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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 10446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10446 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11302/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza premesso che nel verbale del 24 aprile 2025 veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza del 13 ottobre 2025, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., introdotto dal D. Lgs. n.
149/2022 con effetto dal 1° gennaio 2023;
lette le note di udienza e le memorie conclusionali depositate dai procuratori delle parti il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 11302/2021
1
TRA
Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore e in persona
[...]
del Prefetto pro tempore, (c.f.: ) e (c.f. ), rappresentati e dife- P.IVA_1 P.IVA_2
si dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domiciliano alla via Diaz, 11
-OPPONENTE
E
TUTTI INSIEME S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Benevento, alla Via Biagio Cusano n.13, (p. iva ), rappresentata e P.IVA_3
difesa, giusta procura allegata al presente atto, dall'avv. Gaetano Ferretti (c.f.:
), presso il cui studio sito in Serino (AV), Via R. De Feo n. 27/a, C.F._1
elettivamente domicilia
- OPPOSTA
NONCHE'
(p. iva in persona Controparte_1 P.IVA_4
del curatore p.t., con sede in Salerno, alla Via Farao, 4, già rappresentata e difesa dall'avv.to Guglielmo Iannelli (c.f.: ) C.F._2
-OPPONENTE CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
2
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e 118 disp.att.
c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09, pertanto, devono ritenersi integralmente richia-
mati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Sicché ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che con ricorso monitorio, la società
“ otteneva dal Tribunale di Napoli il decreto ingiuntivo n. 2444/2021, noti- Parte_2
ficato il 25.3.2021, con cui si ingiungeva al ed Parte_1
alla società in solido tra loro, il pagamento della somma di € 142.742,95, oltre Controparte_1
interessi e spese, a titolo di corrispettivo per il servizio di fornitura pasti, espletato quale subap-
paltatrice autorizzata nell'ambito della convenzione per la gestione di Centri di Accoglienza
Temporanea per migranti.
Avverso tale decreto proponeva opposizione il , eccependo preliminar- Parte_1
mente il difetto di legittimazione passiva della , nonché l'inammissibilità Parte_1
della pretesa per mancata acquisizione della qualità di subappaltatrice in capo a “ Pt_2 Pt_2
, stante il mancato avveramento di una presunta condizione sospensiva.
[...]
Rilevava altresì l'assenza di un valido titolo contrattuale a seguito della sospensione e succes-
sivo annullamento del contratto di appalto principale e la mancata produzione della documenta-
zione giustificativa a corredo delle fatture.
Deduceva infine l'incapacità giuridica della società opposta, a seguito di informazione interdit-
tiva antimafia e l'irregolarità del D.U.R.C..
Dopo aver quindi espresso le ragioni poste a base della spiegata opposizione, concludeva af-
finché l'adito tribunale volesse: “In accoglimento dell'opposizione proposta e riassunta, revo-
care o/annullare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli XII sez. Civile
3
n.2444 del 24.3.2021, pubblicato in pari data e notificato il 25.3.2021 (r.g.3782-2021), per tutte
le ragioni suindicate, di nullità, inammissibilità, difetto di legittimazione passiva e infondatezza
e comunque respingere per le stesse ragioni la domanda sottesa nei riguardi
dell'amministrazione statale opponente. Quanto alla opposizione della società Controparte_1
se ne chiede il rigetto integrale, in ogni caso si chiede il rigetto di ogni domanda rivolta in tale
opposizione dalla società verso l'amministrazione statale. Con vittoria di spe- Controparte_1
se e compensi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio la società contestando integralmente l'avversa op- Parte_2
posizione e chiedendone il rigetto, evidenziando come il subappalto fosse stato regolarmente au-
torizzato dalla con prot. n. 0002263 del 10/1/2019 e come le prestazioni fossero state Parte_1
pacificamente rese e ricevute dall'Amministrazione, anche tramite verifiche ispettive, persino in data successiva alla presunta cessazione del rapporto contrattuale principale.
Articolate le proprie difese, concludeva quindi affinché l'adito tribunale volesse: “I) -in via
preliminare: disporre la riunione per connessione al presente giudizio di opposizione pendente
al n. 11302/2021 di ruolo, del giudizio di opposizione allo stesso d.i. n. 2444/2021 proposto da
pendente al n. 12280/2021 di ruolo, innanzi a questo Tribunale, giudice Controparte_1
designato, dott.ssa A. Notaro, la cui udienza di prima comparizione è fissata per il giorno
20/09/2021, II)- sempre in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del D.I. oppo-
sto ricorrendo tutte le condizioni, all'uopo, richieste dalla legge;
III)- nel merito dichiarare
inammissibile ed, in ogni caso, rigettare, per tutti i motivi innanzi esposti, l'avversa opposizio-
ne; IV)- Condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio del giudi-
zio oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione”.
