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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/07/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3554/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 3554/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Darfo Boario Terme (BS) Parte_1 C.F._1
presso lo studio degli Avv. ROSSI GIANPAOLO e Avv. ROSSI ROBERTA, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso e
( ), elettivamente domiciliata a Darfo Boario Terme Parte_2 CodiceFiscale_2
(BS) presso lo studio degli Avv. ROSSI GIANPAOLO e Avv. ROSSI ROBERTA, che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale tra le parti sopra indicate alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1 1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto e fermi i reciproci obblighi di legge.
2) Dichiarare la separazione dei coniugi, e (matrimonio contratto in UR Parte_1 Parte_2
(India) in data 24/01/05 e trascritto ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 396/2000 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Artogne (BS) il 15.11.2024 nel registro “atti di matrimonio – Parte II Serie C – Numero 11.
3) L'abitazione in locazione e già della famiglia, sita in Artogne, via IV Novembre nr. 15/A, rimane assegnata al sig. , con il mobilio che l'arreda. Parte_1
4) Nulla a titolo di assegno di mantenimento a favore l'uno dell'altro coniuge in quanto entrambi autosufficienti economicamente;
5) Ordinare l'annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del comune di Artogne.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in India a UR (India) in data 24.1.2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di ARTOGNE (BS) al n. 11, parte II, serie C, anno 2024, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Persona_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
2 3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 3554/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Darfo Boario Terme (BS) Parte_1 C.F._1
presso lo studio degli Avv. ROSSI GIANPAOLO e Avv. ROSSI ROBERTA, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso e
( ), elettivamente domiciliata a Darfo Boario Terme Parte_2 CodiceFiscale_2
(BS) presso lo studio degli Avv. ROSSI GIANPAOLO e Avv. ROSSI ROBERTA, che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale tra le parti sopra indicate alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1 1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto e fermi i reciproci obblighi di legge.
2) Dichiarare la separazione dei coniugi, e (matrimonio contratto in UR Parte_1 Parte_2
(India) in data 24/01/05 e trascritto ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 396/2000 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Artogne (BS) il 15.11.2024 nel registro “atti di matrimonio – Parte II Serie C – Numero 11.
3) L'abitazione in locazione e già della famiglia, sita in Artogne, via IV Novembre nr. 15/A, rimane assegnata al sig. , con il mobilio che l'arreda. Parte_1
4) Nulla a titolo di assegno di mantenimento a favore l'uno dell'altro coniuge in quanto entrambi autosufficienti economicamente;
5) Ordinare l'annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del comune di Artogne.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in India a UR (India) in data 24.1.2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di ARTOGNE (BS) al n. 11, parte II, serie C, anno 2024, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Persona_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
2 3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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