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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/07/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 02/07/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 879 2024 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. FONTANA SALVATORE che rappresenta di aver CP_ depositato nel fascicolo telematico le ricevute attestanti la regolare notifica all' al corretto indirizzo di posta certificata, insiste nelle difese spiegate in ricorso con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite con distrazione.
L' non è costituito in giudizio. CP_1
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. verificata la regolare notifica all' ne dichiara la contumacia e decide con sentenza CP_1
contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 02/07/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 879/2024
promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Fontana Salvatore giusta procura in atti;
Parte_1
- opponente
Contro
persona del legale rappresentante p. tempore Controparte_2 Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato, 7.3.2024 innanzi all'intestato Tribunale, l'istante opponeva avviso di
CP_ addebito n. 59820240000049102000 notificato l'1.3.2024 con cui l' aveva intimato il pagamento dell'importo di €. 5.404,85 a titolo di iscrizione gestione commercianti anno
01/2021-12/2021.
Il ricorrente esponeva che “ aver svolto attività di lavoro autonomo sino al 07/02/2021 per la quale è stato iscritto alla Gestione Commercianti versando regolarmente i relativi CP_1 contributi. E ciò sino all'08/02/2021, data di assunzione con contratto di lavoro subordinato full time alle dipendenze della con le mansioni di addetto help Controparte_3
desk applicativi, la qualifica di 4° livello CCNL Commercio, sede di lavoro presso gli uffici della società in Via Polibio n. 82 a Siracusa e orario di lavoro così articolato: da lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalla 15,00 alle 19,00; che In data 28/02/2021 e, successivamente, in data 01/03/2021, 08/04/2021, 11/05/2021 e 08/10/2021, il ricorrente presentava richiesta di “sospensione”, a partire dall'08/02/2021, dei contributi CP_1
Gestione Commercianti con partita IVA n. ; che avverso tali richieste seguiva, P.IVA_1
in data 05/03/2021, una sola nota di riscontro interlocutoria dell'Ente in cui si osservava che
“…dalle verifiche effettuate, la S.V. risulta essere stata assunta presso l'Azienda "
[...]
di cui è Socio;
che In data 11/10/2021, il ricorrente presentava Controparte_3 telematicamente all'Ufficio Registro delle Imprese richiesta di “cancellazione”, con decorrenza 08/02/2021, quale imprenditore individuale con ComUnica Protocollo n.
77837/2021 del 11/10/2021 ; che In data 01/04/2022, il ricorrente presentava all' CP_1
richiesta aggiornamento della propria posizione contributiva, evidenziando e allegando la visura di evasione della richiesta di cancellazione quale imprenditore individuale dal RR.II. cui l'Ente dava, in data 05/04/2022, il seguente riscontro: “fronte delle verifiche effettuate in
CCIAA, ad oggi non risulta alcuna cessazione dell'attività; che In data 05/04/2022, il ricorrente inviava, anche mediante comunicazione bidirezionale, la medesima visura di evasione della richiesta di cancellazione quale imprenditore individuale, cui l' CP_1
rispondeva ribadendo che “Ad oggi non risulta alcuna cessazione dell'attività”; che nonostante le varie richiesta inoltrate l'istituto convenuto notifica l'avviso di addebito opposto”. Insisteva per l'accoglimento del ricorso atteso che non sussistevano le condizioni per il pagamento dei contributi alla gestione commercianti poiché l'opponente dal febbraio
2021 era stato occupato a tempo pieno in virtù di un rapporto di lavoro subordinato. CP_ Instauratosi il contraddittorio, l' non si costituiva in giudizio ed all'udienza odierna ne è stata dichiarata la contumacia.
Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti dal ricorrente, autorizzate le parti al deposito di note, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data a lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi della decisione
L'opposizione, ex art. 24 D.Lgs. 46/99 è tempestiva.
In punto di diritto il decidente osserva:
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che ha riformulato l'art. 29 co. 1 L. 160/75: “ l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è dunque pur sempre la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché – come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n.
3240 del 2010 – l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa. ( cfr. Cass. Ordinanza n. 26680/2018).