Anche la società proponeva separata opposizione avverso il suindicato decre- Controparte_1
to ingiuntivo, successivamente riunita al presente giudizio, stante la rilevata connessione ogget-
tiva e soggettiva intercorrente tra i due procedimenti.
La deduceva in ogni caso preliminarmente l'incompetenza per territorio del Controparte_1
giudice adito in favore del Tribunale di Avellino, sulla scorta del disposto dell'art. 1182 co. 3
c.c., in subordine la inesigibilità del credito azionato, stante la previsione contenuta nel contratto
4
di subappalto del 29.10.2018, avente ad oggetto il servizio di preparazione e consegna dei pasti presso le strutture di Monteforte Irpino, Mercogliano e Montefredane, con la quale si stabiliva che: “Il pagamento avverrà espressamente da parte della Prefettura competente direttamente in
favore della società A tal uopo, la autorizza sin d'ora la Parte_2 Controparte_1
stazione appaltante al pagamento diretto alla … …Si precisa che la società. Parte_2
Tutti insieme è stata resa edotta della tempistica dei pagamenti adottata dalla Parte_1
, pertanto la si ritiene manlevata da eventuali ritardi e/o contestazio-
[...] Controparte_1
ni…. “.
Tale pattuizione, autorizzata dalla Prefettura di Avellino, prevedeva quindi il pagamento diret-
to della stazione appaltante, unico soggetto quindi tenuto a rispondere delle richieste formulate dalla subappaltatrice.
La peraltro sottolineava di non aver ricevuto nulla dalla di Avelli- Controparte_1 Parte_1
no per il servizio reso, risultando quindi tale circostanza assimilabile alla clausola di manleva,
riferita al ritardo dei pagamenti.
La nel richiedere quindi la manleva e/o l'eventuale estromissione nel giudi- Controparte_1
zio de quo, concludeva affinché l'adito tribunale volesse: “Preliminarmente, accogliere
l'eccezione di incompetenza territoriale, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto,
n.°2444/2021 del 24.03.2021, emesso dal Tribunale di Napoli R.G. 3782/21; 2) Accogliere la
domanda e per l'effetto dichiarare inesistente il credito vantato dal ricorrente e revocare il de-
creto ingiuntivo n° 2444/2021 del 24.03.2021, emesso dal Tribunale di Napoli R.G. 3782/21; 3)
in via subordinata, solo nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condan-
nare comunque la a tenere indenne la da ogni Controparte_2 Controparte_1
pregiudizio derivante dalla sentenza di condanna;
4) In ogni caso con vittoria di spese e compe-
tenze di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
La prima udienza di comparizione si teneva in data 8 novembre 2021 in modalità cartolare, ed all'esito il Tribunale disponeva la riunione dei due procedimenti pendenti, rigettando l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e rinviando la causa all'udienza del 24 novembre
2022, con assegnazione dei termini ex art 183 co.6 c.p.c.
5
In data 17 maggio 2022 il G.I. dichiarava quindi l'interruzione del giudizio, stante l'intervenuta sospensione disciplinare del legale di parte opposta, rilevando peraltro come il ve-
rificarsi di tale evento non fosse stato notificato né reso legalmente conoscibile all' opponente prima della comunicazione dell'ordinanza dell'adito Tribunale, avvenuta il 24 marzo 2022 onde per cui, il termine di riassunzione non era ancora decorso interamente.
Risultando quindi interesse dell'istante amministrazione statale riassumere i suindicati proces-
si riuniti, ricorrendone le condizioni di legge, tempestivamente si chiedeva e riassumeva il pro-
cesso innanzi allo stesso tribunale per l'udienza del 6 ottobre 2022.
All'esito della suindicata udienza, ritenendo la causa matura per la decisione il G.I. la rinviava al 6 novembre 2023 per la precisazione delle conclusioni, successivamente rinviata in prosieguo al 15 aprile 2024, poi rinviata al 13 ottobre 2025 ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione alle parti di termine fino a dieci giorni prima per il deposito di memorie conclusionali.
All'esito della suindicata udienza il Tribunale, preso atto della sentenza n. 23/24 del Tribunale
di Salerno, con la quale veniva dichiarata la liquidazione giudiziale della di- Controparte_1
chiarava l'interruzione del processo.
In data 17 maggio 2024 l'amministrazione statale depositava istanza per la riassunzione del processo ed il G.I., con decreto del 23 maggio 2024, fissava l'udienza di prosecuzione al 21 no-
vembre 2024.
In tale sede l'opponente compariva e chiedeva dichiararsi la contumacia della
[...]
, fissando quindi il giudice l'udienza per la precisazione delle Controparte_1
conclusioni al 24 aprile 2025.
Precisate le conclusioni, il Tribunale rinviava per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al 13 ottobre 2025 concedendo alle parti fino a dieci giorni prima il deposito di memoria conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, tali essendo le rispettive posizioni assunte dalle parti in causa, ritiene il giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo, così come formulata dall'opponente debba essere accolta e che, per l'effetto, il decreto ingiuntivo vada revocato alla luce delle seguenti motivazioni.
6
Preliminarmente, per quanto concerne il profilo della legittimazione passiva, va rilevata la corretta instaurazione del giudizio da parte della società avendo quest'ultima Parte_2
provveduto alla notifica del ricorso introduttivo al presso l'Avvocatura Parte_1
Distrettuale di Stato.
L'avvenuta costituzione in giudizio dello stesso ha quindi contribuito a determinare la regola-
re instaurazione del giudizio, traducendosi in una mera irregolarità l'evocazione in giudizio del-
la , quale parte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, la quale, in Parte_1
quanto mero organo periferico dell'Amministrazione centrale, non è dotata di propria soggetti-
vità giuridica (Cass. n. 22802 del 20/10/2020).
Analogamente andrà dichiarata la procedibilità dell'opposizione proposta dall'Amministrazione statale avendo questa provveduto, a seguito della interruzione del giudi-
zio, dichiarata per la messa in liquidazione della società a riassumere legitti- Controparte_1
mamente il processo sia nei confronti di quest'ultima che nei confronti dell'opposta società
[...]
Controparte_3
Verificata pertanto la ritualità della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti della società
e, stante la mancata costituzione in giudizio della Controparte_1
stessa, dovrà esserne dichiarata la contumacia.
Nel merito l'opposizione proposta è fondata e andrà pertanto accolta.
Dall'esame della documentazione prodotta in atti è emerso infatti che, la pretesa oggetto del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli in favore della società ha Parte_2
per titolo il preteso subappalto del servizio di catering che la società già ag- Controparte_1
giudicataria del servizio di gestione di Centri di Accoglienza Temporanea per migranti richie-
denti asilo, avrebbe stipulato con la , all'esito di procedura ad evidenza Parte_1
pubblica del 30 novembre 2017.
L'appalto sarebbe stato quindi prorogato fino al 31 marzo 2019, per poi essere dapprima so-
speso e poi definitivamente risolto ex tunc per grave inadempimento della con Controparte_1
la cancellazione di quest'ultima dall'elenco dei soggetti affidatari, giusta determina del
24.10.2019 n. 70304.
7
Tale vicenda contrattuale avrebbe avuto ripercussioni anche relativamente al contratto di su-
bappalto tra e la società Controparte_1 Parte_2
Ed invero, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, la effetti- Controparte_1
vamente avanzava in data 29 ottobre 2018, istanza di autorizzazione al subappalto del servizio catering, in favore della società Parte_2
Tale procedimento di concessione ad opera della , risultava chiaramente Parte_1
sottoposto ad una condizione sospensiva dell'efficacia ex art. 1353 c.c., volta a far sì che le parti interessate ed in particolare l'appaltatore, approvassero espressamente e preventivamente le modalità con cui si sarebbe svolto il rapporto di subappalto nei confronti della stazione appal-
tante, con particolare riguardo alle modalità di pagamento.
Tali condizioni avrebbero dovuto costituire oggetto di specifica approvazione da parte dell'appaltatore e del subappaltatore, ai fini del perfezionamento della procedura di autorizza-
zione avviata.
Orbene, come si rileva dalla documentazione prodotta, l'accettazione da parte dell'appaltatore della condizione sospensiva di efficacia dell'autorizzazione, non sarebbe mai pervenuta alla pre-
fettura in quanto mai sottoscritta dalla Controparte_1
Né tantomeno soccorre allo scopo quanto a suo tempo inviato dalla società Parte_2
con nota del 25 marzo 2020, ricevuta dall'amministrazione il 26 marzo 2020, con la quale la predetta società, avrebbe richiesto il pagamento delle fatture a far data dal mese di gennaio 2019
al mese di dicembre 2019, limitandosi ad allegare una mera dichiarazione di accettazione della condizione sospensiva, priva di data, nonché del tutto inidonea allo scopo, in quanto sottoscritta soltanto dalla presunta subappaltatrice.
L'accettazione della condizione sospensiva da parte di non è quindi mai per- Controparte_1
venuta alla prefettura e, pertanto, il subappalto non potrà ritenersi legittimamente instaurato ed efficace nei confronti della stessa.
Ma vi è di più in quanto, lo stesso contratto di appalto tra la e la Controparte_1 Parte_1
è stato poi oggetto di annullamento in autotutela in data 24 ottobre 2019, a seguito del-
[...]
la cancellazione della citata impresa dall'elenco dei soggetti affidatari del VI Accordo Quadro,
8
con provvedimento avente efficacia ex tunc che, travolgendo la partecipazione dell'impresa in parola al citato accordo e gli atti conseguenziali, tra cui il contratto di appalto, ha fatto venir meno il rapporto contrattuale fin dal momento genetico, ed ha trasformato l'attività svolta dall'azienda in una negotiorum gestio ex art. 2028 c.c., ristorabile nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento riconosciuto dall'Amministrazione beneficiaria.
