Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7487 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Gammacurta Calogera;
– ricorrente –
CONTRO
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per CP_1 mandato in atti dall'Avv. Mantione Salvina Maria Cristina;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'11/02/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo - premesso di aver con- Parte_1 tratto matrimonio a Palermo il 18.07.1986 con , unione coniu- CP_1
1
Tribunale a seguito del decreto di omologa delle condizioni della separazione personale dei coniugi emesso da questo Tribunale il 27.11.1998, di dichiara- re la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
2. costituitasi in giudizio con comparsa depositata il CP_1
9.01.2025, ha aderito alla domanda di pronuncia della cessazione degli effet- ti civili del matrimonio, chiedendo, altresì, di porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle una somma mensile pari a 500,00 euro a titolo di assegno divorzile. In via gradata ha chiesto la corresponsione di una somma idonea a coprire il costo di un canone di locazione.
3. All'udienza di comparizione dei coniugi celebrata l'11/02/2025, in se- guito alla mancata adesione da parte della signora alla proposta conci- CP_1 liativa formulata dal Giudice delegato, entrambe le parti hanno chiesto l'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22
c.p.c., la pronuncia della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, per il prosieguo, l'ammissione dei mezzi istruttori ar- ticolati.
4. Orbene, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presi- dente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione ma- teriale e spirituale, come può facilmente desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione e dalle deduzioni svolte dalle parti.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della com- munio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
I coniugi risultano, inoltre, essersi separati con decreto di omologazione della separazione consensuale pronunziato da questo Tribunale il
27.11.1998.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo
2 ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa, do- vendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale in applicazione del di- sposto di cui all'art. 4, 9° comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 nel te- sto introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, e rimettere le parti dinanzi al Giudice delegato per l'espletamento di ogni accertamento necessa- rio per la definizione del giudizio.
5. Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal Giudice delegato ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
6. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giu- diziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronun- ziando, visto l'art.279, cpv. n.4 cod. proc. civ., così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 18/07/1986, da , nato a [...] il Parte_1
25/07/1959 e da nata a [...] il [...], trascritto CP_1 nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 112, parte II, serie A, dell'anno 1986; dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori in- combenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
2. dispone per la prosecuzione come da ordinanza del Giudice delegato;
3. riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribu- zione delle spese processuali tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 13/02/2025.
3 Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice Relatore.
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