TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/10/2025, n. 7610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7610 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49023/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49023/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PITTELLI Parte_1 C.F._1 BA e dell'avv. BALDELLI ENRICO ( ), elettivamente domiciliato in C.F._2 VIA BARACCHINI, 7 20123 MILANO presso il difensore avv. PITTELLI BA
ATTORE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. CLEMENTI GIORGIA, elettivamente domiciliata in VIA GIOVANNI BETTOLO 35 ROMA presso il difensore avv. CLEMENTI GIORGIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 25.11.2022 conviene in giudizio l' Parte_1 CP_1
chiedendo l'accertamento dell'invalidità della delibera di espulsione immediata adottata
[...]
l'11.5.2022 nei suoi confronti dal Collegio dei Probiviri e, per l'effetto, l'accertamento della permanenza della sua qualifica di socio con le relative funzioni.
Si costituisce in giudizio l' contestando le allegazioni dell'attore e chiedendo Controparte_1 il rigetto delle sue domande.
***
Oggetto di discussione è il provvedimento del Collegio dei Probiviri di di data 11.5.2022, CP_1 con cui è stata deliberata l'espulsione immediata, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, dell'odierno attore, responsabile della sede provinciale di Roma.
Il provvedimento è fondato sui seguenti argomenti:
- la comunicazione del sig. del 23.9.2021, che dichiara di essersi rivolto alla sede Parte_2 provinciale di Roma per la redazione di un contratto a canone concordato, di non avere ricevuto le informazioni richieste, ma solo la richiesta di pagamento per il tesseramento;
di essersi quindi rivolto alla sede regionale di Roma, per ottenere quanto richiesto;
- l'esistenza di diversi comportamenti da parte dell'odierno attore lesivi dell'immagine di CP_1
- tra essi, l'apertura della sede denominata “Delegazione Roma Nord” senza avere richiesto una preventiva autorizzazione e offrendo in essa la possibilità di asseverare contratti senza la sua presenza fisica.
***
Devono essere separatamente esaminate le doglianze dell'attore.
La prima di esse attiene alla legittimità formale del provvedimento;
in particolare, l'attore lamenta l'irregolarità della procedura seguita per approvare la delibera di espulsione, in relazione alla quale egli non è stato in alcun modo coinvolto;
non è stata infatti formalizzata una previa contestazione degli addebiti, né è stata disposta la sua audizione, con conseguente compromissione del proprio diritto di difesa. Si osserva in proposito che:
pagina 2 di 7 - non risulta dai documenti depositati che il provvedimento di espulsione dell'11.5.2022 sia stato preceduto dalla contestazione degli addebiti all'interessato, né che quest'ultimo abbia potuto interloquire nella fase precedente all'emissione del provvedimento;
- mette in evidenza che il procedimento che ha portato all'emissione del provvedimento CP_1 impugnato è stato graduale ed è stato preceduto dall'emissione di due provvedimenti, il primo dei quali di sospensione;
- il primo di essi (doc. 5 convenuta) reca la data del 16.4.2020 e fa riferimento alle seguenti condotte dell'attore, giudicate rilevanti ai fini della decisione: a) l'aver proferito insulti nei confronti di terzi;
b) la mancata sottoscrizione dell'accordo con le più importanti associazioni del settore immobiliare per il
Comune di Roma;
c) la sottoscrizione dell'accordo territoriale solo in un secondo momento con altre associazioni, senza avvisare preventivamente il Presidente nazionale sui motivi alla base di tale decisione;
d) l'avere aperto una pagina Linkedin di con il proprio indirizzo personale senza CP_1 autorizzazione;
e) l'avere proposto alle sedi territoriali di aprire una nuova associazione, con oggetto inconferente rispetti agli scopi di CP_1
- il provvedimento del Collegio dei Probiviri del 20.10.2021 consiste nella diffida rivolta all'attore ad astenersi temporaneamente dalla partecipazione a convegni ed assemblee organizzate dalla sede nazionale, facendo riferimento a decisioni definitive del Collegio dei Probiviri;
nelle premesse si attesta che “il collegio ha appena iniziato a valutare la documentazione ricevuta dal presidente nazionale e dal direttivo, nonché quella ricevuta dal Dott. in sua difesa”; non viene specificato Parte_1 di quale documentazione si tratti e quale sia il suo oggetto;
nulla aggiunge il verbale dell'assemblea del
30.12.2019 (richiamato da a pag. 8 della comparsa di costituzione e prodotto sub doc. 13); CP_1 in esso si dà infatti atto del raggiungimento degli obiettivi prefissati relativi a diversi aspetti, tra i quali
“circa una decina di richieste di accordo di collaborazione tramite la formula della delegazione che prevede un accordo scritto con apposite strutture delegate a divulgare la sigla tramite CP_1
l'iscrizione di nuovi associati in cambio di autonomia gestionale dei servizi offerti comprensivi dell'attestazione di rispondenza dei contratti di locazione all'accordo territoriale”; il meccanismo della delegazione non viene quindi censurato e viene citato nell'ambito della citazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
pagina 3 di 7 - non vi sono altri elementi disponibili per comprendere quali fossero, all'epoca dell'emissione del provvedimento, le specifiche censure mosse all'attore e quali gli argomenti e i documenti utilizzati dall'odierno attore a sostegno della propria posizione.
