio finanziario 2016 il compenso mensile lordo di € 993,00, esattamente come il contratto di assunzione del 15/09/2016 riportava che “la retribuzione è quella prevista dai vigenti CCNL comparto Regioni – EE. LL., con riferimento alla categoria di inquadramento, pari ad Euro 12.169,07 all'anno, oltre l'assegno per il nucleo familiare se spettante, alla tredicesima mensilità e trattamento accessorio” (art. 4).
L'importo indicato di € 12.169,07 (€ 1.014,09 mensili) è pacificamente già riproporzionato.
Ciò si evince innanzitutto dalle buste paga, che riportano un valore dello stipendio base di € 2.028,18, ancora da riproporzionare per il part time al 50%. Identico discorso vale per la retribuzione di posizione, per cui le buste paga riportano un valore – da riproporzionare – pari a € 1.986,00, laddove l'importo mensile effettivamente corrisposto è stato quello di € 993,00, indicato nel decreto sindacale e corrispondente alla metà del suddetto importo.
Ulteriore indizio si trae dal punto 6 del decreto sindacale, ove si dà atto che il compenso di cui al punto 5, per gli anni successivi, sarebbe stato “attribuito ed iscritto nel bilancio di previsione dei singoli esercizi, applicando all'importo previsto per l'anno 2016, gli incrementi previsti dai successivi CCNL, ridotti alla metà”. L'atto quindi si premura di specificare che gli incrementi previsti dai CCNL
(allo stato non conosciuti, e quindi solo genericamente richiamati) avrebbero dovuto essere ridotti alla metà. Una siffatta specificazione non era, evidentemente, necessaria per il compenso mensile puntualmente specificato al punto 5, in quanto lo stesso era già parametrato a un rapporto di lavoro a orario ridotto.
Non vi è dunque alcun elemento idoneo a fondare il convincimento che il abbia Pt_1 erroneamente riconosciuto alla resistente un compenso di € 993,00 intendendo detto importo come corrispondente a un rapporto a tempo pieno, e quindi suscettibile di riduzione;
i dati che emergono dalla documentazione agli atti sono invece convergenti nella direzione opposta (attribuzione dell'importo mensile come precisamente quantificato nel decreto sindacale, già ridotto in considerazione del part time).
Infine, si osserva come la disciplina collettiva si limiti a fissare un minimo e un massimo, entro i quali ciascun ente stabilisce il valore della retribuzione di posizione. Pertanto, non è nemmeno consentito
– in mancanza di qualsiasi allegazione (e prova) in ordine alla non conformità dell'importo riconosciuto di € 993,00 alla graduazione fatta dall'ente – affermare l'illegittimità della scelta di attribuire la retribuzione di posizione in una certa misura.
Tuttavia, detta misura deve essere contenuta entro il limite massimo fissato dalla contrattazione collettiva, e che nel caso concreto era pari, come visto, a € 12.911,42 annui lordi per tredici mensilità: importo che, riproporzionato per il part time, si riduce a € 6.455,71.
4 Ed invero, nella giurisprudenza della S.C. si è consolidato “l'orientamento secondo cui l'adozione da parte della P.A. di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, giacché la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l'atto sia conforme alla volontà delle parti collettive (cfr. fra le tante Cass. n. 17226/2020; Cass. n. 21166/2019; Cass. n. 15902/2018; Cass. n. 25018/2017;
Cass. 16088/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata);
9.3. si è anche evidenziato che il datore di lavoro pubblico, a differenza di quello privato, è tenuto a ripetere le somme corrisposte sine titulo e che, per la particolare natura del rapporto nell'impiego pubblico fra contratto collettivo ed individuale, la restituzione non è subordinata alla previa dimostrazione di un errore riconoscibile non imputabile al datore medesimo;
9.4. quest'ultimo, pur non potendo esercitare poteri autoritativi, è tenuto ad assicurare il rispetto della legge, e quindi del contratto collettivo che dalla stessa mutua la sua particolare efficacia generalizzata, sicché non può dare esecuzione ad atti nulli e deve sottrarsi, anche unilateralmente, all'adempimento delle obbligazioni che trovano titolo nell'atto illegittimo” (Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 11645 del 04/05/2021).
Dunque, il datore di lavoro pubblico non può attribuire compensi che non siano previsti dalla contrattazione collettiva, neppure se di miglior favore. Ne consegue che, pur ipotizzando che un compenso maggiore di quello previsto dalla contrattazione sia stato corrisposto consapevolmente e volontariamente, tale volontà sarebbe del tutto inidonea ad escludere l'indebito, a differenza di quanto accade nel lavoro privato. Non può, dunque, essere configurato un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire un trattamento economico erogato dal datore di lavoro pubblico che non trova titolo nel contratto collettivo (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 14672 del 09/05/2022).
