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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/12/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 192/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 16.3.2022
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pt_1 Antonella Tomasello giusta procura generale alle liti del 21.7.2015 Rep. 80974 per notaio di Roma, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' di Persona_1 Pt_1 Vicenza, Corso SS. Felice e Fortunato n. 163
Appellante Contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giancarlo Moro e Marta Capuzzo CP_1 giusta procura alle liti in calce al ricorso di primo grado, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Mestre, via Pacinotti n. 4
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Vicenza n. 335/2021 pubblicata il 26.9.2021
IN PUNTO: pensione di anzianità/totalizzazione contributiva
Conclusioni: Per parte appellante: “”In riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 355/2021 pubblicata il 16.9.2021: I. Rigettare il ricorso proposto da . CP_1 II. Per l'effetto, condannare l'appellato a restituire a le somme percepite in Pt_1 esecuzione della sentenza di primo grado con interessi come per legge. III. Spese di lite di entrambi i gradi di giudizio rifuse.””
1 Per parte appellata: “”voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita respingere l'appello proposto dall' e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado impugnata. Pt_1 Con rifusione di spese, rimborso forfetario spese generali e compensi professionali del presente grado di giudizio come per legge e con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale del Lavoro di Vicenza, con la sentenza impugnata, ha accertato il diritto del ricorrente a percepire la pensione di anzianità a decorrere dalla data della CP_1 domanda amministrativa e per l'effetto ha condannato l' a corrispondere la relativa Pt_1 prestazione a far data dalla stessa decorrenza con arretrati e maggiorazione degli accessori di legge oltre alle spese di lite.
2. Il ricorrente, in data 20 aprile 2017, presentava all' domanda di pensione di Pt_1 anzianità/anticipata con decorrenza 1.5.2017 nella quale precisava di aver lavorato all'estero (in Lituania) dal 15.4.2010 al 31.3.2017, allegando all'istanza il certificato di previdenza sociale lituano. L' rigettava la domanda ritenendo, all'esito di una attività istruttoria svolta in più Pt_1 passaggi, che la contribuzione estera versata dal ricorrente dovesse ritenersi riferita ad un'attività di lavoro autonomo, contrariamente a quanto indicato nella documentazione fornita dall'ente previdenziale lituano sulla base del contratto di lavoro prodotto dal ricorrente, in quanto l'assicurato oltre che direttore della società JSC REVERSA ne era stato, contestualmente, anche amministratore unico sicché tale circostanza impediva il riconoscimento della subordinazione attesa l'incompatibilità della carica di amministratore unico con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della società amministrata per il rapporto di immedesimazione organica in un unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla, non potendo ricorrere in tal caso l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della subordinazione.
3. Il primo giudice evidenziato che la domanda del ricorrente presupponeva l'espletamento della procedura c.d. di totalizzazione dei periodi di lavoro svolti in diversi Stati e rilevato che nella fattispecie venivano in rilievo attività svolte in due Paesi membri dell'Unione europea (l'Italia e la Lituania), ha richiamato la disciplina di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, in punto “Totalizzazione dei periodi”, il quale dispone che “Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, l'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina:
— l'acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni,
— l'ammissione al beneficio di una legislazione, o
— l'accesso all'assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l'esenzione della medesima, al maturare di periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica.”. La questione sottesa consisteva nel comprendere se nel “tener conto” dei periodi di occupazione in altro Stato membro (in tal caso in Lituania) al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di accesso alla prestazione richiesta (trattamento pensionistico di anzianità anticipata) l'istituto previdenziale italiano potesse valutarne la corrispondenza ai propri
2 criteri ermeneutici e normativi, e quindi se disponesse o meno di un margine di discrezionalità nell'eseguire la predetta operazione. Ha richiamato sulla questione la decisione n. H6 della Commissione amministrativa per il Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che ai sensi dell'art. 72 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento, in particolare i punti 2 e 3 in base ai quali:
-
2. Tutti i periodi per il relativo rischio maturati ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, vanno presi in considerazione unicamente applicando il principio della totalizzazione dei periodi stabilito dagli articoli 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 e 12 del regolamento (CE) n. 987/2009. Il principio della totalizzazione prevede che i periodi comunicati da altri Stati membri vengano totalizzati senza che la loro natura sia messa in discussione.
-3. Gli Stati membri restano tuttavia competenti — dopo aver applicato il principio della totalizzazione di cui al punto 2 — per determinare le altre condizioni richieste dalla loro legislazione per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale”;
3.1 La Commissione aveva dunque escluso che lo Stato che applica il principio di totalizzazione potesse valutare, secondo i propri parametri, i periodi comunicati e da totalizzare, potendo soltanto “determinare le altre condizioni richieste dalla loro legislazione per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale” risultando tale interpretazione coerente con il dato letterale dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 che individua come periodi da totalizzare quelli “maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro”, precisando che quei periodi vanno considerati “come se” si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica, così negando la possibilità di operare su detti periodi valutazioni di merito. Il meccanismo della totalizzazione, d'altra parte, rappresenta una mera fictio iuris che consente il cumulo dei periodi di assicurazione nei diversi Stati membri ed incide, così, sul calcolo dell'anzianità contributiva del lavoratore, senza ripercuotersi sugli ulteriori e diversi presupposti di accesso al trattamento pensionistico, da valutarsi in applicazione della legislazione del Paese a cui è richiesta la prestazione pro rata. Non essendo controverso che l'ente previdenziale lituano avesse comunicato, in sede di rettifica di una precedente comunicazione, che il ricorrente aveva versato contributi da lavoro dipendente nel periodo oggetto di causa e che, considerando tale periodo attraverso la totalizzazione, il ricorrente raggiungeva il requisito contributivo previsto dalla normativa vigente al momento della domanda amministrativa, la prestazione richiesta andava riconosciuta.