Tanto premesso appare quindi incongruo il richiamo fatto dalla ingiungente società all'art. 105
del D.L. 50/16 ed in particolare agli obblighi previsti dal comma XIII dello stesso, stante la ac-
certata insussistenza di un rapporto di appalto tra la e la Parte_1 Controparte_1
a far data dalla sua instaurazione nel dicembre del 2017, con conseguente inesistenza del con-
tratto di subappalto tra la e la società sotto il duplice profilo, del man- CP_1 Parte_2
cato perfezionamento della procedura autorizzativa, nonché di inesistenza della legittimazione dell'appaltatore alla sottoscrizione dello stesso.
Ne consegue pertanto un più generale difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione sta-
tale quanto al preteso credito della società ingiungente verso l'appaltatrice, non potendo vantare la società la qualità di subappaltatrice, né tantomeno potendo dirigere le richieste di pagamento direttamente verso l'amministrazione, non risultando di fatto autorizzato il subappalto, presup-
posto per l'eventuale applicazione dell'art. 105 d.lgs. 50\2016.
Peraltro, il subappalto non autorizzato è espressamente sanzionato da nullità ex art 1418 cc e art. 21 della Legge 646/1982, coordinato con le modifiche operate dal Decreto-legge 113/2018, il che comporta come conseguenza il venir meno del diritto a qualsivoglia compenso per le attività
poste in essere, in esecuzione di tale fattispecie negoziale viziata.
Ed inoltre, anche per quanto concerne il quantum dell'importo oggetto di ingiunzione, occorre rilevare che l'art.1 del Decreto interministeriale del Ministero dell'Interno di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione di quanto previsto dall'art.13 ter d.l.
24.4.2017 n.50, fermo restando gli obblighi di rendicontazione di cui allo schema di capitolato d.m.
7.3.2017 prevede che, le fatture emesse per la liquidazione del corrispettivo degli aggiudi-
catari del servizio di accoglienza, devono essere corredate dalla documentazione giustificativa della stessa, ai fini della rendicontazione.
9
Trattandosi quindi di norma cogente di immediata applicabilità e pienamente conosciuta dai centri di accoglienza ne consegue che, in definitiva, la prova del credito azionato e della relativa quantificazione non potrà desumersi esclusivamente dalla documentazione allegata in atti, qua-
lora essa sia costituita dalla mera produzione delle sole fatture, non corredata dalle rendiconta-
zioni prescritte convenzionalmente e dalla successiva normativa di settore, dovendo la docu-
mentazione a supporto della richiesta di pagamento essere accompagnata da tutto quanto pre-
scritto a tal uopo.
Pertanto, nella fattispecie in esame, non avendo parte istante fornito in giudizio prova di avere presentato tutta la documentazione richiesta, alcun diritto di credito potrà essere vantato e quindi riconosciuto.
Ed invero la società Tutt' si è limitata ad allegare, anche nel presente giudizio a co- Pt_2
gnizione piena, soltanto fatture e richieste di pagamento, accompagnate da meri prospetti eco-
nomici privi di qualsiasi scrittura contabile a supporto e non aventi neanche la veste di rendicon-
to, del tutto insufficienti a consentire quindi la verifica di legge da parte dell'amministrazione e,
privi di qualsiasi prova che risultino consegnati alla stessa.
Alla luce delle suesposte motivazioni, stante la inesistenza di alcun valido titolo legittimante la richiesta di pagamento avanzata dalla società nonché la inidoneità della Parte_2
documentazione prodotta a supporto del credito rivendicato, l'opposizione proposta dal
[...]
andrà accolta, con conseguente rigetto delle istanze formulate dall'opposta, stan- Controparte_4
te l'assoluta insussistenza di diritti soggettivi o situazioni giuridiche attive tutelabili a carico dell'amministrazione.
Le spese di lite, in ragione dell'andamento del giudizio e dell'accoglimento della proposta op-
posizione, nonché dell'attività processuale espletata e delle questioni giuridiche affrontate, se-
guono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica, definitiva-
mente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 11302/2021 promossa da
[...]
, in persona del Ministro pro tempore e in persona del Pre- Parte_1
10
fetto pro tempore nei confronti della società in persona del legale rappresen- Parte_2
tante p.t., nonché in persona del curatore p.t., nel contraddittorio delle parti, Controparte_1
così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.2444/2021, R.G
3782/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data 24 marzo 2021;
2) condanna parte opposta al pagamento in favore del Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore e del Prefetto pro tempore, delle spese
[...]
di giudizio che si liquidano in € 7.052,00 oltre 15% sul compenso totale, oltre IVA e
CPA come per legge.
3) Compensa tra le altre parti le spese e compensi del giudizio.