Nel caso di specie, il ha riconosciuto, e versato, all'istante l'importo lordo annuo di € Pt_1
12.909,42 (€ 993,00 mensili), a fronte di un limite massimo, fissato dalla contrattazione collettiva, di
€ 6.455,71 (corrispondenti a € 496,59 mensili).
Ne discende la natura indebita dell'erogazione, nella misura in cui ha determinato il superamento del tetto massimo consentito, al quale l'importo mensile va, conseguentemente, ricondotto, senza che rilevino la consapevolezza e la volontarietà dell'erogazione.
In ordine alla legittimità dell'azione di recupero, si osserva quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che “In materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da un'amministrazione nei confronti di un proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta sine titulo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi” (Cass. 22 dicembre 2008, n.
29926; Sez. L, Sentenza n. 8338 del 08/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 4323 del 20/02/2017; Sez. L,
Ordinanza n. 21267 del 2017).
Per parte sua, il Consiglio di Stato, con una recente pronuncia, ha ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale in materia: “In via generale deve rammentarsi che anche il recupero da parte del datore di lavoro pubblico delle retribuzioni corrisposte indebitamente è infatti atto di natura
5 privatistica riconducibile alla disciplina della ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 cod. civ. e non costituisce atto di esercizio di potestà amministrativa con conseguente inapplicabilità della disciplina che prescrive i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela di cui all'art. 21-nonies dellal. n. 241/1990. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato la natura doverosa della ripetizione (ad esempio, Consiglio di Stato, sezione III, 9 giugno 2014, n. 2903) atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell'art. 2033 cod. civ. anche nei rapporti di lavoro non privatizzati. In tal caso, infatti, l'interesse pubblico è in re ipsa e non è richiesta neppure una specifica motivazione in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n.8; Consiglio
Stato, sez. VI, 14 luglio 2011, n. 4284; Consiglio Stato, sez. VI, 27 novembre 2002, n. 6500). È stato anche affermato, prima ancora della decisione della Corte cost. n. 8 del 2023, che, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., è diritto-dovere della Pubblica Amministrazione ripetere somme indebitamente erogate;
di conseguenza, l'affidamento del dipendente e la sua buona fede nella percezione non sono diostacolo all'esercizio di tale diritto-dovere (cfr. già Consiglio di Stato, Sez. III, 28 novembre 2011,
n. 6278; Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5043; si veda anche Cass. 20 febbraio 2017, n. 4323). Pertanto, la P.A. non ha alcuna discrezionalità al riguardo, tanto che il mancato recupero delle somme illegittimamente erogate configura danno erariale, con il solo temperamento costituito dalla regola per cui le modalità dello stesso non devono essere eccessivamente onerose, in relazione alle esigenze di vita del debitore ed alle connotazioni, giuridiche e fattuali, delle singole fattispecie, avuto riguardo alla natura degli importi richiesti in restituzione, alle cause dell'errore nell'erogazione, al lasso di tempo trascorso tra la stessa e l'emanazione del provvedimento di recupero, all'entità delle somme corrisposte, riferita alle singole mensilità e nel totale determinato dalla relativa sommatoria (v., in tal senso, Consiglio di Stato, sez. V, 13 aprile 2012, n. 2118; id. 15 ottobre 2003, n. 6291). Quanto alla possibile rilevanza della buona fede del percettore di somme non dovute al fine di escluderne il recupero, il Giudice delle leggi con la sentenza n. 8 del 2023 ha già escluso l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ.rispetto all'art. 1 del Protocollo Addizionale della CEDU, nella parte in cui ha omesso di prevedere l'irripetibilità dell'indebito retributivo e previdenziale non pensionistico laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato nel percettore un legittimo affidamento circa la loro spettanza. Come noto secondo la citata disposizione convenzionale, “ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni” e la Corte EDU, valorizzandoproprio la nozione di bene, ha ascritto a tale paradigma la tutela dell'affidamento legittimo (“legitimate expectation”), situazione soggettiva dai contorni più netti di una semplice speranza o aspettativa di mero fatto (“hope”). Invero, la Corte costituzionale ha evidenziato che l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell'affidamento legittimo nella spettanza di una prestazione indebita che, se adeguatamente valorizzato, non determina l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ. rispetto al menzionato parametro convenzionale. Tali tutele si fondano sulla categoria della inesigibilità, radicata nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ. che vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi del debitore. Tra i rimedi che l'ordinamento appronta a tutela del legittimo affidamento, la Corte ha richiamato: - il dovere del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto;
6 - l'inesigibilità temporanea o parziale della prestazione in presenza di particolari condizioni personali del debitore, correlate a diritti inviolabili, che attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria dell'indebito e funge da causa esimente del debitore quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto. Infine, la Corte ha rilevato come la sproporzione dell'interferenza nell'affidamento legittimo tutelato dall'art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU sia esclusa dalla possibilità riconosciuta al soggetto percettore di accedere alla tutela risarcitoria nei confronti dell'ente a cui sia imputabile l'indebita erogazione della prestazione, in presenza dei presupposti per farne valere una responsabilità precontrattuale;
in tal modo l'ordinamento nazionale consente di addebitare all'ente pubblico la responsabilità per la commissione dell'errore nell'erogazione della prestazione indebita. Ne discende che la buona fede del percettore, di regola, non può costituire un limite al recupero soprattutto in casi come quello in esame di somme estremamente contenute” (Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 7799 del
17/08/2023).