La S. C., dunque, evidenzia che l'assicurazione alla Gestione commercianti è posta a protezione non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, ma per il fatto che i soci sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente all'interno dell'impresa, abitualità e prevalenza che deve essere provato dall' CP_1
(cfr. Cass. n. 3835/16). Infatti, secondo il S.C., per una giurisprudenza ormai consolidata, “Non è sufficiente a giustificare l'iscrizione del socio di società commerciale negli elenchi degli esercenti attività commerciale, né il fatto che la società sia un soggetto per definizione commerciale (ciò che non fa, agli effetti previdenziali, del suo socio, ancorché amministratore, un commerciante, se non vi presta lavoro in modo abituale e prevalente); né che il socio, anche in quanto sia pure amministratore, in ipotesi, svolga attività di gestione dell'impresa: occorre che nei fatti, egli presti in modo abituale, ossia stabile, continuativo, il suo lavoro, nel senso sopra precisato, nell'impresa, e tale lavoro abbia rilievo prevalente rispetto ad altre attività».
Il Supremo Collegio con pronuncia n. 18331/20, (cfr. Ordinanza n. 18331/20), ha chiarito che non è sufficiente lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, di natura individuale o societaria, per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi ma occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza;
tali requisiti, necessari per l'iscrizione alla gestione commercianti e quindi fatti costituivi dell'obbligo contributivo il cui onere di prova è a carico dell' (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass., n. CP_1
23600 del 2009), devono essere intesi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto in seno alla stessa attività aziendale costituente
l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi
(naturali, materiali e personali) dell'impresa (cfr. Cass. n. 19273 del 2018; n. 4440 del 2017 cit.);
Anche la Corte di appello di Catania, ha affermato: “Il Collegio condivide l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il presupposto imprescindibile per
l'iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art.
29 comma 1, concernente i requisisti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale
(Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017); per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore o socio a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. In particolare (v. Cass. n. 4440 del 2017), tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del
1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” ( cfr. C.A. Catania Sent. N.
264/23).
Ciò posto, nel caso che ci occupa dai documenti versati in atti è dato rilevare che il ricorrente
è stato iscritto alla gestione commercianti avendo svolto attività di lavoro autonomo e versato regolarmente i contributi dovuti.
L'opponente ha, altresì, allegato che in data 8.2.2021 è stato assunto dalla società CP_3
con contratto di apprendistato full time con le mansioni di addetto Help Desk CP_3
applicativi con sede di lavoro presso via Polibio in Siracusa, orario di lavoro stabilito in 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalla ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00, durata del contratto 36 mesi (cfr. produzione attorea).
E' documentato che è stata avanzata domanda di variazione data alla camera di commercio il
11.10.2021 protocollo n. 77837/2021, il successivo adempimento di cancellazione con
ComUnica è del 14.4.2022.
Secondo la S.C., sent. n. 8651/10, "In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma…”
Non vi è prova, agli atti, che l'istante abbia svolto attività lavorativa, dall'8.2.2021 in poi, in modo abituale e prevalente all'interno dell'impresa e ciò in ragione dell'instaurato rapporto lavorativo full time per come documentato.
D'altronde, a norma del richiamato quadro normativo, l'obbligo di iscrizione scaturisce qualora il socio partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente. CP_ L' non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova in merito.
Tuttavia, limitatamente al periodo Gennaio 2021- 7.2.2021 rimane l'obbligo in capo all'opponente di versare i contributi a titolo di iscrizione alla gestione commercianti attesa la decorrenza del rapporto lavorativo a far data dal 8.2.2021.
Pertanto, posto che, in applicazione dei principi in materia ex art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, e CP_ l' nella presente sede, non ha assolto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, non avendo fornito elementi adeguati a comprovare la fondatezza del proprio diritto, in parziale accoglimento del ricorso, l'avviso di addebito opposto deve essere annullato ad esclusione del periodo gennaio 2021-7-2-2021.
Le spese, attesa la parziale soccombenza, vanno compensate per ½ ponendo la restante metà in capo all' e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/14, nei valori minimi, in CP_1 ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta da distrarsi in favore dell'Avv. Salvatore Fontana
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
-In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n. 59820240000049102000 notificato l'1.3.2024 ad esclusione del periodo Gennaio 2021/7-2-2021.
-Compensa per ½ le spese di lite ponendo la restante metà in capo all' Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.tempore che liquida in €. 1.348,00
[...]
