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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/10/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MM Di NO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1670 del 2024, e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. BRUCCOLERI Parte_1
MARGHERITA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MASSAFRA PAOLA, giusta procura depositata telematicamente;
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE GIUDICE, giusta procura depositata telematicamente;
-resistenti -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 24 maggio 2024 la ricorrente proponeva opposizione avverso la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29176202400000350000, notificatale dall' , per Controparte_2
l'importo complessivo di euro 242.883,29, limitatamente alle partite debitorie di natura previdenziale (1. avviso di addebito n.59120160001845431000, 2. avviso di CP_1 addebito n.59120170001664060000, 3. avviso di addebito n.59120180001785650000,
4. avviso di addebito n.59120190002750005000, 5. avviso di addebito n.59120230000095078000) per un importo di € 71.494,30. Chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'atto impugnato e, nel merito, la dichiarazione di nullità, inesistenza o comunque illegittimità della comunicazione e degli atti presupposti, deducendo la prescrizione dei crediti previdenziali sottesi agli avvisi di addebito;
la mancata o irrituale notifica degli avvisi di addebito presupposti;
1 la carenza di motivazione e la violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 e la decadenza dell'ente impositore e del concessionario dal potere di riscossione.
Ritualmente citati in giudizio, si costituiva l'ente impositore e l'agente della riscossione, i quali deducevano variamente l'infondatezza delle ragioni parte ricorrente, insistendo per il rigetto del ricorso. La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'esito del deposito di note ex art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 29.10.2025. Motivi della decisione
Preliminarmente deve dichiararsi la cessazione parziale della materia del contendere, in quanto l'ava n. 5912019000275000, presupposto la comunicazione preventiva di ipoteca impugnata è stato sgravato, come dichiarato e dimostrato dall'ente impositore nel proprio atto di costituzione. Pur in assenza di un'espressa rinuncia alla pretesa o di un'esplicita dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte delle parti costituite, il giudice può rilevare d'ufficio lo sgravio intervenuto, trattandosi di una circostanza oggettiva, desumibile da atti ritualmente acquisiti al processo, che incide sull'interesse ad agire, presupposto dell'azione.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che il giudice, nell'ambito dei suoi poteri istruttori officiosi, può e deve verificare, anche in assenza di eccezioni di parte, se persistano i presupposti dell'azione, potendo rilevare d'ufficio l'intervenuto venir meno della pretesa fiscale in ragione dello sgravio risultante dagli estratti di ruolo
Ne consegue che, con riferimento al predetto avviso n.59120190002750005000 va dichiarato il difetto sopravvenuto di interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., stante l'evidente inutilità di una pronuncia nel merito su crediti ormai estinti o non più esigibili per volontà dell'ente impositore, che ha provveduto allo sgravio.
L'accertamento, pertanto deve essere limitato agli avvisi di addebito n.
59120160001845431000, n.59120170001664060000, n. 59120180001785650000 e n.59120230000095078000
Appare utile richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n.
18256: “13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6,
2 nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2)
o meno (art. 617 c.p.c., comma 1); 14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni”.
Applicando le coordinate ermeneutiche appena enucleate al caso di specie, il ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, deducendo, da un lato, con opposizione ex art. 617 c.p.c., la sussistenza di vizi formali dell'atto e la mancata notifica degli atti presupposti, e, dall'altro, con opposizione ex art. 615 c.p.c., l'intervenuta prescrizione dei crediti successiva alla notifica del titolo. In primo luogo, la doglianza relativa al difetto di motivazione della comunicazione ipotecaria è infondata. L'atto impugnato, infatti, reca un'analitica indicazione dei titoli presupposti, ossia gli avvisi di addebito, con l'indicazione degli importi, degli anni di riferimento, delle date di notifica, del numero di ruolo e delle modalità di calcolo degli accessori, unitamente al richiamo delle fonti normative applicabili.
La Corte di cassazione ha costantemente affermato che gli atti della riscossione possono essere motivati anche per relationem, mediante il semplice richiamo agli atti presupposti, i quali, essendo già destinati al medesimo debitore, devono considerarsi da questi conosciuti o, quanto meno, conoscibili, senza che occorra la loro materiale allegazione (cfr. Cass. n. 22018/2017, in tema di fermo amministrativo, principio applicabile anche al caso di specie). In tal senso, è stato ribadito che il riferimento all'avviso o alla cartella già notificata è sufficiente a consentire al debitore la piena comprensione della pretesa e delle sue ragioni, così da non pregiudicarne il diritto di difesa (v. Cass. ord. n. 21065/2022).
3 Alla luce di tali principi, la censura relativa al difetto di motivazione deve essere respinta. Giova inoltre rammentare che l'iscrizione ipotecaria disciplinata dall'art. 77 D.P.R.
602/1973 non costituisce atto di espropriazione forzata, bensì una misura cautelare e di garanzia del credito.
