Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7235 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07235/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02795/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2795 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Beghelli Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Battista Conte, Valeria Lanna, Giuseppe Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
G.S.E. - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Antonio Pugliese, Angelo Pacileo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Fraccastoro in Roma, via del corso n. 509;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione 20 gennaio 2020 prot. n. GSE/P20200003032 con cui il G.S.E. ha comunicato il rigetto del progetto a consuntivo (PC) n. CB0000000263 presentato da Beghelli Servizi S.r.l.;
- della nota 19 marzo 2019 prot. n. GSE/P20190015844 con la quale il G.S.E. ha comunicato il preavviso di rigetto del progetto a consuntivo CB0000000263 presentato da Beghelli Servizi S.r.l.;
- nonché di tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali ancorché non conosciuti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Beghelli Servizi S.r.l. il 16/11/2020:
Per l’annullamento:
- dei medesimi atti impugnati con il ricorso principale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di G.S.E. - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. – Con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti notificati il 13/11/2020 Beghelli Servizi S.r.l. ha impugnato, unitamente al presupposto preavviso di diniego, la determinazione del 20/01/2020 prot. n. GSE/P20200003032 con cui il G.S.E. ha comunicato il rigetto del progetto a consuntivo (PC) n. CB0000000263, riguardante un intervento di sostituzione degli apparecchi tradizionali con nuovi apparecchi di illuminazione LED con flusso variabile da realizzarsi nello stabilimento della VE Generalsider S.p.A. sito in Via Marino Carboni - Chieti (CH).
2. – La società contesta, nel ricorso, la fondatezza di ogni singola ragione ostativa opposta dal G.S.E. nella motivazione resa a sostegno del diniego impugnato, argomentandone l’erroneità o l’infondatezza; con i motivi aggiunti invoca l’applicazione del sopravvenuto art. 56 del D.L. n. 76/2020 e, per l’effetto, deduce l’illegittimità del gravato rigetto siccome reso a distanza di anni dalla richiesta di incentivo, in violazione dei criteri contenuti nell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990.
3. – Si è costituito in giudizio il G.S.E. che ha rivendicato, con ampie controdeduzioni, la legittimità del provvedimento impugnato e chiesto a reiezione del ricorso, siccome infondato.
4. – All’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026, in vista della quale le parti hanno depositato documenti e scambiato memorie e repliche, ciascuna insistendo per l’accoglimento delle domande rispettivamente formulate, la controversia è stata introitata in decisione.
5. – Il ricorso è immeritevole di accoglimento.
6. – La motivazione del diniego, ancorata a una molteplicità di ragioni ostative, resiste, invero, nel suo complesso, alle censure articolate da parte ricorrente.
6.1. – Il compendio motivazionale risulta legittimo, infatti, nella parte in cui dà atto della mancata comprova della posteriorità della data di avvio della realizzazione del progetto rispetto a quella di presentazione della domanda di incentivo e laddove dà conto dell’inidoneità della documentazione prodotta a consentire di verificare che il “ soggetto titolare del progetto ” coincida, in linea con quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, lettera w) del D.M. 11 gennaio 2017, con il “ soggetto che sostiene l’investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica ”.
Del pari fondato è l’ulteriore rilievo ostativo indicato nella motivazione dell’impugnato diniego ancorato alla mancata trasmissione di documentazione idonea, per gli impianti oggetto d’intervento, riguardante i consumi nelle condizioni ante intervento, così come previsto dal D.M. 11 gennaio 2017.
6.2. – Non si rivelano persuasive le contrarie argomentazioni spese da parte ricorrente, sul punto, nei motivi sub I, II e III, le quali devono ritenersi recessive e superate a fronte degli inequivoci dati fattuali posti in risalto dalla difesa della P.A. resistente, non contestati dalla ricorrente, che danno atto che i documenti di trasporto trasmessi non risultano completi atteso che a fronte dei 397 corpi illuminanti che dovevano essere installati ai sensi dell’allegato 1 del contratto stipulato tra le società, ne sarebbero stati consegnati, presso lo stabilimento della VE, soltanto 391; di qui, unitamente al rilievo – anch’esso non contestato – che non sono stati prodotti documenti comprovanti gli asseriti pagamenti effettuati da VE a Beghelli, l’assenza di elementi concreti idonei a fornire la necessaria comprova di un’assunzione fattiva dei costi da parte della VE, ergo la sua qualità di “ soggetto che sostiene l’investimento ”.
