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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 3019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3019 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 540/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 540/2022 R.G. promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, già CP_1 CP_2
, quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Impresa concessionaria
[...]
del Servizio di Riscossione Coattiva delle Entrate Tributarie ed Extratributarie per il
[...]
, con sede legale in Trento, via Adriano Olivetti n. 7 (P.IVA: ; R.E.A. CP_3 P.IVA_1
209533), elettivamente domiciliata in Via Pola n. 15 presso lo studio dell'avv. CP_3
Salvatore A. Raciti in , che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
CP_3
Appellante
Contro
, nato a [...] [...], (CF: ), Controparte_4 CP_3 CodiceFiscale_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in , via Satta n. CP_3 CP_3
8, presso lo studio dell'avv. Vincenzo D'Orto, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Appellato
e nei confronti di:
pagina 1 di 6 , in persona del Sindaco pro tempore, con sede in , P.zza Duomo, Controparte_3 CP_3
p.i. , rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Baviera, con domicilio eletto P.IVA_2
presso l'Avvocatura Comunale sita in , via Umberto, n. 151; Appellato CP_3
--------------
Conclusioni
All'udienza del 4 dicembre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
----------
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 2168/2021 RG, resa in data 23 novembre 2021, il Giudice di Pace di
Catania ha accolto la domanda con cui proponeva opposizione Controparte_4
avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 202003821214731794173545, notificatogli il
10 marzo 2021 ad iniziativa di Concessionario per la Riscossione coattiva della Entrate Pt_1
del , relativo al pagamento delle sanzioni amministrative Controparte_5
di cui ai processi verbali di contravvenzione al CdS nn. 5603692, 5604737 e 5645014, elevati dal , rispettivamente, del 23 agosto 2014, del 28 agosto 2014 e del 15 Controparte_3
dicembre 2014.
Il Giudice, pur riconoscendo, in via preliminare, l'ammissibilità dell'azione esperita, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione del diritto di riscossione del credito, stante la decorrenza del termine legale quinquennale, ex lege disposto, tra la data della notifica degli atti sanzionatori, nella specie il 31 ottobre 2014 (il primo), il 21 ottobre 2014 (il secondo) e il
15 dicembre 2014 (il terzo), e quella relativa alla notifica dell'impugnato fermo amministrativo, perfezionatasi, invece, il 10 marzo 2021.
Al riguardo, ha ritenuto che le due ingiunzioni di pagamento (segnatamente, la n.
20180382837870000243838 e la n. 20190382950880000105575), sì come depositate in atti al fine di dimostrare l'avvenuta interruzione del dedotto termine di prescrizione, fossero da ritenersi, per il vero, inefficaci allo scopo, stante il mancato invio delle raccomandate informative previste dal procedimento notificatorio ex 140 c.p.c.
pagina 2 di 6 Le spese processuali sono state regolate secondo il principio della soccombenza.
Avverso la detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha formulato appello . CP_1
Ha lamentato, con il primo motivo di gravame, l'erronea statuizione in ordine all'ammissibilità dell'opposizione proposta, specificatamente denunciando la mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti, e, particolarmente, dei processi verbali di contravvenzione, oltreché di entrambe le successive ingiunzioni di pagamento, per l'appunto, ivi richiamate.
Con il secondo motivo di gravame, ha dipoi censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del diritto di credito, assumendo, al riguardo, che il GdP avrebbe errato nel considerare nulle le notifiche degli atti interruttivi: ha richiamato, nello specifico, l'art. 26 DPR 602/73, per vero escludente, quanto alle raccomandate ordinarie, ai fini del perfezionamento della notifica ex art. 140 cpc, l'invio al destinatario della comunicazione finale di avvenuto deposito.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio , Controparte_4
contestando la fondatezza della spiegata impugnazione e chiedendone, dunque, il rigetto.
Si è costituito pure il , il quale aderiva alle difese di merito spiegate da Controparte_3
con l'interposto gravame, al contempo rilevando di essere esente, a fronte CP_1 dell'avvenuta notifica dei verbali presupposti, da qualsivoglia responsabilità nell'occorsa estinzione per prescrizione. In via incidentale, tuttavia, denunciava la nullità del procedimento di primo grado perché mai convenuta in giudizio.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 4 dicembre 2024 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
-----------
Motivi della decisione
La controversia si inquadra nella disciplina delle impugnazioni delle cartelle esattoriali o delle ingiunzioni di pagamento per inesistenza o omessa validità del titolo presupposto.
si duole, con il primo motivo di gravame, della disconosciuta eccezione di CP_1 inammissibilità dell'esperita opposizione, all'uopo riproponendo l'eccezione di tardività
pagina 3 di 6 dell'incoata azione, in guisa da qualificarla come opposizione di cui all'art. 7 del Dlgs. 2011 n.
