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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3300 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. DE STEFANO DOROTEA c/o il cui studio in Villapiana, Largo Fratelli
Bandiera, 5, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti AVENA GILDA e CP_1 P.IVA_1
TO BE con domicilio eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a, presso l'Ufficio
Legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche
ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza del detto requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Spiegava costituzione in giudizio l' , in p.l.r.p.t., che deduceva l'inammissibilità – sotto diversi CP_1 profili – del ricorso nonché l'infondatezza del medesimo.
Acquisito il fascicolo della pregressa fase processuale e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter
CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte chiedendo la rinnovazione della ctu;
l , sebbene costituito in Giudizio, non ha inteso depositare CP_1 note.
La causa è matura per la decisone.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico di parte ricorrente.
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 23.05.2025 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 19.06.2025 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 01.07.2025.
Risulta anche il rispetto del termine semestrale di decadenza essendo stata espletata la visita presso la competente Commissione Medica in data 16.02.2024 laddove il ricorso per ATP risulta essere stato iscritto il 28.06.2024.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n.
2632/24, riconoscersi il beneficio della indennità di accompagnamento.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n.
118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ...
[omissis]”. Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto
(Cassazione, 5027/2003; Cassazione, 13362/2003).
E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive (Cassazione, 5783/2003).
3. Orbene parte ricorrente ritiene che, a cagione delle diverse patologie che l'affliggono, debba esserle riconosciuto il beneficio con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da altra data rilevando come il ctu nominato nella pregressa fase processuale abbia errato nella valutazione complessiva del soggetto non prendendo affatto in considerazione la certificazione medica datata
12.12.2024 da cui emergeva l'assoluta gravità nelle sue condizioni di salute.
A tal riguardo preme evidenziare come il lavoro svolto dal Consulente nella fase di Accertamento
Tecnico Preventivo, dott. non è minimamente scalfito dalle più che Persona_1 generiche contestazioni mosse all'elaborato dalla ricorrente che, a sostegno della sussistenza del requisito sanitario per ottenere l' invocata provvidenza si limita solo a rilevare come il ctu non ha presso in considerazione la certificazione del dicembre del 2024 “ . . . in quanto documentazione successiva al deposito del ricorso per ATP” (v. pag. 3 del ricorso) e“. . . . molto probabilmente, per mera svista, atteso il suo deposito successivo” (v. pag. 4 ricorso) soffermandosi largamente sulla medesima (pagg. 5 e 6).
Le doglianze e le contestazioni sono più che generiche in quanto parte ricorrente, nel ritenere non condivisibile ed errato il lavoro svolto dall'Ausiliare, non indica in quale errore e/o omissione di taluna patologia sia incorso il dott. né quale patologia sia stata sottovalutata o sottostimata;
CP_3 né il richiamo alla certificazione medica del 2024 ove si riferisce di una non autosufficienza risulta conducente;
ciò per un duplice ordine di motivi. Anzitutto il dott. ha certamente valutato, unitamente a tutte le altre certificazioni, Per_1 anche quella del Dicembre del 2024 tanto più che nell'elaborato il Consulente opera il riferimento quanto alla documentazione sanitaria valutata a “Quella presente nel Fascicolo Sanitario
Telematico agli atti” (v. elaborato peritale) tra cui non può non essere stata presa in visione quella depositata il 09.12.2024 atteso che la visita medico-legale risulta essere successiva di un mese (14
Gennaio del 2025).
Sotto altro profilo non vi è dubbio che momento centrale della visita medico-legale non può essere la sola visione ed esame, ai fini del convincimento del ctu, degli atti allegati al fascicolo;
se così fosse il ruolo dell'Ausiliare del Giudice sarebbe del tutto inutile e relegato a mero lettore di carte costituendo, viceversa, la visita medica - che si snoda attraverso la raccolta dei dati, l'esame obiettivo, l'accertamento circa l'esistenza o meno di patologie e, soprattutto, la connotazione di gravità o meno delle medesime - passaggio altrettanto importante, significativo e cruciale.
In buona sostanza le censure sollevate dalla parte ricorrente non denunciano affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte solo sulla base di un certificato medico;
limitazioni e deficit, è bene ripeterlo, non riscontrati dal ctu a livello tale da consentire l'accertamento in positivo dei requisiti medico-legali per darsi luogo ai benefici richiesti.
Diversamente da quanto riportato in ricorso il lavoro svolto dal dott. si presenta Per_1 completo ed esaustivo dal punto di vista medico-legale essendosi lo stesso trovato al cospetto di un soggetto in condizioni generali discrete tanto più l'Ausiliare ha accertato un grado di invalidità
(80%) neppure totale con sostanziale conferma della valutazione della Commissione Medica CP_1 che aveva riconosciuto una misura invalidante “medio-grave” (66% ed il 99%).
In altri termini, in sede di visita medico-legale, la ricorrente è apparsa quale persona per la quale difettano i presupposti di natura sanitaria per darsi luogo al riconoscimento del beneficio richiesto.
La domanda deve quindi respingersi in quanto le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse, infatti, si presentano complete precise e persuasive, oltre che, ripetesi, non infirmate da specifiche contestazioni.
4. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.ra
, con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 2632/24) e sulla domanda da Parte_1 questa proposta nei confronti dell , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Rigetta il ricorso dichiarando l'insussistenza in capo a parte ricorrente del requisito sanitario afferente alla indennità di accompagnamento.