6.3. – Non può valere a confutare tale conclusione la valorizzazione, da parte della società ricorrente, del contratto stipulato con la società VE senza l’allegazione di alcun atto che ne comprovi l’esecuzione.
6.4. – Sul punto va rammentato che, trattandosi di benefici di derivazione europea, i presupposti per accedere alle incentivazioni devono essere accertati in modo rigoroso alla luce del principio di auto-responsabilità dell’impresa (v., da ultimo, T.A.R. Roma, sez. V-ter, n. 3422/2025); per altro profilo, inoltre, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere applicabile, al regime di incentivazione, “ il principio di auto-responsabilità, secondo il quale costituisce onere dell’interessato fornire la prova di tutti i presupposti per l’ammissione all’incentivo, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa ” ( ex multis , T.A.R. Roma, sez. V-ter, 4.4.2025, n. 6817).
7. – Non si è al cospetto, pertanto, come obiettato dalla ricorrente, di una “ lettura meramente quantitativa e formalistica della documentazione prodotta ”: la mancanza della prova dei presupposti per l’ammissione all’incentivo, dovuta alle indicate carenze documentali, assume, nel caso di specie, rilevanza decisiva.
7.1. – La giurisprudenza amministrativa ritiene, infatti, che “ la produzione di documentazione non conforme, lungi dal configurare una violazione meramente formale, integra una violazione rilevante, che osta all’erogazione degli incentivi, impedendo, infatti, al Gestore di riscontrare la presenza dei requisiti indispensabili per il riconoscimento del beneficio, a prescindere dal dolo o la colpa della società interessata ed escludendosi la possibilità di soccorso istruttorio in relazione a procedure di massa scandite da termini perentori (cfr. Cons. Stato sez. II, 17 maggio 2023, n. 4913) ” (T.A.R. Roma, sez. V stralcio, 18.3.2025, n. 5569).
Vanno disattesi, di conseguenza, i motivi di ricorso sub I e II.
8. – Del pari infondata si rivela la doglianza con la quale la ricorrente contesta la ragione ostativa al riconoscimento degli incentivi incentrata sull’inosservanza della norma di cui al cit. punto 1.3. del D.M. 11/1/2017, ai sensi della quale “[a] i fini della determinazione del consumo di baseline, il proponente dovrà considerare le misure dei consumi e delle variabili operative relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. […] È ammesso un periodo ed una frequenza di campionamento inferiore nei seguenti casi: a) qualora il proponente dimostri che le misure proposte siano rappresentative dei consumi annuali, ovvero del range annuale dei parametri di funzionamento che influenzano il consumo; b) qualora dalle schede tecniche di prodotto, o da altra opportuna documentazione tecnica, o dalle misure effettuate per un periodo inferiore ai 12 mesi o con frequenza non giornaliera risulti che il consumo ex ante è superiore a quello di riferimento. In tal caso è data facoltà al soggetto proponente di poter optare per il consumo di riferimento ”.
8.1. – La tesi della società ricorrente – che rivendica di essersi avvalsa della possibilità, contemplata dalla norma, di utilizzare misure di periodo e frequenza inferiori rispetto ai dodici mesi usuali – non si rivela concludente, restando insuperata l’obiezione critica del G.S.E. fondata sulla inidoneità dei dati forniti siccome del tutto scollati dalla realtà fattuale e operativa, non essendo questi ultimi correlati al consumo ‘reale’ o ‘effettivo’, bensì frutto di una stima, come si evince dalla tabella prodotta dalla società in sede di integrazioni, in risposta al quesito 1.b. della richiesta G.S.E. del 5.12.2017, nella quale sono riportati dati di potenza e quantità delle lampade, forniti “ nella Scheda Tecnica dal Costruttore del Prodotto ”, moltiplicati per le ore di funzionamento stimate.