150, il quale stabilisce, in effetti, il termine di 30 giorni a pena di inammissibilità, decorrenti dalla data di contestazione della violazione o della notifica del verbale di accertamento.
La doglianza è infondata e, dunque, va rigettata.
Nella giurisprudenza di legittimità è, invero, ormai pacifico che l'opposizione di cui alla legge 689/81 è rimedio praticabile ai fini della contestazione dell'esistenza o della validità del titolo, ovvero del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, mentre l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. è il rimedio da praticare ai fini della contestazione dei fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Orbene, nel caso di specie, il giudice di prime cure ha ritenuto ammissibile l'opposizione proposta da , in considerazione dell'avvenuta notifica dei verbali di Controparte_4
contestazione nn. 5603692, 5604737 e 5645014, quali atti presupposti, e proprio alla stregua del principio secondo cui l'opposizione a cartella di pagamento ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazioni al CdS, va proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. se, come in questo caso, la parte faccia valere i fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, quali, per l'appunto, la prescrizione.
Con il secondo motivo di gravame, sostiene, questa volta fondatamente, CP_1
l'erronea statuizione di prescrizione, al riguardo assumendo l'intervenuta interruzione del termine legale di cinque anni, stante la regolarità, per il vero, delle notifiche delle ingiunzioni di pagamento nn. …243838 e …0105575, rispettivamente, recanti data 13 giugno 2019 (la prima) e 20 giugno 2019 (la seconda).
E' vero, infatti, che essendo stata la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 26, comma
1°, del DPR n. 602/1973 - vale a dire mediante rimessione diretta della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario - non è necessario l'invio di una successiva raccomandata, in quanto trovano applicazione, in regime di specialità, le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982.
Trova applicazione il principio di diritto a tenore del quale “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1°, del
DPR n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da
pagina 4 di 6 quelle della legge n. 890 del 1982, in quanto tale forma semplificata di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (Cass. ord. 11 aprile 2024 n. 9866).
Esclusa che debba essere rimessa da parte dell'ente concessionario, riguardo alla procedura notificatoria ex art. 140 cpc, nella speciale disciplina applicabile al caso in esame, alcuna raccomandata informativa al destinatario dell'atto, ne viene, con l'accertata regolarità delle notifiche relative alle ingiunzioni di pagamento ivi riferite, l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione ex lege disposto.
In disparte resta la doglianza sollevata dal , il quale, assumendo Controparte_3
l'inesistenza della sua chiamata in giudizio e riferendo, perciò, di non essere mai venuto a conoscenza dell'opposizione ab origine proposta da , deduce la nullità della Parte_2
sentenza di primo grado: lo fa, però, disconoscendo la documentazione in atti, per vero, attestante la ritualità della notifica, sì come tempestivamente eseguita a mezzo pec (art.
3-ter della legge n. 53/94), cioè per il tramite dell'indirizzo di posta elettronica istituzionale dell'ente.
L'esito del giudizio comporta l'assorbimento delle ragioni di merito pur rilevate dal
. Controparte_3
Con l'accoglimento dell'interposto gravame, va statuito, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione proposta da . Controparte_4
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico di
[...]
; esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 secondo i seguenti parametri: CP_4
(primo grado: valore della causa sino ad euro 5.200,00 - compensi medi – fasi studio, introduttiva, trattazione, decisione/ secondo grado: valore della causa sino ad euro 5.200,00 - compensi medi – fasi studio, introduttiva, decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 540/2022, così statuisce, in riforma della sentenza n. 2168/2021 R.G. resa dal Giudice di Pace di in CP_3
data 23 novembre 2021:
pagina 5 di 6 rigetta, in accoglimento dell'interposto gravame, l'opposizione proposta da
[...]
; CP_4
condanna al pagamento delle spese processuali, a favore di Controparte_4
e del , che si liquidano, per ciascuno, in euro 633,00, oltre CP_1 Controparte_3
spese generali, iva e cpa, per il primo grado, e in euro 852,00, per il secondo grado, oltre CU, spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, il 6 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 540/2022 R.G. promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, già CP_1 CP_2
, quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Impresa concessionaria
[...]
del Servizio di Riscossione Coattiva delle Entrate Tributarie ed Extratributarie per il
[...]
