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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/03/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5876/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del Giudice dott. Eleonora Da Cortà Fumei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5876/2023 promossa da:
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
(VR), Via Trieste n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. BRUTTI FRANCESCA e
BRUTTI MARTINA, elettivamente domiciliata presso il loro studio in San Giovanni
Lupatoto (VR), Via IV Novembre n. 4
ATTRICE contro
(C.F. ), residente in Sommacampagna Controparte_1 C.F._2
(VR), Via Cesarina n. 3
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come in atto di citazione.
pagina 1 di 8 IN FATTO E IN DIRITTO
Gli artt. 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c. nel testo attuale esonerano l'estensore dal riepilogare le rispettive allegazioni delle parti e lo autorizzano alla concisa esposizione delle ragioni della decisione mediante immediata indicazione dei punti rilevanti in fatto e in diritto.
Con atto di citazione notificato il 31.7.23 la signora conveniva in Parte_1
giudizio il sig. al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al Controparte_1
pagamento delle somme da questi indebitamente prelevate dal proprio conto corrente personale n. 0000101966566, acceso presso l'Istituto bancario Unicredit
Spa in data 08/03/2012 ed alimentato esclusivamente da versamenti e retribuzioni della signora . Parte_1
L'attrice affermava che il signor marito della stessa, era stato delegato sin CP_1
dall'apertura del rapporto bancario ad operare sul detto conto corrente con potere di firma disgiunta;
che solamente a seguito di un importante litigio avvenuto nell'estate del 2018 l'attrice apprendeva che il signor aveva, nel corso degli CP_1
anni, effettuato a propria insaputa e senza il proprio consenso plurimi prelievi allo sportello per € 5.100,00, e pagamenti a mezzo bonifico o assegno per €
57.644,32.
La signora chiedeva pertanto che previo accertamento dell'illegittimità dei Pt_1
prelievi e dei pagamenti effettuati dal signor dal proprio conto corrente, il CP_1
convenuto fosse condannato alla restituzione della somma di € 62.744,32, oltre agli interessi legali dalla data delle singole disposizioni fino alla domanda giudiziale e agli interessi di mora ex art. 1284 c.c. dal giorno della domanda fino al saldo. pagina 2 di 8 Nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, il signor non si CP_1
costituiva in giudizio, e deve essere pertanto dichiarato contumace.
Assunte le prove orali, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalla parte attrice.
Si rileva che la delega sul conto corrente non comporta il conferimento al delegato di un potere generale di agire in rappresentanza del detto delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto negoziale riferibile al conto in esame.
Le movimentazioni sul conto corrente poste in essere dal delegato che non siano infatti riconducibili alle istruzioni del delegante sono espressione di un abuso del potere rappresentativo a questo conferito.
Si verifica in particolare abuso della rappresentanza quando il rappresentante trascura o lede l'interesse del rappresentato o si discosta dalle istruzioni ricevute.
In tali ipotesi infatti il rappresentante persegue anziché l'interesse del rappresentato, quello proprio violando il limite interno al potere di spendita del nome, dato dal dovere di usare tale potere nell'interesse del dominus.
Si ha dunque un'ipotesi di conflitto di interessi tra il rappresentante e il rappresentato.
Si rileva infatti che la responsabilità del rappresentante si base sul presupposto dell'esistenza di un contratto di mandato tra quest'ultimo e il rappresentato, scaturendo in particolare dall'obbligazione legale di non utilizzare la procura in contrasto con l'interesse del rappresentato.
Nella fattispecie è provato che l'attrice era titolare in via esclusiva del conto corrente n. 0000101966566 acceso presso l'istituto Unicredit Spa in data
8/03/2012 e che lo stesso era alimentato esclusivamente da versamenti e pagina 3 di 8 retribuzioni della signora , come emerge dagli estratti conto bancari Parte_1
(doc.1).
E' altresì provato che il convenuto ha emesso assegni addebitati sul c/c n.
0000101966566 dell'attrice per € 56.771,03 (docc.1 e da 5 a 10).
L'attrice allega che i pagamenti eseguiti sono stati effettuati a favore di soggetti sconosciuti alla stessa, nei confronti dei quali la sig.ra non aveva alcun Pt_1
tipo di rapporto contrattuale, e in assenza di qualsivoglia autorizzazione.
