Art. 1.
I patrimoni residui delle organizzazioni fasciste dei lavoratori e dei datori di lavoro, soppresse con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 , sono attribuiti in proprieta', ciascuno nella misura del 93 per cento, alle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti indicate al punto A dell'allegata tabella ed alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi costituite per lo stesso settore ed indicate al punto B della detta tabella.
Per la determinazione dei valori patrimoniali si fa riferimento alle stime effettuate dagli uffici tecnici erariali alla data del 31 dicembre 1976.
I patrimoni residui delle organizzazioni fasciste dei lavoratori e dei datori di lavoro, soppresse con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 , sono attribuiti in proprieta', ciascuno nella misura del 93 per cento, alle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti indicate al punto A dell'allegata tabella ed alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi costituite per lo stesso settore ed indicate al punto B della detta tabella.
Per la determinazione dei valori patrimoniali si fa riferimento alle stime effettuate dagli uffici tecnici erariali alla data del 31 dicembre 1976.