( importo già dimidiato) oltre €. 43,00 per esborsi oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Salvatore Fontana.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 2.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 02/07/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 879 2024 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. FONTANA SALVATORE che rappresenta di aver CP_ depositato nel fascicolo telematico le ricevute attestanti la regolare notifica all' al corretto indirizzo di posta certificata, insiste nelle difese spiegate in ricorso con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite con distrazione.
L' non è costituito in giudizio. CP_1
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. verificata la regolare notifica all' ne dichiara la contumacia e decide con sentenza CP_1
contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 02/07/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 879/2024
promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Fontana Salvatore giusta procura in atti;
Parte_1
- opponente
Contro
persona del legale rappresentante p. tempore Controparte_2 Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato, 7.3.2024 innanzi all'intestato Tribunale, l'istante opponeva avviso di
CP_ addebito n. 59820240000049102000 notificato l'1.3.2024 con cui l' aveva intimato il pagamento dell'importo di €. 5.404,85 a titolo di iscrizione gestione commercianti anno
01/2021-12/2021.
Il ricorrente esponeva che “ aver svolto attività di lavoro autonomo sino al 07/02/2021 per la quale è stato iscritto alla Gestione Commercianti versando regolarmente i relativi CP_1 contributi. E ciò sino all'08/02/2021, data di assunzione con contratto di lavoro subordinato full time alle dipendenze della con le mansioni di addetto help Controparte_3
desk applicativi, la qualifica di 4° livello CCNL Commercio, sede di lavoro presso gli uffici della società in Via Polibio n. 82 a Siracusa e orario di lavoro così articolato: da lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalla 15,00 alle 19,00; che In data 28/02/2021 e, successivamente, in data 01/03/2021, 08/04/2021, 11/05/2021 e 08/10/2021, il ricorrente presentava richiesta di “sospensione”, a partire dall'08/02/2021, dei contributi CP_1
Gestione Commercianti con partita IVA n. ; che avverso tali richieste seguiva, P.IVA_1
in data 05/03/2021, una sola nota di riscontro interlocutoria dell'Ente in cui si osservava che
“…dalle verifiche effettuate, la S.V. risulta essere stata assunta presso l'Azienda "
[...]
di cui è Socio;
che In data 11/10/2021, il ricorrente presentava Controparte_3 telematicamente all'Ufficio Registro delle Imprese richiesta di “cancellazione”, con decorrenza 08/02/2021, quale imprenditore individuale con ComUnica Protocollo n.
77837/2021 del 11/10/2021 ; che In data 01/04/2022, il ricorrente presentava all' CP_1
richiesta aggiornamento della propria posizione contributiva, evidenziando e allegando la visura di evasione della richiesta di cancellazione quale imprenditore individuale dal RR.II. cui l'Ente dava, in data 05/04/2022, il seguente riscontro: “fronte delle verifiche effettuate in
CCIAA, ad oggi non risulta alcuna cessazione dell'attività; che In data 05/04/2022, il ricorrente inviava, anche mediante comunicazione bidirezionale, la medesima visura di evasione della richiesta di cancellazione quale imprenditore individuale, cui l' CP_1
rispondeva ribadendo che “Ad oggi non risulta alcuna cessazione dell'attività”; che nonostante le varie richiesta inoltrate l'istituto convenuto notifica l'avviso di addebito opposto”. Insisteva per l'accoglimento del ricorso atteso che non sussistevano le condizioni per il pagamento dei contributi alla gestione commercianti poiché l'opponente dal febbraio
2021 era stato occupato a tempo pieno in virtù di un rapporto di lavoro subordinato. CP_ Instauratosi il contraddittorio, l' non si costituiva in giudizio ed all'udienza odierna ne è stata dichiarata la contumacia.
Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti dal ricorrente, autorizzate le parti al deposito di note, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data a lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi della decisione
L'opposizione, ex art. 24 D.Lgs. 46/99 è tempestiva.
In punto di diritto il decidente osserva:
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che ha riformulato l'art. 29 co. 1 L. 160/75: “ l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è dunque pur sempre la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché – come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n.
3240 del 2010 – l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa. ( cfr. Cass. Ordinanza n. 26680/2018).