In particolare in ordine ai beneficiari delle suddette disposizioni si rileva che alcuni assegni addebitati sul conto corrente intestato alla signora sono stati Pt_1
intestati dal signor alla propria madre, , e al Controparte_1 Controparte_2
fratello , rispettivamente di complessivi € 4.000,00 per la madre Controparte_3
(€ 3.000,00 in data 14/06/2016 ed € 1.000,00 in data 24/11/2017) e di €
10.000,00 per il fratello (€ 10.000,00 in data 26/02/2018).
L'estraneità dell'attrice ai pagamenti su indicati emerge dal doc.14 ovvero dalla lettera del 25.5.22 dell'avv. Gardini, legale dei signori e Controparte_2
, con la quale il professionista conferma la sussistenza di un Controparte_3
debito del convenuto nei confronti dei propri assistiti.
L'assegno intestato al Notaio per € 3.589,00 del 29.7.13 (doc. 05) Persona_1
appare riconducibile alla stipula dell'atto notarile pubblico di cessione di diritti reali a titolo oneroso del 25/07/2013, intercorso tra il signor e i Controparte_1
genitori e e verosimilmente costituisce il Controparte_2 Persona_2
compenso del professionista.
E' provato pertanto che i pagamenti sono stati effettuati per estinguere debiti personali del sig. . Controparte_1
pagina 4 di 8 Altri assegni (docc. 5, 6, 8) per un ammontare complessivo di € 3.458,00 (€
1.254,00 in data 27/11/2013; € 863,00 in data 14/05/2014; € 863,00 in data
13/11/2014; € 478,00 in data 27/10/2016) risultano intestati dal signor CP_1
alla società Coghi S.r.l. che opera nel settore della consulenza di lavoro, di
[...]
cui la signora ha affermato di non essersi mai avvalsa, lavorando come Pt_1
dipendente, a differenza del marito che lavorava come idraulico presso la sua impresa “L'idraulica di ”, come si evince dalla visura in atti. Controparte_1
E' provato altresì che sono stati emessi assegni a favore di Compagnie di
Assicurazione con cui l'attrice ha allegato di non aver mai avuto rapporto alcuno.
In particolare risultano addebitati sul conto corrente della signora Pt_1
assegni (docc. 5, 6, 7, 8, 9) per un ammontare di € 5.688,41 (€ 735,00 in data
26/11/2013; € 747,86 in data 21/11/2014; € 304,00 in data 8/05/2014; €
324,00 in data 23/02/2015; € 825,00 in data 30/03/2015; € 1.187,05 in data
13/11/2015; € 304,00 in data 6/05/2016; € 750,00 in data 23/11/2016; €
511,50 in data 15/03/2017) intestati dal signor alla Accordi Controparte_1
Assicurazioni s.a.s. con sede a Mantova (MN); l'assegno di € 467,00 del
9/11/2016 risulta intestato dal signor alla società Itas Mutua;
altri Controparte_1
assegni emessi nell'anno 2018 (doc. 10) per un ammontare di € 1.186,54 (€
335,50 in data 17/02/2018; € 526,00 in data 16/03/2018; € 325,04 in data
23/04/2018) sono intestati dal sig a (che dal CP_1 Controparte_4
timbro apposto sul retro dell'assegno risulta essere sempre di Accordi
Assicurazioni).
Altri assegni (docc. 8 e 9) addebitati sul conto corrente intestato alla signora per un ammontare complessivo di € 3.552,08 (€ 888,02 in data Pt_1
pagina 5 di 8 1/12/2016; € 888,02 in data 31/12/2016; € 888,02 in data 1/02/2017; € 888,02 in data 28/02/2017) sono intestati dal signor alla società Clima Controparte_1
2000 Srl di AS (VR) che si occupa della fornitura di prodotti nell'arredobagno, nella climatizzazione, nell'impiantistica e nell'irrigazione (doc.
17), con la quale l'attrice allega l'insussistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale.
Un altro assegno di € 5.000,00 datato 16/11/2015 è intestato dal signor CP_1
alla di Brescia (BS), società che si occupa della
[...] Controparte_5
rivendita di moto nuove e usate (doc. 18), con cui la signora afferma di Pt_1
non aver mai avuto rapporti.
Anche gli assegni circolari intestati dal signor ai signori Controparte_1 Per_3
per € 4.000,00 in data 30/09/2014, EL UR per € 5.000,00 in data
[...]
1/02/2016, per € 9.000,00 in data 30/01/2017 e un assegno Persona_4
bancario intestato dal signor a per € 1.830,00 in Controparte_1 Parte_2
data 25/07/2014, sono stati emessi a favore di beneficiari non noti all'attrice.