Anche la S.C. ha recentemente ritenuto, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, il diritto di un ente pubblico di ripetere, nel caso di revoca dell'assegno ad personam previsto da un contratto collettivo integrativo aziendale in contrasto con i contratti nazionali, gli importi già erogati ai lavoratori, aventi carattere di indebito, sulla base proprio della decisione n. 8/2023 della Corte costituzionale, che – interrogata sulla legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., riletto alla luce della giurisprudenza della CEDU – ha escluso che l'azione di ripetizione di indebito, anche se calata nel particolare contesto delle retribuzioni illegittimamente erogate e percepite in buona fede, sia di per sé incompatibile con il dettato costituzionale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24807 del 18/08/2023).
Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve concludersi per la legittimità della richiesta di restituzione avanzata dal Pt_1
La resistente non ha dedotto, né conseguentemente provato, l'esistenza di particolari condizioni personali tali da rendere temporaneamente o parzialmente inesigibile la restituzione delle somme indebitamente erogate, onde evitare la compromissione di diritti inviolabili della persona.
Sotto il profilo del legittimo affidamento può essere osservato che, sebbene le somme siano state riconosciute in virtù di un atto formale e siano state erogate per l'intera durata del rapporto, la qualità personale della resistente (dipendente inquadrata in cat. D3, con compiti di vicesegretario e di responsabile dell'area economico-finanziaria sprovvista di personale dirigenziale, in possesso di laurea e del titolo professionale di avvocato) inducono a ritenere che la stessa avrebbe potuto e dovuto avere cognizione del contenuto delle previsioni contrattuali collettive che fissano un tetto massimo alla retribuzione di posizione, e della relativa inderogabilità, ancorché in melius.
Ne discende, una volta accertato il carattere indebito dei pagamenti ed esclusa l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., l'affermazione del diritto del di ripetere quanto versato, il Pt_1 cui importo lordo può essere quantificato in € 12.094,46 sulla base dei conteggi predisposti dal stesso, dei quali è stata verificata la correttezza in rapporto alle somme versate, come esposte Pt_1 nelle buste paga, e a quelle effettivamente riconoscibili entro i limiti fissati dal CCNL.
Ciò posto, numerosi precedenti della S.C. (Cass. n. 19735 del 2018; n. 2135 del 2018; 12933 del
2018; 31503 del 2018; n. 440 del 2019; n. 13530 del 2019; n. 5890 del 2020; n. 10533 del 2020; Sez.
VI n. 8614 del 2019; n. 17271 del 2020; n. 18996 del 2020; n. 21622 del 2020) hanno affermato che,
7 in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore ha diritto di ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto ex tunc dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del D.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 2691 del 29/01/2024).
Le suesposte argomentazioni sono applicabili nel caso di specie, trattandosi di inesistenza, ab origine, dell'obbligo di versamento delle ritenute operate sulle somme indebitamente versate.
Ai fini della individuazione dell'indebito ripetibile deve, allora, ribadirsi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore non può non avere ad oggetto che le somme da quest'ultimo "percepite", ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del predetto. Infatti, “Nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente” (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 1464 del 02/02/2012; negli stessi termini Cons.Stato, sez. VI 2/03/2009, n. 1164).
L'individuazione del netto quale quantum dovuto va senz'altro applicata anche alle ritenute previdenziali, tenuto conto che “in tema di obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie, il datore di lavoro – che ai sensi dell'art. 19 della L. n. 218 del 1952 è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei lavoratori che egli trattiene sulla retribuzione corrisposta ai medesimi – è direttamente obbligato verso l'ente previdenziale anche per la parte a carico dei lavoratori dei quali non è rappresentante ex lege, con la conseguenza che, in ipotesi di indebito contributivo, il datore è l'unico legittimato all'azione di ripetizione nei confronti dell'ente anche con riguardo alle quote predette” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 239 del 11/01/2006; Sez. L, Ordinanza n.