Da quanto sopra deriva che:
- il provvedimento di espulsione non è stato preceduto né dalla contestazione degli addebiti all'interessato, né dalla sua audizione, né da altra forma di interlocuzione idonea a consentirgli di rappresentare la propria posizione e le proprie ragioni;
- la gradualità nelle contestazioni invocata da non trova riscontrano documentale;
non vi è CP_1 coincidenza tra gli addebiti precedentemente valutati e quelli posti a fondamento del provvedimento opposto e non vi è chiarezza in ordine a quale sia la documentazione trasmessa ed esaminata precedentemente all'emissione della diffida del 20.10.2021;
- i dati complessivamente emergenti si risolvono dunque nella mancata adozione di un procedimento finalizzato a garantire l'instaurazione del contraddittorio e nell'assenza di dati sufficienti a desumere che tale contraddittorio sia stato sostanzialmente e gradualmente garantito da in epoca CP_1 precedente all'adozione della delibera. Trattandosi di garanzia da ritenersi essenziale in favore del possibile soggetto interessato da provvedimenti di natura disciplinare a carattere afflittivo, come l'espulsione, la sua mancata previsione in sede statutaria determina l'invalidità della delibera impugnata.
***
Con il secondo motivo di impugnazione l'attore allega l'illegittimità del provvedimento di espulsione deliberato senza alcun controllo da parte Direttivo Nazionale o dell'Assemblea dei soci. L'art. 14 dello
Statuto prevede che il collegio dei probiviri sia composto da tre/cinque membri eletti dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo. Si tratta dunque di organo collegiale formato con la preventiva partecipazione dell'assemblea. Il motivo di impugnazione è pertanto infondato.
***
L'attore ha inoltre allegato l'illegittimità del provvedimento impugnato in considerazione dell'insussistenza dei gravi motivi richiesti dall'art. 24 c.c..
La giurisprudenza di legittimità ha osservato in proposito che “l'esclusione di un associato è concetto relativo, la cui valutazione non può prescindere dal modo in cui gli associati medesimi lo hanno inteso pagina 4 di 7 nella loro autonomia associativa;
di tal che, ove l'atto costitutivo dell'associazione contenga già una ben specifica descrizione dei motivi ritenuti così gravi da provocare l'esclusione dell'associato, la verifica giudiziale è destinata ad arrestarsi al mero accertamento della puntuale ricorrenza o meno, nel caso di specie, di quei fatti che l'atto costitutivo contempla come causa di esclusione;
quando, invece, nessuna indicazione specifica sia contenuta nel medesimo atto costitutivo, o quando si sia in presenza di formule generali ed elastiche, destinate ad essere riempite di volta in volta di contenuto in relazione a ciascun singolo caso, o comunque in qualsiasi altra situazione nella quale la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente post factum, il vaglio giurisdizionale si estende necessariamente anche a quest'ultimo aspetto (giacché, altrimenti, si svuoterebbe di senso la suindicata disposizione dell'art. 24 c.c.) e si esprime attraverso una valutazione di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato e l'entità della lesione da lui arrecata agli altrui interessi, da un lato, e la radicalità del provvedimento espulsivo, che definitivamente elide l'interesse del singolo a permanere nell'associazione, dall'altro (Cass. 4 settembre 2004, n. 17907) (Cass. ordinanza n. 2117 del 22.1.2024).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame si rileva che:
- lo statuto dell'associazione non contiene una indicazione dei motivi caratterizzati da gravità tale da condurre a una pronuncia di espulsione del socio;
la verifica giudiziale non può pertanto essere ancorata a tale parametro;
- non essendovi alcuna indicazione in proposito (nemmeno le formule generali ed elastiche cui la Corte fa riferimento), il vaglio giurisdizionale deve essere effettuato attraverso “una valutazione di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato e l'entità della lesione da lui arrecata agli altrui interessi, da un lato, e la radicalità del provvedimento espulsivo”, dall'altro;
- i comportamenti addebitati all'interessato sono quelli precedentemente indicati ed elencati nel provvedimento di espulsione: a) la citata comunicazione del sig. del 23.9.2021; b) Parte_2
l'esistenza di diversi comportamenti da parte dell'odierno attore lesivi dell'immagine di c) CP_1 tra essi, l'apertura della sede denominata “Delegazione Roma Nord” senza preventiva autorizzazione, offrendo la possibilità di asseverare contratti senza la presenza fisica dell'attore;
- quanto al motivo di cui alla lett. a), risulta documentalmente che il sig. abbia ottenuto la Parte_2 prima asseverazione senza la previa consultazione di un testo negoziale definitivo;
è pertanto, sotto pagina 5 di 7 questo aspetto, confermata la condotta contestata all'odierno attore;
risulta invece che il sig. abbia successivamente indicato alla sede di le caratteristiche del testo Parte_2 Controparte_2 negoziale e che sia stata rilasciata la conseguente asseverazione;
non è però allegato da quali CP_1 fossero le differenze sostanziali tra le due asseverazioni e quali le concrete ricadute della condotta dell'attore sull'immagine di CP_1
- il motivo di cui alla lett. b) è indicato in modo del tutto generico;
i comportamenti lesivi dell'immagine di non sono elencati e descritti;
non è pertanto possibile svolgere alcuna CP_1 valutazione utile ai fini dell'applicazione dell'art. 24 c.c.;
- il motivo di cui alla lett. c) è circoscritto all'apertura della sede denominata “Delegazione Roma
Nord” senza avere richiesto l'autorizzazione e offrendo la possibilità di asseverare contratti senza la presenza fisica dell'attore; essendo in tal modo circoscritto l'addebito, non è decisivo l'argomento di in merito alla esistenza di una vasta rete di sedi non autorizzate ai sensi dell'art. 12 dello CP_1
Statuto; la valutazione di proporzionalità, richiesta dalla Corte di legittimità, tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato e l'entità della lesione allo stesso procurata deve essere effettuata con rifermento esclusivo a tale addebito;
l'argomento sviluppato da (pag. 10 della CP_1 comparsa conclusionale) in merito all'esistenza di più sedi non autorizzate, all'indebito utilizzo del timbro di attestazione dell'associazione, al destinatario del pagamento della quota associativa è diverso da quello posto alla base del provvedimento disciplinare;
non è quindi rispettato il requisito della proporzionalità richiesto dalla Corte di Cassazione.
Da quanto sopra esposto deriva l'annullamento della delibera oggetto di impugnazione.
***
L'attore ha chiesto la condanna di al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, CP_1 derivati dall'adozione della delibera. Nessuna allegazione è stata però tempestivamente formalizzata a sostegno della richiesta, né la medesima è stata supportata da adeguate produzioni documentali.
Ne deriva il rigetto della domanda.
Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva il parziale accoglimento delle domande dell'attore, con i conseguenti riflessi sulle decisioni in tema di spese processuali.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Annulla la delibera di data 11.5.2022 del Collegio dei Probiviri CP_1
2) Compensate per metà le spese processuali, condanna l' alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali in favore di liquidate nella residua misura di € 545,00 per Parte_1 spese, € 3.808,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
IVA e CPA come per legge.