L'importo complessivo relativo ai pagamenti sopra descritti ammonta complessivamente ad € 56.771,03.
Quanto ai due bonifici di € 710,14 del 5.2.14 e di € 163,15 del 31.10.16, si rileva che gli stessi sono riferibili ad utenze e quindi verosimilmente riconducili alla gestione domestica dei coniugi.
In ordine ai prelievi effettuati dal signor nelle date del 13/07/2012 Controparte_1
di € 500,00, del 2/08/2012 di € 800,00, del 10/09/2012 di € 500,00, del
29/10/2012 di € 900,00, del 27/01/2014 di € 900,00, del 23/06/2016 di €
1.500,00, per un ammontare complessivo di € 5.100,00, si rileva che non vi è pagina 6 di 8 prova alcuna dei prelievi effettuati nel 2012 atteso che gli estratti conto sono relativi agli anni 2013 e successivi e che non è prodotta alcuna contabile di prelievo;
in ordine ai prelievi del 27/01/2014 di € 900,00 e del 23/06/2016 di €
1.500,00 effettuati dal sig. (doc.11), si rileva che essendo l'attrice in quel CP_1
periodo compagna e poi coniuge del convenuto, è verosimile che le somme siano state utilizzate per le necessità di entrambi.
Il convenuto non ha assolto l'onere probatorio in capo allo stesso di aver effettuato i pagamenti previa autorizzazione dell'attrice, ovvero sulla base delle istruzioni dalla stessa impartite, o comunque nell'interesse della sig.ra . Pt_1
Non vi è prova infatti che il pagamento effettuato sia stato autorizzato nei precisi termini convenuti, e che fosse conforme alla volontà dell'attrice delegante.
Per quanto sopra l'attrice è creditrice nei confronti del convenuto dell'importo di €
56.771,03, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico del convenuto nella misura di cui in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando quale Giudice Unico nella causa di cui in epigrafe,
a) accertato l'inadempimento del convenuto, condanna lo stesso al pagamento a favore dell'attrice della somma di € 56.771,03, oltre interessi dalla domanda al saldo;
b) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, spese che si liquidano in €7.052,00 per compenso ed € 786,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. pagina 7 di 8 Verona, 19.3.25
Il G.O.P. dott. Eleonora Da Cortà Fumei
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del Giudice dott. Eleonora Da Cortà Fumei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5876/2023 promossa da:
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
(VR), Via Trieste n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. BRUTTI FRANCESCA e
BRUTTI MARTINA, elettivamente domiciliata presso il loro studio in San Giovanni
Lupatoto (VR), Via IV Novembre n. 4
ATTRICE contro
(C.F. ), residente in Sommacampagna Controparte_1 C.F._2
(VR), Via Cesarina n. 3
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come in atto di citazione.
pagina 1 di 8 IN FATTO E IN DIRITTO
Gli artt. 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c. nel testo attuale esonerano l'estensore dal riepilogare le rispettive allegazioni delle parti e lo autorizzano alla concisa esposizione delle ragioni della decisione mediante immediata indicazione dei punti rilevanti in fatto e in diritto.
Con atto di citazione notificato il 31.7.23 la signora conveniva in Parte_1
giudizio il sig. al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al Controparte_1
pagamento delle somme da questi indebitamente prelevate dal proprio conto corrente personale n. 0000101966566, acceso presso l'Istituto bancario Unicredit
Spa in data 08/03/2012 ed alimentato esclusivamente da versamenti e retribuzioni della signora . Parte_1
L'attrice affermava che il signor marito della stessa, era stato delegato sin CP_1
dall'apertura del rapporto bancario ad operare sul detto conto corrente con potere di firma disgiunta;
che solamente a seguito di un importante litigio avvenuto nell'estate del 2018 l'attrice apprendeva che il signor aveva, nel corso degli CP_1
anni, effettuato a propria insaputa e senza il proprio consenso plurimi prelievi allo sportello per € 5.100,00, e pagamenti a mezzo bonifico o assegno per €
57.644,32.
La signora chiedeva pertanto che previo accertamento dell'illegittimità dei Pt_1
prelievi e dei pagamenti effettuati dal signor dal proprio conto corrente, il CP_1
convenuto fosse condannato alla restituzione della somma di € 62.744,32, oltre agli interessi legali dalla data delle singole disposizioni fino alla domanda giudiziale e agli interessi di mora ex art. 1284 c.c. dal giorno della domanda fino al saldo. pagina 2 di 8 Nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, il signor non si CP_1
costituiva in giudizio, e deve essere pertanto dichiarato contumace.
