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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 31/03/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 828/2024
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott.
Giovanna Manca ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 828/2024 promossa da
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Gagliani Bartolo, presso il cui studio in Latiano alla via
Francavilla n. 69; ricorrente contro
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 [...]
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'Avv. CP_2 C.F._3
Andriola Maristella, presso il cui studio legale Nacci in Largo Lanza n. 4; resistenti
Conclusioni come rassegnate da verbale d'udienza 13.03.2025
FATTO E DIRITTO
con ricorso depositato il 19.03.2024 e notificato Parte_1
l'8.05.2024 unitamente al decreto del 04.04.2024, conveniva in giudizio e esponendo di essere proprietario di Controparte_1 Controparte_2 un'area adibita a parcheggio auto custodito sito alla via P. Togliatti n. 60
(depositando a sostegno di tale titolarità un atto di compravendita del
4.03.1991 rep. N. 6325 racc. 2487 intercorso tra Persona_1
e confinante con la porzione di giardino Controparte_3 Parte_1 di proprietà esclusiva dei resistenti facente parte del complesso condominiale di via Bezzecca n. 19 all'interno del quale giardino condominiale insistevano alberi, piante e cespugli prospicienti – in profondità ed in altezza - il muro di recinzione che si propagavano all'interno del parcheggio.
Per tali ragioni il ricorrente chiedeva la condanna dei predetti ad eseguire la potatura degli alberi di pino, delle piante e cespugli fioriti ovvero l'autorizzazione ad eseguire la potatura degli stessi, nonché la condanna del risarcimento del danno subìto quantificato nella somma di € 5.000,00 con refusione delle spese di lite.
Istauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio e Controparte_2
con comparsa di costituzione depositata 30.06.2024 Controparte_1 deducendo preliminarmente l'inammissibilità della domanda attorea per difetto di legittimazione attiva nonché l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa pretesa, domandandone il rigetto con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
A norma dell'art. 281 undecies c.p.c. veniva fissata la comparizione delle parti all'udienza del 11.07.2024.
All'esito, il Tribunale formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. alle seguenti condizioni: “la signora si impegna Controparte_2
ad eseguire la potatura tanto della siepe che degli alberi di pino nella stagione e secondo le tecniche colturali più idonee e segnatamente alla potatura della siepe entro il mese di settembre 2024 e la potatura degli alberi di pino entro il mese di dicembre;
con integrale compensazione delle spese processuali e rinuncia alle rispettive pretese risarcitorie”.
Alla stessa udienza i resistenti dichiaravano di aderire alla prefata proposta, con termine fino al 20.07.2024 per parte ricorrente - non comparsa personalmente ed in mancanza di procura speciale precedentemente conferita al difensore - onde depositare telematicamente l'accettazione.
Si rinviava inoltre all'udienza del 16.02.2024 ed a quella del 03.10.2024 per la verifica della completa esecuzione dei lavori concordati.
All'udienza del 13.03.2025, a seguito di ampia discussione, i procuratori delle parti chiedevano di pronunciarsi sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Alla luce delle allegazioni e delle concordi richieste delle parti, va dunque dichiarata cessata la materia del contendere e le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Giovanna Manca definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 828/2024 R.G., così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Brindisi, 24.03.2025
Il Giudice dott. Giovanna Manca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del
Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Francesca Carrozzo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott.
Giovanna Manca ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 828/2024 promossa da
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Gagliani Bartolo, presso il cui studio in Latiano alla via
Francavilla n. 69; ricorrente contro
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 [...]
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'Avv. CP_2 C.F._3
Andriola Maristella, presso il cui studio legale Nacci in Largo Lanza n. 4; resistenti
Conclusioni come rassegnate da verbale d'udienza 13.03.2025
FATTO E DIRITTO
con ricorso depositato il 19.03.2024 e notificato Parte_1
l'8.05.2024 unitamente al decreto del 04.04.2024, conveniva in giudizio e esponendo di essere proprietario di Controparte_1 Controparte_2 un'area adibita a parcheggio auto custodito sito alla via P. Togliatti n. 60
(depositando a sostegno di tale titolarità un atto di compravendita del
4.03.1991 rep. N. 6325 racc. 2487 intercorso tra Persona_1
e confinante con la porzione di giardino Controparte_3 Parte_1 di proprietà esclusiva dei resistenti facente parte del complesso condominiale di via Bezzecca n. 19 all'interno del quale giardino condominiale insistevano alberi, piante e cespugli prospicienti – in profondità ed in altezza - il muro di recinzione che si propagavano all'interno del parcheggio.
Per tali ragioni il ricorrente chiedeva la condanna dei predetti ad eseguire la potatura degli alberi di pino, delle piante e cespugli fioriti ovvero l'autorizzazione ad eseguire la potatura degli stessi, nonché la condanna del risarcimento del danno subìto quantificato nella somma di € 5.000,00 con refusione delle spese di lite.
Istauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio e Controparte_2
con comparsa di costituzione depositata 30.06.2024 Controparte_1 deducendo preliminarmente l'inammissibilità della domanda attorea per difetto di legittimazione attiva nonché l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa pretesa, domandandone il rigetto con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
A norma dell'art. 281 undecies c.p.c. veniva fissata la comparizione delle parti all'udienza del 11.07.2024.
All'esito, il Tribunale formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. alle seguenti condizioni: “la signora si impegna Controparte_2
ad eseguire la potatura tanto della siepe che degli alberi di pino nella stagione e secondo le tecniche colturali più idonee e segnatamente alla potatura della siepe entro il mese di settembre 2024 e la potatura degli alberi di pino entro il mese di dicembre;
con integrale compensazione delle spese processuali e rinuncia alle rispettive pretese risarcitorie”.
Alla stessa udienza i resistenti dichiaravano di aderire alla prefata proposta, con termine fino al 20.07.2024 per parte ricorrente - non comparsa personalmente ed in mancanza di procura speciale precedentemente conferita al difensore - onde depositare telematicamente l'accettazione.
Si rinviava inoltre all'udienza del 16.02.2024 ed a quella del 03.10.2024 per la verifica della completa esecuzione dei lavori concordati.
All'udienza del 13.03.2025, a seguito di ampia discussione, i procuratori delle parti chiedevano di pronunciarsi sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Alla luce delle allegazioni e delle concordi richieste delle parti, va dunque dichiarata cessata la materia del contendere e le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Giovanna Manca definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 828/2024 R.G., così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Brindisi, 24.03.2025
Il Giudice dott. Giovanna Manca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del
Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Francesca Carrozzo