Milano, 10 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49023/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PITTELLI Parte_1 C.F._1 BA e dell'avv. BALDELLI ENRICO ( ), elettivamente domiciliato in C.F._2 VIA BARACCHINI, 7 20123 MILANO presso il difensore avv. PITTELLI BA
ATTORE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. CLEMENTI GIORGIA, elettivamente domiciliata in VIA GIOVANNI BETTOLO 35 ROMA presso il difensore avv. CLEMENTI GIORGIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 25.11.2022 conviene in giudizio l' Parte_1 CP_1
chiedendo l'accertamento dell'invalidità della delibera di espulsione immediata adottata
[...]
l'11.5.2022 nei suoi confronti dal Collegio dei Probiviri e, per l'effetto, l'accertamento della permanenza della sua qualifica di socio con le relative funzioni.
Si costituisce in giudizio l' contestando le allegazioni dell'attore e chiedendo Controparte_1 il rigetto delle sue domande.
***
Oggetto di discussione è il provvedimento del Collegio dei Probiviri di di data 11.5.2022, CP_1 con cui è stata deliberata l'espulsione immediata, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, dell'odierno attore, responsabile della sede provinciale di Roma.
Il provvedimento è fondato sui seguenti argomenti:
- la comunicazione del sig. del 23.9.2021, che dichiara di essersi rivolto alla sede Parte_2 provinciale di Roma per la redazione di un contratto a canone concordato, di non avere ricevuto le informazioni richieste, ma solo la richiesta di pagamento per il tesseramento;
di essersi quindi rivolto alla sede regionale di Roma, per ottenere quanto richiesto;
- l'esistenza di diversi comportamenti da parte dell'odierno attore lesivi dell'immagine di CP_1
- tra essi, l'apertura della sede denominata “Delegazione Roma Nord” senza avere richiesto una preventiva autorizzazione e offrendo in essa la possibilità di asseverare contratti senza la sua presenza fisica.
***
Devono essere separatamente esaminate le doglianze dell'attore.
La prima di esse attiene alla legittimità formale del provvedimento;
in particolare, l'attore lamenta l'irregolarità della procedura seguita per approvare la delibera di espulsione, in relazione alla quale egli non è stato in alcun modo coinvolto;
non è stata infatti formalizzata una previa contestazione degli addebiti, né è stata disposta la sua audizione, con conseguente compromissione del proprio diritto di difesa. Si osserva in proposito che:
pagina 2 di 7 - non risulta dai documenti depositati che il provvedimento di espulsione dell'11.5.2022 sia stato preceduto dalla contestazione degli addebiti all'interessato, né che quest'ultimo abbia potuto interloquire nella fase precedente all'emissione del provvedimento;
- mette in evidenza che il procedimento che ha portato all'emissione del provvedimento CP_1 impugnato è stato graduale ed è stato preceduto dall'emissione di due provvedimenti, il primo dei quali di sospensione;
- il primo di essi (doc. 5 convenuta) reca la data del 16.4.2020 e fa riferimento alle seguenti condotte dell'attore, giudicate rilevanti ai fini della decisione: a) l'aver proferito insulti nei confronti di terzi;
b) la mancata sottoscrizione dell'accordo con le più importanti associazioni del settore immobiliare per il
Comune di Roma;
c) la sottoscrizione dell'accordo territoriale solo in un secondo momento con altre associazioni, senza avvisare preventivamente il Presidente nazionale sui motivi alla base di tale decisione;
d) l'avere aperto una pagina Linkedin di con il proprio indirizzo personale senza CP_1 autorizzazione;
e) l'avere proposto alle sedi territoriali di aprire una nuova associazione, con oggetto inconferente rispetti agli scopi di CP_1
- il provvedimento del Collegio dei Probiviri del 20.10.2021 consiste nella diffida rivolta all'attore ad astenersi temporaneamente dalla partecipazione a convegni ed assemblee organizzate dalla sede nazionale, facendo riferimento a decisioni definitive del Collegio dei Probiviri;
nelle premesse si attesta che “il collegio ha appena iniziato a valutare la documentazione ricevuta dal presidente nazionale e dal direttivo, nonché quella ricevuta dal Dott. in sua difesa”; non viene specificato Parte_1 di quale documentazione si tratti e quale sia il suo oggetto;
nulla aggiunge il verbale dell'assemblea del
30.12.2019 (richiamato da a pag. 8 della comparsa di costituzione e prodotto sub doc. 13); CP_1 in esso si dà infatti atto del raggiungimento degli obiettivi prefissati relativi a diversi aspetti, tra i quali
“circa una decina di richieste di accordo di collaborazione tramite la formula della delegazione che prevede un accordo scritto con apposite strutture delegate a divulgare la sigla tramite CP_1
l'iscrizione di nuovi associati in cambio di autonomia gestionale dei servizi offerti comprensivi dell'attestazione di rispondenza dei contratti di locazione all'accordo territoriale”; il meccanismo della delegazione non viene quindi censurato e viene citato nell'ambito della citazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
pagina 3 di 7 - non vi sono altri elementi disponibili per comprendere quali fossero, all'epoca dell'emissione del provvedimento, le specifiche censure mosse all'attore e quali gli argomenti e i documenti utilizzati dall'odierno attore a sostegno della propria posizione.