Assunte le prove orali, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalla parte attrice.
Si rileva che la delega sul conto corrente non comporta il conferimento al delegato di un potere generale di agire in rappresentanza del detto delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto negoziale riferibile al conto in esame.
Le movimentazioni sul conto corrente poste in essere dal delegato che non siano infatti riconducibili alle istruzioni del delegante sono espressione di un abuso del potere rappresentativo a questo conferito.
Si verifica in particolare abuso della rappresentanza quando il rappresentante trascura o lede l'interesse del rappresentato o si discosta dalle istruzioni ricevute.
In tali ipotesi infatti il rappresentante persegue anziché l'interesse del rappresentato, quello proprio violando il limite interno al potere di spendita del nome, dato dal dovere di usare tale potere nell'interesse del dominus.
Si ha dunque un'ipotesi di conflitto di interessi tra il rappresentante e il rappresentato.
Si rileva infatti che la responsabilità del rappresentante si base sul presupposto dell'esistenza di un contratto di mandato tra quest'ultimo e il rappresentato, scaturendo in particolare dall'obbligazione legale di non utilizzare la procura in contrasto con l'interesse del rappresentato.
Nella fattispecie è provato che l'attrice era titolare in via esclusiva del conto corrente n. 0000101966566 acceso presso l'istituto Unicredit Spa in data
8/03/2012 e che lo stesso era alimentato esclusivamente da versamenti e pagina 3 di 8 retribuzioni della signora , come emerge dagli estratti conto bancari Parte_1
(doc.1).
E' altresì provato che il convenuto ha emesso assegni addebitati sul c/c n.
0000101966566 dell'attrice per € 56.771,03 (docc.1 e da 5 a 10).
L'attrice allega che i pagamenti eseguiti sono stati effettuati a favore di soggetti sconosciuti alla stessa, nei confronti dei quali la sig.ra non aveva alcun Pt_1
tipo di rapporto contrattuale, e in assenza di qualsivoglia autorizzazione.
In particolare in ordine ai beneficiari delle suddette disposizioni si rileva che alcuni assegni addebitati sul conto corrente intestato alla signora sono stati Pt_1
intestati dal signor alla propria madre, , e al Controparte_1 Controparte_2
fratello , rispettivamente di complessivi € 4.000,00 per la madre Controparte_3
(€ 3.000,00 in data 14/06/2016 ed € 1.000,00 in data 24/11/2017) e di €
10.000,00 per il fratello (€ 10.000,00 in data 26/02/2018).
L'estraneità dell'attrice ai pagamenti su indicati emerge dal doc.14 ovvero dalla lettera del 25.5.22 dell'avv. Gardini, legale dei signori e Controparte_2
, con la quale il professionista conferma la sussistenza di un Controparte_3
debito del convenuto nei confronti dei propri assistiti.
L'assegno intestato al Notaio per € 3.589,00 del 29.7.13 (doc. 05) Persona_1
appare riconducibile alla stipula dell'atto notarile pubblico di cessione di diritti reali a titolo oneroso del 25/07/2013, intercorso tra il signor e i Controparte_1
genitori e e verosimilmente costituisce il Controparte_2 Persona_2
compenso del professionista.
E' provato pertanto che i pagamenti sono stati effettuati per estinguere debiti personali del sig. . Controparte_1
pagina 4 di 8 Altri assegni (docc. 5, 6, 8) per un ammontare complessivo di € 3.458,00 (€
1.254,00 in data 27/11/2013; € 863,00 in data 14/05/2014; € 863,00 in data
13/11/2014; € 478,00 in data 27/10/2016) risultano intestati dal signor CP_1
alla società Coghi S.r.l. che opera nel settore della consulenza di lavoro, di
[...]
cui la signora ha affermato di non essersi mai avvalsa, lavorando come Pt_1
dipendente, a differenza del marito che lavorava come idraulico presso la sua impresa “L'idraulica di ”, come si evince dalla visura in atti. Controparte_1
E' provato altresì che sono stati emessi assegni a favore di Compagnie di
Assicurazione con cui l'attrice ha allegato di non aver mai avuto rapporto alcuno.