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 22 Dicembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3300 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. DE STEFANO DOROTEA c/o il cui studio in Villapiana, Largo Fratelli
Bandiera, 5, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti AVENA GILDA e CP_1 P.IVA_1
TO BE con domicilio eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a, presso l'Ufficio
Legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche
ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza del detto requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Spiegava costituzione in giudizio l' , in p.l.r.p.t., che deduceva l'inammissibilità – sotto diversi CP_1 profili – del ricorso nonché l'infondatezza del medesimo.
Acquisito il fascicolo della pregressa fase processuale e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter
CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte chiedendo la rinnovazione della ctu;
l , sebbene costituito in Giudizio, non ha inteso depositare CP_1 note.
La causa è matura per la decisone.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico di parte ricorrente.
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 23.05.2025 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 19.06.2025 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 01.07.2025.
Risulta anche il rispetto del termine semestrale di decadenza essendo stata espletata la visita presso la competente Commissione Medica in data 16.02.2024 laddove il ricorso per ATP risulta essere stato iscritto il 28.06.2024.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n.
2632/24, riconoscersi il beneficio della indennità di accompagnamento.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n.
118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ...
[omissis]”. Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto
(Cassazione, 5027/2003; Cassazione, 13362/2003).
E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive (Cassazione, 5783/2003).
3. Orbene parte ricorrente ritiene che, a cagione delle diverse patologie che l'affliggono, debba esserle riconosciuto il beneficio con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da altra data rilevando come il ctu nominato nella pregressa fase processuale abbia errato nella valutazione complessiva del soggetto non prendendo affatto in considerazione la certificazione medica datata
12.12.2024 da cui emergeva l'assoluta gravità nelle sue condizioni di salute.
A tal riguardo preme evidenziare come il lavoro svolto dal Consulente nella fase di Accertamento
Tecnico Preventivo, dott. non è minimamente scalfito dalle più che Persona_1 generiche contestazioni mosse all'elaborato dalla ricorrente che, a sostegno della sussistenza del requisito sanitario per ottenere l' invocata provvidenza si limita solo a rilevare come il ctu non ha presso in considerazione la certificazione del dicembre del 2024 “ . . . in quanto documentazione successiva al deposito del ricorso per ATP” (v. pag. 3 del ricorso) e“. . . . molto probabilmente, per mera svista, atteso il suo deposito successivo” (v. pag. 4 ricorso) soffermandosi largamente sulla medesima (pagg. 5 e 6).
Le doglianze e le contestazioni sono più che generiche in quanto parte ricorrente, nel ritenere non condivisibile ed errato il lavoro svolto dall'Ausiliare, non indica in quale errore e/o omissione di taluna patologia sia incorso il dott. né quale patologia sia stata sottovalutata o sottostimata;
CP_3 né il richiamo alla certificazione medica del 2024 ove si riferisce di una non autosufficienza risulta conducente;
ciò per un duplice ordine di motivi. Anzitutto il dott. ha certamente valutato, unitamente a tutte le altre certificazioni, Per_1 anche quella del Dicembre del 2024 tanto più che nell'elaborato il Consulente opera il riferimento quanto alla documentazione sanitaria valutata a “Quella presente nel Fascicolo Sanitario
Telematico agli atti” (v. elaborato peritale) tra cui non può non essere stata presa in visione quella depositata il 09.12.2024 atteso che la visita medico-legale risulta essere successiva di un mese (14
Gennaio del 2025).
Sotto altro profilo non vi è dubbio che momento centrale della visita medico-legale non può essere la sola visione ed esame, ai fini del convincimento del ctu, degli atti allegati al fascicolo;
se così fosse il ruolo dell'Ausiliare del Giudice sarebbe del tutto inutile e relegato a mero lettore di carte costituendo, viceversa, la visita medica - che si snoda attraverso la raccolta dei dati, l'esame obiettivo, l'accertamento circa l'esistenza o meno di patologie e, soprattutto, la connotazione di gravità o meno delle medesime - passaggio altrettanto importante, significativo e cruciale.
In buona sostanza le censure sollevate dalla parte ricorrente non denunciano affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte solo sulla base di un certificato medico;
limitazioni e deficit, è bene ripeterlo, non riscontrati dal ctu a livello tale da consentire l'accertamento in positivo dei requisiti medico-legali per darsi luogo ai benefici richiesti.
Diversamente da quanto riportato in ricorso il lavoro svolto dal dott. si presenta Per_1 completo ed esaustivo dal punto di vista medico-legale essendosi lo stesso trovato al cospetto di un soggetto in condizioni generali discrete tanto più l'Ausiliare ha accertato un grado di invalidità
(80%) neppure totale con sostanziale conferma della valutazione della Commissione Medica CP_1 che aveva riconosciuto una misura invalidante “medio-grave” (66% ed il 99%).
In altri termini, in sede di visita medico-legale, la ricorrente è apparsa quale persona per la quale difettano i presupposti di natura sanitaria per darsi luogo al riconoscimento del beneficio richiesto.
La domanda deve quindi respingersi in quanto le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse, infatti, si presentano complete precise e persuasive, oltre che, ripetesi, non infirmate da specifiche contestazioni.
4. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.ra
, con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 2632/24) e sulla domanda da Parte_1 questa proposta nei confronti dell , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Rigetta il ricorso dichiarando l'insussistenza in capo a parte ricorrente del requisito sanitario afferente alla indennità di accompagnamento.
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 22 Dicembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo