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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/06/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 16.08.2024 al n. 4213/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
TRA
, nata a [...] l'[...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Santa Maria a Vico (CE) alla Via Appia n. C.F._1
317 presso lo studio degli Avv.ti Maria Annunziata Chiarizio e Maria Rosaria Iaderosa, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate per l'udienza del 14.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.08.2024 la sig.ra instava per la revisione delle Parte_1
condizioni di scioglimento del matrimonio autorizzate dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 02.11.2020, prevedendo, in luogo dell'affido condiviso,
l'affido super - esclusivo del minore , disciplina degli incontri padre figlio Persona_1
in modalità protetta alla sua presenza ovvero alla presenza dei nonni paterni e conferma dell'obbligo posto in capo al sig. di contribuire al mantenimento del figlio minore con un CP_1
assegno di mantenimento di importo pari ad euro 400,00, rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, oltre all'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per il minore nella misura del 50%.
Parte ricorrente, a sostegno della domanda, deduceva la mancata ottemperanza da parte del sig. al provvedimento giudiziale oltre che la sua totale scomparsa dalla vita del figlio a CP_1
decorrere dal novembre 2020.
Parte resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza di comparizione delle parti, non si costituiva in giudizio.
Tanto brevemente premesso, il ricorso si è rivelato fondato e va pertanto accolto.
Ricorrono infatti, nel caso de quo, i presupposti per poter procedere alla revisione delle condizioni di divorzio.
Dalle dichiarazioni della ricorrente e dalle relazioni dei SS in atti (cfr relazione dei Servizi Sociali di Sant'Anastasia del 17.02.2025 in atti), emerge che il sig. è scomparso dalla vita del CP_1
figlio a partire dal novembre 2020, quando il minore aveva solo due anni, che il si CP_1
sarebbe, poi, trasferito a vivere in Colombia rendendosi totalmente inadempiente rispetto agli obblighi di cura affettiva ed economica del minore. Solo i nonni paterni, invero, hanno negli anni intrattenuto un rapporto costante con il minore contribuendo anche economicamente al mantenimento dello stesso. Inoltre sig. il 06.12.2022 è stato condannato, con sentenza CP_1 della Corte D'Appello di Napoli, alla reclusione ad anni 4 per i reati di cui agli artt. 80,110 c.p. e art. 73,4° co. D.P.R. 309/1990 (cfr certificato del casellario giudiziale del 13.05.2025) e solo oggi che lo stesso è detenuto pare in Colombia, le videochiamate con il minore risultano più assidue (cfr relazione dei Servizi sociali di Sant'Anastasia del 17.02.2025 in atti). Le predette circostanze, sopravvenute rispetto al tempo del divorzio, unitamente alla contumacia del il quale non CP_1
si è costituito in giudizio per far valere diverse ragioni, costituiscono senz'altro indice di una rilevante inidoneità al ruolo genitoriale del sig. quantomeno in termini di capacità CP_1
educativa e protettiva del minore con la conseguenza che un affido condiviso sarebbe pregiudizievole per il minore.
Per contro, il minore è seguito adeguatamente dalla madre in un contesto adeguato, ha intrapreso un percorso di supporto psicologico privato al fine di superare le mancanze della figura paterna.
Ne deriva che, a parziale modifica delle condizioni di divorzio contenute nella negoziazione assistita approvata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di santa Maria Capua Vetere il
02.11.2020, va disposto l'affido esclusivo del minore alla madre tanto per le Parte_1
decisioni di ordinaria quanto per quelle di straordinaria amministrazione.
Inoltre, tenuto conto di tutto quanto emerso nel presente giudizio, in particolar modo della condotta delinquenziale del resistente e dell'assenza dello stesso dalla vita del figlio, si ritiene doversi modificare la regolamentazione del diritto di visita paterno nel senso che il padre potrà vedere e tenere con sé il minore secondo il calendario previsto in sede di divorzio ma alla presenza dei nonni paterni anche considerata la regolarità dei rapporti del minore con quest'ultimi.
Nulla per le spese di lite stante la natura della controversia e la contumacia della resistente.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica degli accordi di scioglimento del matrimonio raggiunti a seguito di negoziazione assistita e autorizzati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 02.11.2020, affida in via esclusiva il minore alla madre con facoltà per quest'ultima di adottare tutte le decisioni tanto Persona_1
di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione e dispone che il diritto di visita paterno, così come regolamentato in sede di divorzio, avvenga alla presenza dei nonni paterni;
2) nulla per le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 05.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 16.08.2024 al n. 4213/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
TRA
, nata a [...] l'[...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Santa Maria a Vico (CE) alla Via Appia n. C.F._1
317 presso lo studio degli Avv.ti Maria Annunziata Chiarizio e Maria Rosaria Iaderosa, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate per l'udienza del 14.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.08.2024 la sig.ra instava per la revisione delle Parte_1
condizioni di scioglimento del matrimonio autorizzate dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 02.11.2020, prevedendo, in luogo dell'affido condiviso,
l'affido super - esclusivo del minore , disciplina degli incontri padre figlio Persona_1
in modalità protetta alla sua presenza ovvero alla presenza dei nonni paterni e conferma dell'obbligo posto in capo al sig. di contribuire al mantenimento del figlio minore con un CP_1
assegno di mantenimento di importo pari ad euro 400,00, rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, oltre all'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per il minore nella misura del 50%.
Parte ricorrente, a sostegno della domanda, deduceva la mancata ottemperanza da parte del sig. al provvedimento giudiziale oltre che la sua totale scomparsa dalla vita del figlio a CP_1
decorrere dal novembre 2020.
Parte resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza di comparizione delle parti, non si costituiva in giudizio.
Tanto brevemente premesso, il ricorso si è rivelato fondato e va pertanto accolto.
Ricorrono infatti, nel caso de quo, i presupposti per poter procedere alla revisione delle condizioni di divorzio.
Dalle dichiarazioni della ricorrente e dalle relazioni dei SS in atti (cfr relazione dei Servizi Sociali di Sant'Anastasia del 17.02.2025 in atti), emerge che il sig. è scomparso dalla vita del CP_1
figlio a partire dal novembre 2020, quando il minore aveva solo due anni, che il si CP_1
sarebbe, poi, trasferito a vivere in Colombia rendendosi totalmente inadempiente rispetto agli obblighi di cura affettiva ed economica del minore. Solo i nonni paterni, invero, hanno negli anni intrattenuto un rapporto costante con il minore contribuendo anche economicamente al mantenimento dello stesso. Inoltre sig. il 06.12.2022 è stato condannato, con sentenza CP_1 della Corte D'Appello di Napoli, alla reclusione ad anni 4 per i reati di cui agli artt. 80,110 c.p. e art. 73,4° co. D.P.R. 309/1990 (cfr certificato del casellario giudiziale del 13.05.2025) e solo oggi che lo stesso è detenuto pare in Colombia, le videochiamate con il minore risultano più assidue (cfr relazione dei Servizi sociali di Sant'Anastasia del 17.02.2025 in atti). Le predette circostanze, sopravvenute rispetto al tempo del divorzio, unitamente alla contumacia del il quale non CP_1
si è costituito in giudizio per far valere diverse ragioni, costituiscono senz'altro indice di una rilevante inidoneità al ruolo genitoriale del sig. quantomeno in termini di capacità CP_1
educativa e protettiva del minore con la conseguenza che un affido condiviso sarebbe pregiudizievole per il minore.
Per contro, il minore è seguito adeguatamente dalla madre in un contesto adeguato, ha intrapreso un percorso di supporto psicologico privato al fine di superare le mancanze della figura paterna.
Ne deriva che, a parziale modifica delle condizioni di divorzio contenute nella negoziazione assistita approvata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di santa Maria Capua Vetere il
02.11.2020, va disposto l'affido esclusivo del minore alla madre tanto per le Parte_1
decisioni di ordinaria quanto per quelle di straordinaria amministrazione.
Inoltre, tenuto conto di tutto quanto emerso nel presente giudizio, in particolar modo della condotta delinquenziale del resistente e dell'assenza dello stesso dalla vita del figlio, si ritiene doversi modificare la regolamentazione del diritto di visita paterno nel senso che il padre potrà vedere e tenere con sé il minore secondo il calendario previsto in sede di divorzio ma alla presenza dei nonni paterni anche considerata la regolarità dei rapporti del minore con quest'ultimi.
Nulla per le spese di lite stante la natura della controversia e la contumacia della resistente.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica degli accordi di scioglimento del matrimonio raggiunti a seguito di negoziazione assistita e autorizzati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 02.11.2020, affida in via esclusiva il minore alla madre con facoltà per quest'ultima di adottare tutte le decisioni tanto Persona_1
di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione e dispone che il diritto di visita paterno, così come regolamentato in sede di divorzio, avvenga alla presenza dei nonni paterni;
2) nulla per le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 05.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)