Da quanto sopra deriva che:
- il provvedimento di espulsione non è stato preceduto né dalla contestazione degli addebiti all'interessato, né dalla sua audizione, né da altra forma di interlocuzione idonea a consentirgli di rappresentare la propria posizione e le proprie ragioni;
- la gradualità nelle contestazioni invocata da non trova riscontrano documentale;
non vi è CP_1 coincidenza tra gli addebiti precedentemente valutati e quelli posti a fondamento del provvedimento opposto e non vi è chiarezza in ordine a quale sia la documentazione trasmessa ed esaminata precedentemente all'emissione della diffida del 20.10.2021;
- i dati complessivamente emergenti si risolvono dunque nella mancata adozione di un procedimento finalizzato a garantire l'instaurazione del contraddittorio e nell'assenza di dati sufficienti a desumere che tale contraddittorio sia stato sostanzialmente e gradualmente garantito da in epoca CP_1 precedente all'adozione della delibera. Trattandosi di garanzia da ritenersi essenziale in favore del possibile soggetto interessato da provvedimenti di natura disciplinare a carattere afflittivo, come l'espulsione, la sua mancata previsione in sede statutaria determina l'invalidità della delibera impugnata.
***
Con il secondo motivo di impugnazione l'attore allega l'illegittimità del provvedimento di espulsione deliberato senza alcun controllo da parte Direttivo Nazionale o dell'Assemblea dei soci. L'art. 14 dello
Statuto prevede che il collegio dei probiviri sia composto da tre/cinque membri eletti dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo. Si tratta dunque di organo collegiale formato con la preventiva partecipazione dell'assemblea. Il motivo di impugnazione è pertanto infondato.
***
L'attore ha inoltre allegato l'illegittimità del provvedimento impugnato in considerazione dell'insussistenza dei gravi motivi richiesti dall'art. 24 c.c..
La giurisprudenza di legittimità ha osservato in proposito che “l'esclusione di un associato è concetto relativo, la cui valutazione non può prescindere dal modo in cui gli associati medesimi lo hanno inteso pagina 4 di 7 nella loro autonomia associativa;
di tal che, ove l'atto costitutivo dell'associazione contenga già una ben specifica descrizione dei motivi ritenuti così gravi da provocare l'esclusione dell'associato, la verifica giudiziale è destinata ad arrestarsi al mero accertamento della puntuale ricorrenza o meno, nel caso di specie, di quei fatti che l'atto costitutivo contempla come causa di esclusione;
quando, invece, nessuna indicazione specifica sia contenuta nel medesimo atto costitutivo, o quando si sia in presenza di formule generali ed elastiche, destinate ad essere riempite di volta in volta di contenuto in relazione a ciascun singolo caso, o comunque in qualsiasi altra situazione nella quale la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente post factum, il vaglio giurisdizionale si estende necessariamente anche a quest'ultimo aspetto (giacché, altrimenti, si svuoterebbe di senso la suindicata disposizione dell'art. 24 c.c.) e si esprime attraverso una valutazione di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato e l'entità della lesione da lui arrecata agli altrui interessi, da un lato, e la radicalità del provvedimento espulsivo, che definitivamente elide l'interesse del singolo a permanere nell'associazione, dall'altro (Cass. 4 settembre 2004, n. 17907) (Cass. ordinanza n. 2117 del 22.1.2024).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame si rileva che:
- lo statuto dell'associazione non contiene una indicazione dei motivi caratterizzati da gravità tale da condurre a una pronuncia di espulsione del socio;
la verifica giudiziale non può pertanto essere ancorata a tale parametro;
- non essendovi alcuna indicazione in proposito (nemmeno le formule generali ed elastiche cui la Corte fa riferimento), il vaglio giurisdizionale deve essere effettuato attraverso “una valutazione di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato e l'entità della lesione da lui arrecata agli altrui interessi, da un lato, e la radicalità del provvedimento espulsivo”, dall'altro;
- i comportamenti addebitati all'interessato sono quelli precedentemente indicati ed elencati nel provvedimento di espulsione: a) la citata comunicazione del sig. del 23.9.2021; b) Parte_2
l'esistenza di diversi comportamenti da parte dell'odierno attore lesivi dell'immagine di c) CP_1 tra essi, l'apertura della sede denominata “Delegazione Roma Nord” senza preventiva autorizzazione, offrendo la possibilità di asseverare contratti senza la presenza fisica dell'attore;
- quanto al motivo di cui alla lett. a), risulta documentalmente che il sig. abbia ottenuto la Parte_2 prima asseverazione senza la previa consultazione di un testo negoziale definitivo;
è pertanto, sotto pagina 5 di 7 questo aspetto, confermata la condotta contestata all'odierno attore;
risulta invece che il sig. abbia successivamente indicato alla sede di le caratteristiche del testo Parte_2 Controparte_2 negoziale e che sia stata rilasciata la conseguente asseverazione;
non è però allegato da quali CP_1 fossero le differenze sostanziali tra le due asseverazioni e quali le concrete ricadute della condotta dell'attore sull'immagine di CP_1
- il motivo di cui alla lett. b) è indicato in modo del tutto generico;
i comportamenti lesivi dell'immagine di non sono elencati e descritti;
non è pertanto possibile svolgere alcuna CP_1 valutazione utile ai fini dell'applicazione dell'art. 24 c.c.;
- il motivo di cui alla lett. c) è circoscritto all'apertura della sede denominata “Delegazione Roma
Nord” senza avere richiesto l'autorizzazione e offrendo la possibilità di asseverare contratti senza la presenza fisica dell'attore; essendo in tal modo circoscritto l'addebito, non è decisivo l'argomento di in merito alla esistenza di una vasta rete di sedi non autorizzate ai sensi dell'art. 12 dello CP_1
Statuto; la valutazione di proporzionalità, richiesta dalla Corte di legittimità, tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato e l'entità della lesione allo stesso procurata deve essere effettuata con rifermento esclusivo a tale addebito;
l'argomento sviluppato da (pag. 10 della CP_1 comparsa conclusionale) in merito all'esistenza di più sedi non autorizzate, all'indebito utilizzo del timbro di attestazione dell'associazione, al destinatario del pagamento della quota associativa è diverso da quello posto alla base del provvedimento disciplinare;
non è quindi rispettato il requisito della proporzionalità richiesto dalla Corte di Cassazione.
Da quanto sopra esposto deriva l'annullamento della delibera oggetto di impugnazione.
***
L'attore ha chiesto la condanna di al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, CP_1 derivati dall'adozione della delibera. Nessuna allegazione è stata però tempestivamente formalizzata a sostegno della richiesta, né la medesima è stata supportata da adeguate produzioni documentali.
Ne deriva il rigetto della domanda.
Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva il parziale accoglimento delle domande dell'attore, con i conseguenti riflessi sulle decisioni in tema di spese processuali.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Annulla la delibera di data 11.5.2022 del Collegio dei Probiviri CP_1
2) Compensate per metà le spese processuali, condanna l' alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali in favore di liquidate nella residua misura di € 545,00 per Parte_1 spese, € 3.808,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
IVA e CPA come per legge.
Milano, 10 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 7 di 7