TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/03/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
UDIENZA DEL 13 febbraio 2025
G. I. dott.ssa GERMANA RADICE
Verbale di udienza mediante trattazione scritta relativo alla controversia civile iscritta al numero 816/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2023, avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace di
Vibo valentia n. 3529/2022 depositata in data 22.12.2022 nel giudizio N.R.G.
3506/2022” e promossa
DA
(C.F./P.I.: , in per- Parte_1 P.IVA_1 sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Caruso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Benevento, alla Via
Meomartini n. 3;
-appellante–
CONTRO
(P.I: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Cosentino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Nicotera (VV), alla Via Foschea n.
39/bis;
-appellata-
L'udienza si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta.
Il giudice, dott.ssa Germana Radice, prende atto del rituale deposito delle note con cui le parti si riportano alle domande, difese e conclusioni già rassegnate negli atti introdut- tivi ed in tutti i successivi scritti difensivi. Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori si è riportato alle ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni ed illustrate negli atti di causa e nelle suddette note scritte telematiche, questo giudice all'esito della came- ra di consiglio, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (re- datta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”) che viene incor- porata al verbale di udienza ai sensi degli artt. 350 bis e 281-sexies cod. proc. civ..
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE, al termine dell'udienza di discussione orale del 13 febbraio 2025, ha pronunziato, ai sensi degli artt. 350 bis e 281-sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 816/2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2023 e promossa
DA
(C.F./P.I.: , in per- Parte_1 P.IVA_1
sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Caruso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Benevento, alla Via
Meomartini n. 3;
-appellante–
CONTRO
(P.I: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Cosentino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Nicotera (VV), alla Via Foschea n.
39/bis;
-appellata-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'artt. 350 bis e 281-sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez.
III, 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies cod. proc. civ. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al
2
termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Vibo
Valentia avverso l'intimazione di pagamento n. 13920219001232400000 relativa alle cartelle esattoriali nn. 13920140006909876000, 13920160005206730000,
13920180005347004000, relative all'omesso pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, chiedendone l'annullamento e deducendo la mancata notifica delle cartelle esattoriali e la prescrizione del credito erariale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva con Parte_1
compara depositata in data 27.09.2022 in cui eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito, la propria carenza di legittimazione passiva e il difetto di contraddittorio in ragione del litisconsorzio necessario con la Regione Calabria, nonché la tardività dell'impugnazione; infine, nel merito, la convenuta deduceva l'infondatezza dell'avversaria domanda, sul presupposto dell'avvenuta corretta notifica degli atti presupposti e della conseguente avvenuta interruzione del termine di prescrizione nonché sull'applicabilità al caso di specie della sospensione dei termini conseguita alla normativa emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19.
Il giudizio era istruito in via documentale.
Con sentenza n. 3529/2022 emessa in data 16.12.2022 e deposita in data
22.12.2022, il Giudice di Pace di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvedeva:“1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara non dovuta la somma richiesta con l'intimazione impugnata, in ragione dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalle presupposte cartelle esattoriali;
2) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente, liquidate in complessivi € 925,00 di cui € 125,00 per spese ed 800 per competenze professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione delle stesse ex art.93 cpc in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta”.
3
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 17.06.2023,
l' evocava in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale Parte_2
di Vibo Valentia, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., affinché, in riforma della sentenza 3529/2022: “1. In accoglimento del presente atto di appello, per le motivazioni di cui in atti e/o con le ragioni che
l'Ufficio intenderà più opportune ed applicabili al caso de quo, riformare o annullare la sentenza impugnata rigettando la domanda di prime cure avanzata da controparte. 2.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado, con distrazione in favore dello scrivente procuratore per dichiarazione di anticipo”.
A fondamento del gravame proposto l'appellante deduceva i seguenti motivi: 1) carenza di competenza del Giudice di Pace per valore del giudizio superiore ad €
5.000,00; 2) difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria;
3) infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'originario opponente;
4) mancato esame delle eccezioni di parte convenuta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.10.2023, si costituiva in giudizio la rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia al Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, a) rigettare
l'appello proposto per tutte le motivazioni contenute nel presente atto. b) Condannare parte convenuta al pagamento delle spese ed onorari di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc”. Nel dettaglio, parte appellata eccepiva l'invalidità della costituzione in giudizio di in quanto avvenuta tramite un Avvocato del libero Parte_2
Foro, privo di espressa procura speciale per il giudizio di opposizione all'esecuzione e, nel merito, la mancata prova della notifica degli atti prodromici rispetto all'intimazione di pagamento opposto. In ordine all'eccepito difetto di giurisdizione, la società appellata riteneva sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in quanto giudice competente a giudicare dei fatti successivi, estintivi delle pretese tributarie, divenute definitive nel merito dopo la notifica al contribuente della cartella esattoriale.
Attesa la natura documentale della controversia e acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 24 settembre 2024 la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. con termine per il deposito di note difensive conclusive.
In limine va chiarito che, in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) né, ancora, dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod.
4
proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Sempre in via preliminare, va ribadito che nel giudizio di appello (che non è un novum iudicium), la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n.
6043; Cassazione civile, sez. I, 18/09/2017, n. 21566 Cassazione civile, sez. II,
23/02/2017, n. 4695).
Preliminarmente deve essere valutata l'eccezione dell'invalidità della costituzione in giudizio di formulata da parte appellata. Parte_1
Nel dettaglio, parte appellata ritiene che l' Parte_1 quando si avvale di un avvocato del libero foro, ha l'onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell'atto di costituzione, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza in alternativa al patrocinio, per regola generale, esercitato dall'Avvocatura dello Stato.
L'appellata evidenzia che, nel caso in esame, l' Parte_1
risulta costituita tramite un avvocato del libero foro ma che lo stesso non ha prodotto né la necessaria procura speciale per patrocinare nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. 2, c.p.c. (cfr. punto 3.3 – Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e
– Sub doc. 1), né l'atto organizzativo generale Parte_1
contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 8, del DL n. 193/2016) e neppure l'apposita motivata
5
deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza per il controllo di legittimità, che indichi le ragioni in forza delle quali nel caso concreto risulti giustificato tale ricorso alternativo (ex art. 43 del Regio decreto 1611/1933, come modificato dall'art. 11 Legge
103/1979).
L'eccezione è infondata e deve ritenersi la legittimità dei mandati conferiti da al legale del libero foro che risulta nella specie Parte_1
officiato.
In primo luogo, va sul punto osservato che la Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 30008 depositata il 19 novembre 2019 ha stabilito che: “In sede di giudizio innanzi ai giudici di merito, di ogni ordine e grado, e a quelli di legittimità, l'
[...]
potrà avvalersi della rappresentanza dei propri dipendenti e ricorrere al Parte_1 patrocinio dell'Avvocatura di Stato nei casi previsti e riservati dalla convenzione con questa stipulata o in via residuale nei casi maggiormente rilevanti. In tutte le rimanenti ipotesi, compresi i casi in cui l'Avvocatura erariale non sia disponibile ad assumere
l'incarico, potrà incaricare gli Avvocati del libero Foro, senza l'onere di allegazione e di prova della sussistenza dei presupposti di legge”.
Inoltre, deve rilevarsi che, anche a prescindere da tale recente orientamento, la legittimità della costituzione in giudizio appare suffragata in ragione della documentazione versata in atti (parere Avvocatura di Stato;
Verbale di Adunanza e deliberazione del Comitato di Gestione;
procura alle liti).
In precedenza, come noto, la Cassazione aveva affermato che l'
[...]
, quale successore “ope legis” di , ex art. 1 del d.l. 22/10/16 Parte_1 CP_2
n. 193, conv. in l. 01/12/16 n. 225, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale, tra quelli previsti dall'art. 1 comma 5
d.l. 193/2016 cit., contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (art. 1 comma 8 d.l. 193/2016 cit.), sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 (Cass. Sez. 5,
Ordinanza n. 28741 del 09/11/2018).
Orbene, l'art. 1 comma 8 del d.l. del d.l. 22/10/16 n. 193, conv. in l. 01/12/16 n.
6
225, nel regolare l'attività processuale dell' , quale Parte_1
successore “ope legis” di , stabilisce: «8. L'ente è autorizzato ad avvalersi del CP_2
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi
e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;
in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa».
Inoltre, l'art. 43 r.d. 30/10/1933 n. 1611 stabilisce al comma 4: «Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della
Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza». Nella specie, secondo quanto ricorda la stessa Cassazione (Cass.
28741/2018 cit.), tra gli atti generali di cui al comma 5 dell'art. 1 d.l. 22/10/16 n. 193, conv. in l. 01/12/16 n. 225, richiamati nel comma 8 del medesimo art. 1, il 'Regolamento di amministrazione' di deliberato dal Comitato di Gestione il 26 Parte_1
marzo 2018, ed approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 19 maggio
2018, nel disciplinare l'aspetto del controllo e patrocinio legale (art.4) stabilisce ai commi 2 e 3: «2. L'Ente si avvale, ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e s.m.i., del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato secondo quanto previsto e stabilito dall'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. I rapporti con l'Avvocatura di Stato sono regolati da apposita convenzione. L'Ente può, altresì, continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro in via residuale, nei casi in cui l'Avvocatura di Stato non ne assuma il patrocinio, sulla base di quanto stabilito nella convenzione sottoscritta in data 22 giugno 2017, contenente i relativi criteri, e di quelle successive, tempo per tempo vigenti. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, e dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per la facoltà di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente mediante dipendenti delegati».
7
La statuizione, contenuta nell'art. 1 comma 8 d.l. 193/2016, circa l'“autorizzazione “ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato non intende rimettere a scelte discrezionali l'affidamento del mandato difensivo all'Avvocatura o a difensori del libero foro introducendo forme di avvalimento alternative e concorrenti, ma ha, invece, la funzione di richiamare la disciplina sul c.d. patrocinio autorizzato dell'Avvocatura. L'interpretazione fin qui seguita risulta infine confortata dalla Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell' Parte_1
" ed introdotta in sede di conversione del D.L. n. 34/2019 (recante "misure
[...]
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi") convertito nella legge n. 58/2019, all' articolo 4-novies, a tenore del quale : “Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933,
n.1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l' , per la propria Parte_1 rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”.
Orbene, nella fattispecie per cui è causa, in presenza della documentazione sul punto prodotta dal legale del libero foro costituito, risulta possibile comprendere le ragioni poste a fondamento dell'opzione di in relazione Parte_1 all'avvenuta nomina quale proprio procuratore nel presente giudizio di detto avvocato del libero foro nel procedimento che occupa.
Superata l'eccezione preliminare, può ora delibarsi il merito del gravame proposto. In ossequio al principio della ragione più liquida, viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di
Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154;
Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n.
21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29
8
novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011;
Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7 ottobre
2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001). Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta. Ne deriva che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostanziale.
Con il secondo motivo di appello, deduce la erroneità della Parte_1
sentenza appellata laddove il giudice di prime cure ha ritenuto sussistere la giurisdizione
Ordinaria e non quella Tributaria. In particolare, l'appellante rileva che la giurisdizione spetta al Giudice Tributario in quanto oggetto del giudizio erano atti esattoriali concernenti crediti di natura tributaria. Inoltre, l'istante evidenzia che nel caso di tributi ed in assenza di atti esecutivi, la giurisdizione spetta al giudice Tributario anche in ordine alla valutazione della validità delle notifiche della cartella esattoriale e alla valutazione della prescrizione del credito.
Il motivo è fondato. La domanda proposta dall'odierna società appellata va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto della parte convenuta a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata.
Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico”
(Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato
“non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed
9
al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez.
Un., 31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio trattandosi di tassa automobilistica.
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n.
248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma
1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, ha impugnato in primo Controparte_1
grado l'intimazione di pagamento n. 13920219001232400000 e le cartelle esattoriali ad essa sottese, chiedendone l'annullamento per la mancata notifica e per l'intervenuta prescrizione del credito portato dalle cartelle medesime.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'“an” o al
“quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione
10
della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022, più recentemente ordinanza della Corte di Cass. n. 2098 del 30 gennaio 2025).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata in mancanza della notifica della cartella di pagamento, prima della notifica dell'intimazione di pagamento (in seguito alla quale ha proposto opposizione) ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'intimazione di pagamento n.
13920219001232400000 relativa alle cartelle esattoriali nn. 13920140006909876000,
13920160005206730000, 13920180005347004000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
11
Le incertezze giurisprudenziali sussistenti in materia costituiscono le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., dovendosi tener conto anche della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare par- zialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunziando sulla domanda, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- ACCOGLIE l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, in RI-
FORMA INTEGRALE della sentenza impugnata emessa in data 16.12.2022 dal Giu- dice di Pace di Vibo valentia n. 3529/2022, dichiara il difetto di giurisdizione del giudi- ce ordinario in favore del giudice tributario;
- RIMETTE le parti alla competente Corte di Giustizia Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giu- dicato della presente sentenza, pena, in difetto, l'estinzione degli effetti sostanziali e processuali delle domande formulate;
-COMPENSA integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia, 27.03.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera
s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositata telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
12