TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7235
TAR
Sentenza 22 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata comprova posteriorità avvio progetto rispetto domanda incentivo

    Il giudice ha ritenuto fondata la ragione ostativa del GSE relativa alla mancata comprova della posteriorità della data di avvio della realizzazione del progetto rispetto a quella di presentazione della domanda di incentivo.

  • Rigettato
    Inidoneità documentazione per coincidenza soggetto titolare progetto e soggetto che sostiene investimento

    Il giudice ha ritenuto fondata la ragione ostativa del GSE relativa all'inidoneità della documentazione prodotta a consentire la verifica della coincidenza tra il soggetto titolare del progetto e il soggetto che sostiene l'investimento, a causa di carenze documentali relative alla consegna degli apparecchi e all'assenza di prova dei pagamenti.

  • Rigettato
    Mancata trasmissione documentazione consumi ante intervento

    Il giudice ha ritenuto fondata la ragione ostativa del GSE relativa alla mancata trasmissione di documentazione idonea riguardante i consumi ante intervento, come previsto dal D.M. 11 gennaio 2017.

  • Rigettato
    Applicazione art. 56 D.L. 76/2020 e art. 21-novies L. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto non applicabile la novella normativa in quanto priva di efficacia retroattiva e sopravvenuta al provvedimento impugnato, oltre a richiedere un'istanza di parte non presentata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7235
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7235
    Data del deposito : 22 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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