2135 del 29/01/2018).
La lavoratrice è, pertanto, tenuta a restituire solo le somme effettivamente percepite al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.
Tenuto conto della richiesta, formulata dal di accertamento del proprio diritto alla Pt_1 ripetizione dell'importo indicato in ricorso o della “minore o maggiore somma che risulterà di
Giustizia”, il relativo importo può essere quantificato, sulla base dei conteggi riformulati in corso di causa, in € 7.507,00.
A tale somma, al cui pagamento va condannata la resistente, si aggiungono gli interessi legali dalla data della prima richiesta (31/05/2023) al saldo.
8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, stanti l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e l'istruzione documentale.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che nel periodo ottobre 2016/settembre 2018 ha Controparte_1 indebitamente percepito l'importo lordo di € 12.094,46 a titolo di retribuzione di posizione organizzativa;
2) per l'effetto, condanna la resistente a restituire al l'importo netto di € Parte_1
7.507,00, oltre interessi legali dal 31/05/2023 al saldo effettivo;
3) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.695,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso C.U. € 118,50.
Benevento, 29 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5161 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: ripetizione di indebito,
TRA
in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta delibera di G.C. n. Parte_1
95 del 13/09/2023, determina del responsabile del settore amministrativo n. 137/2023 e procura in calce al ricorso, dall'avv. Oreste Di Giacomo, presso il cui studio in Benevento, viale Mellusi 168, e indirizzo di pec elettivamente domicilia, Email_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, Controparte_1 dagli avv. Alessandro Cefalo e Lucia Caruso, presso il cui studio in Benevento, via Umberto I 4, elettivamente domicilia,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 14/12/2023 il ha convenuto in Parte_1 giudizio l'avv. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare Controparte_1
e dichiarare, per le ragioni sopra illustrate, parzialmente indebito e comunque non dovuto, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., dell'art. 11 del CCNL 22.01.2004 del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali e dell'art. 4 del CCNL del 14.9.2000 sempre del medesimo personale, il pagamento mensile percepito dall'avv. della voce stipendiale riferita alla retribuzione di CP_1 posizione -periodo ottobre 2016/settembre 2018-, in quanto calcolata ed erogata erroneamente dall'Ente datore con riferimento ad un rapporto di lavoro full-time di 36 ore rispetto alle 18 ore settimanali espletate dalla lavoratrice come da contratto individuale di lavoro;
b) per l'effetto di quanto precede dichiarare il diritto del in persona legale rapp.te p.t., a Pt_1 Parte_2 riottenere/recuperare integralmente l'importo indebitamente corrisposto alla lavoratrice come in atti quantificato e documentalmente provato, pari complessivamente ad €. 12.094,46 ovvero alla minore o maggiore somma che risulterà di Giustizia, e, conseguentemente, ordinare e condannare l'avv. Parte alla restituzione in favore del in persona del legale Controparte_1 Parte_1 rapp.te, dell'importo complessivo di €. 12.094,46 ovvero di quello che risulterà dovuto anche a seguito di istruttoria, a titolo di maggiori somme indebitamente percepite per ratei mensili afferenti
1 alla retribuzione di posizione in godimento in relazione alla posizione organizzativa di Responsabile dell'Area Economica – Finanziaria, ex artt. 8 e segg. del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali del 31.03.1999, conferita dalla P.A. datrice con decreto sindacale n°3 del 10.10.2016, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
c) con vittoria di onorari di giudizio, rimborso forfettario al 15%, oltre C.p.a. al 4% ed I.v.a. al 22% per legge se dovuta, oltre alla refusione del Contributo Unificato versato all'Erario”.
A sostegno della domanda ha esposto che la ricorrente era stata impiegata alle sue dipendenze con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) da settembre 2016 a settembre
2018, con mansioni di vicesegretario e inquadramento nella cat. D, posizione economica D3, del
CCNL per il personale del comparto regioni e autonomie locali. Dal 10/10/2016 le era stato, altresì, conferito l'incarico di posizione organizzativa di responsabile dell'area economico-finanziaria. Per tale incarico le era stato riconosciuto – ed erogato – un importo mensile, a titolo di retribuzione di posizione, pari a € 993,00 lordi, erroneamente calcolato con riferimento a un rapporto di lavoro a tempo pieno, in contrasto con le previsioni contrattualcollettive che prevedono il riproporzionamento, in virtù del minor orario di lavoro, del trattamento economico, compresa la retribuzione di posizione.