, con sede legale in Trento, via Adriano Olivetti n. 7 (P.IVA: ; R.E.A. CP_3 P.IVA_1
209533), elettivamente domiciliata in Via Pola n. 15 presso lo studio dell'avv. CP_3
Salvatore A. Raciti in , che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
CP_3
Appellante
Contro
, nato a [...] [...], (CF: ), Controparte_4 CP_3 CodiceFiscale_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in , via Satta n. CP_3 CP_3
8, presso lo studio dell'avv. Vincenzo D'Orto, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Appellato
e nei confronti di:
pagina 1 di 6 , in persona del Sindaco pro tempore, con sede in , P.zza Duomo, Controparte_3 CP_3
p.i. , rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Baviera, con domicilio eletto P.IVA_2
presso l'Avvocatura Comunale sita in , via Umberto, n. 151; Appellato CP_3
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Conclusioni
All'udienza del 4 dicembre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
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Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 2168/2021 RG, resa in data 23 novembre 2021, il Giudice di Pace di
Catania ha accolto la domanda con cui proponeva opposizione Controparte_4
avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 202003821214731794173545, notificatogli il
10 marzo 2021 ad iniziativa di Concessionario per la Riscossione coattiva della Entrate Pt_1
del , relativo al pagamento delle sanzioni amministrative Controparte_5
di cui ai processi verbali di contravvenzione al CdS nn. 5603692, 5604737 e 5645014, elevati dal , rispettivamente, del 23 agosto 2014, del 28 agosto 2014 e del 15 Controparte_3
dicembre 2014.
Il Giudice, pur riconoscendo, in via preliminare, l'ammissibilità dell'azione esperita, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione del diritto di riscossione del credito, stante la decorrenza del termine legale quinquennale, ex lege disposto, tra la data della notifica degli atti sanzionatori, nella specie il 31 ottobre 2014 (il primo), il 21 ottobre 2014 (il secondo) e il
15 dicembre 2014 (il terzo), e quella relativa alla notifica dell'impugnato fermo amministrativo, perfezionatasi, invece, il 10 marzo 2021.
Al riguardo, ha ritenuto che le due ingiunzioni di pagamento (segnatamente, la n.
20180382837870000243838 e la n. 20190382950880000105575), sì come depositate in atti al fine di dimostrare l'avvenuta interruzione del dedotto termine di prescrizione, fossero da ritenersi, per il vero, inefficaci allo scopo, stante il mancato invio delle raccomandate informative previste dal procedimento notificatorio ex 140 c.p.c.
pagina 2 di 6 Le spese processuali sono state regolate secondo il principio della soccombenza.
Avverso la detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha formulato appello . CP_1
Ha lamentato, con il primo motivo di gravame, l'erronea statuizione in ordine all'ammissibilità dell'opposizione proposta, specificatamente denunciando la mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti, e, particolarmente, dei processi verbali di contravvenzione, oltreché di entrambe le successive ingiunzioni di pagamento, per l'appunto, ivi richiamate.
Con il secondo motivo di gravame, ha dipoi censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del diritto di credito, assumendo, al riguardo, che il GdP avrebbe errato nel considerare nulle le notifiche degli atti interruttivi: ha richiamato, nello specifico, l'art. 26 DPR 602/73, per vero escludente, quanto alle raccomandate ordinarie, ai fini del perfezionamento della notifica ex art. 140 cpc, l'invio al destinatario della comunicazione finale di avvenuto deposito.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio , Controparte_4
contestando la fondatezza della spiegata impugnazione e chiedendone, dunque, il rigetto.
Si è costituito pure il , il quale aderiva alle difese di merito spiegate da Controparte_3
con l'interposto gravame, al contempo rilevando di essere esente, a fronte CP_1 dell'avvenuta notifica dei verbali presupposti, da qualsivoglia responsabilità nell'occorsa estinzione per prescrizione. In via incidentale, tuttavia, denunciava la nullità del procedimento di primo grado perché mai convenuta in giudizio.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 4 dicembre 2024 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Motivi della decisione
La controversia si inquadra nella disciplina delle impugnazioni delle cartelle esattoriali o delle ingiunzioni di pagamento per inesistenza o omessa validità del titolo presupposto.
si duole, con il primo motivo di gravame, della disconosciuta eccezione di CP_1 inammissibilità dell'esperita opposizione, all'uopo riproponendo l'eccezione di tardività
pagina 3 di 6 dell'incoata azione, in guisa da qualificarla come opposizione di cui all'art. 7 del Dlgs. 2011 n.