3.2 Quanto alla decorrenza del trattamento pensionistico, se la totalizzazione consiste nell'operazione di calcolo dell'anzianità contributiva e consente di considerare il periodo di contribuzione di un lavoratore attestato da altri Stati “come se” si trattasse di contributi per attività lavorativa svolta in Italia, senza che la prestazione svolta all'estero rilevi sotto alcun diverso aspetto, la verifica delle “altre condizioni” richieste dalla legislazione italiana per l'accesso del ricorrente alla pensione di anzianità richiesta all' non poteva estendersi Pt_1 alla posizione giuridica del ricorrente al di fuori del territorio nazionale e, non essendo controverso che al momento della domanda amministrativa il ricorrente avesse cessato ogni attività lavorativa in Italia, la prestazione non poteva che decorrere da detta domanda.
4. L' ha proposto appello censurando la sentenza con un unico motivo. Pt_1 L'appellato ha contestato le ragioni di impugnazione ed ha insistito per la CP_1 conferma della decisione impugnata.
3 5. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per sostituzione del relatore;
indi all'esito della discussione orale, era decisa dalla Corte di Appello di Venezia il 30 ottobre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L' ha contestato la sentenza limitatamente alla parte in cui ha sancito il diritto a Pt_1 pensione del a decorrere dalla data della domanda amministrativa sebbene a tale CP_1 momento l'interessato non avesse effettivamente cessato l'attività lavorativa prestata all'estero; non ha invece impugnato la decisione nella parte relativa alla sussistenza del presupposto contributivo per l'accesso alla pensione anticipata in ragione della regola della totalizzazione.
6.1 In particolare ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 22, comma 1, lett. c), della Legge n. 153/1969 e dell'art. 115 c.p.c. nonché la erronea e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia risultando documentalmente provato che il aveva presentato domanda di pensione anticipata il 20.4.2017 mentre aveva CP_1 cessato l'attività lavorativa all'estero il 29.12.2017. Ha evidenziato come il comma 1 del citato art. 22 dispone che “…gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che: …c) non prestino attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione” e il successivo comma 5 che “La pensione spettante ai sensi del presente articolo è calcolata in base alle norme vigenti nelle rispettive gestioni e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”. Con la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 503 del 1992, il legislatore aveva confermato che il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione dell'attività di lavoro dipendente (art. 10, comma 6), estendendo tale requisito anche alla pensione di vecchiaia (art. 1, comma 7). Il comma 3 dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ha poi disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. I commi 10 e 11 dell'art. 24 citato hanno aumentato l'anzianità contributiva necessaria per l'accesso alla pensione anticipata, che è rimasta per il resto disciplinata dalla normativa sulla pensione di anzianità. Ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 22083/2021, Cass.14417/2019) consolidato nel ritenere che la cessazione dell'attività lavorativa costituisce un fatto costitutivo del diritto a pensione, al pari dell'anzianità contributiva ed assicurativa, quale presupposto necessario per l'insorgenza del diritto alla pensione di anzianità, con riferimento al momento fondante di presentazione della domanda di pensione. Il primo Giudice, inoltre, aveva erroneamente considerato non rilevante la posizione giuridica del all'estero, e cioè il fatto che lo stesso alla data della domanda e CP_1 successivamente avesse continuato a lavorare all'estero, ritenendo sufficiente che il CP_1 avesse cessato anni prima l'attività lavorativa in Italia.
4 Tale valutazione poggiava sulla confusione tra i principi che reggono la totalizzazione con quelli che disciplinano la pensione anticipata, posto che:
- la totalizzazione consente di cumulare i periodi contributivi accreditati presso gli Stati membri in Italia e/o all'estero ed attiene al perfezionamento del requisito contributivo per accedere alla pensione, mentre
- la pensione che l'avente diritto domanda è e resta soggetta alla disciplina dello Stato membro che la prevede, in presenza di determinati presupposti costitutivi, anagrafici e/o contributivi e/o socio-economici. Se è vero che gli Stati membri non possono discutere la natura dei contributi suscettibili di totalizzazione, l'accesso a pensione resta regolato dalla normativa dello Stato in cui viene chiesta la pensione e il richiedente vi accede se sussistono tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente sul territorio. Diversamente si sarebbe realizzata una arbitraria discriminazione tra italiani che lavorano in Italia e italiani che lavorano all'estero, con la abnorme ed eclatante conseguenza di disparità di trattamento tra i primi e i secondi, imponendo ai primi di cessare ogni attività lavorativa per accedere alla pensione anticipata e consentendo ai secondi di continuare l'attività lavorativa e di accedere alla pensione anticipata. La posizione giuridica del all'estero (di lavoratore dipendente sino al 29.12.2017), CP_1 era dunque assolutamente sindacabile dall' , che, per applicare la normativa italiana Pt_1 sulla pensione anticipata e per valutare la sussistenza del presupposto della cessazione dell'attività lavorativa, ben poteva estendere la valutazione fuori dai confini italiani, rilevando se il richiedente lavorasse alla data di presentazione della domanda o fosse inoccupato, a prescindere dal luogo in cui lo fosse. Ai fini della normativa italiana risultava del tutto indifferente dove l'attività lavorativa venisse cessata, essendo necessario e sufficiente per l'accesso a pensione anticipata che non vi fossero rapporti di lavoro in atto.
7. L'appellato quanto alla rilevanza dello svolgimento di attività lavorativa in Lituania all'atto della presentazione della domanda di pensione, ha richiamato la sentenza di primo grado, pienamente coerente con l'interpretazione delle fonti normative europee ed interne e con il regolamento (CE) n. 883/2004. Ha precisato che l' appellante ha “giurisdizione” solo all'interno del territorio Pt_2 italiano e, pertanto, i requisiti per accedere al trattamento pensionistico vanno valutati con riferimento esclusivo alla posizione giuridica del in tale ambito territoriale. CP_1 Ha richiamato il pronunciamento della Corte di Giustizia UE (sentenza 58/2022) che, in un caso del tutto analogo (cessazione del rapporto in ogni ambito territoriale prevista dalla norma interna austriaca per l'accesso alla pensione), ha evidenziato l'illegittimità, per contrasto con il diritto alla libera circolazione dei lavoratori e con quello di stabilimento, di una norma interna che imponga la cessazione di ogni attività lavorativa anche al di fuori del territorio nazionale per l'accesso al trattamento pensionistico. L' , pertanto, poteva valutare la posizione giuridica del solo nell'ambito del Pt_1 CP_1 territorio nazionale, restando pertanto irrilevante ai fini della concessione del trattamento pensionistico l'attività lavorativa prestata in un altro Stato dell'Unione. Rispetto alla ulteriore affermazione dell' che la liquidazione della pensione era Pt_2 avvenuta a seguito di nuova e corretta domanda del 24.11.2018, ha evidenziato come solo in fase di appello l' aveva allegato tale circostanza, in ogni caso, irrilevante ai fini Pt_2 del decidere;
tale motivo di appello risultava, peraltro, inammissibile in assenza della documentazione che comprovasse tale successivo pensionamento e le sue ragioni.
8. L'appello va accolto nei limiti delle ragioni di seguito rappresentate.
9. Quanto alla preliminare eccezione di inammissibilità della impugnazione sollevata dal in quanto contenente questione nuova sollevata solo in appello (decorrenza del CP_1
5 trattamento pensionistico in costanza di svolgimento di attività lavorativa), va precisato che l' , nel giudizio di primo grado, aveva puntualmente contestato, oltre alla mancanza del Pt_1 requisito contributivo per mancata valutazione della contribuzione estera, anche la circostanza che al momento della presentazione della domanda amministrativa l'assicurato risultava essere ancora in attività lavorativa sicché il motivo di appello sul punto risulta pienamente ammissibile.
10. Avuto riguardo all'unica questione da esaminare in questa fase (stante l'acquiescenza dell' alla decisione del Tribunale in punto “totalizzazione”), quella relativa alla Pt_2 decorrenza del trattamento pensionistico in capo al in ragione del fatto che, al CP_1 momento della presentazione della domanda amministrativa del 20.4.2017, l'appellato prestava ancora attività lavorativa in Lituania, poi cessata definitivamente in data 29.12.2017, va osservato che il diritto alla pensione, nella generalità dei casi, ai sensi dell'art. 22 co. 1 lett.c) legge n. 53/69, matura, in capo al lavoratore interessato, alla presenza di un duplice requisito, rappresentato dal raggiungimento dell'anzianità contributiva e dalla cessazione della attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della relativa domanda. Con la riforma introdotta dal d.lgs. n. 503/92 il legislatore ha confermato che il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione dell'attività di lavoro dipendente (art. 10, co. 6), estendendo tale requisito anche alla pensione di vecchiaia (art. 1, co. 7). Per entrambe le disposizioni citate il requisito della cessazione del rapporto di lavoro costituisce una "presunzione di bisogno" che giustifica l'erogazione della prestazione sociale. Infatti, la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e la produzione, che ne consegue, di reddito da lavoro - dopo il perfezionamento dei requisiti - esclude lo stato di bisogno del lavoratore e, quindi, anche l'esigenza di garantire al lavoratore medesimo mezzi adeguati alle esigenze di vita. Per tali ragioni il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alla cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro in essere, anche diverso da quello in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione deputata ad erogare la prestazione (in termini Cass. 17530/2005, 5052/2016). La cessazione dell'attività lavorativa costituisce, dunque, presupposto necessario all'insorgenza del diritto a pensione di anzianità; tale requisito (che deve sussistere al momento del pensionamento) non è un presupposto di erogabilità della prestazione con l'effetto che in caso di svolgimento di attività lavorativa al momento della domanda amministrativa non sorge proprio il diritto al pensionamento che si configura soltanto dal momento di cessazione dell'attività sicché il trattamento pensionistico avrà decorrenza dal verificarsi di tale presupposto.
11. La posizione lavorativa del , ancorché prestata all'estero, risulta pienamente e CP_1 legittimamente sindacabile dall'Ente previdenziale Italiano (deputato peraltro alla erogazione della prestazione richiesta) vincolato dal rispetto della normativa italiana e dalla sussistenza dei presupposti da questa individuati (nel caso di specie lo stato di non occupazione al momento della presentazione della domanda amministrativa, anche se il luogo di lavoro si trovava all'estero).
12. Se la decisione della Commissione amministrativa per il Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, emessa in conformità del regolamento (CE) n. 883/2004 (richiamata dal primo giudice nella propria motivazione), ha escluso che lo Stato che applica il principio di totalizzazione possa valutare secondo i propri parametri i periodi comunicati e da totalizzare, potendo soltanto “determinare le altre condizioni richieste dalla loro legislazione per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale”, dovendosi
6 considerare i periodi contributivi da totalizzare “come se” si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica (così negando la possibilità di operare su detti periodi valutazioni di merito), va osservato che il meccanismo della totalizzazione incide solo sul calcolo dell'anzianità contributiva del lavoratore, senza ripercuotersi sugli ulteriori e diversi presupposti di accesso al trattamento pensionistico, da valutarsi secondo la legislazione del Paese a cui è richiesta la prestazione, trattandosi di condizioni stabilite dallo Stato Membro nell'ambito del suo territorio per fruire di una prestazione prevista dalla legislazione vigente sul territorio stesso.
