Ordinanza cautelare 12 settembre 2022
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00138/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00674/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 674 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto n. -OMISSIS- adottato dalla Questura della Provincia di Bergamo in data 24.03.22 e notificato il 3.06.2022, con il quale è stata rigettata l'istanza tesa all'ottenimento del rinnovo del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. CO LI, vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dal ricorrente il 30.1.2026,
nessuno presente per la controparte come specificato in verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1-Con atto notificato il 19.7.2022 e depositato il 26.7.2022 -OMISSIS- ha impugnato l’epigrafato provvedimento con cui il Questore di Bergamo ha rigettato la sua istanza intesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
1.1- Deduce il ricorrente VIZIO DI LEGITIMITA' PER ERRETA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZINE DEGLI ARTT. 4, COMMA 3 E 5, COMMA V, TU IMMIGRAZIONE SULLA TOTALE ASSENZA DI PERICOLOSITÀ SOCIALE
In sostanza, il ricorrente lamenta la mancata valutazione, da parte della Questura, delle citate note degli educatori del Patronato -OMISSIS- sul percorso di recupero che avrebbe effettuato il ricorrente che, a fronte di episodi riferibili al periodo fino alla prima metà dell’anno 2019 a motivo delle sue iniziali cattive frequentazioni, a decorrere dalla fine dell’anno 2019 con decisivo cambio di rotta.
2- Resiste la Questura di Bergamo.
3- Con ordinanza n. -OMISSIS- del 12.9.2022, resa alla camera di consiglio del 7.9.2022, è stata rigettata l’istanza cautelare.
4- All’udienza straordinaria di smaltimento del 6.2.2026, in vista della quale nessuna ulteriore difesa è giunta dalle parti, la controversia è stata spedita in decisione.
5- Il ricorso, le cui censure possono essere scrutinate congiuntamente in quanto tra loro connesse, è infondato.
6- Si premette che l’avversato diniego è stato adottato adducendo, quale motivazione, la sussistenza di due condanne penali per rapina tentata con lesioni personali e per furto aggravato, oltre alla documentata commissione di plurimi comportamenti pericolosi.
7- Tanto premesso, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalle considerazioni rassegnate nella sommarietà cautelare, nel senso che:
-) l’atto impugnato ha respinto l’istanza del ricorrente intesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno adducendo quale motivazione la presenza di due condanne penali per rapina tentata con lesioni personali e per furto aggravato, oltre alla documentata commissione di plurimi comportamenti pericolosi;
-) la Questura resistente, pur avendo esaminato la nota trasmessa da parte degli educatori del centro di accoglienza ove attualmente dimora il ricorrente in merito al percorso di recupero sociale che quest’ultimo avrebbe effettuato negli ultimi tempi (come si evince dal richiamo alle deduzioni trasmesse in fase procedimentale), ha tuttavia come il delitto di rapina, anche tentata, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 286/98 (TUI) costituisca un reato ostativo alla permanenza in Italia dello straniero che vincola la decisione di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;
-) orbene, la doglianza in ordine alla mancata valutazione da parte della Questura delle citate note degli educatori sul percorso di recupero che avrebbe effettuato il ricorrente è infondata atteso che, come sopra rilevato, i delitti elencati all’art. 4, comma 3 del TUI hanno una portata automaticamente ostativa e preclusiva della discrezionalità della Questura, ove manchino, come in specie, significativi vincoli affettivi con il Paese ospitante.
8- Il ricorso va pertanto rigettato.
9- Le circostanze della controversia giustificano la compensazione delle spese della fase di merito, con salvezza delle statuizioni della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese della fase di merito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE SA LI, Presidente FF
CO LI, Primo Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO LI | BE SA LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.