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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/09/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3482/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g 3482/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giacoma Viviana Marzano del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13 maggio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Parma, il 2 settembre 2000, e che dalla loro unione sono nati i figli Per_1 ed , entrambi divenuti maggiorenni ma non ancora indipendenti sotto il profilo economico. Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi matrimoniale e deducendo, pertanto, l'intollerabilità della convivenza, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale alle concordate condizioni riguardanti il mantenimento della prole, l'assegnazione della casa coniugale e questioni accessorie anche di natura patrimoniale.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
pagina 1 di 2 La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà conto in termini adeguati dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, siano rispondenti all'interesse dei figli maggiorenni non autosufficienti sotto il profilo economico e comunque congrue in relazione ai presupposti di fatto allegati in ricorso.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4, dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio in Parma, il 2 settembre 2000, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 230, P. 2, S. A, anno 2000.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 8 maggio 2025 e depositato il 13 maggio 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 26 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g 3482/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giacoma Viviana Marzano del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13 maggio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Parma, il 2 settembre 2000, e che dalla loro unione sono nati i figli Per_1 ed , entrambi divenuti maggiorenni ma non ancora indipendenti sotto il profilo economico. Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi matrimoniale e deducendo, pertanto, l'intollerabilità della convivenza, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale alle concordate condizioni riguardanti il mantenimento della prole, l'assegnazione della casa coniugale e questioni accessorie anche di natura patrimoniale.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
pagina 1 di 2 La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà conto in termini adeguati dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, siano rispondenti all'interesse dei figli maggiorenni non autosufficienti sotto il profilo economico e comunque congrue in relazione ai presupposti di fatto allegati in ricorso.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4, dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio in Parma, il 2 settembre 2000, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 230, P. 2, S. A, anno 2000.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 8 maggio 2025 e depositato il 13 maggio 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 26 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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