12.1 La materia previdenziale è caratterizzata dalla indisponibilità ed inderogabilità della relativa disciplina dovendosi escludere che il soggetto interessato alla tutela previdenziale possa operare una scelta della legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui desidera sia attuata la sua protezione sociale o possa optare di conformarsi o meno alle prescrizioni dell'ente previdenziale deputato a presidiare le regole di sicurezza sociale e, in genere, delle istituzioni di sicurezza sociale dei singoli Stati membri dell'Unione. In tale contesto resta l'obbligo per gli stati membri di rispettare il diritto dell'Unione e, in particolare, le disposizioni in materia di libertà di circolazione e soggiorno sul territorio degli Stati membri e di libertà di stabilimento, pur conservando la propria competenza a disciplinare i sistemi di previdenza sociale.
12.2 Il regolamento CE 833 2004 non organizza un regime previdenziale comune, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti che danno luogo a crediti distinti nei confronti di istituzioni nazionali distinte, limitandosi ad un mero coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale delle legislazioni dell'Unione Europea per le attività abitualmente svolte in due o più Stati membri, allo scopo di garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutte le persone occupate nel territorio di uno Stato membro. Il principio di unicità della legislazione applicabile non può privare uno stato membro della facoltà di concedere, in applicazione del proprio diritto nazionale, prestazioni familiari o una pensione di vecchiaia a un lavoratore migrante che sia assoggettato alla legislazione di altro stato membro ai sensi dell'art. 13.
12.3 Non è dubbia, dunque, l'assoggettabilità della fattispecie di causa alla legislazione italiana in materia di sicurezza sociale avendo il richiesto la totalizzazione della CP_1 contribuzione versata in diversi stati membri nel sistema previdenziale italiano ed inteso ottenere, in base alle regole di tale sistema, la liquidazione di una prestazione pensionistica regolamentata dallo stato italiano.
12.4 D'altra parte una diversa interpretazione del principio di totalizzazione nei termini richiesti dall'appellato o di quelli ritenuti applicabili dal primo giudice (secondo il quale la attività in Italia sarebbe cessata da tempo, così risultando ininfluente quella svolta all'estero) oltre ad essere in contrasto con la disciplina nazionale e non essendovi una diversa e specifica concorrente fonte normativa di segno diverso, realizzerebbe una palese discriminazione e disparità di trattamento tra italiani che lavorano in Italia e italiani che lavorano all'estero, in ragione del fatto che solo ai primi verrebbe imposta la cessazione di ogni attività lavorativa per accedere alla pensione anticipata e consentendo invece ai secondi di continuare l'attività lavorativa all'estero e di accedere contestualmente alla pensione anticipata in Italia.
13. Rispetto a siffatto quadro normativo ed interpretativo alcuna incidenza (quale eventuale fonte normativa complementare) assume la sentenza della CGUE 58/2022 richiamata dall'appellato a sostegno della propria tesi, decisione che non si attaglia affatto al caso di specie in quanto diretta a chiarire la disciplina statale applicabile al soggetto che eserciti contemporaneamente attività lavorativa autonoma nel territorio di due o più stati membri.
7 In particolare, nella vicenda trattata ed esaminata dalla Corte Europea, è stato affermato e chiarito che la libertà di stabilimento e di libera circolazione dei lavoratori ostano a una normativa nazionale che subordina la concessione di una prestazione di prepensionamento alla rinunzia dell'interessato ad esercitare la professione (nel caso trattato dalla Corte quella forense).
14. Nella vicenda che ci occupa non vengono affatto in rilievo limitazioni alla libertà di circolazione e soggiorno sul territorio degli Stati membri e tantomeno alla libertà di stabilimento e di svolgimento di attività lavorativa in altri paesi. Il , per ottenere la prestazione secondo la disciplina dettata dalla legislazione italiana, CP_1 avrebbe dovuto cessare, prima della domanda amministrativa, la attività lavorativa svolta (tanto in Italia quanto in altro paese membro), attività che, successivamente e dopo l'ottenuto pensionamento, ben avrebbe potuto regolarmente riprendere in qualsiasi altro stato membro dell'unione senza compromissione alcuna del principio della libera circolazione e stabilimento ovvero di svolgimento di attività lavorativa (accumulando sinanche ulteriore contribuzione che avrebbe poi potuto, nel caso di lavoro dipendente, utilizzare per successive integrazioni e/o maggiorazioni del trattamento pensionistico in godimento). Non vi è, dunque, alcuna sproporzione della richiesta di cessazione (temporanea) dell'attività lavorativa sia nel territorio dello Stato membro di cui trattasi sia all'estero, rispetto al perseguimento della prestazione pensionistica come regolamentata nel sistema previdenziale italiano.
15. Nella fattispecie è pacifico che il , alla data di presentazione della domanda CP_1 amministrativa presentata all'Istituto previdenziale italiano (20.4.2017) lavorava ancora in Lituania alle dipendenze della JSC REVERSA, rapporto cessato successivamente in data 29.12.2017. Solo a partire da tale data, pertanto, si sono perfezionati i requisiti per avere accesso alla prestazione rivendicata dal . CP_1
16. La sentenza impugnata va pertanto parzialmente riformata avuto riguardo alla decorrenza del trattamento pensionistico che va collocato e riconosciuto a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro in Lituania, e cioè dall'1.1.2018 (risultando detto rapporto lavorativo cessato il 29.12.2017).