Si è ritualmente costituita la resistente, chiedendo in via principale rigettarsi ricorso perché infondato in fatto e in diritto, nonché in virtù della irripetibilità di un emolumento avente carattere retributivo non occasionale, secondo quanto statuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo; in subordine, ha chiesto accertarsi e dichiararsi che il recupero deve avvenire al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali;
con vittoria di spese e competenze del giudizio, da attribuirsi ai difensori.
La causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
Le circostanze di fatto sono pacifiche e documentali.
Dal 16/09/2016 al 13/09/2018 la resistente è stata dipendente del con mansioni Parte_1 di vicesegretario ed è stata inquadrata nella cat. D3 del CCNL regioni e autonomie locali.
Giusta decreto sindacale n. 3/2016 del 10/10/2016 le è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di responsabile dell'area economica finanziaria, con attribuzione di un compenso mensile lordo di € 993,00.
La resistente non contesta né di aver percepito, per il periodo da ottobre 2016 alla cessazione del rapporto, l'importo mensile di € 993,00 lordi a titolo di retribuzione di posizione, né l'esigenza di commisurare l'importo della retribuzione di posizione al minor orario di lavoro svolto, pari a 18 ore settimanali (part time al 50%).
Ciò che contesta è, invece, che tale importo non sia già stato quantificato in misura ridotta rispetto a quello previsto per un rapporto full time, pari a € 1.986,00, come riportato nelle buste paga.
Giova a questo punto delineare il quadro normativo di riferimento.
L'area delle posizioni organizzative è stata introdotta dagli artt. 8 e ss. del CCNL di revisione del sistema di classificazione professionale del 31/03/1999.
2 Specificamente, l'art. 10 prevede, per quanto qui interessa, che “1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. […] 2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 (€ 5.164,57) ad un massimo di L. 25.000.000 (€
12.911,42) annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate”.
Ai sensi dell'art. 9 del CCNL del 14/09/2000, “1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.
[…] Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale”.
La regola del riproporzionamento del trattamento economico in rapporto alla durata ridotta della prestazione lavorativa prevista da tale disposizione ha carattere rigido e generale, riguardando indistintamente tutte le voci aventi carattere fisso e periodico del trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15540 del 01/06/2023), e tale è la retribuzione di posizione organizzativa, che costituisce “un trattamento accessorio collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19192 del
14/06/2022).
In ogni caso, l'art. 11 del CCNL del 22/01/2004 (CCNL normativo 2002 – 2005 economico 2002 – 2003) ha introdotto all'art. 4 del CCNL del 14/09/2000 un comma 2 bis, a mente del quale “I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall'ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al
50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione”.
Il CCNL del comparto funzioni locali 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018 – ribadito il principio generale del riproporzionamento del trattamento economico in caso di contratto a tempo parziale (art. 55, co. 10) – ha dettato una nuova disciplina delle posizioni organizzative. In particolare, ai sensi dell'art. 15, “1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.
[…] 2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di €
16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa”.
Ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 13, co. 3, tuttavia, “Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art. 10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL”.
3 All'incarico per cui è causa trova, dunque, applicazione la disciplina dettata dai CCCCNNL del
14/09/2000, 31/03/1999 e 22/01/2004, che prevedevano un importo della retribuzione di posizione variabile da un minimo di € 5.164,57 a un massimo di € 12.911,42 annui lordi per tredici mensilità, da riproporzionare in considerazione dell'orario di lavoro a tempo parziale.
Il decreto sindacale n. 3/2016 non contiene alcun accenno al riproporzionamento, ma si limita a stabilire (punto 5) che alla dipendente sarebbe stato attribuito per l'esercizio finanziario 2016 il compenso mensile lordo di € 993,00, esattamente come il contratto di assunzione del 15/09/2016 riportava che “la retribuzione è quella prevista dai vigenti CCNL comparto Regioni – EE. LL., con riferimento alla categoria di inquadramento, pari ad Euro 12.169,07 all'anno, oltre l'assegno per il nucleo familiare se spettante, alla tredicesima mensilità e trattamento accessorio” (art. 4).
L'importo indicato di € 12.169,07 (€ 1.014,09 mensili) è pacificamente già riproporzionato.
Ciò si evince innanzitutto dalle buste paga, che riportano un valore dello stipendio base di € 2.028,18, ancora da riproporzionare per il part time al 50%. Identico discorso vale per la retribuzione di posizione, per cui le buste paga riportano un valore – da riproporzionare – pari a € 1.986,00, laddove l'importo mensile effettivamente corrisposto è stato quello di € 993,00, indicato nel decreto sindacale e corrispondente alla metà del suddetto importo.
Ulteriore indizio si trae dal punto 6 del decreto sindacale, ove si dà atto che il compenso di cui al punto 5, per gli anni successivi, sarebbe stato “attribuito ed iscritto nel bilancio di previsione dei singoli esercizi, applicando all'importo previsto per l'anno 2016, gli incrementi previsti dai successivi CCNL, ridotti alla metà”. L'atto quindi si premura di specificare che gli incrementi previsti dai CCNL
(allo stato non conosciuti, e quindi solo genericamente richiamati) avrebbero dovuto essere ridotti alla metà. Una siffatta specificazione non era, evidentemente, necessaria per il compenso mensile puntualmente specificato al punto 5, in quanto lo stesso era già parametrato a un rapporto di lavoro a orario ridotto.
Non vi è dunque alcun elemento idoneo a fondare il convincimento che il abbia Pt_1 erroneamente riconosciuto alla resistente un compenso di € 993,00 intendendo detto importo come corrispondente a un rapporto a tempo pieno, e quindi suscettibile di riduzione;
i dati che emergono dalla documentazione agli atti sono invece convergenti nella direzione opposta (attribuzione dell'importo mensile come precisamente quantificato nel decreto sindacale, già ridotto in considerazione del part time).
Infine, si osserva come la disciplina collettiva si limiti a fissare un minimo e un massimo, entro i quali ciascun ente stabilisce il valore della retribuzione di posizione. Pertanto, non è nemmeno consentito
– in mancanza di qualsiasi allegazione (e prova) in ordine alla non conformità dell'importo riconosciuto di € 993,00 alla graduazione fatta dall'ente – affermare l'illegittimità della scelta di attribuire la retribuzione di posizione in una certa misura.
Tuttavia, detta misura deve essere contenuta entro il limite massimo fissato dalla contrattazione collettiva, e che nel caso concreto era pari, come visto, a € 12.911,42 annui lordi per tredici mensilità: importo che, riproporzionato per il part time, si riduce a € 6.455,71.
4 Ed invero, nella giurisprudenza della S.C. si è consolidato “l'orientamento secondo cui l'adozione da parte della P.A. di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, giacché la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l'atto sia conforme alla volontà delle parti collettive (cfr. fra le tante Cass. n. 17226/2020; Cass. n. 21166/2019; Cass. n. 15902/2018; Cass. n. 25018/2017;
Cass. 16088/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata);
9.3. si è anche evidenziato che il datore di lavoro pubblico, a differenza di quello privato, è tenuto a ripetere le somme corrisposte sine titulo e che, per la particolare natura del rapporto nell'impiego pubblico fra contratto collettivo ed individuale, la restituzione non è subordinata alla previa dimostrazione di un errore riconoscibile non imputabile al datore medesimo;
9.4. quest'ultimo, pur non potendo esercitare poteri autoritativi, è tenuto ad assicurare il rispetto della legge, e quindi del contratto collettivo che dalla stessa mutua la sua particolare efficacia generalizzata, sicché non può dare esecuzione ad atti nulli e deve sottrarsi, anche unilateralmente, all'adempimento delle obbligazioni che trovano titolo nell'atto illegittimo” (Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 11645 del 04/05/2021).
Dunque, il datore di lavoro pubblico non può attribuire compensi che non siano previsti dalla contrattazione collettiva, neppure se di miglior favore. Ne consegue che, pur ipotizzando che un compenso maggiore di quello previsto dalla contrattazione sia stato corrisposto consapevolmente e volontariamente, tale volontà sarebbe del tutto inidonea ad escludere l'indebito, a differenza di quanto accade nel lavoro privato. Non può, dunque, essere configurato un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire un trattamento economico erogato dal datore di lavoro pubblico che non trova titolo nel contratto collettivo (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 14672 del 09/05/2022).
Nel caso di specie, il ha riconosciuto, e versato, all'istante l'importo lordo annuo di € Pt_1
12.909,42 (€ 993,00 mensili), a fronte di un limite massimo, fissato dalla contrattazione collettiva, di
€ 6.455,71 (corrispondenti a € 496,59 mensili).
Ne discende la natura indebita dell'erogazione, nella misura in cui ha determinato il superamento del tetto massimo consentito, al quale l'importo mensile va, conseguentemente, ricondotto, senza che rilevino la consapevolezza e la volontarietà dell'erogazione.
In ordine alla legittimità dell'azione di recupero, si osserva quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che “In materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da un'amministrazione nei confronti di un proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta sine titulo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi” (Cass. 22 dicembre 2008, n.
29926; Sez. L, Sentenza n. 8338 del 08/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 4323 del 20/02/2017; Sez. L,
Ordinanza n. 21267 del 2017).
Per parte sua, il Consiglio di Stato, con una recente pronuncia, ha ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale in materia: “In via generale deve rammentarsi che anche il recupero da parte del datore di lavoro pubblico delle retribuzioni corrisposte indebitamente è infatti atto di natura
5 privatistica riconducibile alla disciplina della ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 cod. civ. e non costituisce atto di esercizio di potestà amministrativa con conseguente inapplicabilità della disciplina che prescrive i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela di cui all'art. 21-nonies dellal. n. 241/1990. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato la natura doverosa della ripetizione (ad esempio, Consiglio di Stato, sezione III, 9 giugno 2014, n. 2903) atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell'art. 2033 cod. civ. anche nei rapporti di lavoro non privatizzati. In tal caso, infatti, l'interesse pubblico è in re ipsa e non è richiesta neppure una specifica motivazione in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n.8; Consiglio
Stato, sez. VI, 14 luglio 2011, n. 4284; Consiglio Stato, sez. VI, 27 novembre 2002, n. 6500). È stato anche affermato, prima ancora della decisione della Corte cost. n. 8 del 2023, che, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., è diritto-dovere della Pubblica Amministrazione ripetere somme indebitamente erogate;
di conseguenza, l'affidamento del dipendente e la sua buona fede nella percezione non sono diostacolo all'esercizio di tale diritto-dovere (cfr. già Consiglio di Stato, Sez. III, 28 novembre 2011,
n. 6278; Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5043; si veda anche Cass. 20 febbraio 2017, n. 4323). Pertanto, la P.A. non ha alcuna discrezionalità al riguardo, tanto che il mancato recupero delle somme illegittimamente erogate configura danno erariale, con il solo temperamento costituito dalla regola per cui le modalità dello stesso non devono essere eccessivamente onerose, in relazione alle esigenze di vita del debitore ed alle connotazioni, giuridiche e fattuali, delle singole fattispecie, avuto riguardo alla natura degli importi richiesti in restituzione, alle cause dell'errore nell'erogazione, al lasso di tempo trascorso tra la stessa e l'emanazione del provvedimento di recupero, all'entità delle somme corrisposte, riferita alle singole mensilità e nel totale determinato dalla relativa sommatoria (v., in tal senso, Consiglio di Stato, sez. V, 13 aprile 2012, n. 2118; id. 15 ottobre 2003, n. 6291). Quanto alla possibile rilevanza della buona fede del percettore di somme non dovute al fine di escluderne il recupero, il Giudice delle leggi con la sentenza n. 8 del 2023 ha già escluso l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ.rispetto all'art. 1 del Protocollo Addizionale della CEDU, nella parte in cui ha omesso di prevedere l'irripetibilità dell'indebito retributivo e previdenziale non pensionistico laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato nel percettore un legittimo affidamento circa la loro spettanza. Come noto secondo la citata disposizione convenzionale, “ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni” e la Corte EDU, valorizzandoproprio la nozione di bene, ha ascritto a tale paradigma la tutela dell'affidamento legittimo (“legitimate expectation”), situazione soggettiva dai contorni più netti di una semplice speranza o aspettativa di mero fatto (“hope”). Invero, la Corte costituzionale ha evidenziato che l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell'affidamento legittimo nella spettanza di una prestazione indebita che, se adeguatamente valorizzato, non determina l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ. rispetto al menzionato parametro convenzionale. Tali tutele si fondano sulla categoria della inesigibilità, radicata nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ. che vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi del debitore. Tra i rimedi che l'ordinamento appronta a tutela del legittimo affidamento, la Corte ha richiamato: - il dovere del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto;
6 - l'inesigibilità temporanea o parziale della prestazione in presenza di particolari condizioni personali del debitore, correlate a diritti inviolabili, che attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria dell'indebito e funge da causa esimente del debitore quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto. Infine, la Corte ha rilevato come la sproporzione dell'interferenza nell'affidamento legittimo tutelato dall'art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU sia esclusa dalla possibilità riconosciuta al soggetto percettore di accedere alla tutela risarcitoria nei confronti dell'ente a cui sia imputabile l'indebita erogazione della prestazione, in presenza dei presupposti per farne valere una responsabilità precontrattuale;
in tal modo l'ordinamento nazionale consente di addebitare all'ente pubblico la responsabilità per la commissione dell'errore nell'erogazione della prestazione indebita. Ne discende che la buona fede del percettore, di regola, non può costituire un limite al recupero soprattutto in casi come quello in esame di somme estremamente contenute” (Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 7799 del
17/08/2023).