Napoli, lì 13 novembre 2025
Il Giudice Onorario
(dott. Alfonso Tinto)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza premesso che nel verbale del 24 aprile 2025 veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza del 13 ottobre 2025, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., introdotto dal D. Lgs. n.
149/2022 con effetto dal 1° gennaio 2023;
lette le note di udienza e le memorie conclusionali depositate dai procuratori delle parti il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 11302/2021
1
TRA
Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore e in persona
[...]
del Prefetto pro tempore, (c.f.: ) e (c.f. ), rappresentati e dife- P.IVA_1 P.IVA_2
si dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domiciliano alla via Diaz, 11
-OPPONENTE
E
TUTTI INSIEME S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Benevento, alla Via Biagio Cusano n.13, (p. iva ), rappresentata e P.IVA_3
difesa, giusta procura allegata al presente atto, dall'avv. Gaetano Ferretti (c.f.:
), presso il cui studio sito in Serino (AV), Via R. De Feo n. 27/a, C.F._1
elettivamente domicilia
- OPPOSTA
NONCHE'
(p. iva in persona Controparte_1 P.IVA_4
del curatore p.t., con sede in Salerno, alla Via Farao, 4, già rappresentata e difesa dall'avv.to Guglielmo Iannelli (c.f.: ) C.F._2
-OPPONENTE CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
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CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e 118 disp.att.
c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09, pertanto, devono ritenersi integralmente richia-
mati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Sicché ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che con ricorso monitorio, la società
“ otteneva dal Tribunale di Napoli il decreto ingiuntivo n. 2444/2021, noti- Parte_2
ficato il 25.3.2021, con cui si ingiungeva al ed Parte_1
alla società in solido tra loro, il pagamento della somma di € 142.742,95, oltre Controparte_1
interessi e spese, a titolo di corrispettivo per il servizio di fornitura pasti, espletato quale subap-
paltatrice autorizzata nell'ambito della convenzione per la gestione di Centri di Accoglienza
Temporanea per migranti.
Avverso tale decreto proponeva opposizione il , eccependo preliminar- Parte_1
mente il difetto di legittimazione passiva della , nonché l'inammissibilità Parte_1
della pretesa per mancata acquisizione della qualità di subappaltatrice in capo a “ Pt_2 Pt_2
, stante il mancato avveramento di una presunta condizione sospensiva.
[...]
Rilevava altresì l'assenza di un valido titolo contrattuale a seguito della sospensione e succes-
sivo annullamento del contratto di appalto principale e la mancata produzione della documenta-
zione giustificativa a corredo delle fatture.
Deduceva infine l'incapacità giuridica della società opposta, a seguito di informazione interdit-
tiva antimafia e l'irregolarità del D.U.R.C..
Dopo aver quindi espresso le ragioni poste a base della spiegata opposizione, concludeva af-
finché l'adito tribunale volesse: “In accoglimento dell'opposizione proposta e riassunta, revo-
care o/annullare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli XII sez. Civile
3
n.2444 del 24.3.2021, pubblicato in pari data e notificato il 25.3.2021 (r.g.3782-2021), per tutte
le ragioni suindicate, di nullità, inammissibilità, difetto di legittimazione passiva e infondatezza
e comunque respingere per le stesse ragioni la domanda sottesa nei riguardi
dell'amministrazione statale opponente. Quanto alla opposizione della società Controparte_1
se ne chiede il rigetto integrale, in ogni caso si chiede il rigetto di ogni domanda rivolta in tale
opposizione dalla società verso l'amministrazione statale. Con vittoria di spe- Controparte_1
se e compensi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio la società contestando integralmente l'avversa op- Parte_2
posizione e chiedendone il rigetto, evidenziando come il subappalto fosse stato regolarmente au-
torizzato dalla con prot. n. 0002263 del 10/1/2019 e come le prestazioni fossero state Parte_1
pacificamente rese e ricevute dall'Amministrazione, anche tramite verifiche ispettive, persino in data successiva alla presunta cessazione del rapporto contrattuale principale.
Articolate le proprie difese, concludeva quindi affinché l'adito tribunale volesse: “I) -in via
preliminare: disporre la riunione per connessione al presente giudizio di opposizione pendente
al n. 11302/2021 di ruolo, del giudizio di opposizione allo stesso d.i. n. 2444/2021 proposto da
pendente al n. 12280/2021 di ruolo, innanzi a questo Tribunale, giudice Controparte_1
designato, dott.ssa A. Notaro, la cui udienza di prima comparizione è fissata per il giorno
20/09/2021, II)- sempre in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del D.I. oppo-
sto ricorrendo tutte le condizioni, all'uopo, richieste dalla legge;
III)- nel merito dichiarare
inammissibile ed, in ogni caso, rigettare, per tutti i motivi innanzi esposti, l'avversa opposizio-
ne; IV)- Condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio del giudi-
zio oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione”.
Anche la società proponeva separata opposizione avverso il suindicato decre- Controparte_1
to ingiuntivo, successivamente riunita al presente giudizio, stante la rilevata connessione ogget-
tiva e soggettiva intercorrente tra i due procedimenti.
La deduceva in ogni caso preliminarmente l'incompetenza per territorio del Controparte_1
giudice adito in favore del Tribunale di Avellino, sulla scorta del disposto dell'art. 1182 co. 3
c.c., in subordine la inesigibilità del credito azionato, stante la previsione contenuta nel contratto
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di subappalto del 29.10.2018, avente ad oggetto il servizio di preparazione e consegna dei pasti presso le strutture di Monteforte Irpino, Mercogliano e Montefredane, con la quale si stabiliva che: “Il pagamento avverrà espressamente da parte della Prefettura competente direttamente in
favore della società A tal uopo, la autorizza sin d'ora la Parte_2 Controparte_1
stazione appaltante al pagamento diretto alla … …Si precisa che la società. Parte_2
Tutti insieme è stata resa edotta della tempistica dei pagamenti adottata dalla Parte_1
, pertanto la si ritiene manlevata da eventuali ritardi e/o contestazio-
[...] Controparte_1
ni…. “.
Tale pattuizione, autorizzata dalla Prefettura di Avellino, prevedeva quindi il pagamento diret-
to della stazione appaltante, unico soggetto quindi tenuto a rispondere delle richieste formulate dalla subappaltatrice.
La peraltro sottolineava di non aver ricevuto nulla dalla di Avelli- Controparte_1 Parte_1
no per il servizio reso, risultando quindi tale circostanza assimilabile alla clausola di manleva,
riferita al ritardo dei pagamenti.
La nel richiedere quindi la manleva e/o l'eventuale estromissione nel giudi- Controparte_1
zio de quo, concludeva affinché l'adito tribunale volesse: “Preliminarmente, accogliere
l'eccezione di incompetenza territoriale, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto,
n.°2444/2021 del 24.03.2021, emesso dal Tribunale di Napoli R.G. 3782/21; 2) Accogliere la
domanda e per l'effetto dichiarare inesistente il credito vantato dal ricorrente e revocare il de-
creto ingiuntivo n° 2444/2021 del 24.03.2021, emesso dal Tribunale di Napoli R.G. 3782/21; 3)
in via subordinata, solo nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condan-
nare comunque la a tenere indenne la da ogni Controparte_2 Controparte_1
pregiudizio derivante dalla sentenza di condanna;
4) In ogni caso con vittoria di spese e compe-
tenze di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
La prima udienza di comparizione si teneva in data 8 novembre 2021 in modalità cartolare, ed all'esito il Tribunale disponeva la riunione dei due procedimenti pendenti, rigettando l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e rinviando la causa all'udienza del 24 novembre
2022, con assegnazione dei termini ex art 183 co.6 c.p.c.
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In data 17 maggio 2022 il G.I. dichiarava quindi l'interruzione del giudizio, stante l'intervenuta sospensione disciplinare del legale di parte opposta, rilevando peraltro come il ve-
rificarsi di tale evento non fosse stato notificato né reso legalmente conoscibile all' opponente prima della comunicazione dell'ordinanza dell'adito Tribunale, avvenuta il 24 marzo 2022 onde per cui, il termine di riassunzione non era ancora decorso interamente.
Risultando quindi interesse dell'istante amministrazione statale riassumere i suindicati proces-
si riuniti, ricorrendone le condizioni di legge, tempestivamente si chiedeva e riassumeva il pro-
cesso innanzi allo stesso tribunale per l'udienza del 6 ottobre 2022.
All'esito della suindicata udienza, ritenendo la causa matura per la decisione il G.I. la rinviava al 6 novembre 2023 per la precisazione delle conclusioni, successivamente rinviata in prosieguo al 15 aprile 2024, poi rinviata al 13 ottobre 2025 ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione alle parti di termine fino a dieci giorni prima per il deposito di memorie conclusionali.
All'esito della suindicata udienza il Tribunale, preso atto della sentenza n. 23/24 del Tribunale
di Salerno, con la quale veniva dichiarata la liquidazione giudiziale della di- Controparte_1
chiarava l'interruzione del processo.
In data 17 maggio 2024 l'amministrazione statale depositava istanza per la riassunzione del processo ed il G.I., con decreto del 23 maggio 2024, fissava l'udienza di prosecuzione al 21 no-
vembre 2024.
In tale sede l'opponente compariva e chiedeva dichiararsi la contumacia della
[...]
, fissando quindi il giudice l'udienza per la precisazione delle Controparte_1
conclusioni al 24 aprile 2025.
Precisate le conclusioni, il Tribunale rinviava per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al 13 ottobre 2025 concedendo alle parti fino a dieci giorni prima il deposito di memoria conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, tali essendo le rispettive posizioni assunte dalle parti in causa, ritiene il giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo, così come formulata dall'opponente debba essere accolta e che, per l'effetto, il decreto ingiuntivo vada revocato alla luce delle seguenti motivazioni.
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Preliminarmente, per quanto concerne il profilo della legittimazione passiva, va rilevata la corretta instaurazione del giudizio da parte della società avendo quest'ultima Parte_2
provveduto alla notifica del ricorso introduttivo al presso l'Avvocatura Parte_1
Distrettuale di Stato.
L'avvenuta costituzione in giudizio dello stesso ha quindi contribuito a determinare la regola-
re instaurazione del giudizio, traducendosi in una mera irregolarità l'evocazione in giudizio del-
la , quale parte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, la quale, in Parte_1
quanto mero organo periferico dell'Amministrazione centrale, non è dotata di propria soggetti-
vità giuridica (Cass. n. 22802 del 20/10/2020).
Analogamente andrà dichiarata la procedibilità dell'opposizione proposta dall'Amministrazione statale avendo questa provveduto, a seguito della interruzione del giudi-
zio, dichiarata per la messa in liquidazione della società a riassumere legitti- Controparte_1
mamente il processo sia nei confronti di quest'ultima che nei confronti dell'opposta società
[...]
Controparte_3
Verificata pertanto la ritualità della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti della società
e, stante la mancata costituzione in giudizio della Controparte_1
stessa, dovrà esserne dichiarata la contumacia.
Nel merito l'opposizione proposta è fondata e andrà pertanto accolta.
Dall'esame della documentazione prodotta in atti è emerso infatti che, la pretesa oggetto del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli in favore della società ha Parte_2
per titolo il preteso subappalto del servizio di catering che la società già ag- Controparte_1
giudicataria del servizio di gestione di Centri di Accoglienza Temporanea per migranti richie-
denti asilo, avrebbe stipulato con la , all'esito di procedura ad evidenza Parte_1
pubblica del 30 novembre 2017.
L'appalto sarebbe stato quindi prorogato fino al 31 marzo 2019, per poi essere dapprima so-
speso e poi definitivamente risolto ex tunc per grave inadempimento della con Controparte_1
la cancellazione di quest'ultima dall'elenco dei soggetti affidatari, giusta determina del
24.10.2019 n. 70304.
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Tale vicenda contrattuale avrebbe avuto ripercussioni anche relativamente al contratto di su-
bappalto tra e la società Controparte_1 Parte_2
Ed invero, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, la effetti- Controparte_1
vamente avanzava in data 29 ottobre 2018, istanza di autorizzazione al subappalto del servizio catering, in favore della società Parte_2
Tale procedimento di concessione ad opera della , risultava chiaramente Parte_1
sottoposto ad una condizione sospensiva dell'efficacia ex art. 1353 c.c., volta a far sì che le parti interessate ed in particolare l'appaltatore, approvassero espressamente e preventivamente le modalità con cui si sarebbe svolto il rapporto di subappalto nei confronti della stazione appal-
tante, con particolare riguardo alle modalità di pagamento.
Tali condizioni avrebbero dovuto costituire oggetto di specifica approvazione da parte dell'appaltatore e del subappaltatore, ai fini del perfezionamento della procedura di autorizza-
zione avviata.
Orbene, come si rileva dalla documentazione prodotta, l'accettazione da parte dell'appaltatore della condizione sospensiva di efficacia dell'autorizzazione, non sarebbe mai pervenuta alla pre-
fettura in quanto mai sottoscritta dalla Controparte_1
Né tantomeno soccorre allo scopo quanto a suo tempo inviato dalla società Parte_2
con nota del 25 marzo 2020, ricevuta dall'amministrazione il 26 marzo 2020, con la quale la predetta società, avrebbe richiesto il pagamento delle fatture a far data dal mese di gennaio 2019
al mese di dicembre 2019, limitandosi ad allegare una mera dichiarazione di accettazione della condizione sospensiva, priva di data, nonché del tutto inidonea allo scopo, in quanto sottoscritta soltanto dalla presunta subappaltatrice.
L'accettazione della condizione sospensiva da parte di non è quindi mai per- Controparte_1
venuta alla prefettura e, pertanto, il subappalto non potrà ritenersi legittimamente instaurato ed efficace nei confronti della stessa.
Ma vi è di più in quanto, lo stesso contratto di appalto tra la e la Controparte_1 Parte_1
è stato poi oggetto di annullamento in autotutela in data 24 ottobre 2019, a seguito del-
[...]
la cancellazione della citata impresa dall'elenco dei soggetti affidatari del VI Accordo Quadro,
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con provvedimento avente efficacia ex tunc che, travolgendo la partecipazione dell'impresa in parola al citato accordo e gli atti conseguenziali, tra cui il contratto di appalto, ha fatto venir meno il rapporto contrattuale fin dal momento genetico, ed ha trasformato l'attività svolta dall'azienda in una negotiorum gestio ex art. 2028 c.c., ristorabile nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento riconosciuto dall'Amministrazione beneficiaria.
Tanto premesso appare quindi incongruo il richiamo fatto dalla ingiungente società all'art. 105
del D.L. 50/16 ed in particolare agli obblighi previsti dal comma XIII dello stesso, stante la ac-
certata insussistenza di un rapporto di appalto tra la e la Parte_1 Controparte_1
a far data dalla sua instaurazione nel dicembre del 2017, con conseguente inesistenza del con-
tratto di subappalto tra la e la società sotto il duplice profilo, del man- CP_1 Parte_2
cato perfezionamento della procedura autorizzativa, nonché di inesistenza della legittimazione dell'appaltatore alla sottoscrizione dello stesso.
Ne consegue pertanto un più generale difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione sta-
tale quanto al preteso credito della società ingiungente verso l'appaltatrice, non potendo vantare la società la qualità di subappaltatrice, né tantomeno potendo dirigere le richieste di pagamento direttamente verso l'amministrazione, non risultando di fatto autorizzato il subappalto, presup-
posto per l'eventuale applicazione dell'art. 105 d.lgs. 50\2016.
Peraltro, il subappalto non autorizzato è espressamente sanzionato da nullità ex art 1418 cc e art. 21 della Legge 646/1982, coordinato con le modifiche operate dal Decreto-legge 113/2018, il che comporta come conseguenza il venir meno del diritto a qualsivoglia compenso per le attività
poste in essere, in esecuzione di tale fattispecie negoziale viziata.
Ed inoltre, anche per quanto concerne il quantum dell'importo oggetto di ingiunzione, occorre rilevare che l'art.1 del Decreto interministeriale del Ministero dell'Interno di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione di quanto previsto dall'art.13 ter d.l.
24.4.2017 n.50, fermo restando gli obblighi di rendicontazione di cui allo schema di capitolato d.m.
7.3.2017 prevede che, le fatture emesse per la liquidazione del corrispettivo degli aggiudi-
catari del servizio di accoglienza, devono essere corredate dalla documentazione giustificativa della stessa, ai fini della rendicontazione.
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Trattandosi quindi di norma cogente di immediata applicabilità e pienamente conosciuta dai centri di accoglienza ne consegue che, in definitiva, la prova del credito azionato e della relativa quantificazione non potrà desumersi esclusivamente dalla documentazione allegata in atti, qua-
lora essa sia costituita dalla mera produzione delle sole fatture, non corredata dalle rendiconta-
zioni prescritte convenzionalmente e dalla successiva normativa di settore, dovendo la docu-
mentazione a supporto della richiesta di pagamento essere accompagnata da tutto quanto pre-
scritto a tal uopo.
Pertanto, nella fattispecie in esame, non avendo parte istante fornito in giudizio prova di avere presentato tutta la documentazione richiesta, alcun diritto di credito potrà essere vantato e quindi riconosciuto.
Ed invero la società Tutt' si è limitata ad allegare, anche nel presente giudizio a co- Pt_2
gnizione piena, soltanto fatture e richieste di pagamento, accompagnate da meri prospetti eco-
nomici privi di qualsiasi scrittura contabile a supporto e non aventi neanche la veste di rendicon-
to, del tutto insufficienti a consentire quindi la verifica di legge da parte dell'amministrazione e,
privi di qualsiasi prova che risultino consegnati alla stessa.
Alla luce delle suesposte motivazioni, stante la inesistenza di alcun valido titolo legittimante la richiesta di pagamento avanzata dalla società nonché la inidoneità della Parte_2
documentazione prodotta a supporto del credito rivendicato, l'opposizione proposta dal
[...]
andrà accolta, con conseguente rigetto delle istanze formulate dall'opposta, stan- Controparte_4
te l'assoluta insussistenza di diritti soggettivi o situazioni giuridiche attive tutelabili a carico dell'amministrazione.
Le spese di lite, in ragione dell'andamento del giudizio e dell'accoglimento della proposta op-
posizione, nonché dell'attività processuale espletata e delle questioni giuridiche affrontate, se-
guono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica, definitiva-
mente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 11302/2021 promossa da
[...]
, in persona del Ministro pro tempore e in persona del Pre- Parte_1
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fetto pro tempore nei confronti della società in persona del legale rappresen- Parte_2
tante p.t., nonché in persona del curatore p.t., nel contraddittorio delle parti, Controparte_1
così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.2444/2021, R.G
3782/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data 24 marzo 2021;
2) condanna parte opposta al pagamento in favore del Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore e del Prefetto pro tempore, delle spese
[...]
di giudizio che si liquidano in € 7.052,00 oltre 15% sul compenso totale, oltre IVA e
CPA come per legge.
3) Compensa tra le altre parti le spese e compensi del giudizio.
Napoli, lì 13 novembre 2025
Il Giudice Onorario
(dott. Alfonso Tinto)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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