17. In ragione del parziale accoglimento dell'appello, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate tra le parti nella misura di un terzo ed i residui due terzi, in ragione della complessiva e sostanziale soccombenza dell' , vanno Controparte_2 posti a carico di quest'ultimo e vengono liquidati come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche sulla base della fascia di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00 e secondo le aliquote medie (senza la fase istruttoria) con distrazione in favore dei procuratori costituiti dell'appellato dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata accerta il diritto del ricorrente a percepire la pensione di anzianità a decorrere a decorrere dall'1.1.2018;
2) compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato dei residui due terzi che si liquidano quanto al primo grado in € 2.466,00 e quanto al presente giudizio in € 2.333,00
8 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
Venezia, 30 ottobre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 16.3.2022
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pt_1 Antonella Tomasello giusta procura generale alle liti del 21.7.2015 Rep. 80974 per notaio di Roma, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' di Persona_1 Pt_1 Vicenza, Corso SS. Felice e Fortunato n. 163
Appellante Contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giancarlo Moro e Marta Capuzzo CP_1 giusta procura alle liti in calce al ricorso di primo grado, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Mestre, via Pacinotti n. 4
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Vicenza n. 335/2021 pubblicata il 26.9.2021
IN PUNTO: pensione di anzianità/totalizzazione contributiva
Conclusioni: Per parte appellante: “”In riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 355/2021 pubblicata il 16.9.2021: I. Rigettare il ricorso proposto da . CP_1 II. Per l'effetto, condannare l'appellato a restituire a le somme percepite in Pt_1 esecuzione della sentenza di primo grado con interessi come per legge. III. Spese di lite di entrambi i gradi di giudizio rifuse.””
1 Per parte appellata: “”voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita respingere l'appello proposto dall' e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado impugnata. Pt_1 Con rifusione di spese, rimborso forfetario spese generali e compensi professionali del presente grado di giudizio come per legge e con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale del Lavoro di Vicenza, con la sentenza impugnata, ha accertato il diritto del ricorrente a percepire la pensione di anzianità a decorrere dalla data della CP_1 domanda amministrativa e per l'effetto ha condannato l' a corrispondere la relativa Pt_1 prestazione a far data dalla stessa decorrenza con arretrati e maggiorazione degli accessori di legge oltre alle spese di lite.
2. Il ricorrente, in data 20 aprile 2017, presentava all' domanda di pensione di Pt_1 anzianità/anticipata con decorrenza 1.5.2017 nella quale precisava di aver lavorato all'estero (in Lituania) dal 15.4.2010 al 31.3.2017, allegando all'istanza il certificato di previdenza sociale lituano. L' rigettava la domanda ritenendo, all'esito di una attività istruttoria svolta in più Pt_1 passaggi, che la contribuzione estera versata dal ricorrente dovesse ritenersi riferita ad un'attività di lavoro autonomo, contrariamente a quanto indicato nella documentazione fornita dall'ente previdenziale lituano sulla base del contratto di lavoro prodotto dal ricorrente, in quanto l'assicurato oltre che direttore della società JSC REVERSA ne era stato, contestualmente, anche amministratore unico sicché tale circostanza impediva il riconoscimento della subordinazione attesa l'incompatibilità della carica di amministratore unico con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della società amministrata per il rapporto di immedesimazione organica in un unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla, non potendo ricorrere in tal caso l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della subordinazione.
3. Il primo giudice evidenziato che la domanda del ricorrente presupponeva l'espletamento della procedura c.d. di totalizzazione dei periodi di lavoro svolti in diversi Stati e rilevato che nella fattispecie venivano in rilievo attività svolte in due Paesi membri dell'Unione europea (l'Italia e la Lituania), ha richiamato la disciplina di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, in punto “Totalizzazione dei periodi”, il quale dispone che “Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, l'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina:
— l'acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni,
— l'ammissione al beneficio di una legislazione, o
— l'accesso all'assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l'esenzione della medesima, al maturare di periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica.”. La questione sottesa consisteva nel comprendere se nel “tener conto” dei periodi di occupazione in altro Stato membro (in tal caso in Lituania) al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di accesso alla prestazione richiesta (trattamento pensionistico di anzianità anticipata) l'istituto previdenziale italiano potesse valutarne la corrispondenza ai propri
2 criteri ermeneutici e normativi, e quindi se disponesse o meno di un margine di discrezionalità nell'eseguire la predetta operazione. Ha richiamato sulla questione la decisione n. H6 della Commissione amministrativa per il Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che ai sensi dell'art. 72 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento, in particolare i punti 2 e 3 in base ai quali:
-
2. Tutti i periodi per il relativo rischio maturati ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, vanno presi in considerazione unicamente applicando il principio della totalizzazione dei periodi stabilito dagli articoli 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 e 12 del regolamento (CE) n. 987/2009. Il principio della totalizzazione prevede che i periodi comunicati da altri Stati membri vengano totalizzati senza che la loro natura sia messa in discussione.
-3. Gli Stati membri restano tuttavia competenti — dopo aver applicato il principio della totalizzazione di cui al punto 2 — per determinare le altre condizioni richieste dalla loro legislazione per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale”;
3.1 La Commissione aveva dunque escluso che lo Stato che applica il principio di totalizzazione potesse valutare, secondo i propri parametri, i periodi comunicati e da totalizzare, potendo soltanto “determinare le altre condizioni richieste dalla loro legislazione per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale” risultando tale interpretazione coerente con il dato letterale dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 che individua come periodi da totalizzare quelli “maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro”, precisando che quei periodi vanno considerati “come se” si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica, così negando la possibilità di operare su detti periodi valutazioni di merito. Il meccanismo della totalizzazione, d'altra parte, rappresenta una mera fictio iuris che consente il cumulo dei periodi di assicurazione nei diversi Stati membri ed incide, così, sul calcolo dell'anzianità contributiva del lavoratore, senza ripercuotersi sugli ulteriori e diversi presupposti di accesso al trattamento pensionistico, da valutarsi in applicazione della legislazione del Paese a cui è richiesta la prestazione pro rata. Non essendo controverso che l'ente previdenziale lituano avesse comunicato, in sede di rettifica di una precedente comunicazione, che il ricorrente aveva versato contributi da lavoro dipendente nel periodo oggetto di causa e che, considerando tale periodo attraverso la totalizzazione, il ricorrente raggiungeva il requisito contributivo previsto dalla normativa vigente al momento della domanda amministrativa, la prestazione richiesta andava riconosciuta.