150, il quale stabilisce, in effetti, il termine di 30 giorni a pena di inammissibilità, decorrenti dalla data di contestazione della violazione o della notifica del verbale di accertamento.
La doglianza è infondata e, dunque, va rigettata.
Nella giurisprudenza di legittimità è, invero, ormai pacifico che l'opposizione di cui alla legge 689/81 è rimedio praticabile ai fini della contestazione dell'esistenza o della validità del titolo, ovvero del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, mentre l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. è il rimedio da praticare ai fini della contestazione dei fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Orbene, nel caso di specie, il giudice di prime cure ha ritenuto ammissibile l'opposizione proposta da , in considerazione dell'avvenuta notifica dei verbali di Controparte_4
contestazione nn. 5603692, 5604737 e 5645014, quali atti presupposti, e proprio alla stregua del principio secondo cui l'opposizione a cartella di pagamento ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazioni al CdS, va proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. se, come in questo caso, la parte faccia valere i fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, quali, per l'appunto, la prescrizione.
Con il secondo motivo di gravame, sostiene, questa volta fondatamente, CP_1
l'erronea statuizione di prescrizione, al riguardo assumendo l'intervenuta interruzione del termine legale di cinque anni, stante la regolarità, per il vero, delle notifiche delle ingiunzioni di pagamento nn. …243838 e …0105575, rispettivamente, recanti data 13 giugno 2019 (la prima) e 20 giugno 2019 (la seconda).
E' vero, infatti, che essendo stata la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 26, comma
1°, del DPR n. 602/1973 - vale a dire mediante rimessione diretta della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario - non è necessario l'invio di una successiva raccomandata, in quanto trovano applicazione, in regime di specialità, le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982.
Trova applicazione il principio di diritto a tenore del quale “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1°, del
DPR n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da
pagina 4 di 6 quelle della legge n. 890 del 1982, in quanto tale forma semplificata di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (Cass. ord. 11 aprile 2024 n. 9866).
Esclusa che debba essere rimessa da parte dell'ente concessionario, riguardo alla procedura notificatoria ex art. 140 cpc, nella speciale disciplina applicabile al caso in esame, alcuna raccomandata informativa al destinatario dell'atto, ne viene, con l'accertata regolarità delle notifiche relative alle ingiunzioni di pagamento ivi riferite, l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione ex lege disposto.
In disparte resta la doglianza sollevata dal , il quale, assumendo Controparte_3
l'inesistenza della sua chiamata in giudizio e riferendo, perciò, di non essere mai venuto a conoscenza dell'opposizione ab origine proposta da , deduce la nullità della Parte_2
sentenza di primo grado: lo fa, però, disconoscendo la documentazione in atti, per vero, attestante la ritualità della notifica, sì come tempestivamente eseguita a mezzo pec (art.
3-ter della legge n. 53/94), cioè per il tramite dell'indirizzo di posta elettronica istituzionale dell'ente.
L'esito del giudizio comporta l'assorbimento delle ragioni di merito pur rilevate dal
. Controparte_3
Con l'accoglimento dell'interposto gravame, va statuito, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione proposta da . Controparte_4
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico di
[...]
; esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 secondo i seguenti parametri: CP_4
(primo grado: valore della causa sino ad euro 5.200,00 - compensi medi – fasi studio, introduttiva, trattazione, decisione/ secondo grado: valore della causa sino ad euro 5.200,00 - compensi medi – fasi studio, introduttiva, decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 540/2022, così statuisce, in riforma della sentenza n. 2168/2021 R.G. resa dal Giudice di Pace di in CP_3
data 23 novembre 2021:
pagina 5 di 6 rigetta, in accoglimento dell'interposto gravame, l'opposizione proposta da
[...]
; CP_4
condanna al pagamento delle spese processuali, a favore di Controparte_4
e del , che si liquidano, per ciascuno, in euro 633,00, oltre CP_1 Controparte_3
spese generali, iva e cpa, per il primo grado, e in euro 852,00, per il secondo grado, oltre CU, spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, il 6 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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