Essa, pertanto, non è soggetta alla previa intimazione di pagamento di cui all'art. 50, comma 2, del medesimo decreto, ma unicamente all'onere di comunicazione preventiva al debitore, con concessione di un termine per l'adempimento o per la presentazione di osservazioni, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale (cfr. Cass. nn. 24904 e 24908/2016).
Né la normativa vigente - segnatamente gli artt. 77 e 79 D.P.R. 602/1973- impone che nella comunicazione preventiva debba essere specificamente indicato l'immobile oggetto di futura iscrizione: è sufficiente che siano indicati i titoli e gli importi dovuti, poiché il debitore è pienamente consapevole dei beni immobili di sua proprietà e può far valere, nelle sedi competenti, eventuali eccezioni o opposizioni concernenti l'esattezza o la proporzionalità della misura cautelare.
Tali considerazioni conducono a ritenere che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata sia formalmente e sostanzialmente conforme alla legge e adeguatamente motivata, con conseguente reiezione delle doglianze ex art. 617 c.p.c. fondate su presunti vizi formali. Orbene dalla documentazione a corredo della costituzione dell'ente impositore si evince che tutti gli avvisi di addebito, sottesi l'odierno atto impugnato, sono stati regolarmente notificati in data 05.12.2016; 7.12.2017; 21.12.2018 e 04.05.2023.
Alla luce della regolare notifica di tutti gli atti presupposti, non è possibile in questa sede esaminare alcun vizio di merito antecedente la notifica degli stessi, per intervenuta decadenza ex art. 24.
Ulteriormente, devono disattendersi le eccezioni, oltretutto tardive in ordine alla invalidità delle notifiche, in quanto in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire (Cass. ordinanza n. 28591 del 29/11/2017). Bisogna, tuttavia, verificare l'eventuale spiramento della prescrizione quinquennale successiva.
Tanto premesso, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali - per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo - è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 8752 del
2017).
4 Nel caso di specie risulta documentata da la notifica degli avvisi di addebito;
il CP_1 particolare
In data 5/12/16 è stato notificato l'avviso n.59120160001845431000 a mani del marito;
in data 7/12/17 è stato notificato l'avviso n.59120170001664060000 a mani della ricorrente;
in data 21/12/18 è stato notificato l'avviso n.59120180001785650000 a mani del marito;
in data 24/12/19 è stato notificato l'avviso n.5912019000275000 (poi sgravato); in data 4/5/23 è stato notificato l'avviso n.59120230000095078000 a mani della ricorrente.
Non avendo la parte provveduto all'impugnazione nel termine di 40 giorni, ogni censura di merito antecedente alla notifica del titolo resta in questa sede preclusa.
Va invece verificata la prescrizione successiva.
Quali atti interruttivi, l'agente della riscossione ha provveduto alla notifica di due separati atti di intimazione.
Il primo, notificato in data 26.05.2023, conteneva all'interno gli avvisi n.
59120160001845431000 e n.59120170001664060000; successivamente, in data
06.12.2023, ha provveduto alla notifica di un'altra intimazione di pagamento contenente gli avvisi n.59120170001664060000 n.59120180001785650000,
n.5912019000275000 (poi sgravato).
È evidente che nessun problema di prescrizione successiva possa porsi in ordine agli ava n.59120180001785650000 e n.59120230000095078000 notificati rispettivamente il 21.12.18 ed il 4.5.23, rispetto ai quali l'atto interruttivo è stato comunicato con cadenza infraquinquennale.
Quanto agli ava n. n.59120160001845431000 notificato in data 5/12/16 (con naturale scadenza al 5.12.21) e n.59120170001664060000 notificato in data 7/12/17 (con naturale scadenza al 7.12.22) occorre tenere conto anche delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
Invero l'attività di notifica delle cartelle e degli altri atti di riscossione è stata sospesa per effetto della disciplina emergenziale per il Covid nel periodo 8.3.2020-31.8.2021:
l'art. 68 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, e successive proroghe, da ultimo ex D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021, al 1° comma prevede infatti che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (…) I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”, e, al comma 4-bis, dispone che: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il
5 periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del
31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: (…) b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Ai sensi del richiamato art. 12, 1° e 2° comma, d. lgs. 159/2015, le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali comportano per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. In altri termini, l'art. 68 del D.L. 18/2020, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni).
Sennonché il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si
è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.
Ebbene, applicando tale disciplina al caso di specie ed appare evidente che alla data di notifica degli atti interruttivi non era decorso il termine di prescrizione.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere parzialmente accolto, avuto riguardo allo sgravio dell'ava n. 5912019000275000 intervenuto successivamente al ricorso. Le spese del giudizio, stante l'esito complessivo, si compensano integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando:
6 dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'avviso di addebito n.59120190002750005000, per intervenuto sgravio;
rigetta per il resto;
compensa le spese;
Così deciso in Agrigento, 29/10/2025
Il Giudice
MM Di NO
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