3.2 Quanto alla decorrenza del trattamento pensionistico, se la totalizzazione consiste nell'operazione di calcolo dell'anzianità contributiva e consente di considerare il periodo di contribuzione di un lavoratore attestato da altri Stati “come se” si trattasse di contributi per attività lavorativa svolta in Italia, senza che la prestazione svolta all'estero rilevi sotto alcun diverso aspetto, la verifica delle “altre condizioni” richieste dalla legislazione italiana per l'accesso del ricorrente alla pensione di anzianità richiesta all' non poteva estendersi Pt_1 alla posizione giuridica del ricorrente al di fuori del territorio nazionale e, non essendo controverso che al momento della domanda amministrativa il ricorrente avesse cessato ogni attività lavorativa in Italia, la prestazione non poteva che decorrere da detta domanda.
4. L' ha proposto appello censurando la sentenza con un unico motivo. Pt_1 L'appellato ha contestato le ragioni di impugnazione ed ha insistito per la CP_1 conferma della decisione impugnata.
3 5. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per sostituzione del relatore;
indi all'esito della discussione orale, era decisa dalla Corte di Appello di Venezia il 30 ottobre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L' ha contestato la sentenza limitatamente alla parte in cui ha sancito il diritto a Pt_1 pensione del a decorrere dalla data della domanda amministrativa sebbene a tale CP_1 momento l'interessato non avesse effettivamente cessato l'attività lavorativa prestata all'estero; non ha invece impugnato la decisione nella parte relativa alla sussistenza del presupposto contributivo per l'accesso alla pensione anticipata in ragione della regola della totalizzazione.
6.1 In particolare ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 22, comma 1, lett. c), della Legge n. 153/1969 e dell'art. 115 c.p.c. nonché la erronea e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia risultando documentalmente provato che il aveva presentato domanda di pensione anticipata il 20.4.2017 mentre aveva CP_1 cessato l'attività lavorativa all'estero il 29.12.2017. Ha evidenziato come il comma 1 del citato art. 22 dispone che “…gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che: …c) non prestino attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione” e il successivo comma 5 che “La pensione spettante ai sensi del presente articolo è calcolata in base alle norme vigenti nelle rispettive gestioni e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”. Con la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 503 del 1992, il legislatore aveva confermato che il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione dell'attività di lavoro dipendente (art. 10, comma 6), estendendo tale requisito anche alla pensione di vecchiaia (art. 1, comma 7). Il comma 3 dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ha poi disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. I commi 10 e 11 dell'art. 24 citato hanno aumentato l'anzianità contributiva necessaria per l'accesso alla pensione anticipata, che è rimasta per il resto disciplinata dalla normativa sulla pensione di anzianità. Ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 22083/2021, Cass.14417/2019) consolidato nel ritenere che la cessazione dell'attività lavorativa costituisce un fatto costitutivo del diritto a pensione, al pari dell'anzianità contributiva ed assicurativa, quale presupposto necessario per l'insorgenza del diritto alla pensione di anzianità, con riferimento al momento fondante di presentazione della domanda di pensione. Il primo Giudice, inoltre, aveva erroneamente considerato non rilevante la posizione giuridica del all'estero, e cioè il fatto che lo stesso alla data della domanda e CP_1 successivamente avesse continuato a lavorare all'estero, ritenendo sufficiente che il CP_1 avesse cessato anni prima l'attività lavorativa in Italia.
4 Tale valutazione poggiava sulla confusione tra i principi che reggono la totalizzazione con quelli che disciplinano la pensione anticipata, posto che:
- la totalizzazione consente di cumulare i periodi contributivi accreditati presso gli Stati membri in Italia e/o all'estero ed attiene al perfezionamento del requisito contributivo per accedere alla pensione, mentre
- la pensione che l'avente diritto domanda è e resta soggetta alla disciplina dello Stato membro che la prevede, in presenza di determinati presupposti costitutivi, anagrafici e/o contributivi e/o socio-economici. Se è vero che gli Stati membri non possono discutere la natura dei contributi suscettibili di totalizzazione, l'accesso a pensione resta regolato dalla normativa dello Stato in cui viene chiesta la pensione e il richiedente vi accede se sussistono tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente sul territorio. Diversamente si sarebbe realizzata una arbitraria discriminazione tra italiani che lavorano in Italia e italiani che lavorano all'estero, con la abnorme ed eclatante conseguenza di disparità di trattamento tra i primi e i secondi, imponendo ai primi di cessare ogni attività lavorativa per accedere alla pensione anticipata e consentendo ai secondi di continuare l'attività lavorativa e di accedere alla pensione anticipata. La posizione giuridica del all'estero (di lavoratore dipendente sino al 29.12.2017), CP_1 era dunque assolutamente sindacabile dall' , che, per applicare la normativa italiana Pt_1 sulla pensione anticipata e per valutare la sussistenza del presupposto della cessazione dell'attività lavorativa, ben poteva estendere la valutazione fuori dai confini italiani, rilevando se il richiedente lavorasse alla data di presentazione della domanda o fosse inoccupato, a prescindere dal luogo in cui lo fosse. Ai fini della normativa italiana risultava del tutto indifferente dove l'attività lavorativa venisse cessata, essendo necessario e sufficiente per l'accesso a pensione anticipata che non vi fossero rapporti di lavoro in atto.