Anche la S.C. ha recentemente ritenuto, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, il diritto di un ente pubblico di ripetere, nel caso di revoca dell'assegno ad personam previsto da un contratto collettivo integrativo aziendale in contrasto con i contratti nazionali, gli importi già erogati ai lavoratori, aventi carattere di indebito, sulla base proprio della decisione n. 8/2023 della Corte costituzionale, che – interrogata sulla legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., riletto alla luce della giurisprudenza della CEDU – ha escluso che l'azione di ripetizione di indebito, anche se calata nel particolare contesto delle retribuzioni illegittimamente erogate e percepite in buona fede, sia di per sé incompatibile con il dettato costituzionale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24807 del 18/08/2023).
Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve concludersi per la legittimità della richiesta di restituzione avanzata dal Pt_1
La resistente non ha dedotto, né conseguentemente provato, l'esistenza di particolari condizioni personali tali da rendere temporaneamente o parzialmente inesigibile la restituzione delle somme indebitamente erogate, onde evitare la compromissione di diritti inviolabili della persona.
Sotto il profilo del legittimo affidamento può essere osservato che, sebbene le somme siano state riconosciute in virtù di un atto formale e siano state erogate per l'intera durata del rapporto, la qualità personale della resistente (dipendente inquadrata in cat. D3, con compiti di vicesegretario e di responsabile dell'area economico-finanziaria sprovvista di personale dirigenziale, in possesso di laurea e del titolo professionale di avvocato) inducono a ritenere che la stessa avrebbe potuto e dovuto avere cognizione del contenuto delle previsioni contrattuali collettive che fissano un tetto massimo alla retribuzione di posizione, e della relativa inderogabilità, ancorché in melius.
Ne discende, una volta accertato il carattere indebito dei pagamenti ed esclusa l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., l'affermazione del diritto del di ripetere quanto versato, il Pt_1 cui importo lordo può essere quantificato in € 12.094,46 sulla base dei conteggi predisposti dal stesso, dei quali è stata verificata la correttezza in rapporto alle somme versate, come esposte Pt_1 nelle buste paga, e a quelle effettivamente riconoscibili entro i limiti fissati dal CCNL.
Ciò posto, numerosi precedenti della S.C. (Cass. n. 19735 del 2018; n. 2135 del 2018; 12933 del
2018; 31503 del 2018; n. 440 del 2019; n. 13530 del 2019; n. 5890 del 2020; n. 10533 del 2020; Sez.
VI n. 8614 del 2019; n. 17271 del 2020; n. 18996 del 2020; n. 21622 del 2020) hanno affermato che,
7 in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore ha diritto di ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto ex tunc dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del D.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 2691 del 29/01/2024).
Le suesposte argomentazioni sono applicabili nel caso di specie, trattandosi di inesistenza, ab origine, dell'obbligo di versamento delle ritenute operate sulle somme indebitamente versate.
Ai fini della individuazione dell'indebito ripetibile deve, allora, ribadirsi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore non può non avere ad oggetto che le somme da quest'ultimo "percepite", ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del predetto. Infatti, “Nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente” (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 1464 del 02/02/2012; negli stessi termini Cons.Stato, sez. VI 2/03/2009, n. 1164).
L'individuazione del netto quale quantum dovuto va senz'altro applicata anche alle ritenute previdenziali, tenuto conto che “in tema di obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie, il datore di lavoro – che ai sensi dell'art. 19 della L. n. 218 del 1952 è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei lavoratori che egli trattiene sulla retribuzione corrisposta ai medesimi – è direttamente obbligato verso l'ente previdenziale anche per la parte a carico dei lavoratori dei quali non è rappresentante ex lege, con la conseguenza che, in ipotesi di indebito contributivo, il datore è l'unico legittimato all'azione di ripetizione nei confronti dell'ente anche con riguardo alle quote predette” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 239 del 11/01/2006; Sez. L, Ordinanza n.
2135 del 29/01/2018).
La lavoratrice è, pertanto, tenuta a restituire solo le somme effettivamente percepite al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.
Tenuto conto della richiesta, formulata dal di accertamento del proprio diritto alla Pt_1 ripetizione dell'importo indicato in ricorso o della “minore o maggiore somma che risulterà di
Giustizia”, il relativo importo può essere quantificato, sulla base dei conteggi riformulati in corso di causa, in € 7.507,00.
A tale somma, al cui pagamento va condannata la resistente, si aggiungono gli interessi legali dalla data della prima richiesta (31/05/2023) al saldo.
8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, stanti l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e l'istruzione documentale.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che nel periodo ottobre 2016/settembre 2018 ha Controparte_1 indebitamente percepito l'importo lordo di € 12.094,46 a titolo di retribuzione di posizione organizzativa;
2) per l'effetto, condanna la resistente a restituire al l'importo netto di € Parte_1
7.507,00, oltre interessi legali dal 31/05/2023 al saldo effettivo;
3) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.695,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso C.U. € 118,50.
Benevento, 29 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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