8.2. – Dalla disposizione citata emerge chiaramente, di contro, la necessità di disporre di una misura reale del consumo energetico, che può essere anche ridotta rispetto ai dodici mesi, purché sia sufficiente a garantire la rappresentatività del funzionamento dell’impianto mentre, nella specie, la rappresentazione fornita dalla ricorrente ai fini della determinazione del consumo di baseline non può ritenersi idonea, siccome astratta e del tutto sganciata dal dato ‘ storico ’.
8.3. – Inconferente, da ultimo, il riferimento di parte ricorrente al meccanismo previsto dal D.M. 11/1/2017 (art. 2, comma 1, lett. c) per gli impianti nuovi, che consente il calcolo del consumo di riferimento in modo astratto, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 245/2009/CE, posto che, in quest’ultimo caso, non è possibile rinvenire dati reali ante intervento da rilevare.
Ne deriva l’infondatezza, altresì, della censura sub III.
9. – L’acclarata fondatezza delle esaminate ragioni ostative poste da G.S.E. alla base del diniego in questa sede impugnato consente di prescindere dalla disamina degli ulteriori motivi di ricorso, rivolti avverso le ulteriori cause reiettive indicate nel provvedimento, variamente collegate alla ritenuta inidoneità, sotto molteplici profili, della documentazione trasmessa dalla società ricorrente a corredo del PC (“ […] - non sono stati forniti i calcoli illuminotecnici, nella configurazione ante intervento e post intervento, per tutte le aree relative ai siti oggetto di intervento, al fine di verificare il rispetto dei valori di illuminamento minimi in riferimento alle categorie illuminotecniche previste dalla norma UNI 12464-1; - non è stata fornita una descrizione dettagliata del programma di misura utilizzato per verificare l’illuminamento [lux], indicando nelle planimetrie i punti di misura individuati per le diverse zone; - non è stata fornita una nuova formulazione dell’algoritmo di calcolo che consenta di determinare correttamente i risparmi di energia primaria conseguiti. In particolare le ore equivalenti post intervento non sono state calcolate come il rapporto tra l’energia elettrica consumata post intervento e la potenza delle lampade installate post intervento; - non è stato fornito un foglio di calcolo elettronico che implementi l’algoritmo di calcolo proposto, anche alla luce delle osservazioni fatte al punto precedente. Inoltre non è stata prevista una scheda riportante il dettaglio delle misure giornaliere relative ai singoli misuratori installati ”) .
9.1. – Per sorreggere un atto plurimotivato, come il diniego in ispecie, in sede giurisdizionale è sufficiente, infatti, la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento, sicché il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze (si v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 14/11/2025, n. 8924).
10. – Deriva, da quanto sinora osservato, l’infondatezza del ricorso, che va pertanto rigettato.
11. – Analogamente è a dirsi dei motivi aggiunti, essendo priva di fondamento la pretesa applicazione al caso in esame delle modifiche normative apportate all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 dai commi 7 e 8 dell’art. 56 del D.L. del 16.7.2020 n. 76, che hanno imposto a G.S.E. il rispetto dei criteri contenuti nell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 nel caso di provvedimenti di decadenza dagli incentivi oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti.
11.1. – Fa difetto, infatti, un’istanza di parte, come espressamente richiesto dal cit. comma 8 dell’art. 56 (T.A.R. Roma, sez. V-ter, 3.3.2025, n. 4588) e la novella (entrata in vigore il 17.7.2020), priva di efficacia retroattiva ( cfr . ex multis Cons. Stato, Sez. II, 11.6.2025, n. 5028), è sopravvenuta al provvedimento impugnato (adottato il 20.1.2020) sicché “ non spiega effetti per il periodo antecedente alla propria entrata in vigore, dato che, stante il suo univoco tenore letterale, è applicabile ratione temporis, solo in relazione a provvedimenti emanati dal Gestore successivamente alla sua entrata in vigore ” (T.A.R. Roma, sez. V-ter, 13.10.2025, n. 17537).
12. – Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, così come integrato dai motivi aggiunti depositati in data 16/11/2025, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore del G.S.E., che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI OI, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | RI OI |
IL SEGRETARIO