La S. C., dunque, evidenzia che l'assicurazione alla Gestione commercianti è posta a protezione non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, ma per il fatto che i soci sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente all'interno dell'impresa, abitualità e prevalenza che deve essere provato dall' CP_1
(cfr. Cass. n. 3835/16). Infatti, secondo il S.C., per una giurisprudenza ormai consolidata, “Non è sufficiente a giustificare l'iscrizione del socio di società commerciale negli elenchi degli esercenti attività commerciale, né il fatto che la società sia un soggetto per definizione commerciale (ciò che non fa, agli effetti previdenziali, del suo socio, ancorché amministratore, un commerciante, se non vi presta lavoro in modo abituale e prevalente); né che il socio, anche in quanto sia pure amministratore, in ipotesi, svolga attività di gestione dell'impresa: occorre che nei fatti, egli presti in modo abituale, ossia stabile, continuativo, il suo lavoro, nel senso sopra precisato, nell'impresa, e tale lavoro abbia rilievo prevalente rispetto ad altre attività».
Il Supremo Collegio con pronuncia n. 18331/20, (cfr. Ordinanza n. 18331/20), ha chiarito che non è sufficiente lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, di natura individuale o societaria, per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi ma occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza;
tali requisiti, necessari per l'iscrizione alla gestione commercianti e quindi fatti costituivi dell'obbligo contributivo il cui onere di prova è a carico dell' (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass., n. CP_1
23600 del 2009), devono essere intesi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto in seno alla stessa attività aziendale costituente
l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi
(naturali, materiali e personali) dell'impresa (cfr. Cass. n. 19273 del 2018; n. 4440 del 2017 cit.);
Anche la Corte di appello di Catania, ha affermato: “Il Collegio condivide l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il presupposto imprescindibile per
l'iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art.
29 comma 1, concernente i requisisti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale
(Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017); per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore o socio a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. In particolare (v. Cass. n. 4440 del 2017), tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del
1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” ( cfr. C.A. Catania Sent. N.
264/23).
Ciò posto, nel caso che ci occupa dai documenti versati in atti è dato rilevare che il ricorrente
è stato iscritto alla gestione commercianti avendo svolto attività di lavoro autonomo e versato regolarmente i contributi dovuti.
L'opponente ha, altresì, allegato che in data 8.2.2021 è stato assunto dalla società CP_3
con contratto di apprendistato full time con le mansioni di addetto Help Desk CP_3
applicativi con sede di lavoro presso via Polibio in Siracusa, orario di lavoro stabilito in 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalla ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00, durata del contratto 36 mesi (cfr. produzione attorea).
E' documentato che è stata avanzata domanda di variazione data alla camera di commercio il
11.10.2021 protocollo n. 77837/2021, il successivo adempimento di cancellazione con
ComUnica è del 14.4.2022.
Secondo la S.C., sent. n. 8651/10, "In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma…”
Non vi è prova, agli atti, che l'istante abbia svolto attività lavorativa, dall'8.2.2021 in poi, in modo abituale e prevalente all'interno dell'impresa e ciò in ragione dell'instaurato rapporto lavorativo full time per come documentato.
D'altronde, a norma del richiamato quadro normativo, l'obbligo di iscrizione scaturisce qualora il socio partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente. CP_ L' non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova in merito.
Tuttavia, limitatamente al periodo Gennaio 2021- 7.2.2021 rimane l'obbligo in capo all'opponente di versare i contributi a titolo di iscrizione alla gestione commercianti attesa la decorrenza del rapporto lavorativo a far data dal 8.2.2021.
Pertanto, posto che, in applicazione dei principi in materia ex art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, e CP_ l' nella presente sede, non ha assolto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, non avendo fornito elementi adeguati a comprovare la fondatezza del proprio diritto, in parziale accoglimento del ricorso, l'avviso di addebito opposto deve essere annullato ad esclusione del periodo gennaio 2021-7-2-2021.
Le spese, attesa la parziale soccombenza, vanno compensate per ½ ponendo la restante metà in capo all' e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/14, nei valori minimi, in CP_1 ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta da distrarsi in favore dell'Avv. Salvatore Fontana
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
-In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n. 59820240000049102000 notificato l'1.3.2024 ad esclusione del periodo Gennaio 2021/7-2-2021.
-Compensa per ½ le spese di lite ponendo la restante metà in capo all' Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.tempore che liquida in €. 1.348,00
[...]
( importo già dimidiato) oltre €. 43,00 per esborsi oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Salvatore Fontana.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 2.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna