TAR Brescia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 138
TAR
Ordinanza cautelare 12 settembre 2022
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Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di legittimità per errata interpretazione ed applicazione degli artt. 4, comma 3 e 5, comma V, TU Immigrazione sulla totale assenza di pericolosità sociale

    Il Collegio ha ritenuto che i delitti elencati all’art. 4, comma 3 del TUI (Testo Unico sull'Immigrazione) hanno una portata automaticamente ostativa e preclusiva della discrezionalità della Questura, ove manchino significativi vincoli affettivi con il Paese ospitante. La Questura ha esaminato la nota degli educatori ma ha ritenuto che i reati commessi costituissero un reato ostativo alla permanenza in Italia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 138
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 138
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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