7. L'appellato quanto alla rilevanza dello svolgimento di attività lavorativa in Lituania all'atto della presentazione della domanda di pensione, ha richiamato la sentenza di primo grado, pienamente coerente con l'interpretazione delle fonti normative europee ed interne e con il regolamento (CE) n. 883/2004. Ha precisato che l' appellante ha “giurisdizione” solo all'interno del territorio Pt_2 italiano e, pertanto, i requisiti per accedere al trattamento pensionistico vanno valutati con riferimento esclusivo alla posizione giuridica del in tale ambito territoriale. CP_1 Ha richiamato il pronunciamento della Corte di Giustizia UE (sentenza 58/2022) che, in un caso del tutto analogo (cessazione del rapporto in ogni ambito territoriale prevista dalla norma interna austriaca per l'accesso alla pensione), ha evidenziato l'illegittimità, per contrasto con il diritto alla libera circolazione dei lavoratori e con quello di stabilimento, di una norma interna che imponga la cessazione di ogni attività lavorativa anche al di fuori del territorio nazionale per l'accesso al trattamento pensionistico. L' , pertanto, poteva valutare la posizione giuridica del solo nell'ambito del Pt_1 CP_1 territorio nazionale, restando pertanto irrilevante ai fini della concessione del trattamento pensionistico l'attività lavorativa prestata in un altro Stato dell'Unione. Rispetto alla ulteriore affermazione dell' che la liquidazione della pensione era Pt_2 avvenuta a seguito di nuova e corretta domanda del 24.11.2018, ha evidenziato come solo in fase di appello l' aveva allegato tale circostanza, in ogni caso, irrilevante ai fini Pt_2 del decidere;
tale motivo di appello risultava, peraltro, inammissibile in assenza della documentazione che comprovasse tale successivo pensionamento e le sue ragioni.
8. L'appello va accolto nei limiti delle ragioni di seguito rappresentate.
9. Quanto alla preliminare eccezione di inammissibilità della impugnazione sollevata dal in quanto contenente questione nuova sollevata solo in appello (decorrenza del CP_1
5 trattamento pensionistico in costanza di svolgimento di attività lavorativa), va precisato che l' , nel giudizio di primo grado, aveva puntualmente contestato, oltre alla mancanza del Pt_1 requisito contributivo per mancata valutazione della contribuzione estera, anche la circostanza che al momento della presentazione della domanda amministrativa l'assicurato risultava essere ancora in attività lavorativa sicché il motivo di appello sul punto risulta pienamente ammissibile.
10. Avuto riguardo all'unica questione da esaminare in questa fase (stante l'acquiescenza dell' alla decisione del Tribunale in punto “totalizzazione”), quella relativa alla Pt_2 decorrenza del trattamento pensionistico in capo al in ragione del fatto che, al CP_1 momento della presentazione della domanda amministrativa del 20.4.2017, l'appellato prestava ancora attività lavorativa in Lituania, poi cessata definitivamente in data 29.12.2017, va osservato che il diritto alla pensione, nella generalità dei casi, ai sensi dell'art. 22 co. 1 lett.c) legge n. 53/69, matura, in capo al lavoratore interessato, alla presenza di un duplice requisito, rappresentato dal raggiungimento dell'anzianità contributiva e dalla cessazione della attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della relativa domanda. Con la riforma introdotta dal d.lgs. n. 503/92 il legislatore ha confermato che il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione dell'attività di lavoro dipendente (art. 10, co. 6), estendendo tale requisito anche alla pensione di vecchiaia (art. 1, co. 7). Per entrambe le disposizioni citate il requisito della cessazione del rapporto di lavoro costituisce una "presunzione di bisogno" che giustifica l'erogazione della prestazione sociale. Infatti, la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e la produzione, che ne consegue, di reddito da lavoro - dopo il perfezionamento dei requisiti - esclude lo stato di bisogno del lavoratore e, quindi, anche l'esigenza di garantire al lavoratore medesimo mezzi adeguati alle esigenze di vita. Per tali ragioni il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alla cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro in essere, anche diverso da quello in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione deputata ad erogare la prestazione (in termini Cass. 17530/2005, 5052/2016). La cessazione dell'attività lavorativa costituisce, dunque, presupposto necessario all'insorgenza del diritto a pensione di anzianità; tale requisito (che deve sussistere al momento del pensionamento) non è un presupposto di erogabilità della prestazione con l'effetto che in caso di svolgimento di attività lavorativa al momento della domanda amministrativa non sorge proprio il diritto al pensionamento che si configura soltanto dal momento di cessazione dell'attività sicché il trattamento pensionistico avrà decorrenza dal verificarsi di tale presupposto.
11. La posizione lavorativa del , ancorché prestata all'estero, risulta pienamente e CP_1 legittimamente sindacabile dall'Ente previdenziale Italiano (deputato peraltro alla erogazione della prestazione richiesta) vincolato dal rispetto della normativa italiana e dalla sussistenza dei presupposti da questa individuati (nel caso di specie lo stato di non occupazione al momento della presentazione della domanda amministrativa, anche se il luogo di lavoro si trovava all'estero).
12. Se la decisione della Commissione amministrativa per il Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, emessa in conformità del regolamento (CE) n. 883/2004 (richiamata dal primo giudice nella propria motivazione), ha escluso che lo Stato che applica il principio di totalizzazione possa valutare secondo i propri parametri i periodi comunicati e da totalizzare, potendo soltanto “determinare le altre condizioni richieste dalla loro legislazione per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale”, dovendosi
6 considerare i periodi contributivi da totalizzare “come se” si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica (così negando la possibilità di operare su detti periodi valutazioni di merito), va osservato che il meccanismo della totalizzazione incide solo sul calcolo dell'anzianità contributiva del lavoratore, senza ripercuotersi sugli ulteriori e diversi presupposti di accesso al trattamento pensionistico, da valutarsi secondo la legislazione del Paese a cui è richiesta la prestazione, trattandosi di condizioni stabilite dallo Stato Membro nell'ambito del suo territorio per fruire di una prestazione prevista dalla legislazione vigente sul territorio stesso.
12.1 La materia previdenziale è caratterizzata dalla indisponibilità ed inderogabilità della relativa disciplina dovendosi escludere che il soggetto interessato alla tutela previdenziale possa operare una scelta della legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui desidera sia attuata la sua protezione sociale o possa optare di conformarsi o meno alle prescrizioni dell'ente previdenziale deputato a presidiare le regole di sicurezza sociale e, in genere, delle istituzioni di sicurezza sociale dei singoli Stati membri dell'Unione. In tale contesto resta l'obbligo per gli stati membri di rispettare il diritto dell'Unione e, in particolare, le disposizioni in materia di libertà di circolazione e soggiorno sul territorio degli Stati membri e di libertà di stabilimento, pur conservando la propria competenza a disciplinare i sistemi di previdenza sociale.
12.2 Il regolamento CE 833 2004 non organizza un regime previdenziale comune, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti che danno luogo a crediti distinti nei confronti di istituzioni nazionali distinte, limitandosi ad un mero coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale delle legislazioni dell'Unione Europea per le attività abitualmente svolte in due o più Stati membri, allo scopo di garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutte le persone occupate nel territorio di uno Stato membro. Il principio di unicità della legislazione applicabile non può privare uno stato membro della facoltà di concedere, in applicazione del proprio diritto nazionale, prestazioni familiari o una pensione di vecchiaia a un lavoratore migrante che sia assoggettato alla legislazione di altro stato membro ai sensi dell'art. 13.
12.3 Non è dubbia, dunque, l'assoggettabilità della fattispecie di causa alla legislazione italiana in materia di sicurezza sociale avendo il richiesto la totalizzazione della CP_1 contribuzione versata in diversi stati membri nel sistema previdenziale italiano ed inteso ottenere, in base alle regole di tale sistema, la liquidazione di una prestazione pensionistica regolamentata dallo stato italiano.
12.4 D'altra parte una diversa interpretazione del principio di totalizzazione nei termini richiesti dall'appellato o di quelli ritenuti applicabili dal primo giudice (secondo il quale la attività in Italia sarebbe cessata da tempo, così risultando ininfluente quella svolta all'estero) oltre ad essere in contrasto con la disciplina nazionale e non essendovi una diversa e specifica concorrente fonte normativa di segno diverso, realizzerebbe una palese discriminazione e disparità di trattamento tra italiani che lavorano in Italia e italiani che lavorano all'estero, in ragione del fatto che solo ai primi verrebbe imposta la cessazione di ogni attività lavorativa per accedere alla pensione anticipata e consentendo invece ai secondi di continuare l'attività lavorativa all'estero e di accedere contestualmente alla pensione anticipata in Italia.
13. Rispetto a siffatto quadro normativo ed interpretativo alcuna incidenza (quale eventuale fonte normativa complementare) assume la sentenza della CGUE 58/2022 richiamata dall'appellato a sostegno della propria tesi, decisione che non si attaglia affatto al caso di specie in quanto diretta a chiarire la disciplina statale applicabile al soggetto che eserciti contemporaneamente attività lavorativa autonoma nel territorio di due o più stati membri.
7 In particolare, nella vicenda trattata ed esaminata dalla Corte Europea, è stato affermato e chiarito che la libertà di stabilimento e di libera circolazione dei lavoratori ostano a una normativa nazionale che subordina la concessione di una prestazione di prepensionamento alla rinunzia dell'interessato ad esercitare la professione (nel caso trattato dalla Corte quella forense).
14. Nella vicenda che ci occupa non vengono affatto in rilievo limitazioni alla libertà di circolazione e soggiorno sul territorio degli Stati membri e tantomeno alla libertà di stabilimento e di svolgimento di attività lavorativa in altri paesi. Il , per ottenere la prestazione secondo la disciplina dettata dalla legislazione italiana, CP_1 avrebbe dovuto cessare, prima della domanda amministrativa, la attività lavorativa svolta (tanto in Italia quanto in altro paese membro), attività che, successivamente e dopo l'ottenuto pensionamento, ben avrebbe potuto regolarmente riprendere in qualsiasi altro stato membro dell'unione senza compromissione alcuna del principio della libera circolazione e stabilimento ovvero di svolgimento di attività lavorativa (accumulando sinanche ulteriore contribuzione che avrebbe poi potuto, nel caso di lavoro dipendente, utilizzare per successive integrazioni e/o maggiorazioni del trattamento pensionistico in godimento). Non vi è, dunque, alcuna sproporzione della richiesta di cessazione (temporanea) dell'attività lavorativa sia nel territorio dello Stato membro di cui trattasi sia all'estero, rispetto al perseguimento della prestazione pensionistica come regolamentata nel sistema previdenziale italiano.
15. Nella fattispecie è pacifico che il , alla data di presentazione della domanda CP_1 amministrativa presentata all'Istituto previdenziale italiano (20.4.2017) lavorava ancora in Lituania alle dipendenze della JSC REVERSA, rapporto cessato successivamente in data 29.12.2017. Solo a partire da tale data, pertanto, si sono perfezionati i requisiti per avere accesso alla prestazione rivendicata dal . CP_1
16. La sentenza impugnata va pertanto parzialmente riformata avuto riguardo alla decorrenza del trattamento pensionistico che va collocato e riconosciuto a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro in Lituania, e cioè dall'1.1.2018 (risultando detto rapporto lavorativo cessato il 29.12.2017).
17. In ragione del parziale accoglimento dell'appello, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate tra le parti nella misura di un terzo ed i residui due terzi, in ragione della complessiva e sostanziale soccombenza dell' , vanno Controparte_2 posti a carico di quest'ultimo e vengono liquidati come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche sulla base della fascia di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00 e secondo le aliquote medie (senza la fase istruttoria) con distrazione in favore dei procuratori costituiti dell'appellato dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata accerta il diritto del ricorrente a percepire la pensione di anzianità a decorrere a decorrere dall'1.1.2018;
2) compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato dei residui due terzi che si liquidano quanto al primo grado in € 2.466,00 e quanto al presente giudizio in € 2.333,00
8 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
Venezia, 30 ottobre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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