In particolare risultano addebitati sul conto corrente della signora Pt_1
assegni (docc. 5, 6, 7, 8, 9) per un ammontare di € 5.688,41 (€ 735,00 in data
26/11/2013; € 747,86 in data 21/11/2014; € 304,00 in data 8/05/2014; €
324,00 in data 23/02/2015; € 825,00 in data 30/03/2015; € 1.187,05 in data
13/11/2015; € 304,00 in data 6/05/2016; € 750,00 in data 23/11/2016; €
511,50 in data 15/03/2017) intestati dal signor alla Accordi Controparte_1
Assicurazioni s.a.s. con sede a Mantova (MN); l'assegno di € 467,00 del
9/11/2016 risulta intestato dal signor alla società Itas Mutua;
altri Controparte_1
assegni emessi nell'anno 2018 (doc. 10) per un ammontare di € 1.186,54 (€
335,50 in data 17/02/2018; € 526,00 in data 16/03/2018; € 325,04 in data
23/04/2018) sono intestati dal sig a (che dal CP_1 Controparte_4
timbro apposto sul retro dell'assegno risulta essere sempre di Accordi
Assicurazioni).
Altri assegni (docc. 8 e 9) addebitati sul conto corrente intestato alla signora per un ammontare complessivo di € 3.552,08 (€ 888,02 in data Pt_1
pagina 5 di 8 1/12/2016; € 888,02 in data 31/12/2016; € 888,02 in data 1/02/2017; € 888,02 in data 28/02/2017) sono intestati dal signor alla società Clima Controparte_1
2000 Srl di AS (VR) che si occupa della fornitura di prodotti nell'arredobagno, nella climatizzazione, nell'impiantistica e nell'irrigazione (doc.
17), con la quale l'attrice allega l'insussistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale.
Un altro assegno di € 5.000,00 datato 16/11/2015 è intestato dal signor CP_1
alla di Brescia (BS), società che si occupa della
[...] Controparte_5
rivendita di moto nuove e usate (doc. 18), con cui la signora afferma di Pt_1
non aver mai avuto rapporti.
Anche gli assegni circolari intestati dal signor ai signori Controparte_1 Per_3
per € 4.000,00 in data 30/09/2014, EL UR per € 5.000,00 in data
[...]
1/02/2016, per € 9.000,00 in data 30/01/2017 e un assegno Persona_4
bancario intestato dal signor a per € 1.830,00 in Controparte_1 Parte_2
data 25/07/2014, sono stati emessi a favore di beneficiari non noti all'attrice.
L'importo complessivo relativo ai pagamenti sopra descritti ammonta complessivamente ad € 56.771,03.
Quanto ai due bonifici di € 710,14 del 5.2.14 e di € 163,15 del 31.10.16, si rileva che gli stessi sono riferibili ad utenze e quindi verosimilmente riconducili alla gestione domestica dei coniugi.
In ordine ai prelievi effettuati dal signor nelle date del 13/07/2012 Controparte_1
di € 500,00, del 2/08/2012 di € 800,00, del 10/09/2012 di € 500,00, del
29/10/2012 di € 900,00, del 27/01/2014 di € 900,00, del 23/06/2016 di €
1.500,00, per un ammontare complessivo di € 5.100,00, si rileva che non vi è pagina 6 di 8 prova alcuna dei prelievi effettuati nel 2012 atteso che gli estratti conto sono relativi agli anni 2013 e successivi e che non è prodotta alcuna contabile di prelievo;
in ordine ai prelievi del 27/01/2014 di € 900,00 e del 23/06/2016 di €
1.500,00 effettuati dal sig. (doc.11), si rileva che essendo l'attrice in quel CP_1
periodo compagna e poi coniuge del convenuto, è verosimile che le somme siano state utilizzate per le necessità di entrambi.
Il convenuto non ha assolto l'onere probatorio in capo allo stesso di aver effettuato i pagamenti previa autorizzazione dell'attrice, ovvero sulla base delle istruzioni dalla stessa impartite, o comunque nell'interesse della sig.ra . Pt_1
Non vi è prova infatti che il pagamento effettuato sia stato autorizzato nei precisi termini convenuti, e che fosse conforme alla volontà dell'attrice delegante.
Per quanto sopra l'attrice è creditrice nei confronti del convenuto dell'importo di €
56.771,03, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico del convenuto nella misura di cui in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando quale Giudice Unico nella causa di cui in epigrafe,
a) accertato l'inadempimento del convenuto, condanna lo stesso al pagamento a favore dell'attrice della somma di € 56.771,03, oltre interessi dalla domanda al saldo;
b) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, spese che si liquidano in €7.052,00 per compenso ed € 786,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. pagina 7 di 8 Verona, 19.3.25
Il G.O.P. dott. Eleonora Da Cortà Fumei
pagina 8 di 8